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Sicurezza sul luogo di lavoro
(Decreto-legislativo 19 settembre 1994, n.626)
 Parti e argomenti della scheda: 
TITOLO I: 
Capo I - Disposizioni generali 1 - 7 
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione 8 - 11 
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 12 - 15 
Capo IV - Sorveglianza sanitaria 16 - 17 
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 18 - 20 
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori 21 - 22 
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione 23 - 28 
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 29 
TITOLO II - Luoghi di lavoro 30 - 33 
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro 34 - 39 
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale 40 - 46 
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi 47 - 49 
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali 50 - 59 
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni: 
Capo I - Disposizioni generali 60 - 61 
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 62 - 68 
Capo III - Sorveglianza sanitaria 69 - 72 
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici: 
Capo I - 73 - 77 
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 78 - 85 
Capo III - Sorveglianza sanitaria 86 - 88 
TITOLO IX - Sanzioni 89 - 94 
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali 95 - 98 

Allegato I Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione da rischi 
Allegato II Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro 
Allegato III Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale 
Allegato IV Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 
Allegato V Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 
Allegato VI Elementi di riferimento 
Allegato VII Prescrizioni minime 
Allegato VIII Elenco di sistemi, preparati e procedimenti 
Allegato IX Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 
Allegato X Segnale di rischio biologico 
Allegato XI Elenco degli agenti biologici classificati 
Allegato XII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento 
Allegato XIII Specifiche per processi industriali

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Decreto-legislativo 19 settembre 1994, n.626 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
 
TITOLO I 
Capo I - Disposizioni generali 
Art. 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché‚ nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. 

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché‚ dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 

4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo

Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 

  • a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

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    b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; 

    c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; 

    d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 

    1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

    2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 

    3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

    e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; 

    f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; 

    g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 

    h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; 

    i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

    Art. 3. Misure generali di tutela.

    1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: 

  • a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

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    b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 

    c) riduzione dei rischi alla fonte; 

    d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché‚ l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 

    e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

    f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

    g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

    h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

    i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 

    l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 

    m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; 

    n) misure igieniche; 

    o) misure di protezione collettiva ed individuale; 

    p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 

    q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

    r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 

    s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; 

    t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

    2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 
    Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

    1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 

    2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: 

  • a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

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    b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

    3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 

    4. Il datore di lavoro: 

  • a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;

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    b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8

    c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

    5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: 
  • a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

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    b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

    c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

    d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

    e) prende le misure appropriate affinché‚ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

    f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché‚ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

    g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; 

    h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché‚ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

    i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

    l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

    m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e)

    n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 

    o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché‚ la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; 

    p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d); 

    q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché‚ per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

    6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

    7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

    8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 

    9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

    10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: 

  • a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

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    b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché‚ si modificano le situazioni di rischio.

    11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché‚ delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché‚ le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 

    12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 

    Art. 5. Obblighi dei lavoratori.

    1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

    2. In particolare i lavoratori: 

  • a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

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    b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché‚ i dispositivi di sicurezza; 

    c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

    d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché‚ le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

    e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

    f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

    g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

    h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

    Art. 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

    1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché‚ dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

    2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 

    3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché‚ alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. 

    Art. 7. Contratto di appalto o contratto d'opera.

    1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 

  • a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

  • b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
    2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 
  • a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

  • b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
    3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 
    Capo II - Servizio di prevenzione e protezione 
    Art. 8. Servizio di prevenzione e protezione.

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 

    2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

    3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 

    4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione. 

