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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 ottobre 2003
(Pubblicato in G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003)
Dipartimento della Protezione civile
Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3
e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003,
recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica»;
Visto l'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone l'obbligo
di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari,
sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso;
Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce che
il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi dalla
data dell'ordinanza e per quanto di propria competenza, ad elaborare, sulla
base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle
verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che
presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti
competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche
che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto
a quanto previsto dalle norme;
Visto l'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza, che esclude dalla
facoltà di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le norme
tecniche vigenti gli edifici e le opere rientranti nelle predette tipologie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316
del 2 ottobre 2003, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto
2002 con il quale il dott. Guido Bertolaso è stato nominato capo
del Dipartimento della protezione civile;
Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi
- Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ordinanza
n. 3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e 2, che formano
parte integrante del presente atto, sono rispettivamente definite per quanto
di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico
e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le
indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere
rientranti nelle predette tipologie.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2003
Il capo del Dipartimento: Bertolaso
Allegato 1
Elenco A
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico
di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
1. Edifici.
Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione
e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche
dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti
e vettovagliamento), strutture adibite all'attività' logistica di
supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione,
trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione,
strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei
seguenti soggetti istituzionali:
1) organismi governativi;
2) uffici territoriali di Governo;
3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
4) Forze armate;
5) Forze di polizia;
6) Corpo forestale dello Stato;
7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
8) Registro italiano dighe;
9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
10) Consiglio nazionale delle ricerche;
11) Croce rossa italiana;
12) Corpo nazionale soccorso alpino;
13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
14) Rete ferroviaria italiana;
15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della
rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti
rilevanti di produzione di energia elettrica;
16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in
più regioni.
2. Opere infrastrutturali.
1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste
nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi
stazioni.
3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali,
la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino
ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione
di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento
di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa
e mobile, televisione).
Elenco B
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso.
1. Edifici:
1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di
funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità
di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al
pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può
comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze
in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di
incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).
3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi
al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche,
chiese).
2. Opere infrastrutturali.
1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità
stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze
in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del
traffico.
2. Grandi dighe.
Allegato 2
Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere
strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art.
2 dell'ordinanza n. 3274/2003.
1. Premessa.
L'ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato
di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi
5 anni, che dovrebbe interessare:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le tipologie di
opere di competenza statale che presentano le caratteristiche indicate
sono elencate nel precedente allegato 1.
L'insieme delle tipologie individuate porta a descrivere in termini molti
ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche
e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche
da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace
possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione,
di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto
attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle
diverse situazioni di esposizione.
Sulla base di quanto sopra, la sezione rischio sismico della Commissione
nazionale grandi rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003,
un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente
applicabili per la realizzazione delle predette verifiche.
Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal Dipartimento
della protezione civile che li fa ora propri per la parte di interesse
con il presente atto, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica,
da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche
dell'edificio o dell'opera in esame.
In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente l'acquisizione
di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico
a tutte le tipologie individuate.
Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello
di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in
modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.
I livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle categorie
di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato
nell'ordinanza n. 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate
in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune
nella zona attuale), pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio
o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza
ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano
in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
2. Livello 0.
Al livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati
sommari:
1) denominazione dell'opera;
2) proprietario;
3) utilizzatore;
4) classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 1;
5) coordinate geografiche;
6) dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e
numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di campate);
7) anno di progettazione;
8) anno di ultimazione della costruzione;
9) anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale;
10) materiale strutturale principale della struttura verticale;
11) dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente
presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di
autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso);
12) dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o
creste, presenza di corpi franosi). Tutte le opere dovranno quindi essere
collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità,
in funzione delle quattro zone sismiche definite dalle norme, o in relazione
a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al
suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici
studi di pericolosità eventualmente disponibili. Dovranno pertanto
essere indicate:
13) PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni;
14) PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni. Le date
di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione
dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening
di rischio, con pura valenza statistica.
3. Livelli 1 e 2 (edifici).
Su ciascun edificio andranno effettuati sopraluoghi volti alla conoscenza
ed al rilievo della struttura.
Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione
disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle
trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e
gli interventi subiti dalla struttura.
Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della
costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.
Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello
e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare
se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme tecniche per
il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, di cui
all'ordinanza n. 3274/2003, con la sola eccezione del punto g), per il
quale non è richiesto il controllo ai fini delle verifiche di cui
al presente documento.
E' essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere la
regolarità di un edificio. In tutti i casi quindi (indipendentemente
dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere raccolti ed indicati i dati
di risposta alle seguenti domande:
a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente
simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione
di masse e rigidezze? (SI/NO);
b) qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio
risulta inscritto? (max 4);
c) qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso
in percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del
rientro o della sporgenza? (max 25%);
d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro
piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);
e) qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente
dell'edificio (quali telai e pareti) espressa in percentuale dell'altezza
dell'edificio? (min 100%);
f) quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa
e rigidezza espresse in percentuale della massa e della rigidezza del piano
contiguo con valori più elevati? (max 20%);
g) quali sono i massimi restringimenti della sezione dell'edificio,
in percentuale alla dimensione corrispondente al primo piano, ed a quella
corrispondente al piano immediatamente sottostante? (max 30 %, max 10%);
h) sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili
o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (e.g.
tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione,
camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura)? (SI/NO).
