D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996
(Suppl.Ord. alla G.U. 5-2-1996, n.29)
Norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974,
n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974, recante:
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche".
Visto il decreto ministeriale 24
gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1986, di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
Ritenuto che, in forza dell’art.
3, primo comma, della citata legge n. 64/1974, le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra
in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;
Considerato che occorre aggiornare
alcune parti della normativa tecnica emanata con il citato decreto 24 gennaio
1986;
Visto il testo delle norme tecniche
predisposto dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
Sentito il Consiglio nazionale
delle ricerche;
Sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall’assemblea
generale, in data 24 giugno 1994, con voto n. 317/91;
Espletata la procedura di cui alla
legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE
n. 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le allegate norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione
di quelle di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 32 della citata
legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 1996
Il Ministro dell’Interno
CORONAS
Ministro dei Lavori Pubblici
BARATTA
ALLEGATO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO
Norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche.
A. DISPOSIZIONI GENERALI.
A.1. Oggetto delle norme - Classificazione
delle zone sismiche.
Le presenti norme disciplinano tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi
del secondo comma dell’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma
restando l’applicazione delle norme di cui all’art. 1 della legge stessa.
Il grado di sismicità delle
diverse zone, da assumere per la determinazione delle azioni sismiche,
e di quant’altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall’apposito
decreto interministeriale.
Per tutte le costruzioni di cui
all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali
di progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le opere
di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente
nelle sezioni C e D.
A.2. Terreni di fondazione e relative
prescrizioni generali.
I fattori influenzanti il comportamento
delle fondazioni devono essere individuati e valutati in conformità
di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto
ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni su pendii le
indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell’area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni
di stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle azioni
sismiche.
Devono inoltre essere eseguite
indagini specifiche per tener conto in modo adeguato della eventualità
che, in concomitanza con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo
dell’opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione.
I risultati di tali accertamenti
devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto
comma dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.
B.1. Disposizioni preliminari.
Le sollecitazioni provocate dalle
azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate convenzionalmente
mediante un’analisi statica ovvero mediante un’analisi dinamica, seguendo
i criteri generali contenuti nella presente sezione B.
Possono, in alternativa, eseguirsi
analisi più approfondite, fondate su un’opportuna e motivata scelta
di un "terremoto di progetto" e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi
e su risultati sperimentali chiaramente comprovati.
Le costruzioni nelle quali sia
prevista l’introduzione di isolatori sismici, di qualunque tipo, possono
essere rea1izzate previa dichiarazione di idoneità del Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
Analoga dichiarazione deve essere
richiesta per i sistemi costruttivi contenenti dispositivi di dissipazione
dell’energia trasmessa dal sisma.
B.2. Direzione delle componenti
orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.
Si assume che il moto del terreno
possa avvenire, non contemporaneamente, in due direzioni orizzontali ortogonali
prefissate dal progettista.
B.3. Masse strutturali.
Le masse delle strutture sottoposte
al moto impresso dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi
permanenti nonché di un’aliquota dei sovraccarichi accidentali.
Per i casi non contemplati nelle
sezioni C e D, i sovraccarichi accidentali devono considerarsi presenti,
in occasione del sisma, per un’aliquota del valore massimo ad essi assegnato
nel calcolo statico di esercizio da valutare attraverso considerazioni
statistiche.
In particolare, per i serbatoi,
i contenitori, e le costruziori o elementi di costruzione ad essi assimilabili,
il peso del contenuto deve essere considerato totalmente presente.
B.4. Analisi statica.
L’analisi statica degli effetti
sismici puo essere effettuata per costruzioni con struttura regolare e
con elementi di luce corrente.
Gli effetti sismici possono essere
valutati convenzionalmente mediante analisi statica delle strutture soggette
a:
a) un sistema di forze orizzontali
parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali
forze viene valutata con l’espressione:
Fh = C · R · I ·
W
essendo:
C = il coefficiente di intensità
sismica;
S = il grado di sismicità
(S2);
R = il coefficiente di risposta
relativo alla direzione considerata;
I = il coefficiente di protezione
sismica;
W = il peso complessivo delle masse.
La forza Fh deve considerarsi distribuita
sia planimetricamente che altimetricamente in modo da simulare con buona
approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale distribuzione può
essere effettuata seguendo, ove applicabili, i criteri espressi nelle sezioni
C e D;
b) un sistema di forze verticali,
distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui
risultante sarà:
Fv = m · C · I ·
W
nella quale è, in genere
m = 2, salvo quanto precisato nelle norme tecniche proprie di opere particolari.
Tale insieme di forze deve considerarsi
diretto sia verso l’alto, sia verso il basso, mediante due distinte combinazioni
di carichi.
Indicando con e rispettivarnente
le sollecitazioni (momento flettente, forza assiale, forza di taglio e
momento torcente) e gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche orizzontali,
e con e le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dalle
azioni sismiche verticali, la singola componente di sollecitazione
e la singola componente di spostamento risultano:
(1)
B.5. Coefficienti di risposta e
di protezione sismica.
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA.
Si assume come coefficiente di
risposta R della struttura una funzione del periodo fondamentale T0 della
stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:
per T0 > 0,8 secondi R = 0, 862
/ T02/3
per T0 0,8 secondi R = 1,0
Se il periodo T0 non viene determinato
si assumerà R = 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE
SISMICA.
Per le opere la cui resistenza
al sisma è di importanza primaria per le necessità della
protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume
I = 1,4.
Per le opere che presentano un
particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2.
Per le opere che non rientrano
nelle categorie precedenti si assume I = 1,0.
B.6. Analisi dinamica.
Gli effetti sismici possono essere
valutati convenzionalmente mediante un’analisi dinamica della struttura
considerata in campo elastico lineare. Questa puo essere eseguita con il
metodo della analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in terrnini
di accelerazione, l’espressione
a/g = C · I · R
dove:
a è l’accelerazione
spettrale;
g è l’accelerazione di gravità
I è il coefficiente di protezione
sismica;
R è funzione del periodo
di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha espressione
per T > 0,8 secondi R = 0,862 /
T2/3
per T 0,8 secondi R = 1,0
ove T è il periodo del modo
di vibrare considerato.
L’analisi modale deve utilizzare
un modello della struttura che ne rappresenti l’articolazione planimetrica
e altimetrica e tener conto di un numero di modi di vibrazione sufficiente
ad assicurare l’eccitazione di più dell’85% della massa totale della
struttura come definita al punto B.3.
Per ciascuna eccitazione (orizzontale
oppure verticale), indicando con e rispettivamente le sollecitazioni
e gli spostamenti relativi al modo i–esimo, le sollecitazioni e gli spostamenti
complessivi si calcolano con le espressioni:
La sovrapposizione degli effetti
dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1).
B.7. Verifiche.
Tutte le costruzioni in zone dichiarate
sismiche, oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute
nelle norme vigenti a carattere generale, devono soddisfare alcune verifiche
specifiche.
Esse consistono:
nel controllo degli stati di tensione
o di sollecitazione;
nel controllo degli spostamenti,
ove necessario.
Le verifiche relative ai precedenti
capoversi si devono eseguire con le modalità indicate ai successivi
punti B.8. e B.9.
B.8. Verifiche di resistenza.
Le verifiche di resistenza possono
essere effettuate verificando gli stati di tensione secondo il metodo delle
tensioni ammissibili, oppure verificando gli stati di sollecitazione, per
i diversi stati limite ultimi di resistenza, secondo il metodo degli stati
limite. Non è ammesso che per parti di una stessa struttura si adottino
due diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO
DELLE TENSIONI AMMISSIBILI.