    5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: 

  • a) - f) (omissis)

  • g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
    6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

    7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 

    8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 

    9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché‚ il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 

    10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 

    11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: 
    (procedimento abrogato dall'allegato B, numero 2, della legge n. 340 del 2000) 

  • a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

  • b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
    c) il curriculum professionale.
    Art. 9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

    1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

  • a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

  • b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; 
    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
    d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
    e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 11
    f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 21.
    2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: 
  • a) la natura dei rischi;

  • b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
    d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 
    e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
    3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 

    4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

    Art. 10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

    1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché‚ di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4

    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: 

  • a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

  • b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11
    c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; 
    d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
    Art. 11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

    1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: 

  • a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

  • b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
    c) il medico competente ove previsto; 
    d) il rappresentante per la sicurezza.
    2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 
  • a) il documento, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;

  • b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; 
    c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
    3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

    4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 

    5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 

    Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 
    Art. 12. Disposizioni generali.

    1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: 

  • a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a)

    c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; 

    d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché‚ i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

    e) prende i provvedimenti necessari affinché‚ qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

    2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 

    3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 

    4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

    Art. 13. Prevenzione incendi.

    1. Fermo restando quanto previsto dal d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: 

    a) i criteri diretti ad individuare: 

    1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 

    2) misure precauzionali di esercizio; 

    3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

    4) criteri per la gestione delle emergenze; 

    b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'articolo 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

    2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

    Art. 14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

    1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 

    2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 

    Art. 15. Pronto soccorso.

    1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

    2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 

    3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 

    4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

    Capo IV - Sorveglianza sanitaria 
    Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.

    1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 

    2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: 

  • a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

    3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 
    Art. 17. Il medico competente.

    1. Il medico competente: 

  • a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 16

    c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'articolo 16

    d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

    e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

    f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

    g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; 

    h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; 

    i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 

    l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'articolo 15

    m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

    2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 

    3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 

    4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

    5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: 

  • a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) libero professionista; 

    c) dipendente del datore di lavoro.

    6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 

    7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. 

    Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
    Art. 18. Rappresentante per la sicurezza.

    1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 

    2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

    3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 

    4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché‚ il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

    5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

    6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: 

  • a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; 

    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

    7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'articolo 22, comma 7. 
    Art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

    1. Il rappresentante per la sicurezza: 

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; 

    c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

    d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 22, comma 5; 

    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché‚ quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

    g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'articolo 22

    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

    i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 11

    m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 

    n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

    o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

    2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché‚ dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 

    3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

    4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

    5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché‚ al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)

    Art. 20. Organismi paritetici (omissis) 
    Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori 
    Art. 21. Informazione dei lavoratori.

    1. Il datore di lavoro provvede affinché‚ ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: 

  • a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

    c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 

    d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

    e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; 

    f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 

    g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

    2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3
    Art. 22. Formazione dei lavoratori.

    1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 

    2. La formazione deve avvenire in occasione: 

  • a) dell'assunzione;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

    c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

    3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 

    4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

    5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 

    6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

    7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'articolo 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. 

    Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione 
    Art. 23. Vigilanza.

    1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché‚ per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 

    2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio. 

    3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

    4. (omissis) 

    Art. 24. Informazione, consulenza, assistenza. (omissis) 
    Art. 25. Coordinamento.(omissis) 
    Art. 26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

    1. (Sostituisce l'articolo 393, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) 

    2. (Sostituisce l'articolo 394, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) 

    3. L'articolo 395 del d.P.R. 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso. 

    Art. 27. Comitati regionali di coordinamento.(omissis) 
    Art. 28. Adeguamenti al progresso tecnico. (omissis) 
    Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (omissis) 
    TITOLO II - Luoghi di lavoro 
    Art. 30. Definizioni.

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: 

  • a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché‚ ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
  • 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
  • a) ai mezzi di trasporto;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) ai cantieri temporanei o mobili; 

    c) alle industrie estrattive; 

    d) ai pescherecci; 

    e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

    3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell’allegato II

    4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 

    5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 

    6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 

    Art. 31. Requisiti di sicurezza e di salute.

    1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997. 

    2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso. 

    3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 

    4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio. 

    Art. 32. Obblighi del datore di lavoro.

    1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

  • a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

    c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

    d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

    Art. 33. Adeguamenti di norme. (omissis) 

    TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro (omissis) 

    Art. 34. (omissis) 

    Art. 35. Obblighi del datore di lavoro. (omissis) 

    1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 

    2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter. 

