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Un acquisto "a colpo sicuro" |
L’hai scoperta dopo mesi di studio degli annunci economici dei quotidiani,
ti è capitato per caso vedendo il cartello "vendesi" sul portone,
ti è stata segnalata da un amico… comunque sia, hai trovato la casa
che desideri. E – soprattutto – che desideri comprare. Già, perché
tra il "fidanzamento" di un contratto di affitto e il "matrimonio" di un
acquisto immobiliare la differenza è enorme, da molti punti di vista.
Prima di tutto perché, se non proprio definitiva, si tratta comunque
di una scelta importante: tieni conto, infatti, che nel comprare e vendere
un immobile – indipendentemente dal prezzo concordato – si va comunque
incontro a spese aggiuntive (il notaio, le imposte) decisamente significative.
Cambiare idea dopo poco tempo, insomma, non è quasi mai conveniente.
E poi, anche se può sembrare un’osservazione scontata, l’impegno
economico richiesto per questo investimento è sicuramente notevole.
Certo, l’utilizzo di un mutuo immobiliare può permetterti di ripartire
la spesa sugli anni futuri. Si tratta di un "legame" che ti impegnerà
per molto tempo a venire, del quale dovrai valutare molto attentamente
il peso e le conseguenze. Proprio al mutuo e alle sue principali implicazioni
pratiche è dedicata la guida che hai tra le mani. Bene, se la decisione
dell’acquisto è presa, quella casa è la "tua" casa: sei destinato
a diventare proprietario immobiliare. E adesso? Quali sono i passi necessari?
Come funziona l’intero processo che ti porterà ad essere titolare
del bene? Quali sono i possibili rischi a cui si può andare incontro
e come mettersene al riparo? Esistono una serie di controlli preliminari
che è sempre bene effettuare.
Occhio al prezzo...ma non solo |
In primo luogo, per quanto possa sembrare scontato, è indispensabile
valutare con grande attenzione il prezzo richiesto, confrontandolo con
altre offerte analoghe nella zona o in zone paragonabili. È anche
necessario esaminare con estrema cura l’immobile per individuare tutti
gli eventuali lavori necessari prima di poter traslocare. Un altro elemento
da tenere presente è il tipo di acquisto che viene effettuato: è
infatti possibile comprare una casa già esistente, oppure in costruzione,
o ancora acquistare un immobile da una cooperativa; a seconda della formula,
molti elementi differiscono, come il grado di rischiosità dell’operazione,
il prezzo, la lunghezza del percorso di acquisto e – non ultimo – i tempi
necessari per ottenere il mutuo.
L’agente immobiliare: come scegliere quello giusto |
Spesso la casa viene acquistata tramite un agente immobiliare: un professionista
che svolge un ruolo chiave e che – proprio per la sua esperienza e la sua
specializzazione – può essere fonte di utili indicazioni e consigli.
È quindi indispensabile affidarsi ad un professionista fidato e
competente, controllando che risulti regolarmente iscritto al ruolo degli
agenti immobiliari; l’iscrizione è infatti obbligatoria, gli elenchi
sono pubblici e per consultarli basta rivolgersi all’ufficio mediatori
della Camera di Commercio Industria e Artigianato della propria provincia.
Una garanzia in più può venire anche dall’iscrizione a un’associazione
di categoria (in particolare la FIMAA, la FIAIP o l’ANAMA), che impegna
i suoi associati al rispetto di un preciso codice deontologico. È
consigliabile concordare preventivamente (e per iscritto) la percentuale
dovuta all’agenzia per la sua attività di intermediazione, verificando
che questa corrisponda ai valori correnti nella zona. Se possibile, poi,
è bene compiere qualche indagine sulla solidità finanziaria
del venditore, accertandosi che non risulti soggetto protestato o fallito:
in tali circostanze, infatti, il venditore potrebbe non essere in condizione
di disporre liberamente del bene.
Un’altra importante verifica riguarda la regolarità edilizia ed
urbanistica dell’immobile: la casa che stai per acquistare deve essere
realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti. Nel caso di immobili
di nuova costruzione, è opportuno richiedere al costruttore copia
della concessione edilizia. Nel caso di immobili già esistenti,
inoltre, è necessario verificare che non siano stati effettuati,
all’interno o all’esterno, lavori abusivi di alcun genere; è possibile
chiedere la consulenza di un geometra per accertarsi della presenza di
queste condizioni o del fatto che sia stato già ottenuto il condono
per eventuali abusi.
Le basi dell’accordo di compravendita |
Una volta deciso l’acquisto, concordato il prezzo con il venditore ed effettuati
i controlli preliminari, si passa alla fase operativa. In teoria, l’unica
operazione davvero necessaria è l’atto pubblico di vendita (il cosiddetto
"rogito") stipulato dal notaio, con cui viene concretamente effettuata
la compravendita immobiliare. Nella pratica, però, esigenze di vario
tipo portano a far precedere questo momento da uno o più passaggi,
nel corso dei quali si perfeziona progressivamente l’accordo. Il primo
di questi passi è in genere costituito dalla "proposta irrevocabile
di acquisto": un’offerta con cui il compratore si impegna ad acquistare
l’immobile entro un determinato termine e ad un determinato prezzo (che
risulta in questo modo "bloccato"), versando al venditore un importo a
titolo di acconto. La proposta deve contenere tutti gli elementi necessari
per definire il contratto che sarà stipulato: la descrizione del
bene oggetto della promessa di acquisto, l’impegno ad acquistare con atto
pubblico entro una data fissata, la dichiarazione che l’immobile è
stato visto e piaciuto, il prezzo e le modalità previste per il
pagamento, il termine di validità della proposta stessa (di norma
7-15 giorni). Si tratta in pratica della "fotografia" degli accordi tra
le parti, che in tal modo non possono essere successivamente mutati (se
non per volontà comune); ma non si può ancora parlare di
contratto. Se la proposta non viene accettata dal venditore, la compravendita
non si conclude e l’acconto viene restituito. In nessun caso, comunque,
è indispensabile firmare "su due piedi": è buona norma, prima
di sottoscrivere qualunque accordo, richiederne una copia per poterlo leggere
e studiare con calma. Molte associazioni (come ad esempio la Ferderconsumatori
o l’Adiconsum) forniscono a questo proposito una consulenza specialistica:
ci si può rivolgere a loro per far esaminare la correttezza della
formulazione dei vari accordi preliminari (proposta di acquisto e compromesso).
