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Regolamento di attuazione della Merloni ter
(DPR 21 dicembre 1999 n.554)
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Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554 
(Suppl. Ord. N° 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98 - Serie Generale)
Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
VISTO l'articolo 3  della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo; 
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1999; 
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 1999; 
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali; 
EMANA 
il seguente regolamento 
Titolo I 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
Capo I 
POTESTÀ REGOLAMENTARE 
Art. 1. Ambito di applicazione e calcolo degli importi  <Nota articolo 1.htm>  <Nota articolo 1.htm> 
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria. 
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione. 
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge. 
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro. 
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'IVA. 
Art. 2. Definizioni  <Note articolo 2.htm>  <Note articolo 2.htm> 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, comma 2, della Legge; 
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili; 
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; 
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; 
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; 
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; 
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4; 
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, commi 4 e 13, nell'articolo 20 <Legge_109_94_Articolo_20.htm>, comma 4, e nell'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 
5) esecuzione in ambienti aggressivi; 
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; 
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; 
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; 
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge; 
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. 
Capo II 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ SUI LAVORI PUBBLICI 
Art. 3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  <Note articolo 3.htm>  <Note articolo 3.htm> 
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa. 
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>, comma 2, della Legge. 
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali. 
Art. 4. Esercizio della funzione di vigilanza  <Note articolo 4.htm>  <Note articolo 4.htm> 
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti. 
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire. 
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese. 
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
Art. 5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti  <Note articolo 5.htm>  <Note articolo 5.htm> 
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati. 
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito. 
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione. 
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 <LEGGE_7_8_ 1990_N_241.htm>,e successive modificazioni. 
Art. 6. Esercizio del potere sanzionatorio  <Note articolo 6.htm>  <Note articolo 6.htm> 
1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. 
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito. 
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici. 
5. Nel caso di cui all'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare. 
Titolo II 
ORGANI DEL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI 
Capo I 
ORGANI DEL PROCEDIMENTO 
Art.7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici  <Note articolo 7.htm>  <Note articolo 7.htm> 
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>, comma 1, della Legge. 
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni: 
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; 
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; 
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro. 
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 <Legge_109_94_Articolo_7.htm> della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano. 
Art. 8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: 
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; 
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; 
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione; 
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; 
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; 
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; 
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; 
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici; 
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice; 
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante; 
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili; 
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;. 
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici; 
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; 
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; 
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; 
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; 
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i); 
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; 
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. 
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. 
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori: 
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge; 
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente; 
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; 
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere; 
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza; 
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. 
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. 
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. 
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 9, della Legge. 
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm> della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. 
Capo II 
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA' 
Art. 9. Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi 
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale. 
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara. 
Art. 10. Accesso agli atti  <Note articolo 10.htm>  <Note articolo 10.htm> 
1. Ai sensi dell'articolo 24 <LEGGE_7_8_ 1990_N_241.htm> della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. 
TITOLO III 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
Capo I 
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 
Art.11. Disposizioni preliminari  <Note articolo 11.htm>  <Note articolo 11.htm> 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm> della Legge. 
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento. 
Art. 12. Fondo per accordi bonari  <Note articolo 12.htm>  <Note articolo 12.htm> 
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis <Legge_109_94_Articolo_31Bis.htm> della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. 
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti. 
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1. 
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma. 
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti. 
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi. 
Art.13. Programma triennale 
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. 
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi. 
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. 
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo. 
Art. 14. Pubblicità del programma  <Note articolo 14.htm>  <Note articolo 14.htm> 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>, comma 11, della Legge. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno. 
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea. 
Capo II 
LA PROGETTAZIONE 
Sezione 1 : Disposizioni generali 
Art. 15. Disposizioni preliminari  <Note articolo 15.htm>  <Note articolo 15.htm> 
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. 
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. 
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto. 
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: 
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; 
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; 
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento; 
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; 
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali; 
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; 
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; 
n) del sistema di realizzazione da impiegare. 
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. 
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente; 
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna. 
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. 
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi. 
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 
Art. 16. Norme tecniche 
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. 
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 
Art. 17. Quadri economici  <Note articolo 17.htm>  <Note articolo 17.htm> 
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 
a) lavori a misura, a corpo, in economia; 
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 
2- rilievi, accertamenti e indagini; 
3- allacciamenti ai pubblici servizi; 
4- imprevisti; 
5- acquisizione aree o immobili; 
6- accantonamento di cui all'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 4, della Legge; 
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 
8- spese per attività di consulenza o di supporto; 
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 
12- I.V.A ed eventuali altre imposte. 