Si indichino con le sollecitazioni
dovute al sisma convenzionale, e con le sollecitazioni dovute agli altri
carichi agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo
che devono essere considerate agli effetti della verifica sono valutate
assumendo il comportamento elastico e lineare della struttura, e considerando
la combinazione di carichi che fornisce le sollecitazioni più
gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE
ULTIMI DI RESISTENZA
Le sollecitazioni, per la verifica
allo stato limite ultimo, devono essere valutate con la formula di combinazione:
in cui sono le sollecitazioni
dovute al sisma convenzionale, è pari a 1,5, mentre
si valuta con riferimento alla seguente combinazione, espressa in forma
convenzionale:
essendo:
Gk = il valore caratteristico delle
azioni permanenti;
Pk = il valore caratteristico della
forza di precompressione;
Qtk = il valore caratteristico
del sovraccarico variabile di base;
Qik = i valori caratteristici delle
azioni variabili tra loro indipendenti;
= 1,4 (oppure 1,0 se il suo
contributo aumenta la sicurezza);
= 1,2 (oppure 0,9 se il suo
contributo aumenta la sicurezza);
= 1,5 (oppure 0 se il suo
contributo aumenta la sicurezza);
= coefficienti di combinazione
allo stato limite ultimo, da assumere pari a 0,7 per i carichi variabili
di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici e per le azioni da
neve, pari a 0 per le azioni da vento.
B.9. Spostamenti e deformazioni.
Siano gli spostamenti elastici
relativi tra due punti della struttura dovuti al sisma convenzionale,
gli spostamenti elastici relativi tra i medesimi due punti della struttura
dovuti alle altre azioni da prendere in considerazione, così come
specificato al punto B.8.1. relativamente alla verifica col metodo delle
tensioni ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente alla verifica agli
stati limite ultimi di resistenza, per i quali l’accelerazione sismica
è maggiorata di .
Per limitare la danneggiabilità
delle parti non strutturali e degli impianti, gli spostamenti relativi
totali sono da valutare convenzionalmente mediante la seguente formula:
in cui:
= 2 quando I = 1.0
= 3 quando I = 1.2
= 4 quando I = 1.4
= 1 se si utilizza il metodo
delle tensioni ammissibili
= 1,5 se si utilizza il metodo
degli stati limite.
Con tali spostamenti si devono verificare
la stabilità degli elementi non strutturali e la funzionalità
degli impianti fissi. In particolare, per gli spostamenti così determinati,
non si deve avere, per gli edifici, espulsione dei pannelli divisori e
di chiusura.
Per il soddisfacimento dei requisiti
di sicurezza delle parti strutturali gli spostamenti relativi totali
da valutare convenzionalmente mediante la formula:
non devono causare perdita di connessione
nei vincoli o martellamento tra strutture adiacenti.
La valutazione di sopra indicata
tiene conto della differenza tra l’azione sismica prevista nella norma
ed il moto effettivo del terreno durante un terremoto di forte intensità,
nonché del comportamento non lineare della struttura.
Gli spostamenti possono essere
valutati con analisi più accurate che, basate su una motivata scelta
dell’azione sismica, considerino l’eventuale comportamento non lineare
della struttura.
Gli spostamenti e le rotazioni
così calcolati non devono compromettere l’integrità delle
cerniere e degli appoggi scorrevoli. In quest’ultimo caso, l’ampiezza dello
spostamento consentito deve comunque essere limitata da appositi dispositivi.
Il calcolo della distanza minima
tra due strutture contigue richiederebbe di valutare gli spostamenti di
entrambe le strutture, considerandole in opposizione di fase. Qualora questo
non sia possibile per mancanza di dati relativamente ad una delle strutture,
come in genere avviene nel caso in cui una sia già esistente, è
accettabile una valutazione della suddetta distanza minima secondo quanto
indicato in C.4.2.
B.10. Fondazioni.
Le verifiche di stabilità
del terreno e delle strutture di fondazione vanno eseguite con i metodi
ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle massime sollecitazioni
che la struttura trasmette al terreno. Nel caso in cui la struttura sia
stata verificata col metodo delle tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni
sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori norninali delle
azioni. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo degli
stati limite, le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con
riferimento ai valori caratteristici delle azioni assumendo , , e
pari ad uno.
Il piano di posa delle fondazioni
deve essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zona
ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale
d’acqua.
In relazione alle caratteristiche
dei terreni e del manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti
prescrizioni:
a) le strutture di fondazione devono
essere collegate tra loro da un reticolo di travi; ogni collegamento deve
essere proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale
di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi
verticali applicati alle estremità. è consentito omettere
tali collegamenti in caso di terreni rocciosi o, comunque, di caratteristiche
meccaniche elevate, nonché in zone con grado di sismicità
S = 6; in tutti gli altri casi, in mancanza di collegamenti, la struttura
deve essere verificata per gli spostamenti orizzontali relativi del terreno
tra i punti non collegati.
Ai fini della verifica della resistenza,
una valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni
che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è contenuta
nella seguente tabella:
Tabella 1a
Grado di sismicità
Tensioni ammissibili S=9
0.05 (L/100)
S=12
0.10 (L/100)
Stati limite S=9
0.075 (L/100)
S=12
0.15 (L/100)
dove:
L è la distanza tra i punti
in esame;
è lo spostamento,
con minimo di 1 cm.
Ai fini della verifica della compatibilità
deg!i spostamenti, lo spostamento relativo massimo , tra punti del terreno
distanti L, puo essere valutato mediante la seguente tabella.
Tabella 1b
Grado di sismicità
S=9
0,15 (L/100)
S=12
0,30 (L/100)
b) nelle fondazioni su pali questi
devono avere un’armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale
ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della
struttura sovrastante.
C. EDIFICI.
C.1. Sistemi costruttivi.
Gli edifici possono essere costruiti
con:
struttura in muratura ordinaria
o in muratura armata;
struttura intelaiata in cemento
armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
struttura a pannelli portanti,
intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli
aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. I pannelli
possono essere costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente
armato o prefabbricati in muratura armata;
struttura in legno.
C.2. Altezza massima dei nuovi
edifici.
Per ogni fronte esterna l’altezza
dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra
il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista,
il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici
stessi, non può superare nelle strade e negli edifici in piano i
limiti riportati nella tabella 2.
Nel caso di copertura a tetto detta
altezza va misurata dalla quota d’imposta della falda e, per falde con
imposte a quote diverse, dalla quota d’imposta della piu alta.
Tabella 2
Tipo di struttura Altezza massima
(m)
s=6 s=9 S=12
Legno 10 7 7
Muratura ordinaria 16 11 7,5
Muratura armata 25 19 13
Pannelli portanti 32 25 16
Intelaiatura nessuna limitazione
Sono esclusi dal computo delle altezze
gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori.
Nel caso che gli edifici abbiano
un piano cantinato o seminterrato la differenza di livello (misurata sulla
stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota
d’imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione,
può eccedere di non più di quattro metri i limiti stabiliti
dalla precedente tabella 2.
Nelle strade o nei terreni in pendio
le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate
di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti
rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.
Per le costruzioni in legno è
ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia
o in calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non può superare
i quattro metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1
vanno riferiti alla sola parte in legno.
C.3. Limitazione dell’altezza in
funzione della larghezza stradale.
Quando un edificio, con qualsivoglia
struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste
strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte
salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali
e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza
H, per ciascun fronte dell’edificio verso strada, valutata con i criteri
di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi
in metri:
per L 3 H = 3
per 3 < L 11 H = L
per L> 11 H = 11 +3 · (L-11)
in cui con L viene indicata la minima
distanza tra il contorno dell’edificio e il ciglio opposto della strada,
compresa la carreggiata.