Il "cuore" della trattativa: il compromesso |
Una volta che il venditore ha accettato la proposta di acquisto, si passa
alla sottoscrizione in forma scritta del "compromesso": un contratto preliminare
in cui entrambe le parti si impegnano a stipulare entro una certa data
l’atto pubblico di compravendita. Questo accordo "intermedio" serve per
creare un vincolo giuridico tra venditore ed acquirente in tutti quei casi
(e sono la stragrande maggioranza) in cui le parti non sono ancora pronte
per concludere il contratto definitivo: quando, ad esempio, non si è
ancora conclusa l’istruttoria per la concessione del mutuo, o nel caso
in cui la consegna dell’immobile all’acquirente avverrà in un secondo
tempo. È questo, in sostanza, il punto nodale in cui si concretizza
l’intera trattativa. Per questo motivo è bene prevedere tutte quelle
indicazioni che permettano di chiarire ogni elemento dell’accordo: l’indicazione
del bene (con relative piantine dettagliate), il prezzo e l’elenco di eventuali
lavori o beni accessori inclusi nel prezzo, i termini e le modalità
di pagamento, la data di consegna dell’immobile e le penali previste in
caso di ritardi, la data prevista per la firma del rogito, la dichiarazione
dell’assenza di ipoteche e di altri vincoli, la dichiarazione della regolarità
della casa rispetto alla normativa edilizia e urbanistica. Al momento della
sottoscrizione del compromesso, viene in genere versata una somma al venditore,
che può essere a titolo di "acconto" o di "caparra confirmatoria".
Non si tratta di un semplice dettaglio di terminologia: il significato
di questi due termini è molto diverso, e altrettanto diverse sono
le conseguenze nel caso in cui il contratto definitivo non venisse stipulato.
Se quello che viene versato è un acconto, si tratta semplicemente
di un anticipo sul prezzo da pagare, che deve essere restituito se la compravendita
non viene definita. Se invece gli importi vengono versati a titolo di caparra
confirmatoria, il loro scopo è quello di sanzionare eventuali inadempimenti
del compratore o del venditore: così, se dopo il versamento della
caparra il compratore recede dall’impegno di acquistare l’immobile, il
venditore è autorizzato a trattenere l’importo versato, mentre se
è il venditore a recedere dall’impegno di vendere, dovrà
versare alla controparte il doppio della caparra ricevuta. Al momento della
consegna della casa, è bene anche assicurarsi la possibilità
di compiere tutti i controlli attraverso un’analisi accurata: meglio quindi
riservarsi un certo margine di tempo a questo scopo, prima di firmare il
verbale di consegna.
Il contratto ufficiale: il rogito |
A questo punto si arriva alla fase finale, quella della stipula del contratto
di compravendita (il cosiddetto "rogito"); trattandosi di beni immobili,
questo contratto deve essere stipulato obbligatoriamente davanti a un notaio
(la cui scelta spetta sempre all’acquirente), nella forma di atto pubblico.
In esso, il venditore deve, tra l’altro, garantire l’assenza di vizi (cioè
di difetti dell’immobile tali da renderlo inadatta all’uso o da diminuirne
sensibilmente il valore) e di evizione (dal fatto cioè che la casa
risulti appartenere ad altri o che altri possano vantare su di essa diritti
di ogni genere). È questo il momento in cui si perfeziona il passaggio
di proprietà; è stato un processo complicato, ma ce l’hai
fatta. Complimenti, ora la casa è tua!
Gli "altri" costi del comprare casa |
Comprar casa, dicevamo, costa: e non solo per il prezzo dell’immobile in
sé, ma anche per una serie di oneri accessori di cui è bene
tener conto fin da subito, per evitarsi sgradite sorprese. Tra le voci
principali di cui tenere conto ci sono soprattutto il notaio (che dovrà
stipulare l’atto pubblico di compravendita e che, prima di esso, dovrà
effettuare tutte le necessarie visure catastali per accertare l’assenza
di ipoteche e di altri vincoli sull’immobile) e le imposte previste sugli
acquisti immobiliari, che variano a seconda della destinazione dell’immobile
e del soggetto venditore. In ogni caso, le imposte sono applicate in base
al valore del bene indicato nel rogito, purchè questo non risulti
inferiore al cosiddetto "valore catastale" (pari alla rendita catastale
dell’immobile moltiplicata per 110); in caso contrario, sarà quest’ultimo
importo ad essere preso come base di calcolo. Per conoscere in dettaglio
le diverse aliquote previste, consulta il capitolo 9 di questa Guida. Se
poi per acquistare la casa hai intenzione di richiedere un mutuo, tieni
conto che quest’ultimo comporta anche delle "spese di accensione", che
sono richieste dalla banca a fronte delle analisi e delle indagini preliminare
necessarie per decidere la concessione del prestito. |
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