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Legge 11 febbario 1994, n.109
Nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
(modificata dalla legge 18 novembre 1998, n.415)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Principi generali)
1. In attuazione dell’articolo 97 della Costituzione l’attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza,
nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza
delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi
desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell’articolo
117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente
legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento
a singole disposizioni.
ART. 2
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19, comma
2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché
ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali
o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi
ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ecu, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera
a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici
ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si
applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b),
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione
privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l’elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo
le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti
di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario
di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori
oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente
comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni
di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall’articolo
2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari
di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori
previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori
sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di
attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore
a 5 milioni di ecu, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera
b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo,
ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma
2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ecu sono sottoposti
ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei lavori
di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all’articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di
lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché
tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c).
ART. 3
(Delegificazione)
1. E’ demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità,
di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge,
la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con
le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli
atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma
1 il Governo, entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente
legge, il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento
generale in materia di lavori pubblici. Recando altresì norme di
esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria
vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge,
nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia
e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma
1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino
alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti
dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono
adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’articolo
4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra
il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all’articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’articolo 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all’art. 17, comma 7;
i) lettera soppressa dalla legge 216/95
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga
agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni
giudicatrici di cui all’articolo 21;
n) lettera soppressa dalla legge 216/95
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’articolo
25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’articolo 26, comma 6, secondo
l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di
altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali
e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all’articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio
effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi,
i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell’articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all’articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze
e i massimali garantiti, nonché le modalità. Di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui
all’articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, della
presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e
per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all’attività svolta, é autorizzata la spesa di lire 500 milioni
da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività
del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori
e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali
e dalla Unione europea.
ART. 4
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità,
al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche
elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione
del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti
e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto
&ndash legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di
ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello
Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o
i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata
all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione
e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data
di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano
le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale
della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa
con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale
di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui
25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal
centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Soppresso.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province
d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge
i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare,
di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le aggiudicazioni e
gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera
e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione alle specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco
dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere
a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori
pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici
avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della
sezione regionale dell’Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ecu, entro quindici
giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei
bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione,
il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista
e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione
del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino
a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
ART. 5
(Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, comma 10, lettera a),
è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. Abrogato
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma
10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello
C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito
ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla copertura del
predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata,
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità
è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché,
di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico
ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all’articolo
13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III, del titolo II, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie
al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su
proposta dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento
i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno
1996, e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio.
ART. 6
(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici)
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Abrogato
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’articolo
1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro il l° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già
di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare
la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare
analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono
fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di importo superiore
ai 25 milioni di ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ecu,
le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto
al comma 4. Qualora il lavoro pubblico, di importo inferiore a 25 milioni
di ecu, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio Superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei
componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione
motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare.
ART. 7
(Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare
un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici; e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta
la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all’Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori
come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in
relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma,
i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di
carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo
e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere
la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione
di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza
o dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono
sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione
competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione
degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista.
Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa
amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di
servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro
volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti
alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto
del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere
di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta,
tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da
parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta
giorni e può essere interrotto per non più di due volte,
per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
ART. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi
della qualità, della professionalità e della correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo
conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
cui all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ecu, articolato
in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità
di cui all’articolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita
presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza
rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema
di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità;
i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia,
al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro
richiesta sono autorizzati dall’Autorità, nel caso siano in possesso
dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione
di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell’attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma
3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché
le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività
di qualificazione;
g) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a due
anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità
di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo
4.
5. Abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio,
da parte dell’ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti di cui al sesto comma dell’articolo 6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed
in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative
alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente
le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal l° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e
3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente
articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione
degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’articolo
2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui
alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di
iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea,
in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal l° gennaio 2000, è abrogata la legge
10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 dell’articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di
cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori
avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma
3 dell’articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano
alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative
misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell’articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese
per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori. Ulteriore modifica all’art. 8: Art. 2, comma 2, della "Merloni-Ter":
Il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 109, è
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 9
(Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, fino al 31 dicembre
1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come
integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché
alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per
importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola
l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate
e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto
decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento
tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa,
da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell’attrezzatura
tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria
ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089
e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del
comitato regionale.