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza. 
Sezione seconda: Progetto preliminare 
Art. 18. Documenti componenti il progetto preliminare 
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: 
a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di prefattibilità ambientale; 
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 
e) planimetria generale e schemi grafici; 
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
g) calcolo sommario della spesa. 
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici: 
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici; 
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale. 
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara. 
Art. 19. Relazione illustrativa del progetto preliminare 
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene: 
a) la descrizione dell'intervento da realizzare; 
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni; 
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati; 
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi; 
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione; 
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo; 
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto. 
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico. 
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario. 
Art. 20. Relazione tecnica 
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. 
Art. 21. Studio di prefattibilità ambientale 
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende: 
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; 
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. 
Art. 22. Schemi grafici del progetto preliminare  <Note articolo 22.htm>  <Note articolo 22.htm> 
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti: 
a) per opere e lavori puntuali: 
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; 
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; 
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare; 
b) per opere e lavori a rete: 
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000; 
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000; 
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000; 
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate; 
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede; 
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare. 
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>, comma 7, della Legge. 
Art. 23. Calcolo sommario della spesa 
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato: 
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento. 
Art. 24. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare 
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: 
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie; 
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi; 
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Sezione terza: Progetto definitivo 
Art. 25. Documenti componenti il progetto definitivo 
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. 
2. Esso comprende: 
a) relazione descrittiva; 
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; 
c) relazioni tecniche specialistiche; 
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
e) elaborati grafici; 
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; 
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
i) piano particellare di esproprio; 
l) computo metrico estimativo; 
m) quadro economico. 
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo. 
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. 
Art. 26. Relazione descrittiva del progetto definitivo 
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 
2. In particolare la relazione: 
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione; 
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici; 
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione; 
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti; 
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare; 
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; 
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare. 
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3. 
Art. 27. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo 
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere. 
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno. 
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse. 
Art. 28. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. 
Art. 29. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. 
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 
Art. 30. Elaborati grafici del progetto definitivo 
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. 
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da: 
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; 
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; 
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e); 
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c); 
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti; 
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni; 
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; 
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo; 
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti. 
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. 
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da: 
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000; 
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000; 
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali; 
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali. 
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7. 
Art. 31. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. 
Art. 32. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo 
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 
Art. 33. Piano particellare di esproprio 
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua. 
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. 
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo. 
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. 
Art. 34. Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo 
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. 
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: 
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; 
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; 
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. 
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata ; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante. 
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17. 
Sezione quarta: Progetto esecutivo 
Art. 35. Documenti componenti il progetto esecutivo 
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) piani di sicurezza e di coordinamento; 
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
Art. 36. Relazione generale del progetto esecutivo 
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata: 
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ; 
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. 
Art. 37. Relazioni specialistiche 
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. 
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. 
Art. 38. Elaborati grafici del progetto esecutivo 
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti : 
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; 
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva. 
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti ; 
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui all'articolo 15, comma 7 ; 
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 
Art. 39. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro : 
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere; 
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi; 
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione. 
b) la relazione di calcolo contenente: 
1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie; 
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 
4) le verifiche statiche. 
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo; 
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature. 
Art. 40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  <Note articolo 40.htm>  <Note articolo 40.htm> 
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi : 
a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione; 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione; 
d) le modalità di uso corretto. 
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei : 
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro; 
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro; 
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro; 
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, comma 2, della Legge. 
Art. 41. Piani di sicurezza e di coordinamento 
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. 
Art. 42. Cronoprogramma 
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta. 
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. 
Art. 43. Elenco dei prezzi unitari 
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità. 
Art. 44. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico 
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43. 
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43. 
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono: 
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7; 
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia; 
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto; 
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17. 
Art. 45. Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto  <Note articolo 45.htm>  <Note articolo 45.htm> 
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: 
a) termini di esecuzione e penali; 
b) programma di esecuzione dei lavori; 
c) sospensioni o riprese dei lavori; 
d) oneri a carico dell'appaltatore; 
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo; 
f) liquidazione dei corrispettivi; 
g) controlli; 
h) specifiche modalità e termini di collaudo; 
i) modalità di soluzione delle controversie. 
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto. 
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio: 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla classe: 
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento; 
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo; 
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti; 
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione: 
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori; 
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali; 
c) nella valutazione delle non conformità. 
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo. 
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7. 
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta. 