Agli effetti del presente punto
deve intendersi:
per contorno dell’edificio la proiezione
in pianta del fronte dell’edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici
e balconi aperti;
per strada l’area di uso pubblico
aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio
inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
per ciglio la linea di limite della
sede stradale o dello spazio di cui al punto b);
per sede stradale la superficie
formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade
di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più
stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza
della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla
strada più larga.
Nelle zone a bassa sismicità
(S = 6) di cui all’art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere
rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici.
Le strutture secondarie e gli elementi
non strutturali che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono
essere efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. Distanza fra gli edifici.
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO
La larghezza degli intervalli d’isolamento,
cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è
quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli
siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
In caso contrario sono da considerarsi,
agli effetti del precedente punto C.3., quali strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI
Due edifici non possono essere
costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo
statico realizzando la completa solidarietà strutturale.
Nel caso in cui due edifici formino
organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione
non minore di:
d (h) = h / 100
ove d (h) è la distanza fra
due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle
strutture in elevazione.
Analogo dimensionamento deve adottarsi
in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. Edifici in muratura.
C.5.1. REGOLE GENERALI
Gli edifici in muratura debbono
essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 20 novembre 1987,
"Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento", ed eventuali sue successive
modifiche ed integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme.
In particolare, alle predette Norme
tecniche deve farsi riferimento per ciò che concerne le caratteristiche
fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali e
artificiali, nonché per i relativi controlli di produzione e di
accettazione in cantiere.
Sia per gli edifici in muratura
ordinaria, di cui al seguente punto C.5.2., che per quelli in muratura
armata, di cui al seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti
i seguenti requisiti:
la resistenza caratteristica a compressione
fbk degli elementi artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti
valori:
7 N/mm2 (70 kg/cm2) per gli elementi
pieni;
5 N/mm2 (50 kg/cm2) per gli elementi
semipieni nella direzione dei carichi verticali;
1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) per gli elementi
semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della
muratura;
le strutture costituenti i vari
orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti.
Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da
archi e volte, e valutate tenendo conto dell’azione sismica, devono essere
eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante
idonee disposizioni strutturali;
i solai devono assolvere, oltre
alla funzione portante dei carichi verticali, quella di ripartizione delle
azioni orizzontali tra i muri maestri;
i cordoli, in corrispondenza dei
solai di piano e di copertura devono avere larghezza pari a quella della
muratura sottostante; è consentita una riduzione di larghezza fino
a 6 cm per l’arretramento del filo esterno.
L’altezza di detti cordoli deve
essere almeno pari a quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15.
L’armatura deve essere di almeno
cm2 8 con diametro non inferiore a mm 16; le staffe devono avere diametro
non inferiore a mm 6 ed interasse non superiore a cm 25;
nei solai le travi metalliche e
i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza
non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso e comunque
non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite di appositi
ancoraggi;
in corrispondenza degli incroci
d’angolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte, su entrambi i lati,
zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono
comprensive dello spessore del muro ortogonale;
nel piano interrato o seminterrato
è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato con spessori
almeno pari a quelli del piano sovrastante;
C.5.2. EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
Gli edifici in muratura ordinaria
devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
la pianta dell’edificio deve essere
il più possibile compatta e simmetrica rispetto ai due assi ortogonali;
in particolare, nel caso di pianta rettangolare, il rapporto tra lato minore
e lato maggiore, al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad
1/3. La distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve
essere tale da garantire, per quanto possibile, la simmetria strutturale;
ciascun muro maestro deve essere
intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad
interasse non superiore a m 7;
al di sopra dei vani di porte e
finestre devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio
efficacemente ammorsati nella muratura;
le fondazioni possono essere realizzate
con muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto
un cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura devono
essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d);
la distanza massima fra lo spiccato
delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o fra due solai successivi
non deve superare m 5, fermo restando l’obbligo di garantire per i setti
murari una snellezza inferiore a 12;
la muratura portante deve essere
realizzata con elementi artificiali pieni o semipieni, ovvero con elementi
di pietra squadrata, con l’impiego di malta cementizia. è ammesso
per gli edifici con non più di due piani fuori terra l’uso di muratura
listata con l’impiego di malta cementizia. La listatura deve essere realizzata
mediante fasce di conglomerato semplice o armato oppure mediante ricorsi
orizzontali costituiti da almeno tre corsi in laterizio pieno, posti ad
interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto
lo spessore del muro; gli spessori dei muri devono essere non inferiori
a quelli indicati nella seguente tabella:
Tabella 3
spessori dei muri in pietrame listato
S=6 S=9 S=12
piano secondo 40 40 50
piano primo 40 40 65
piano cantinato 55 55 80
lo spessore delle murature deve
essere non inferiore a 24 cm, al netto dell’intonaco;
le murature debbono presentare
in fondazione un aumento di spessore di almeno cm 20;
le aperture praticate nei muri
portanti devono essere verticalmente allineate; in alternativa, ai fini
della valutazione dell’area resistente di cui alla lettera l) si prendono
in considerazione per la verifica del generico piano esclusivamente le
porzioni di muri che presentino continuità verticale dal piano oggetto
di verifica fino alle fondazioni;
nel caso di murature realizzate
mediante blocchi artificiali semipieni, ovvero in pietra naturale squadrata
con elementi di resistenza caratteristica a compressione non inferiore
a 30 kg/cmq, l’area della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali,
espressa come percentuale della superficie totale dell’edificio, e valutata
al netto delle aperture, non deve essere inferiore, per ciascun piano di
verifica, ai valori di cui alle tabelle 4a e 4b in funzione della sismicità
della zona. Dette percentuali devono essere rispettate in entrambe le direzioni
principali. Nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali
pieni, l’area suddetta non deve essere inferiore, per ciascun piano di
verifica, alle percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b dividendo
ciascuna percentuale per 1,25.
Nel caso di murature realizzate
in pietra naturale squadrata, costituita da elementi di resistenza caratteristica
inferiore a 30 kg/cmq, l’area suddetta deve essere adeguatamente incrementata
sulla base di motivate valutazioni e comunque non deve essere inferiore,
per ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle
tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna percentuale per il rapporto 30/fbk
ove fbk è il valore della resistenza caratteristica degli elementi.
Tabella 4a
Area resistente ai vari piani
(%)
(zone con S=12)
piano I piano II piano II piano
IV
Edifici a 1 piano 6 - - -
Edifici a 2 piani 6 6 - -
Edifici a 3 piani 7 6 6 -
Edifici a 4 piani 7 7 6 6
Tabella 4b
Area resistente ai vari piani
(%)
(zone con S=9 oppure S=6)
piano I piano II piano II
piano IV piano V
Edifici a 1 piano 5 - - - -
Edifici a 2 piani 5 5 - - -
Edifici a 3 piani 6 5 5 - -
Edifici a 4 piani 6 6 5 5 -
Edifici a 5 piani 7 7 6 6 5
Non sono da prendere in considerazione,
ai fini del calcolo della percentuale di muratura resistente, i muri aventi
rapporto altezza/lunghezza superiore a 3. Deve inoltre risultare, per ciascun
piano di verifica:
con il seguente significato dei
simboli:
N = carico verticale totale relativo
al piano in esame;
A = area totale, al netto delle
aperture, dei muri resistenti al piano in esame;
= tensione base ammissibile
della muratura, prevista, per le varie classi di resistenza caratteristica
a compressione della muratura.
Tale verifica deve essere effettuata,
di regola, per i muri del piano più basso dell’edificio nonché
per i muri di ogni piano per il quale si determini almeno una delle seguenti
situazioni:
gli spessori di uno o più
muri risultino minori dei corrispondenti spessori del piano inferiore;
l’incidenza delle aperture risulti
superiore a quella relativa al piano inferiore;
il sovraccarico non deve essere
superiore a 4,00 kN/m2 (400 kg/m2).