ART. 10
(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente
legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all’articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo
13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art.
13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare
il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il
terzo classificato, e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato
alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in
detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente
dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo
4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara,
anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della
nuova soglia dell’anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
ART. 11
(Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
ART. 12
(Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione
ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’articolo 8 comma 2, detta le norme per
l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo
8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo
34 della presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro
o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonché più di un consorzio
stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all’articolo 4 della parte 1 della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta
a carico delle società ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli
enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre
1997.
ART. 13
(Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all’articolo l0, comma 1, lettere d) ed
e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo nonché
gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 3, comma 2, per ciascuno
di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell’amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10 comma
1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
5. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna
di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti
a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di
tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì
l’elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), nell’ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti.
ART. 14
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono
ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità
tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità
all’interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari
i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione
nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità
di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove
gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano
le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’articolo 27, comma 5, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario
o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito
di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi
e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne
dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero
della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali
e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al Cipe,
per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto
di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell’anno.
13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
ART. 15
Abrogato.
ART. 16
(Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori
da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali
e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso
e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi,
da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi
grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione
del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è
costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi
gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco
dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi
ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti
dal regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il
regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi
a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali.
ART. 17
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori, e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane,
le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13 in quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare
i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale, o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società
di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del
comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione
soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari
o superiore a 200.000 ecu, salvo i casi di opere di speciale complessità
e che richiedano una specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare
di cui all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma
dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
ciascun professionista firmatario del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo.
Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al
predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato
in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano
gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta,
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
per l’aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico
ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia pari o superiore a 200.000 ecu, si applicano le disposizioni
di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare contemperando i princìpi generali della trasparenza e
del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, le stazioni appaltanti devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi
di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore
a 40.000 ecu, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi
i casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità
professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione
al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante
e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata,
con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo
stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve
comprendere l’importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo
in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi
a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento
dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo
7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano
ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e
per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva
si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per
i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività
progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento
e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società
di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l’ottanta per cento della cifra di affari media realizzata
dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate.
Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
ART. 18
(Incentivi e spese per la progettazione)
1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengano
indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché
dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle
quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai
sensi dell’articolo 16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale ad altre rilevazioni, alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli
studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento
ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti
d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico
alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci
le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto,
nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate
dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso
al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche
quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall’ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego.
2-quater. E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.
ART. 19
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma
1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione
dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del cinquanta per cento sul valore dell’opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo
16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano
previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il
soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo,
stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il cinquanta
per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto
a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali costanti
o variabili.
2-bis. La durata della concessione non può essere superiore
a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti
o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una
modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed
in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere
dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano
dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di
recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’articolo 37-septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato
al termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante
ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati
a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge
n. 2248 del 1865, allegato F. In ogni caso i contratti di cui al comma
1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’articolo 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
5-bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione
dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di
scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di
cui all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato
il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere
un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni. L’aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori
offerte separate relative, rispettivamente, all’acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l’effettuazione
della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità
di aggiudicazione.
ART. 20
(Procedure di scelta del contraente)
1. Gli appalti di cui all’articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi
di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali
proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno
avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso
o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per
la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica,
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la
scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara
è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell’articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato
dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
ART. 21
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche
riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’articolo
5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
a 5 milioni di ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte
di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione
prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità
del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui
valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel
bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Relativamente
ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché
l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera
da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il
bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di
cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento
e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale
l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad
effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto
della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non
superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono
i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver
svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non
possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari
coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente
ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove
è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi
da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli
ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione
delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
ART. 22
(Accesso alle informazioni)
1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore,
in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo,
di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso
o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da
invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa
privata.
2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione
dell’articolo 326 del codice penale.
ART. 23
(Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta
e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu, IVA esclusa,
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) eb), hanno la facoltà
di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione
fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell’appalto.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b),
c), ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis
del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta
domande; i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), ed
e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed
un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo
13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto
e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto
al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di
dicembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda.