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 
Art. 46. Verifica del progetto preliminare  <Note articolo 46.htm>  <Note articolo 46.htm> 
1. Ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento. 
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione. 
Art. 47. Validazione del progetto 
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 
2. La validazione riguarda fra l'altro: 
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; 
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento; 
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; 
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; 
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; 
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. 
Art. 48. Modalità delle verifiche e della validazione  <Note articolo 48.htm>  <Note articolo 48.htm> 
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività. 
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. 
Art. 49. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti  <Note articolo 49.htm>  <Note articolo 49.htm> 
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici. 
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7 <Legge_109_94_Articolo_7.htm>, comma 8, della Legge. 
Titolo IV 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA 
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art.50. Ambito di applicazione  <Note articolo 50.htm>  <Note articolo 50.htm> 
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. 
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 
3. Ai fini del presente titolo si intendono per: 
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; 
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe. 
Art. 51. Limiti alla partecipazione alle gare  <Note articolo 51.htm>  <Note articolo 51.htm> 
1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali. 
5. Ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. 
Art. 52. Esclusione dalle gare 
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
Art. 53. Requisiti delle società di ingegneria 
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità. 
Art. 54. Requisiti delle società professionali 
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53. 
Art. 55. Commissioni giudicatrici  <Note articolo 55.htm>  <Note articolo 55.htm> 
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. 
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>, comma 2-bis, della Legge. 
Art. 56. Penali 
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. 
Capo II 
CONCORSO DI IDEE 
Art.57. Modalità di espletamento  <Note articolo 57.htm>  <Note articolo 57.htm> 
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. 
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso. 
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara. 
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. 
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 
Art. 58. Contenuto del bando 
1. Il bando per il concorso di idee contiene: 
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante; 
b) nominativo del responsabile del procedimento; 
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ; 
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee; 
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica; 
f) termine per la presentazione delle proposte; 
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; 
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso; 
i) data di pubblicazione. 
Capo III 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
Art. 59. Modalità di espletamento 
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni. 
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. 
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare. 
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando . 
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado. 
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6. 
Art. 60. Contenuto del bando 
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 58, contiene l'indicazione: 
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ; 
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6; 
c) descrizione del progetto; 
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata; 
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata; 
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; 
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso; 
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice; 
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ; 
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti; 
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3. 
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse. 
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5. 
Art. 61. Valutazione delle proposte progettuali 
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C. 
Capo IV 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000 DSP. 
Art. 62. Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo 
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. 
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP. 
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. 
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto. 
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto. 
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento. 
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà. 
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni. 
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 3. 
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio. 
Art. 63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito  <Note articolo 63.htm>  <Note articolo 63.htm> 
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene: 
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante; 
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali; 
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali; 
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie; 
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; 
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta; 
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione; 
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande; 
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta; 
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 5, della Legge; 
n) il divieto previsto dall'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 9, della Legge; 
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare; 
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D. 
q) il nominativo del responsabile del procedimento. 
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente : 
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52; 
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; 
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. 
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D. 
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara. 
5. La lettera di invito deve indicare: 
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4; 
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta; 
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi. 
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa. 
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili. 
Art. 64. Modalità di svolgimento della gara 
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene: 
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52; 
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita : 
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H; 
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 
1) ribasso percentuale da applicarsi: 
a) alla percentuale per rimborso spesa; 
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d); 
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, lettera e); 
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici; 
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico. 
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3); 
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; 
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo 
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare: 
per l'elemento a):da 20 a 40; 
per l'elemento b):da 20 a 40; 
per l'elemento c):da 10 a 30; 
per l'elemento d):da 0 a 10. 
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione. 
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E. 
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta. 
Capo V 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000 DSP 
Art. 65. Disposizioni generali  <Note articolo 65.htm>  <Note articolo 65.htm> 
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP. 
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara. 
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati. 
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi. 
Art. 66. Requisiti di partecipazione 
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: 
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta; 
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52. 
Art. 67. Licitazione privata 
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2. 
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. 
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni. 
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico. 
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F). 
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato. 
Art. 68. Lettera di invito 
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. 
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante. 
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare. 
Art. 69. Pubblico incanto 
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. 
Art. 70. Verifiche  <Note articolo 70.htm>  <Note articolo 70.htm> 
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. 
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall'articolo 64, comma 6. 
Titolo V 
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 
Capo I 
APPALTI E CONCESSIONI 
Sezione prima: Disposizioni generali 
Art. 71. Disposizioni preliminari 
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: 
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; 
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto. 