Ove siano rispettate tutte le precedenti
prescrizioni, la verifica rispetto alle azioni sismiche può essere
omessa, ferma restando la necessità delle verifiche previste dagli
appositi decreti ministeriali nei riguardi dei carichi verticali e delle
azioni orizzontali dovute al vento, nonché nei riguardi del terreno
di fondazione.
Qualora non tutte le precedenti
prescrizioni siano rispettate l’edificio deve essere verificato secondo
quanto disposto al punto C.9.5., ferma restando la necessità delle
verifiche citate nel precedente comma e il rispetto delle prescrizioni
indicate al punto C.5.1.
C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA
C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione.
Per muratura armata s’intende quella
costituita da elementi resistenti artificiali semipieni tali da consentire
la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche
verticali e orizzontali.
I blocchi devono essere collegati
mediante malta di classe M2 - M1, che deve assicurare il riempimento sia
dei giunti orizzontali sia dei giunti verticali.
L’armatura deve essere disposta
concentrata alle estremità verticali ed orizzontali dei pannelli
murari, definiti nel successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo
le indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3 3.3. Nel caso in
cui la muratura sia impiegata per la realizzazione di edifici per i quali
sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica I, di cui al successivo
punto C.6.1.1., un valore maggiore di uno, detta armatura diffusa deve
essere integrata dall’armatura diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4.
è ammessa la realizzazione
di edifici mediante muratura armata non conforme alle presenti norme purché
ne sia comprovata l’idoneità da una dichiarazione rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
La malta o il conglomerato di riempimento
dei vani ove alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica
cubica non inferiore a 15 N/mm2 (150 Kg/m2).
C.5.3.2. Concezione strutturale
dell’edificio.
Ciascuna parete muraria realizzata
con muratura armata, con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo
complesso una struttura forata in corrispondenza delle aperture, particolarmente
resistente ad azioni ad essa complanari.
Tutte le pareti murarie devono
essere di regola efficacemente connesse da solai tali da costituire diaframmi
rigidi; è ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano
diaframma rigido, ma solo collegamento tra le pareti murarie opposte: in
tal caso nell’analisi strutturale si deve non tenere conto della rigidezza
di tali orizzontamenti.
In ogni caso l’insieme strutturale
risultante deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali
con un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la
resistenza delle pareti nel loro piano.
C.5.3.3. Dettagli costruttivi.
Le barre di armatura devono essere
esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata.
La disposizione dell’armatura deve
essere studiata in modo da assicurarne la massima protezione nei confronti
degli agenti corrosivi esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie
esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che la contiene
devono essere non inferiori a cm 5. La conformazione degli elementi resistenti
e la disposizione delle barre devono essere tali da permettere la realizzazione
dello sfalsamento dei giunti verticali tra i blocchi, sia nel piano del
muro che nel suo spessore.
C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza
delle aperture.
Lungo i bordi orizzontali delle
aperture si deve disporre armatura la cui sezione trasversale complessiva
deve essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non
inferiore a cm2 3 per ciascun bordo. Tale armatura deve essere prolungata
ai lati dell’apertura per almeno 60 diametri.
C.5.3.3.2. Armature verticali.
L’armatura verticale deve essere
disposta in corrispondenza degli innesti, degli incroci e dei bordi liberi
dei pannelli murari, così come definiti nel successivo punto C.5.3.4.;
la sezione trasversale complessiva deve essere quella richiesta dall’analisi
delle sollecitazioni, con un minimo di 4 cm2 per estremità. Altra
armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta alle estremità,
si deve disporre nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse
di 5 metri. Tutte le armature verticali devono essere estese all’intera
altezza del pannello murario; nel caso in cui si abbia continuità
verticale tra più pannelli, le corrispondenti armature devono essere
collegate tra loro con le modalità nel seguito precisate. Le armature
che non proseguono oltre il cordolo devono essere a questo ancorate.
Le armature verticali devono essere
alloggiate in vani di forma tale che in ciascuno di essi risulti inscrivibile
un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Di detti vani deve essere assicurato
l’efficace e completo riempimento con malta o conglomerato cementizio.
Le sovrapposizioni devono garantire
la continuità nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo
che al crescere del carico lo snervamento dell’acciaio abbia luogo prima
che venga meno il contenimento esercitato dagli elementi. In mancanza di
dati sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori in cui il
diametro del cilindro inscrivibile sia superiore a 10 cm, le barre devono
essere connesse per mezzo di idonei dispositivi meccanici, ovvero circondate
da idonea staffatura per tutta la lunghezza della sovrapposizione, che
deve essere assunta almeno pari a 60 diametri.
C.5.3.3.3. Armature orizzontali.
In corrispondenza dei solai vanno
disposti cordoli in calcestruzzo armato, secondo quanto prescritto al punto
C.5.1., lettera d). Nei cordoli deve essere alloggiata l’armatura concentrata
alle estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1.,
fatti salvi i minimi di cui al punto C.5.1., lettera d).
Altra armatura orizzontale, che
costituisce incatenamento, di sezione non inferiore a 4 cm2, deve essere
disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di
m 4.
Tale armatura deve essere alloggiata
all’interno di vani di dimensioni tali da permetterne il completo ricoprimento
con la stessa malta usata per la muratura.
La lunghezza di sovrapposizione
va assunta almeno pari a 60 diametri. Alle estremità dei muri le
barre devono essere ripiegate nel muro ortogonale per una lunghezza pari
ad almeno 30 diametri.
Ulteriori armature orizzontali
di diametro non inferiore a 5 mm devono essere disposte nel corpo della
muratura a interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura
alle barre verticali presenti alle estremità del pannello murario.
C.5.3.3.4. Armatura diffusa.
Quando I > 1 l’armatura di cui
ai punti precedenti deve essere integrata, secondo quanto di seguito riportato,
al fine di migliorare la duttilità della muratura.
Detta armatura deve essere costituita
da barre orizzontali e verticali, di sezione non inferiore a 0,2 cm2 ciascuna,
disposte nelle pareti murarie ad interassi non superiori al doppio dello
spessore di ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura alle barre
rispettivamente verticali e orizzontali presenti alle estremita del pannello
murario. La sezione complessiva delle barre verticali non deve risultare
inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per
la sua lunghezza; la sezione complessiva delle barre orizzontali non deve
risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della
parete per la sua altezza.
L’armatura diffusa orizzontale,
se presente, s’intende sostitutiva di quella di cui all’ultimo comma del
punto C.5.3.3.3.
C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti
all’azione sismica.
Si considerano, ai fini dell’analisi
delle sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all’azione sismica:
i pannelli murari, definiti come
porzioni di muratura comprese tra due diaframmi orizzontali successivi
e tra due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente;
tutte le porzioni di muratura che
connettono tra loro pareti verticali complanari.
Non vanno considerati resistenti
all’azione sismica, ma solo ai carichi verticali, i pannelli murari per
i quali comunque il rapporto tra l’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali
e la lunghezza in pianta superi 4. In tali pannelli deve comunque essere
disposta l’armatura minima prevista al punto C.5.3.3.
Lo spessore netto delle pareti
murarie resistenti all’azione sismica non deve essere inferiore al maggiore
dei seguenti valori:
1/14 dell’altezza compresa tra due
diaframmi orizzontali;
cm 24.
C.5.3.5. Analisi delle sollecitazioni
sismiche e verifica degli elementi resistenti.
Per l’analisi delle sollecitazioni
prodotte dall’azione sismica negli elementi resistenti si deve esaminare
l’intero edificio nel suo complesso tridimensionale, come una struttura
a setti portanti, tenendo conto dei diaframmi costituiti dai solai nella
loro effettiva posizione.