La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 7.
ART. 24
(Trattativa privata)
1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, nel rispetto
delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ecu, nel caso
di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate
e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile
del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure
di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate, di cui alla legge l° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati
e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti
al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma
1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ecu
IVA esclusa, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono
eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio militare di
cui all’articolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato
a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura
altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera.
8. Abrogato.
ART. 25
(Varianti in corso d’opera)
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all’art. 3, o per l’intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che
non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero
la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni
della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è
invitato l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 26
(Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e
ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori
gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n 4l, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo
1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge l° febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti
di appalto di lavori pubblici di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità
delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
ART. 27
(Direzione dei lavori)
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad
istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione
dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
ART. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il
quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento
definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione
del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato
di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ecu il certificato
di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i
lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ecu, è
in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo
triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito
i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza,
di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei
materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi
di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 29
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa,
prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara nonché
degli avvisi di aggiudicazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ecu, IVA esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ecu, IVA esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e
provinciale;
d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di
gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme
per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate,
i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati
e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di
aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo
finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al
tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione
o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico
dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni
del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi
2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse dall’osservatorio e, qualora le sentenze
o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione
o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico
della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere
b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
ART. 30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo
dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa
e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma
2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento degli importi degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20
per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai
commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera
d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di ecu, per lavori di importo inferiore
a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20
per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni
e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza
di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste
dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo
schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ecu, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
ART. 31
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio,
del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)
del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto
o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara
e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza
dei vari piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani
di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore.
ART. 31-bis
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma
2, lettere a) e b) in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al l0 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula
all’amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle
riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione,
entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione
ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
devono essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d’urgenza, i contro interessati e l’amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere
luogo entro 90 giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia
proposta all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento
d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito
una nuova udienza che deve aver luogo entro 60 giorni e autorizza le parti
al deposito di memorie e documenti fino a 15 giorni prima dell’udienza
stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di
lavori pubblici sono equiparati agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
ART. 32
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dal comma 1 dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della
presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura
del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura
civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità
di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina
i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico
di arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondo principi
di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato
generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole
dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito
ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità
previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata.
ART. 33
(Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi
di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei
casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza
in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere
eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi
nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse,
i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione
dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione.
Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
ART. 34
(Subappalto)
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già
sostituito dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto appaltante è
tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con
il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti,
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime,
ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in subappalto
o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso
di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato
i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni."
2. Abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. Abrogato.
ART. 35
(Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a
che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione può opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di
cui all’articolo 10 - sexies della legge 31 maggio 1968, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni
di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui
al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici,
tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto
1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti
di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative
ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte
sui redditi da conferimento.
ART. 36
(Trasferimento e affitto di azienda)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 35 si applicano anche nei casi
di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti
di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino
in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità
di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
ART. 37
(Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa
tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle
casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei
lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente
riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni
che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
ART. 37-bis
(Promotore)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di
seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici
o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale
e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da
un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice,
non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati
dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17,
comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori
e con gestori di servizi.
ART. 37-ter
(Valutazione della proposta)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici
valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione
e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione
dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano
e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono
ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
ART. 37-quater
(Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono,
per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo
a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore
e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore
cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo,
da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione
del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato
alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato
due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del
60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo
offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo
sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma
4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del
30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
ART. 37-quinquies
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,
di costituire una società di progetto in forma di società
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando
di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società.
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta
è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun
soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa
la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro
non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
ART. 37-sexies
(Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative
o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado
di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
ART. 37-septies
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per
motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da
parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste
dai commi precedenti.
ART. 37-octies
(Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione
al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente
a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal
concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che
potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
ART. 37-nonies
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi
hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari
dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento
o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono
il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,
secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere
effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo
la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio
si trasferisce sul corrispettivo ".
ART. 38
(Applicazione della legge 11/2/94 n. 109)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
3, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, può
procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4, 23 comma 1, e 23 comma
1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’articolo
25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo
25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo
in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo
originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera. |
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