Art. 72. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali 
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate. 
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte. 
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. 
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3: 
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; 
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; 
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; 
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; 
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; 
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; 
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; 
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; 
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; 
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; 
m) l'armamento ferroviario; 
n) gli impianti per la trazione elettrica; 
o) gli impianti di trattamento rifiuti; 
p) gli impianti di potabilizzazione. 
Art. 73. Condizione per la partecipazione alle gare 
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. 
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. 
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. 
Art. 74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente  <Note articolo 74.htm>  <Note articolo 74.htm> 
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa. 
Art. 75. Cause di esclusione dalle gare 
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici 
Art. 76. Procedure di scelta del contraente 
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento. 
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura. 
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee. 
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa. 
Art. 77. Licitazione privata semplificata  <Note articolo 77.htm>  <Note articolo 77.htm> 
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione. 
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori. 
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito. 
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno. 
Art. 78. Trattativa privata preceduta da gara informale 
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. 
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque. 
Art. 79. Termini per le gare 
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse. 
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere: 
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; 
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 
c) gli estremi del bando di gara; 
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni. 
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati. 
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati. 
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso. 
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni. 
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea. 
Art. 80. Forme di pubblicità  <Note articolo 80.htm>  <Note articolo 80.htm> 
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. 
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2. 
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. 
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante. 
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica. 
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. 
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29 <Legge_109_94_Articolo_29.htm>, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge. 
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. 
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento. 
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria. 
Art. 81. Procedure accelerate 
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti: 
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito. 
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a). 
Art. 82. Segretezza e sicurezza  <Note articolo 82.htm>  <Note articolo 82.htm> 
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 <Legge_109_94_Articolo_33.htm> della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza". 
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli <Legge_109_94_Articolo_8.htm> e <Legge_109_94_Articolo_9.htm> della Legge e della abilitazione di sicurezza. 
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, commi 1, 2, e 3. 
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 
Art. 83. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili  <Note articolo 83.htm>  <Note articolo 83.htm> 
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori. 
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente: 
a) il prezzo per l'acquisizione del bene; 
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori; 
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori. 
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte. 
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene. 
5. Qualora le offerte pervenute riguardano: 
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente; 
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta; 
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori. 
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali. 
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile. 
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici. 
Art. 84. Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici 
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91. 
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80. 
Art. 85. Bando di gara  <Note articolo 85.htm>  <Note articolo 85.htm> 
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica: 
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere; 
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti; 
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, comma 4, della Legge; 
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; 
f) la durata massima della concessione; 
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; 
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; 
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto; 
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37-quinquies <Legge_109_94_Articolo_37Quinquies.htm> della Legge. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni. 
Art. 86. Schema di contratto  <Note articolo 86.htm>  <Note articolo 86.htm> 
1. Lo schema di contratto di concessione indica: 
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; 
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto; 
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento; 
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti; 
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge; 
f) le procedure di collaudo; 
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; 
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione; 
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo; 
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati; 
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto; 
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; 
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione; 
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione. 
Art. 87. Contenuti dell'offerta 
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene: 
a) il prezzo richiesto dal concorrente; 
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
d) il tempo di esecuzione dei lavori; 
e) la durata della concessione; 
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità; 
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara. 
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto. 
Sezione quarta: Lavori in economia 
Art. 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia  <Note articolo 88.htm>  <Note articolo 88.htm> 
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm> e 20 <Legge_109_94_Articolo_20.htm> della Legge; 
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. 
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. 
Capo II 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Art. 89. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi  <Note articolo 89.htm> <Note articolo 89.htm> 
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta. 
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea. 
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara. 
Art. 90. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari  <Note articolo 90.htm>  <Note articolo 90.htm> 
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1. 
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 4 e 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà. 
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4. 
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
Art. 91. Offerta economicamente più vantaggiosa  <Note articolo 91.htm>  <Note articolo 91.htm> 
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara. 
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione. 
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato B, quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel bando. 
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all'articolo 64, comma 6. 
Art. 92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari  <Note articolo 92.htm>  <Note articolo 92.htm> 
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti. 
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti. 
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi. 
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 <Legge_4_1_1968_N_15.htm> della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 5, della Legge. 
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara. 
Titolo VI 
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI 
Art. 93. Riunione di Imprese  <Note articolo 93.htm>  <Note articolo 93.htm> 
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. 