è consentita l’analisi statica
secondo il metodo previsto per le strutture intelaiate al punto C.6. delle
presenti norme, adottando per il calcolo dell’azione sismica, oltre ad
un coefficiente di risposta R = 1, un coefficiente di struttura pari
ad 1,5, riducibile a 1,4 qualora sia prevista l’armarura diffusa aggiuntiva,
di cui al precedente punto C.5.3.3.4.
Deve essere verificata la resistenza
di ciascun elemento strutturale senza considerare una eventuale possibilità
di ridistribuzione delle azioni interne, e considerando nulla la resistenza
a trazione della muratura.
Per gli edifici in muratura armata
l’analisi delle sollecitazioni sismiche e la verifica degli elementi resistenti,
di cui ai commi precedenti, è obbligatoria quando l’altezza dell’edificio
superi i limiti previsti al punto C.2. per le costruzioni in muratura ordinaria.
Negli altri casi è sufficiente che siano rispettate:
le prescrizioni di cui alle lettere
a), b), e), g), h), i), l) e m) del punto C.5.2., con le seguenti modifiche:
la distanza massima di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con snellezza
dei setti murari comunque non superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo
dell’area resistente totale di piano, che compare nell’espressione della
tensione normale riportata alla lettera l), è elevato a 0,60; i
limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b possono essere ridotti sottraendo
1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati;
le prescrizioni di cui ai punti
precedenti relativi agli edifici in muratura armata; in particolare, per
le sezioni delle barre di armatura dei pannelli murari, si devono adottare
almeno i valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm2 lungo i bordi orizzontali
delle aperture; 4 cm2 lungo i bordi verticali dei pannelli murari, così
come definiti al punto C.5.3.4., e anche verticalmente nel corpo della
muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i 5 m; 4 barre di diametro
minimo 16 mm all’interno dei cordoli in corrispondenza dei solai, con staffe
di diametro minimo 6 mm ad interasse non superiore a 25 cm; 4 cm2 per le
barre disposte orizzontalmente nel corpo della muratura qualora l’altezza
del pannello ecceda i 4 m; armature orizzontali di diametro non inferiore
a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi non superiori a 60
cm.
C.5.3.6. Tensioni ammissibili.
Per le armature si adottano le
tensioni ammissibili previste, per le varie classi di acciaio, dalle vigenti
norme sulle costruzioni di conglomerato cementizio armato.
Per le verifiche tensionali della
muratura sotto le azioni sismiche, si adottano le tensioni ammissibili
previste dalle vigenti norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per
il coefficiente 2.
C.5.4. STRUTTURE MISTE.
Nell’ambito delle costruzioni in
muratura è consentito utilizzare strutture di diversa tecnologia
per sopportare i carichi verticali, purché l’azione sismica sia
integralmente affidata alla parte di muratura, per la quale risultino rispettate
le prescrizioni di cui ai punti precedenti.
Particolare attenzione deve essere
posta ai collegamenti fra elementi di tecnologia diversa, alla compatibilità
delle deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità ed alla
trasmissione dei carichi verticali.
è consentito realizzare
edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sormontati
da un piano con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione che:
i limiti all’altezza degli edifici,
previsti al punto C.2. per le strutture in muratura, si intendono comprensivi
delle parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio;
la parte superiore in cemento armato
o in acciaio sia ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria
e risulti verificata unitamente alla base in muratura, con i criteri di
cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%.
C.6. Edifici con strutture intelaiate.
C.6.0. SIMBOLOGIA
D,B = massime dimensioni della pianta
dell’edificio, con DB, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni
sismiche orizzontali;
Gi = somma del peso proprio del
piano i-esimo dell’edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante;
Qi = massimo sovraccarico accidentale
al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di esercizio;
s = coefficiente dl riduzione del
sovraccarico;
Wi = Gi + s · Qi = "peso"
da considerare per la valutazione delle azioni sismiche;
N = numero di piani dell’edificio;
W = = "peso" totale dell’edificio;
Fi = forza sismica;
K = coefficiente sismico;
C = = coefficiente di intensità
sismica;
S = grado di sismicità
R = coefficiente di risposta;
= coefficiente di fondazione;
= coefficiente di struttura;
= coefficiente di distribuzione
delle azioni sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA
L’analisi statica consiste nel
simulare le azioni sismiche con forze statiche proporzionali ai pesi Wi
innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente
sismico) si indica con il simbolo K e si distinguono nel seguito un coefficiente
per le azioni sismiche orizzontali Kh ed un coefficiente per le azioni
sismiche verticali Kv.
C.6.1.1. Azioni orizzontali.
Le azioni sismiche orizzontali
si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali
agenti non contemporaneamente secondo due direzione ortogonali. Le forze
alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri
dei "pesi" i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei
solai.
La forza orizzontale Fi alla generica
quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:
Fi = Khi · Wi
essendo:
e
Wi =Gi + s · Qi
I valori del coefficiente s sono
riportati nella tabella 5 in funzione della destinazione dell’opera; i
valori del coefficiente sono riportati più avanti.
Qualora i locali di uno stesso
piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne deve tener conto applicando
ai sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati.
Tabella 5
Locale Coefficiente s
Locali d’abitazione, uffici non
aperti al pubblico,
alberghi, coperture, balconi 0,33
Locali suscettibili di affollamento
(uffici aperti
al pubblico, ristoranti, caffè,
banche, aule scolastiche,
caserme, ospedali ecc.) 0,50
Locali suscettibili di grande affollamento
(sale per
convegni o spettacoli, chiese,
tribune, negozi, archivi,
biblioteche, depositi, magazzini,
laboratori, officine,
rimesse, parcheggi, contenitori,
scale, ecc.) 1,00
I valori dei parametri che intenvengono
nella definizione del coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso.
Coefficiente di protezione sismica
I.
Per le opere la cui resistenza
al sisma è di importanza primaria per le necessità della
protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume
I = 1,4.
Per le opere che presentano un
particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2.
Per le opere che non rientrano
nelle categorie precedenti, si assume I = 1,0.
Coefficiente di fondazione .
Si assume di regola . In presenza
di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile
da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche
meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente
il valore 1,3.
Coefficiente di risposta R.
Come indicato al punto B.5., il
coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamentale di vibrazione
T0 relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:
per T0 > 0,8 secondi R = 0,862 /
T02/3
per T0 0,8 secondi R = 1,0
Il periodo T0 da utilizzarsi per
la valutazione di R deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura
resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto della
struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga
eseguita si dovrà assumere R = 1.
Per le costruzioni dotate di un
periodo proprio T0 > 1,4 secondi nonché per le costruzioni di configurazione
irregolare deve comunque essere eseguita un’analisi dinamica secondo quanto
precisato nel punto C.6.2.
Per costruzioni irregolari si intendono
configurazioni che presentino, in modo significativo, variazioni della
disposizione planimetrica lungo l’altezza o della disposizione altimetrica
lungo la pianta, ovvero disuniformità nella distribuzione planimetrica
o altimetrica delle rigidezze o delle masse o, infine, scostamenti planimetrici
o altimetrici tra centro di massa e centro di rigidezza di un qualsiasi
piano.
Allo scopo di controllare se il
periodo fondamentale di vibrazione T0 superi o meno il limite di 1,4 secondi
innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata
la formula:
[H e B in metri; T0 in secondi]
Coefficiente di distribuzione .
Al piano iesimo, si assume per
esso l’espressione:
essendo hi la quota del piano i-esimo
rispetto allo spiccato delle fondazioni.
Quando sull’edificio insistono
opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso
ai fini del calcolo di può essere considerato conglobato a
quello dell’impalcato sul quale esse gravano.
Per la verifica dell’edificio,
inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro
delle dette opere complementari e l’impalcato su cui insistono.
