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Decreto
ministeriale
(infrastrutture) 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
(G.U.
n. 29 del 4 febbraio 2008)
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento
di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede
la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei
ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per
assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme
tecniche per le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che
inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una
fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma
1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa,
della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1993, n.
246»,
Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento
biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni»
di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si
è espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio
legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto
aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
Visto l'art.
52 del citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che
in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche;
Visti gli articoli
54 e 93
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art.
83 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che
l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la
predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia
realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione
civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007,
ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n.
186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n.
30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
citato art. 52 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20
dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto
legislativo n. 112/1998 e 83 del d.P.R. n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica
2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai
sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la
misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare
ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di
stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno;
Considerato
che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato
membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente
le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la
Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola
tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di
riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere
stesso;
Ritenuto,
tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le costruzioni, ad
esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7,
concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato,
in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle
Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Decreta:
Art.
1.
E'
approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni,
di cui alla legge
5 novembre 1971, n. 1086, alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186,
di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al
presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7.
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto
ministeriale 14 settembre 2005.
Art.
2.
Le
norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Norme Tecniche (si tratta di 654 pagine
in pdf pesanti 5,6 MB)
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