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. 
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Art. 94. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante 
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto. 
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. 
Art. 95. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite  <Note articolo 95.htm>  <Note articolo 95.htm> 
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
Art. 96. Società tra imprese riunite 
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge. 
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese. 
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale. 
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. 
Art. 97. Consorzi stabili di imprese  <Note articolo 97.htm>  <Note articolo 97.htm> 
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1, lettera c), e articolo 12 <Legge_109_94_Articolo_12.htm> della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti. 
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti. 
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. 
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori. 
Art. 98. Requisiti del concessionario  <Note articolo 98.htm>  <Note articolo 98.htm> 
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm> e <Legge_109_94_Articolo_9.htm> della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo. 
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d). 
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95. 
Art. 99. Requisiti del promotore  <Note articolo 99.htm>  <Note articolo 99.htm> 
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis <Legge_109_94_Articolo_37Bis.htm> della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm> e 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1. 
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98. 
Titolo VII 
GARANZIE 
Art. 100. Cauzione provvisoria  <Note articolo 100.htm>  <Note articolo 100.htm> 
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione. 
Art. 101. Cauzione definitiva 
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
Art. 102. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi 
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 
Art. 103. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi  <Note articolo 103.htm>  <Note articolo 103.htm> 
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 
Art. 104. Polizza di assicurazione indennitaria decennale  <Note articolo 104.htm>  <Note articolo 104.htm> 
1. Per i lavori di cui all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro. 
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro. 
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2. 
Art. 105. Polizza assicurativa del progettista  <Note articolo 105.htm>  <Note articolo 105.htm> 
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. 
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto. 
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. 
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP. 
Art. 106. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione  <Note articolo 106.htm>  <Note articolo 106.htm> 
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, lettera d), della Legge. 
Art 107. Requisiti dei fideiussori  <Note articolo 107.htm>  <Note articolo 107.htm> 
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 
Art. 108. Garanzie di concorrenti riuniti  <Note articolo 108.htm>  <Note articolo 108.htm> 
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm> della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 3, della Legge. 
Titolo VIII 
IL CONTRATTO 
Art. 109. Stipulazione ed approvazione del contratto 
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. 
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. 
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. 
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. 
Art. 110. Documenti facenti parte integrante del contratto  <Note articolo 110.htm>  <Note articolo 110.htm> 
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 
a) il capitolato generale; 
b) il capitolato speciale; 
c) gli elaborati grafici progettuali; 
d) l'elenco dei prezzi unitari ; 
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 <Legge_109_94_Articolo_31.htm> della Legge; 
f) il cronoprogramma. 
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1. 
Art. 111. Contenuto dei capitolati e dei contratti 
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento: 
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe; 
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; 
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; 
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; 
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto. 
Art. 112. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore 
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Art. 113. Anticipazione  <Note articolo 113.htm>  <Note articolo 113.htm> 
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. 
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
Art. 114. Pagamenti in acconto 
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. 
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 
Art. 115. Cessione del corrispettivo d'appalto  <Note articolo 115.htm>  <Note articolo 115.htm> 
1. Ai sensi dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. 
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2. 
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 
Art. 116. Ritardato pagamento  <Note articolo 116.htm>  <Note articolo 116.htm> 
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 1, della Legge. 
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 
Art. 117. Penali 
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119. 
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. 
Art. 118. Risoluzione dei contratti per reati accertati  <Note articolo 118.htm>  <Note articolo 118.htm> 
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Art. 119. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 
l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. 
Art. 120. Inadempimento di contratti per cottimo 
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. 
Art. 121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti  <Note articolo 121.htm>  <Note articolo 121.htm> 
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. 
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 ter, della Legge. 
Art 122. Recesso dal contratto e valutazione del decimo 
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. 
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. 
Titolo IX 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
Capo I 
DIREZIONE DEI LAVORI 
Art. 123. Ufficio della direzione dei lavori 
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. 
Art. 124. Direttore dei lavori  <Note articolo 124.htm>  <Note articolo 124.htm> 
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: 
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 
Art. 125. Direttori operativi 
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: 
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; 
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere; 
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. 
Art. 126. Ispettori di cantiere 
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; 
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori. 
Art. 127. Sicurezza nei cantieri  <Note articolo 127.htm>  <Note articolo 127.htm> 
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. 
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: 
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 <Legge_109_94_Articolo_31.htm>, comma 1 bis della Legge. 
Capo II 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
Sezione prima: Disposizioni preliminari 
Art. 128. Ordini di servizio 
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore. 