II calcolo locale delle sollecitazioni
nelle opere complementari di cui sopra deve essere peraltro effettuato
considerando un coefficiente Kh uguale a quello del piano su cui gravano.
Coefficiente di struttura .
Si assume di regola pari ad 1;
nel caso in cui nella struttura dell’edificio vi siano telai ed elementi
irrigidenti verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscano
le azioni orizzontali, si assume:
= 1,2
C.6.1.2. Ripartizione delle forze
orizzontali.
La ripartizione delle forze orizzontali
fra le diverse strutture dell’edificio deve essere effettuata a ciascun
livello in proporzione alle rispettive rigidezze.
Nel caso di eccentricità
fra il baricentro delle rigidezze e quello delle masse si dovrà
considerare l’effetto delle coppie torcenti. Qualdo il rapporto fra i lati
D/B è maggiore di 2,5, anche in assenza di eccentricità,
dovrà considerarsi al piano i-esimo una coppia torcente provocata
dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di:
essendo i valori minimi riportati
nella tabella 6.
Tabella 6
2,5<D/B<3,5
D/B>3,5
0,03+0,02 (D/B - 2,5)
0,05
La ripartizione delle forze sismiche
al piano fra gli elementi verticali resistenti può in generale essere
eseguita facendo l’ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti
di azioni ad essi complanari.
Tale ipotesi deve comunque essere
adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni verticali.
Le azioni sismiche verticali non
vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi:
membrature orizzontali con luci
superiori a 20 m;
strutture di tipo spingente;
sbalzi.
Nei casi di cui ai punti a) e b)
le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale
Kv, pari a ± 0,2. Per gli
sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale Kv = ±
0,4.
II coefficiente Kv in ogni caso
deve essere moltiplicato per I.
C.6.2. Analisi dinamica.
Per strutture dotate di periodo
proprio T0 > 1,4 secondi e, comunque, per tutti i casi indicati al punto
C.6.1.1. deve essere eseguita l’analisi dinamica con le modalità
prescritte in B.6. adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione
orizzontale, l’espressione
II calcolo delle azioni sismiche
verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede un’analisi dinamica
e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.
In alternativa è possibile
eseguire l’analisi dinamica per azioni verticali utilizzando lo spettro
di risposta dell’azione orizzontale moltiplicato per 2 per i casi a) e
b) e per 4 per il caso c) di cui al punto C.6.1.3.
C.6.3. VERIFICHE
Per quanto concerne la verifica
delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti
B.7. e B.8.
In particolare le sollecitazioni
provocate dal sisma si devono combinare con quelle o provocate
dalle altre azioni esterne secondo la relazione
per le verifiche alle tensioni ammissibili,
e
per le verifiche allo stato limite
ultimo.
Qualora si siano calcolate le sollecitazioni
, provocate dalle azioni sismiche verticali, la determinazione delle sollecitazioni
complessivamente provocate dal sisma si dovrà eseguire mediante
la relazione
indicando con le sollecitazioni
provocate dalle azioni sismiche orizzontali.
Al fine di eliminare o comunque
limitare fortemente i danni agli elementi non strutturali e agli impianti,
per i terremoti di medio - bassa intensità, deve essere verificato
che, in presenza degli spostamenti relativi tra un piano e il successivo,
valutati mediante l’espressione:
dove i simboli si interpretano come
in B.9., gli elementi non strutturali e gli impianti fissi non subiscano
danni tali da impedire la funzionalità dell’edificio.
Nel calcolo di si tiene conto,
ove richiesto, anche degli effetti delle azioni sismiche verticali, assumendo
un valore di pari a:
in cui:
= è lo spostamento
relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche orizzontali;
= è lo spostamento relativo
tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche verticali.
In mancanza di una specifica valutazione
degli effetti del sisma sugli impianti e sugli elementi non strutturali,
indicando con h l’altezza d’interpiano, le verifiche di stabilità
di cui al punto B.9. possono ritenersi soddisfatte se:
in presenza di elementi non strutturali
in materiale fragile (laterizi o simili) aderenti alla struttura;
in presenza di elementi non strutturali
realizzati in modo da non interferire con la deformazione della struttura.
Non si richiede invece il calcolo
delle deformazioni e degli spostamenti per terremoti di forte intensità
a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento
di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando
con tali spostamenti, si ha:
con:
e valutati con le combinazioni
delle azioni specificate in B.8.
C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI
ESTERNI.
I pannelli divisori interni, se
hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20
m2, debbono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante
nervature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 metri, ovvero
dotati di provvedimenti alternativi che ne garantiscano la stabilità
con riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3.
Analogo collegamento è prescritto
per i pannelli di tamponatura esterni sia quando abbiano altezza superiore
a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.
Le eventuali aperture in detti
pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismicità
S > 9, devono essere delimitate da un’intelaiatura della quale alcuni elementi
devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante.
Per i pannelli di tamponatura esterna
prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti
necessari per evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla struttura
che li sostiene.
C.6.5. FONDAZIONI
Valgono, per le fondazioni, le
prescrizioni riportate nei punti A.2 e B.10.
C.7. Edifici con struttura a pannelli
portanti.
C.7.0. I sistemi costruttivi di
cui alla lettera c) del precedente punto C.1. devono essere realizzati
in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro
idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da conglomerato
cementizio armato o parzialmente armato costruito in opera, la certificazione
di idoneità deve essere rilasciata esclusivamente se costituiscono
un sistema, intendendosi per tale la realizzazione di particolari costruttivi
essenziali con carattere ripetitivo.
C.7.1. Lo schema strutturale dell’edificio
deve contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali
ortogonali.
C.7.2. I procedimenti di verifica
sismica vengono di norma eseguiti con le modalità previste nel punto
C.6.
Le azioni orizzontali devono essere
valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente
di struttura il valore = 1,4 e al coefficiente di risposta il valore
R = 1.
C.8. Edifici con struttura in legno.
Le costole montanti e le altre parti
costituenti l’organismo statico degli edifici in legno devono essere di
un solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza
delle giunzioni.
C.9. Interventi sugli edifici esistenti.
C.9.0. Gli interventi di adeguamento
o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l’obblizo
del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme,
relativi alle nuove costruzioni.
Gli interventi comprendono le riparazioni
dei danni prodotti da eventi sismici.
C.9.1. DEFINIZIONI
C.9.1.1. Intervento di adeguamento.
Si definisce intervento di adeguamento
l’esecuzione di un complesso di opere sufficienti per rendere l’edificio
atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3.
e C.9.7.3.
è fatto obbligo di procedere
all’adeguamento a chiunque intenda:
sopraelevare o ampliare l’edificio.
Si intende per ampliamento la sopraelevazione
di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio
stesso. In tal caso non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni
di cui al punto C.3.;
apportare variazioni di destinazione
che comportino, nelle strutture interessate dall’intervento, incrementi
dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;
effettuare interventi strutturali
rivolti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere
che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
effettuare interventi strutturali
rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali
dell’edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali
alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso.
Le sopraelevazioni, nonchè
gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili
esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui
prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza,
senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3., qualora sia
necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti
edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.
C.9.1.2. Intervento di miglioramento.
Si definisce intervento di miglioramento
l’esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali
dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza
senza, peraltro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.
è fatto obbligo di eseguire
interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali
volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio.
Tale tipologia d’intervento si
applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere monumentale,
di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile
con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO.
C.9.2.1. Progetto esecurivo degli
interventi di adeguamento.
Gli interventi di adeguamento antisismico
di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo
firmato, ai sensi dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
Il progetto deve essere completo
ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi,
relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per
la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi
anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.