3.1. Livello 1.
L'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli
di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti
al punto 11.2 delle citate norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni
attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni, per le strutture
in c.a., mentre per le strutture in muratura si considerano i soli stati
limite di danno severo e di danno lieve.
E' richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte
nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche
disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di
caratterizzazione del terreno.
E' consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le norme).
Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorità,
che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti a
categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossimità
di dirupi o creste o su corpi franosi.
3.1.1. Edifici in c.a.
Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza
limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme. Vanno effettuate prove
e verifiche in situ secondo quanto previsto per il livello di conoscenza
limitata descritto nelle norme.
Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.
E' consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna
direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale indicata
dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza
secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche
è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari
alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento
strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e 11.3.3 delle norme.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria,
in entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza
(a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione
per i nodi non confinati);
3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione rispetto alla
corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto
11.3.3.1); 4) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca
il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il raggiungimento
della rotazione ultima ad un piano (PGACO);
5) si calcolerò il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca
il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (PGADS);
6) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca
il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (PGADL).
3.1.2. Edifici in muratura.
Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a
verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme).
Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti
al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito l'eventuale
non rispondenza di uno dei punti da a) ad e). Si verificherà preliminarmente
l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (punti 8.1.10
e 11.5.9 delle norme).
Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica, secondo quanto descritto
al punto 8.1.5.2 delle norme.
E' consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna
direzione principale, considerando l'eccentricità' accidentale indicata
dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza
fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione.
In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito
valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza
dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun elemento
strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2 delle norme.
In particolare si procederà come segue:
1) si effettuerà l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria,
in entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di resistenza
a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;
3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di deformazione
corrispondenti agli stati limite di danno (punto 4.11.2), ed ultimo, in
funzione della modalità di collasso (punti 8.2.2.1 e 8.2.2.2);
4) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca
il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della resistenza
fuori piano in un pannello (PGADS);
5) si calcolerà il moltiplicatore dell'accelerazione che provoca
il raggiungimento della resistenza nel piano o della deformazione di danno
in un pannello (PGADL).
3.2. Livello 2.
L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità
globale forza-spostamento, con la conseguente definizione dei tre livelli
di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti
dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese
con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni.
E' richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo
le norme).
E' richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite prove
in situ (almeno SPT).
E' in generale richiesta l'analisi statica non lineare secondo quanto
previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le variazioni specificate per
le diverse tipologie strutturali; il ricorso all'analisi lineare è
consentito alle condizioni descritte al punto 11.2.5.4 delle norme, ovvero
quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi
elementi, quando la domanda è contenuta entro limiti accettabili
per ogni elemento e quando i collassi di tipo fragile sono impediti. Il
livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorità, in tutti
i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi
al livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 è comunque
necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto riguarda
l'effettuazione di analisi lineari.
3.2.1. Edifici in c.a.
E' consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni
principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle
norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza
secante a snervamento. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche
è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari
alla metà della rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Si procederà secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme,
utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al punto
4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto 4.5.4.1.
Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza a (flessione
e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e compressione per
i nodi non confinati).
Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto alla
corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno limitato (punto
11.3.3.1). Sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere
identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:
1) il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il
raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di collasso
- CO);
2) il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano (stato
limite di danno severo - DS);
3) il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (stato
limite di danno lieve - DL). La curva di capacità dovrà essere
confrontata con opportuni spettri di risposta elastica, eventualmente corretti
con un valore appropriato del fattore \eta in funzione delle capacità
dissipative corrispondenti a ciascun stato limite. L'intersezione della
curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare
i valori di accelerazione al suolo corrispondenti ai tre stati limite di
interesse (PGACO, PGADS, PGADL).
3.2.2. Edifici in muratura.
Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche
in situ estese (punto 11.5.2 delle norme).
Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti
al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza
di uno dei punti da a) ad e).
Si ricorrerà all'analisi non lineare statica, secondo quanto
descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di produrre una curva di
capacità globale forza-spostamento.
E' consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni
principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle
norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza
fessurata, considerando la deformabilità a taglio e a flessione.
In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito
valutare la rigidezza degli elementi pari alla metà della rigidezza
dei corrispondenti elementi non fessurati.
La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni
spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore appropriato
del fattore \eta in funzione delle capacità dissipative corrispondenti
a ciascun stato limite, con riferimento ai valori di spostamento definiti
al punto 8.1.5.4 delle norme.
L'intersezione della curva di capacità con gli spettri in spostamento
definiti al punto 8.1.6 consentirà di calcolare i valori di accelerazione
al suolo corrispondenti agli stati limite di interesse (PGADS, PGADL).
4. Ponti.
Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per
la verifica dei ponti esistenti.
Tuttavia le procedure indicate per gli edifici in c.a. possono facilmente
essere estese al caso dei ponti, tenendo conto della specificità
delle strutture. Una definizione dei limiti entro i quali possono essere
applicate procedute semplificate (di livello 1) può essere effettuata
con riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si definisce
il concetto di regolarità per ponti e viadotti.
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