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 
Sezione seconda: Consegna dei lavori 
Art. 129. Giorno e termine per la consegna 
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. 
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. 
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. 
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. 
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. 
Art. 130. Processo verbale di consegna 
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto; 
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. 
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda. 
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133. 
Art. 131. Differenze riscontrate all'atto della consegna 
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. 
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165. 
Art. 132. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro 
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. 
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7. 
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto 
Art. 133. Sospensione e ripresa dei lavori 
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. 
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165. 
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità. 
Art. 134. Variazioni ed addizioni al progetto approvato  <Note articolo 134.htm>  <Note articolo 134.htm> 
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm> della Legge. 
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. 
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. 
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 3, primo periodo della Legge. 
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136. 
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
8. Nel caso di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. 
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. 
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. 
Art. 135. Diminuzione dei lavori 
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. 
Art. 136. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto  <Note articolo 136.htm>  <Note articolo 136.htm> 
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. 
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 4, della Legge. 
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. 
Art. 137. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore 
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
Art. 138. Sinistri alle persone e danni alle proprietà 
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 
Art. 139. Danni 
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Art. 140. Appalto integrato  <Note articolo 140.htm>  <Note articolo 140.htm> 
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. 
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. 
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. 
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. 
Sezione quarta: subappalto 
Art. 141. Subappalto  <Note articolo 141.htm>  <Note articolo 141.htm> 
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. 
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm> commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm> della legge 19 marzo 1990 n. 55. 
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. 
Capo III 
LAVORI IN ECONOMIA 
Art. 142. Modo di esecuzione dei lavori 
1. I lavori in economia si possono eseguire: 
a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimi. 
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei procedimento. 
Art. 143. Lavori in amministrazione diretta 
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88. 
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. 
Art. 144. Cottimo 
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro. 
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto. 
3. L'atto di cottimo deve indicare: 
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) il termine di ultimazione dei lavori; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120. 
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. 
Art. 145. Autorizzazione della spesa per lavori in economia 
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. 
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. 
Art 146. Lavori d'urgenza 
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. 
Art. 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza 
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5. 
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. 
Art. 148. Perizia suppletiva per maggiori spese 
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. 
Titolo X 
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Art. 149. Accordo bonario  <Note articolo 149.htm>  <Note articolo 149.htm> 
1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis <Legge_109_94_Articolo_31Bis.htm> della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. 
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria. 
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. 
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo. 
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge. 
Art. 150. Definizione delle controversie  <Note articolo 150.htm>  <Note articolo 150.htm> 
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 <Legge_109_94_Articolo_32.htm> della Legge. L'arbitrato ha natura rituale. 
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. 
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32 <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>, secondo comma, della Legge. 
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 
Art. 151. Camera Arbitrale per i lavori pubblici  <Note articolo 151.htm>  <Note articolo 151.htm> 
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale. 
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8. 
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; 
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; 
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici. 
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. 
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. 
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), del compenso degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri. 
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. 
Titolo XI 
CONTABILITA' DEI LAVORI 
Capo I 
SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA' 
Art. 152. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti  <Note articolo 152.htm>  <Note articolo 152.htm> 
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni: 
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; 
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11; 
c) allacciamenti ai pubblici servizi; 
d) maggiori lavori imprevisti; 
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 4, della Legge; 
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili; 
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi; 
h) spese per attività di consulenza o di supporto; 
i) spese per commissioni giudicatrici; 
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4; 
m) spese per collaudi; 
n) imposta sul valore aggiunto; 
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte. 
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti. 
Art. 153. Lavori in economia contemplati nel contratto 
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. 
Art. 154. Lavori di manutenzione 
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. 
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. 
Art. 155. Accertamento e registrazione dei lavori 
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: 
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti; 
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; 
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. 
Art. 156. Elenco dei documenti amministrativi e contabili 
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione. 
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore. 
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. 
Art. 157. Giornale dei lavori 
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. 
Art. 158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste 
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: 
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; 
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ; 
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; 
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 
Art. 159. Annotazione dei lavori a corpo 
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. 
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. 
Art. 160. Modalità della misurazione dei lavori 
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. 
Art. 161. Lavori e somministrazioni su fatture 
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. 
Art. 162. Note settimanali delle somministrazioni 
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 
Art. 163. Forma del registro di contabilità 
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. 
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. 
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. 
Art. 164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità 
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5. 
Art. 165. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità 
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. 
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 
Art. 166. Titoli speciali di spesa 
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. 
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto. 
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. 
Art. 167. Sommario del registro 
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. 