In ogni caso i disegni di progetto
devono contenere le necessarie informazioni atte a definire le modalità
di realizzazione degli interventi nonché, ogni qualvolta occorra,
la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con
le relative prescrizioni specifiche.
Nel caso in cui sia prescritto
l’adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione
allo stato di fatto dell’edificio e sulla base degli accertamenti e delle
verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di adeguamento,
deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato art. 17 della legge
2 febbraio 1974, n. 64, la documentazione tecnica sopra indicata riferita
al fabbricato esistente.
La verifica sismica è tassativa
per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli
portanti.
Essa può essere omessa e
sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici
in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l’avvenuta esecuzione
delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti
costruttivi di cui ai punti C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in muratura
ordinaria non hanno i requisiti citati, la verifica sismica è obbligatoria.
Nelle verifiche sismiche, per gli
interventi di adeguamento, si terrà conto dei coefficienti di protezione
sismica I definiti nei punti precedenti.
C.9.2.2. Progetto esecutivo degli
interventi di miglioramento.
Nel caso di interventi di miglioramento
il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi
di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica
deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali
modifiche nel comportamento strutturale globale dell’edificio.
C.9.2.3. Operazioni progettuali.
II progetto di un intervento su
di un edificio è basato sulle seguenti operazioni:
individuazione dello schema strutturale
nella situazione esistente;
valutazione delle condizioni di
sicurezza attuale dell’edificio e delle caratteristiche di resistenza degli
elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla
eventuale degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto;
scelta progettuale dei provvedimenti
di intervento operata sulla base degli elementi come sopra determinati;
verifica sismica, se necessaria,
del nuovo organismo strutturale.
C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale.
I criteri adottati nella scelta
del tipo di intervento devono scaturire da uno studio preliminare dell’organismo
edilizio riguardante in particolare:
le caratteristiche, nella situazione
esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e della destinazione
d’uso;
l’evoluzione storica delle predette
caratteristiche con particolare riferimento all’impianto edilizio originario
ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo;
l’analisi globale del comportarnento
strutturale al fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali
dissesti in atto.
C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI D'INTERVENTO.
I provvedimenti tecnici per interventi
di adeguamento o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante
la riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante l’aumento
della resistenza dell’organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni.
Provvedimenti tecnici devono altresì
essere adottati per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non
strutturali il cui eventuale crollo possa causare vittime o danni.
C.9.3.1. Provvedimenti recnici di
adeguomento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici.
I provvedimenti tecnici di adeguamento
o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere:
nella riduzione delle masse non
strutturali;
altri provvedimenti tendenti a
modificare favorevolmente il comportamento d’insieme del sistema edilizio,
fra i quali:
creazione ed adeguamento dei giunti;
riduzione degli effetti torsionali;
modifica delle rigidezze.
C.9.3.2. Provvedimenti tecnici
di adeguamento o di miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale.
I provvedimenti tecnici di adeguamento
antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle strutture consistono
sia nell’aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti
il sistema strutturale esistente, sia nell’inserimento di nuovi elementi
o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti.
I provvedimenti tecnici di miglioramento
antisismico sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche
tecniche d’intervento non ivi esplicitamente menzionate, purché
risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia.
C 9.3.3. Provvedimenti tecnici in
fondazione negli interventi di adeguamento.
Le verifiche debbono essere eseguite
secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali
sue successive modifiche e integrazioni, riducendo del 20% i coefficienti
di sicurezza ivi prescritti.
Nel caso di edifici situati su
o in prossimità di pendii naturali o artificiali, deve essere verificata
anche la stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza
dell’edificio secondo quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto.
Ove la verifica sopraindicata non
risulti soddisfatta, ovvero possano verificarsi nel sottosuolo dell’opera
fenomeni di liquefazione, si deve stabilizzare la zona mediante idonei
interventi, il positivo risultato dei quali deve essere documentato con
osservazioni e misure in situ.
Negli interventi di adeguamento
i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative verifiche possono
essere omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione
alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica
di cui al sopracitato decreto, siano verificate contemporaneamente tutte
le seguenti circostanze:
nella costruzione non siano presenti
importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle
fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si
siano prodotti neppure in precedenza;
gli interventi di adeguamento non
comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
gli stessi interventi non comportino
rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
siano esclusi fenomeni di ribaltamento
della costruzione per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo
= 2.
C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici
contigui per interventi di adeguamento.
Nel caso di giunti non dimensionati
in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in generale, al
loro adeguamento.
In alternativa si può intervenire:
o inserendo elementi di protezione
al martellamento;
oppure eliminando il giunto mediante
il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve
tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell’edificio.
Qualora l’adeguamento delle dimensioni
del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso,
è consentito di non effettuare l’adeguamento nei seguenti casi:
il calcolo delle deformazioni relative
fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i criteri indicati al punto
C.6.3. ma dividendo gli spostamenti sismici per un fattore, pari
a 6 nel caso degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di
strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento;
edifici contigui, entrambi in muratura
ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.
C.9.3.5. Aggetti verticali.
Gli elementi verticali (quali comignoli,
torrini, parapetti, ecc.) devono essere opportunamente vincolati alle strutture
portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche.
C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO.
Gli interventi di adeguamento devono
essere sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente
in corso d’opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione
degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali
e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando,
in particolare, l’efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi
resistenti, eventualmente inseriti, e le strutture preesistenti. Il collaudo
deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che
su campioni, in laboratorio.
C 9.5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA.
C.9.5.1. Schema strutturale.
II progetto degli interventi di
adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resistente all’azione
sismica che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della
costruzione, tenuto conto del suo comportamento globale; deve comunque
essere assicurato un comportamento di tipo scatolare del complesso della
struttura.
Debbono inoltre prevedersi incatenamenti
perimetrali in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a
livello di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.
Infine, per tutte le strutture
spingenti deve provvedersi all’assorbimento delle relative spinte.
Si deve accertare l’efficacia dei
collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello
schema si faccia affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali
agenti ad un dato livello tra i diversi setti murari, va accertata l’efficacia
dei solai a costituire un diaframma orizzontale rigido.
Per ciascuna parete si considerano
in genere separatamente le azioni ad essa complanari e quelle normali.
Le azioni complanari alle pareti
vanno valutate tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai solo
se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento
con i muri.
Nei confronti delle azioni ortogonali
alle pareti, queste si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali
solo se è accertata l’efficacia dei collegamenti.
C.9.5.2. Analisi dei materiali.
La resistenza della muratura è
calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità ed allo stato
di conservazione del sistema murario.
C.9.5.3. Verifica sismica.
La verifica delle strutture in
elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rottura delle
murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto
C.6., ed assumendo, per il coefficiente di struttura, il valore:
ove si attribuiscono i seguenti
valori:
= 2, coefficiente che tiene
conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura;
= 2, coefficiente che tiene conto
delle modalità di verifica a rottura.
Per la verifica sismica si può
adottare una ipotesi di comportamento elasto-plastico con controllo della
duttilità.
Per la valutazione delle azioni
sismiche complanari alle pareti si prende in esame l’edificio nella sua
interezza, con i collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo
efficaci, considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro
delle masse presenti.
Si considera trascurabile la rigidezza
delle pareti per deformazioni ortogonali al loro piano.
L’azione sismica ortogonale alla
parete è rappresentata da un carico orizzontale distribuito, pari
a · C volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate
pari a · C volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti
che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente collegati
a muri trasversali.
Si terrà conto dei vincoli
della parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto efficaci.
L’effetto flessionale dell’azione
sismica ortogonale alla parete può essere valutato nell’ipotesi
di comportamento lineare a sezione interamente reagente.
Le verifiche relative alle fondazioni,
previste dal decreto ministeriale 11 marzo 1988, vanno eseguite secondo
i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche sono calcolate
assumendo per il coefficiente il valore = 1.