    3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: 
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
    c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri 
    anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura. 

    4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 
    a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 
    b) utilizzate correttamente; 
    c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso; 
    c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro. 

    4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: 
    a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; 
    b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature; 
    c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata; 
    d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

    4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che: 
    a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati; 
    b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; 
    c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; 
    d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori; 
    e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza; 
    f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 

    4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. 

    4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate. 

    5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: 
    a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; 
    b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. 
    (articolo così modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). 

    1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 

    2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio. 

    3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 

    4. Nell'art. 52 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.» 

    5. Nell'art. 53 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilita' di errore.». 

    6. Nell'art. 374 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e' fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto». 

    7. Nell'art. 20 del d.P.R. 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. 
    Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.» 

    8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 

    8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 

    8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. 
    (articolo così modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    Art. 37. 

    1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: 
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 
    b) alle situazioni anormali prevedibili. 

    1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 

    2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 
    (articolo così modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    Articoli 38 e 39 (omissis) 

    TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale 

    Art. 40. Definizioni. 

    1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché‚ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

    2. Non sono dispositivi di protezione individuale: 

  • a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

    c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 

    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 

    e) i materiali sportivi; 

    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 

    g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

    Art. 41. Obbligo di uso. 

    1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

    Art. 42. Requisiti dei DPI. 

    1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 

    2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 

  • a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

    c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

    d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

    3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

    Art. 43. Obblighi del datore di lavoro. 

    1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 

  • a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

  •  
    b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

    c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'articolo 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 

    d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

    2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'articolo 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 
  • a) entità del rischio;

  •  
    b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

    d) prestazioni del DPI.

    3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 42 e dal decreto di cui all'articolo 45, comma 2. 

    4. Il datore di lavoro: 

  • a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

  •  
    b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 

    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 

    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinch‚ tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

    e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

    f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

    g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

    5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: 
  • a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

  •  
    b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
    Art. 44. Obblighi dei lavoratori. 

    1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 43, commi 4, lettera g), e 5. 

    2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. 

    3. I lavoratori: 

  • a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

  •  
    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
    4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 

    5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

    Art. 45. Criteri per l'individuazione e l'uso. (omissis) 

    Art. 46. Norma transitoria. (omissis) 

    TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi 

    Art. 47. Campo di applicazione. 

    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 

    2. Si intendono per: 

  • a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;

  •  
    b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
    Art. 48. Obblighi dei datori di lavoro. 

    1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

    2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI

    3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. 
    (per gli adempimenti connessi alla movimentazione manuale dei carichi si veda la circolare Ministero del Lavoro n. 73 del 1997) 

    4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: 

  • a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI

    c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

    Art. 49. Informazione e formazione. 

    1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

  • a) il peso di un carico;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; 

    c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 

    TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali 

    Art. 50. Campo di applicazione. 

    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 

    2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: 

  • a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 

    c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; 

    d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; 

    e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; 

    f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

    Art. 51. Definizioni. 

    1. Ai fini del presente titolo si intende per: 

    a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; 

    b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché‚ l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 

    c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa. 

    Art. 52. Obblighi del datore di lavoro. 

    1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 

  • a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

    c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

    2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 

    Art. 53. Organizzazione del lavoro. 

    1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. 

    Art. 54. Svolgimento quotidiano del lavoro. 

    1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 

    2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 

    3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 

    4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 

    5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

    6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 

    7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 

    Art. 55. Sorveglianza sanitaria. 

    1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. 

    2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: 

  • a) idonei, con o senza prescrizioni;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) non idonei.

    3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. 

    4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. 

    5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro. 

    Art. 56. Informazione e formazione. 

    1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

  • a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 52;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) le modalità di svolgimento dell'attività; 

    c) la protezione degli occhi e della vista.

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 

    3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. 

    Art. 57. Consultazione e partecipazione. 

    1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo. 