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. 
Art. 168. Stato di avanzamento lavori 
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136. 
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. 
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. 
Art. 169. Certificato per pagamento di rate 
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. 
Art. 170. Contabilizzazione separate di lavori 
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. 
Art. 171. Lavori annuali estesi a più esercizi 
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti. 
Art. 172. Certificato di ultimazione dei lavori 
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. 
Art. 173. Conto finale dei lavori 
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: 
a) i verbali di consegna dei lavori; 
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa; 
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti; 
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; 
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; 
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; 
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 
Art. 174. Reclami dell'appaltatore sul conto finale 
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo. 
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 
Art. 175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale 
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti: 
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione; 
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario; 
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; 
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2; 
e) domande dell'appaltatore. 
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149. 
Capo II 
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA 
Art. 176. Annotazione dei lavori ad economia 
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato: 
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; 
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate: 
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni; 
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. 
Art. 177. Conti dei fornitori 
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi. 
Art. 178. Pagamenti 
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. 
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate. 
Art. 179. Giustificazione di minute spese 
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa. 
Art. 180. Rendiconto mensile delle spese 
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. 
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese. 
Art. 181. Rendiconto finale delle spese 
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. 
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna. 
Art. 182. Riassunto di rendiconti parziali 
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni. 
Capo III 
NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA CONTABILITA' 
Art. 183. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura  <Note articolo 183.htm>  <Note articolo 183.htm> 
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 cod. civ. 
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158. 
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ. 
Art. 184. Iscrizione di annotazioni di misurazione 
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento. 
Art. 185. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore 
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta. 
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese. 
Art. 186. Firma dei soggetti incaricati 
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. 
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità. 
Titolo XII 
COLLAUDO DEI LAVORI 
Capo I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
Art. 187. Oggetto del collaudo  <Note articolo 187.htm>  <Note articolo 187.htm> 
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera: 
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27 <Legge_109_94_Articolo_27.htm>, comma 2, lettere b) e c) della Legge; 
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); 
c) nel caso di intervento affidato in concessione; 
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge; 
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali; 
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; 
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. 
Art. 188. Nomina del collaudatore  <Note articolo 188.htm>  <Note articolo 188.htm> 
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. 
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11. 
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo : 
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato; 
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare. 
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, comma 6 e all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 6 della Legge. 
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori. 
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica. 
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti. 
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: 
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture; 
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro. 
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. 
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12. 
Art. 189. Avviso ai creditori 
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia. 
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
Art. 190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore 
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette: 
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; 
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. 
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: 
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate; 
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori; 
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; 
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo. 
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità. 
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. 
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme. 
Art. 191. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi 
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. 
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. 
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale. 
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. 
Capo II 
VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO 
Art. 192. Estensione delle verificazioni di collaudo 
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: 
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione; 
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma; 
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. 
Art. 193. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo 
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. 
Art. 194. Processo verbale di visita 
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni: 
a) la località e la provincia; 
b) il titolo dell'opera o del lavoro; 
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni; 
e) l'importo delle somme autorizzate; 
f) le generalità dell'appaltatore; 
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; 
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe; 
i) la data e l'importo del conto finale; 
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori; 
m) i giorni della visita di collaudo; 
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. 
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori. 
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita. 
Art. 195. Relazioni 
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento: 
a) se il lavoro sia o no collaudabile; 
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
e) il credito liquido dell'appaltatore. 
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. 
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede. 
Art. 196. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante. 
Art. 197. Difetti e mancanze nell'esecuzione 
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202. 
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. 
Art. 198. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo con proprio parere, alla stazione appaltante. 
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. 
Art. 199. Certificato di collaudo 
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: 
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; 
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; 
c) il certificato di collaudo. 
2. Nel certificato l'organo di collaudo: 
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; 
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni. 
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
Art. 200. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore. 
Art. 201. Obblighi per determinati risultati 
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. 
Art. 202. Lavori non collaudabili 
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195. 
Art. 203. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo 
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 
Art. 204. Ulteriori provvedimenti amministrativi 
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi: 
a) il processo verbale di visita; 
b) le proprie relazioni; 
c) il certificato di collaudo; 
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo; 
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. 
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti. 
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore. 
Art. 205. Svincolo della cauzione  <Note articolo 205.htm>  <Note articolo 205.htm> 
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
Art. 206. Commissioni collaudatrici 
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione. 
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo. 
