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(Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003)
"Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,»,
sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater,
commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro
258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE»
sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei
in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera
c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore
al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto
ad un piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei
lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso
ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio
da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa
del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente
sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione
dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata
piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e
delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare,
della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro
adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare
i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,
ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le
cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed
una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro
in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo
di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti
ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una
volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto
se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle
scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego
e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro
e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti
e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante
il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo
a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima
di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate
in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di
un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo
di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di
impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili
specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,
se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V
e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente
un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita'
del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati
per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo,
oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita'
portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario
dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un
ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi
da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza
di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati
e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio
non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo
generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati
o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al
comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione
di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore
di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una
per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con
funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso
di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune
rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata
alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in
cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati
alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine
di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'.
Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative,
i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative,
gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso,
le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di
lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente
per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis,
commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione
di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano
sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio
2005. |
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