    Art. 58. Adeguamento alle norme. (omissis) 

    Art. 59. Caratteristiche tecniche. (omissis) 

    TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni (omissis) 

    TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici (omissis) 

    TITOLO IX - Sanzioni 

    Art. 89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. 

    1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 

    2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

  • a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

  • (lettera così modificata dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

    3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4. 

    Art. 90. Contravvenzioni commesse dai preposti. 

    1. I preposti sono puniti: 

  • a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32, 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;

  • (lettera così modificata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

    Art. 91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori. 

    1. La violazione dell'articolo 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 

    2. La violazione dell'articolo 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. 

    Art. 92. Contravvenzioni commesse dal medico competente. 

    1. Il medico competente è punito: 

  • a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché‚ del comma 3.

    Art. 93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. 

    1. I lavoratori sono puniti: 

  • a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

    Art. 94. Violazioni amministrative. 

    1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila. 

    TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali 

    Art. 95. Norma transitoria. 

    1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c). 

    Art. 96. Decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 4. (omissis) 

    Art. 96-bis. Attuazione degli obblighi. 

    1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività. 

    Art. 97. Obblighi d'informazione. (omissis) 

    Art. 98. Norma finale. 

    1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 
     
     

    Allegato I 
    Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10) 

    1. Aziende artigiane e industriali [1] fino a 30 addetti 

    2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti [2] 

    3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 

    4. Altre aziende fino a 200 addetti 

    [1] Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

    [2] Addetti assunti a tempo indeterminato. 

    Allegato II 
    Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro 

    1. Rilevazione e lotta antincendio. 

    A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché‚ del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. 

    I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. 

    Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

    Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 

    2. Locali adibiti al pronto soccorso. 

    Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. 

    I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. 

    Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

    Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. 

    Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile. 

    Allegato III 
    Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale 
    (omissis) 

    Allegato IV 
    Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 

    Dispositivi di protezione della testa. 

    - Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie); 

    - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera); 

    - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). 

    Dispositivi di protezione dell'udito. 

    - Palline e tappi per le orecchie; 

    - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); 

    - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; 

    - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; 

    - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. 

    Dispositivi di protezione degli occhi e del viso. 

    - Occhiali a stanghette; 

    - Occhiali a maschera; 

    - Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili; 

    - Schermi facciali; 

    - Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). 

    Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

    - Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; 

    - Apparecchi isolanti a presa d'aria; 

    - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; 

    - Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; 

    - Scafandri per sommozzatori. 

    Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia. 

  • - Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

  •  

     
     
     
     
     
     
     

    contro le aggressioni chimiche; 

    per elettricisti e antitermici;

    - Guanti a sacco; 

    - Ditali; 

    - Manicotti; 

    - Fasce di protezione dei polsi; 

    - Guanti a mezze dita; 

    - Manopole. 

    Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe. 

    - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; 

    - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido; 

    - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 

    - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; 

    - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; 

    - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; 

    - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; 

    - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; 

    - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; 

    - Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; 

    - Zoccoli; 

    - Ginocchiere; 

    - Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; 

    - Ghette; 

    - Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); 

    - Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. 

    Dispositivi di protezione della pelle. 

    - Creme protettive/pomate. 

    Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome. 

    - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); 

    - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; 

    - Giubbotti termici; 

    - Giubbotti di salvataggio; 

    - Grembiuli di protezione contro i raggi x; 

    - Cintura di sicurezza del tronco. 

    Dispositivi dell'intero corpo. 

    - Attrezzature di protezione contro le cadute; 

    - Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 

    - Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 

    - Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). 

    Indumenti di protezione. 

    - Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 

    - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); 

    - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; 

    - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; 

    - Indumenti di protezione contro il calore; 

    - Indumenti di protezione contro il freddo; 

    - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; 

    - Indumenti antipolvere; 

    - Indumenti antigas; 

    - Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; 

    - Coperture di protezione. 

    Allegato V 
    Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 

    1. Protezione del capo (protezione del cranio) 

    Elmetti di protezione. 

    - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; 

    - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; 

    - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; 

    - Lavori in terra e in roccia; 

    - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile; 

    - Uso di estrattori di bulloni; 

    - Brillatura mine; 

    - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; 

    - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché‚ in fonderie; 

    - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; 

    - Costruzioni navali; 

    - Smistamento ferroviario; 

    - Macelli. 

    2. Protezione del piede. 

    Scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 

    - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; 

    - Lavori su impalcature; 

    - Demolizioni di rustici; 

    - Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature; 

    - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; 

    - Lavori su tetti. 

    Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. 

    - Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici; 

    - Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché‚ montaggio di costruzioni metalliche; 

    - Lavori di trasformazione e di manutenzione; 

    - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura; 

    - Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica; 

    - Lavorazione e finitura di pietre; 

    - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché‚ lavorazione e finitura; 

    - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; 

    - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica; 

    - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione; 

    - Movimentazione e stoccaggio; 

    - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve; 

    - Costruzioni navali; 

    - Smistamento ferroviario. 

    Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile. 

    - Lavori sui tetti. 

    Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. 

    - Attività su e con masse molto fredde o ardenti. 

    Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido. 

    - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. 

    3. Protezione degli occhi o del volto. 

    Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione. 

    - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 

    - Lavori di mortasatura e di scalpellatura; 

    - Lavorazione e finitura di pietre; 

    - Uso di estrattori di bulloni; 

    - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti; 

    - Fucinatura a stampo; 

    - Rimozione e frantumazione di schegge; 

    - Operazioni di sabbiatura; 

    - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

    - Impiego di pompe a getto liquido; 

    Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse; 

    - Lavori che comportano esposizione al calore radiante; 

    - Impiego di laser. 

    4. Protezione delle vie respiratorie. 

    Autorespiratori. 

    - Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. 

    - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; 

    - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno; 

    - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumi di metalli pesanti; 

    - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri; 

    - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; 

    - Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; 

    - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. 

    5. Protezione dell'udito. 

    Otoprotettori. 

    - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; 

    - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; 

    - Attività del personale a terra negli aeroporti; 

    - Battitura di pali e costipazione del terreno; 

    - Lavori nel legname e nei tessili. 

    6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani. 

    Indumenti protettivi. 

    - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

    - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore; 

    - Lavorazione di vetri piani; 

    - Lavori di sabbiatura; 

    - Lavori in impianti frigoriferi. 

    Indumenti protettivi difficilmente infiammabili. 

    - Lavori di saldatura in ambienti ristretti. 

    Grembiuli imperforabili. 

    - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; 

    - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. 

    Grembiuli di cuoio. 

    - Saldatura; 

    - Fucinatura; 

    - Fonditura; 

    Bracciali. 

    - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. 

    Guanti. 

    - Saldatura; 

    - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine; 

    - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. 

    Guanti a maglia metallica. 

    - Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; 

    - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione; 

    - Sostituzione di coltelli nelle taglierine. 

    7. Indumenti di protezione contro le intemperie. 

    - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. 

    8. Indumenti fosforescenti. 

    - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 

    9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza). 

    - Lavori su impalcature; 

    - Montaggio di elementi prefabbricati; 

    - Lavori su piloni. 

    10. Attacco di sicurezza con corda. 

    - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; 

    - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; 

    - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; 

    - Lavori in pozzi e in fogne. 

    11. Protezione dell'epidermide. 

    - Manipolazione di emulsioni; 

    - Concia di pellami. 

    Allegato VI 
    Elementi di riferimento 

    1. Caratteristiche del carico. 

    La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: 

    - il carico è troppo pesante (kg 30); 

    - è ingombrante o difficile da afferrare; 

    - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

    - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 

    - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

    2. Sforzo fisico richiesto. 

    Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

    - è eccessivo; 

    - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

    - può comportare un movimento brusco del carico; 

    - è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

    3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. 

    Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

    - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; 

    - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 

    - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 

    - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; 

    - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 

    - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

    4. Esigenze connesse all'attività. 

    L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze: 

    - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

    - periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

    - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

    - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

    Fattori individuali di rischio. 

    Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 

    - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

    - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

    - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

    Allegato VII 
    Prescrizioni minime 

    Osservazione preliminare. 

    Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. 

    1. Attrezzature. 

    a) Osservazione generale. 

    L'utilizzazione in sé‚ dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

    b) Schermo. 

    I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

    L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. 

    La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 

    Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. 

    E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

    Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 

    c) Tastiera. 

    La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. 

    Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. 

    La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

    La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. 

    I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

    d) Piano di lavoro. 

    Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 

    Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 

    E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 

    e) Sedile di lavoro. 

    Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. 

    I sedili debbono avere altezza regolabile. 

    Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 

    Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 

    2. Ambiente. 

    a) Spazio. 

    Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 

    b) Illuminazione. 

    L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 

    Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. 

    c) Riflessi e abbagliamenti. 

    I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché‚ le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. 

    Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

    d) Rumore. 

    Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. 

    e) Calore. 

    Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. 

    f) Radiazioni. 

    Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

    g) Umidità. 

    Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 

    3. Interfaccia elaboratore/uomo. 

    All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché‚ questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: 

    a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 

    b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

    c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; 

    d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

    e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo. 

    Allegato VIII (omissis) 

    Allegato IX (omissis) 

    Allegato X (omissis) 

    Allegato XI (omissis) 
    (modificato con d.m. lavoro 12 novembre 1999, su G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000) 

    Allegato XII 
    Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento 

    Nota preliminare: 

    Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi. 
     
    A. 

    Misure di contenimento

    B. 

    Livelli di contenimento

    2 3 4
    1 La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato
    2 L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile No Sì, sull’aria estratta Sì, sull’aria immessa e su quella estratta
    3 L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Sì, attraverso una camera di compensazione
    4 La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato
    5 Specifiche procedure di disinfezione
    6 La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato
    7 Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato
    8 Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro, l’arredo e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l’arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
    9 Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato
    10 Deposito sicuro per agenti biologici Sì, deposito sicuro
    11 Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato
    12 I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato
    13 I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì, quando l’infezione è veicolata dall’aria
    14 Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul posto
    15 Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì, con sterilizzazione
    16 Trattamento delle acque reflue No Facoltativo
    Allegato XIII (omissis) 

    Allegato XIV 
    (aggiunto dall'articolo 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: 

    1) scale aeree ad inclinazione variabile; 
    2) ponti mobili sviluppabili su carro; 
    3) ponti sospesi muniti di argano; 
    4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm; 
    5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 
    6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 
    7) gru e apparecchi di sollevamento di portata 4200 kg; 
    8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 
    9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 
    10) elementi di ponteggio; 
    11) ponteggi metallici fissi; 
    12) argani dei ponti sospesi; 
    13) funi dei ponti sospesi; 
    14) armature degli scavi; 
    15) freni dei locomotori; 
    16) micce; 
    17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 
    18) opere sceniche; 
    19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 
    20) teleferiche private; 
    21) elevatori trasferibili; 
    22) ponteggi sospesi motorizzati; 
    23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 
    24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 
    25) apparecchi a pressione semplici; 
    26) apparecchi a pressione di gas; 
    27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 
    28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 
    29) forni per oli minerali; 
    30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 
    31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. 

    Allegato XV 
    Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. 
    (aggiunto dall'articolo 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359) 

    0. Osservazione preliminare. 

    Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 
    Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove. 

    1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi. 

    1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. 
    Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori. 

    1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio. 

    1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: 
    a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, 
    b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, 
    c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. 

    Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. 
    Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. 
    Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. 

    1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio: 
    a) installando una cabina per il conducente; 
    b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore; 
    c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; 
    d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 

    1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata; 
    b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; 
    c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale; 
    d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità; 
    e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; 
    f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate; 
    g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo; 
    h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 

    2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi. 

    2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. 
    Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione. 

    2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale: 
    a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; 
    b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.