C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO
C.9.6.1. Schema strutturale.
Lo schema strutturale resistente
alle azioni sismiche deve derivare da un’analisi dd comportamento globale
dell’edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione di tutti
gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente
studiata la modellazione dei sistemi strutturali piu rigidi, quali le scale
o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato.
Si deve anche tener conto della
presenza di quegli elementi non strutturali che, attese le caratteristiche
di rigidezza e di resistenza, possono contribuire in maniera significativa
all’assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare
sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di
tali elementi deve essere considerato anche l’eventuale effetto locale
connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali.
Qualora lo schema strutturale sia
basato sull’ipotesi di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come
previsto al punto C.6.1.2., deve essere accertata la effettiva rispondenza
di tale ipotesi con la effettiva configurazione strutturale dei solai stessi.
C.9.6.2. Analisi dei materiali e
particolari costruttivi.
La resistenza degli elementi strutturali
viene stimata avuto riguardo alla qualità e allo stato di conservazione
del conglomerato e dell’armatura metallica.
Opportune indagini sono eseguite
per appurare l’affidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare
degli ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali nodi trave-pilastro.
C.9.6.3. Verifica sismica.
La verifica sismica delle strutture
in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite
ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA
C.9.7.1. Schema strutturale.
Lo schema strutturale resistente
all’azione sismica deve rispecchiare il comportamento globale dell’edificio.
Va tenuto conto della presenza
di elementi anche non strutturali che limitino la deformabilità
dell’organismo portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza
di tali elementi per giudicare la loro partecipazione al comportamento
d’insieme.
Va accertata altresì l’efficienza
degli elementi controventanti costituiti da nuclei in cemento armato oppure
da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle effettive
condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni.
C.9.7.2. Analisi dei materiali e
particolari costruttivi.
Le caratteristiche di resistenza
degli elementi strutturali sono valutate mediante esame dello stato di
conservazione del materiale metallico e dell’integrità fisica di
ogni loro parte. L’indagine deve essere estesa, a seconda della tipologia
strutturale dell’edificio, agli elementi controventanti (nuclei di cemento
armato, controventi verticali in acciaio, ecc.), agli elementi di collegamento
di questi ultimi alle piastre ed agli ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3. Verifica sismica.
La verifica sismica delle strutture
in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite
ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO
PER GLI EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
C.9.8.1. Pareti murarie.
Le murature che non presentino
gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese lesioni
possono essere riparate; nel caso contrario vanno demolite e ripristinate
possibilmente con materiali inerti simili alla muratura preesistente.
Le riparazioni sono in genere effettuate
mediante:
iniezione di miscele leganti;
applicazione di lastre in cemento
armato o reti metalliche elettrosaldate;
inserimento di pilastrini;
tirantature orizzontali e verticali.
Indebolimenti locali delle pareti
murarie, in prossimità degli innesti e degli incroci per l’eventuale
presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati.
In caso di irregolare distribuzione
delle aperture (vani di finestre o porte) nei muri maestri, quando non
sia possibile la loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla
esistente, si deve provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a
mezzo di telai in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente
tramite perforazioni armate.
C.9.8.2. Solai.
Ove si proceda alla sostituzione
di solai, questi devono essere del tipo in cemento armato ordinario o precompresso
o solai misti con blocchi interposti in laterizio od altro materiale, ovvero
in acciaio efficacemente ancorati alle estremità di cordoli.
Qualora le murature portanti siano
prive di cordoli armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi
devono essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio.
I cordoli possono essere eseguiti
—se necessario— a tratti, sovrapponendo le armature ed eventualmente con
predisposizione di un tubo centrale per l’inserimento di tiranti o cavi
di precompressione.
Qualora le murature presentino
consistenza e buona fattura i cordoli possono non essere estesi a tutto
lo spessore delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia
o miscele sintetiche.
Possono usarsi solai in legno solo
ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche.
Nel caso si impieghino travetti
prefabbricati, in cemento armato ordinario o precompresso, si deve disporre
un’apposita armatura di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali
(travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli
effetti della trasmissione del momento negativo, sia della forza di taglio.
Quando si usino laterizi, questi
devono essere a blocco unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati
ad essi ed alla sovrastante soletta.
C.9.8.3. Scale.
Le scale in muratura non portante
(cosiddette alla romana) devono di regola essere sostituite da scale in
cemento armato o in acciaio.
Possono tuttavia essere conservate
soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata l’efficienza a mezzo
di prove di carico statico e dinamico. Quando necessità ambientali-architettoniche
richiedano la conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure,
possono adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture
metalliche o cementizie.
C.9.8.4. Archi e volte.
Gli archi e le volte dei fabbricati,
siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere muniti di cinture,
chiavi o tiranti, posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire
integralmente le spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno
abbiano spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano
generati sforzi di trazione.
Le eventuali lesioni degli archi
e delle volte possono essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero
con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale
o sistema idoneo.
Qualora le lesioni siano macroscopiche,
o le murature si presentino inconsistenti, gli archi e le volte devono
essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionali od estetiche, ovvero
il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, possono essere ricostruiti
sempre con il criterio di realizzare sistemi chiusi in se stessi; qualora
non sussitano le dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite
con elementi strutturali non spingenti.
C.9.8.5. Coperture.
I tetti, ove sostituiti, debbono
essere non spingenti ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.
Nel caso di tetti in legno si deve
garantire una adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti l’orditura.
C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA.
Nel caso di edifici le cui strutture
resistenti siano realizzate con combinazioni di elementi in muratura, in
calcestruzzo armato o metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle
presenti norme relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali
è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.
Deve essere verificata la compatibilità
delle deformazioni dei vari elementi presenti nonché la validità
dei collegamenti fra gli elementi strutturali di diversa tipologia.
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI.
Nel caso di complessi edilizi privi
di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo dell’intervento deve documentare
la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi
previsti non arrechino aggravi a tale situazione.
D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.
Nella progettazione e nella costruzione
dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche deve tenersi conto dell’influenza
delle azioni sismiche agenti in direzione orizzontale.
Se non si eseguono calcolazioni
approfondite in merito all’influenza che le azioni sismiche esercitano
sulle spinte dei terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che
seguono.
Oltre alla spinta statica F (calcolata
per i valori di i e di ), devono considerarsi le seguenti ulteriori due
forze:
1) un incremento di spinta
pari alla differcnza fra la spinta Fs esercitata dal terreno retrostante
in condizioni sismiche e quella statica F.
in cui Fs = A · F ’
ove:
A =
= arctg C;
C = coefficiente d’intensità
sismica;
F’ = spinta calcolata per
= angolo formato dall’intradosso
del muro con la verticale (positivo per intradosso inclinato verso l’esterno
con origine al piede);
i = angolo formato dalla superficie
esterna del terreno con l’orizzontale (positivo verso l’alto).
Tale incremento di spinta deve
essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell’altezza
del muro stesso;
2) una forza d’inerzia orizzontale
Fi = C · W
ove:
C = coefficiente d’intensità
sismica;
W = peso proprio del muro nonché
del terreno e degli eventuali carichi permanenti sovrastanti la zattera
di fondazione.
Tale forza d’inerzia va applicata
nel baricentro dei pesi.
Le verifiche di cui sopra possono
omettersi per i muri di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.
Le verifiche di sicurezza degli
elementi strutturali devono essere effettuate adottando le forze sopra
definite quando si operi col metodo delle tensioni ammissibili, ovvero
incrementando del 50% i valori di Fs, F e di Fi nella verifica dello stato
limite ultimo con la combinazione delle azioni di cui al precedente punto
B.8.2. |