Art. 207. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica  <Note articolo 207.htm>  <Note articolo 207.htm> 
1. Ai fini dell'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento. 
Art. 208. Certificato di regolare esecuzione 
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195. 
Art. 209. Approvazione degli atti di collaudo 
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. 
Art. 210. Compenso spettante ai collaudatori  <Note articolo 210.htm>  <Note articolo 210.htm> 
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>, comma 1, della Legge. 
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm> della Legge. 
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. 
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. 
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. 
Titolo XIII 
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 
Capo I 
BENI CULTURALI 
Art. 211. Applicazione 
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro. 
Art. 212. Scavo archeologico, restauro e manutenzione 
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni: 
a) scavo archeologico; 
b) restauro e manutenzione di beni immobili; 
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico. 
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente. 
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale. 
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione. 
Capo II 
PROGETTAZIONE 
Art. 213. Attività di progettazione per i beni culturali  <Note articolo 213.htm>  <Note articolo 213.htm> 
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo. 
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo. 
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene. 
Art. 214. Progetto preliminare 
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo. 
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale. 
4. Le indagini riguardano: 
a) l'analisi storico - critica; 
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
c) il rilievo dei manufatti; 
d) la diagnostica sul campo e sul territorio; 
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti; 
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento. 
Art. 215. Progetto definitivo 
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado. 
Art. 216. Progetto esecutivo 
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte. 
Art. 217. Progettazione dello scavo archeologico 
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione. 
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente. 
4. Le indagini riguardano: 
a) il rilievo generale; 
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
c) il programma delle indagini complementari necessarie. 
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo. 
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse. 
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
a) rilievi ed indagini; 
b) scavo; 
c) restauro dei reperti mobili ed immobili; 
d) schedatura dei reperti e delle azioni; 
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni; 
f) studio e pubblicazione; 
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo; 
h) manutenzione programmata. 
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici. 
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare. 
Art. 218. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza 
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio. 
Art. 219. Adeguamento del progetto 
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti. 
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti. 
Art. 220. Lavori di manutenzione 
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente: 
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; 
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi; 
c) il computo metrico; 
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni. 
Art. 221. Consuntivo scientifico 
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. 
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente. 
Art. 222. Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente 
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia. 
Art. 223. Procedure di scelta del contraente  <Note articolo 223.htm>  <Note articolo 223.htm> 
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 <Legge_109_94_Articolo_23.htm>, comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro. 
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali. 
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante. 
Art. 224. Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate  <Note articolo 224.htm>  <Note articolo 224.htm> 
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27 <Legge_109_94_Articolo_27.htm>, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>, comma 11 sexies, della Legge. 
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>, comma 11 sexies, della Legge. 
Titolo XIV 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49 
Art. 225. Programmazione  <Note articolo 225.htm>  <Note articolo 225.htm> 
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento. 
Art. 226. Progettazione 
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo. 
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento. 
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 
Art. 227. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera  <Note articolo 227.htm>  <Note articolo 227.htm> 
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che: 
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo; 
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; 
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione; 
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto; 
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 230; 
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm> della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili; 
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento. 
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe. 
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali. 
Art. 228. Direzione dei lavori 
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 
Art. 229. Collaudo 
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 
Art. 230. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici  <Note articolo 230.htm>  <Note articolo 230.htm> 
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro. 
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento. 
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 4, della Legge. 
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie. 
Titolo XV 
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Art. 231. Abrogazione di norme 
1. Ai sensi dell'articolo 3 <Legge_109_94_Articolo_3.htm>,comma 4, della Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: 
a) gli articoli 319 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 320 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 321 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 322 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 323 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 324 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 325 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 327 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 328 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 330 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 331 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 332 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 333 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 334 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 335 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 336 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 339 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 346 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 347 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 349 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 350 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 356 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 357 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 358 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 359 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 360 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 361 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 362 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 363 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 364 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 365 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm> della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F. 
b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 <R_D_25_5_1895_N_350.htm> e successive modifiche; 
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni; 
d) il D.L. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche; 
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche; 
f) il R.D. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche; 
g) la Legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche; 
h) la Legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni; 
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 <D_P_R_16_7_1962_N_1063.htm> e successive modifiche; 
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni; 
m) la Legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche; 
n) la Legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ; 
o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche; 
p) la Legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche; 
q) gli articoli <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, 6 <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm> della legge 2 febbraio 1973 n 14 e successive modifiche; 
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni; 
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741; 
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni; 
u) all'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti" 
v) gli articoli <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 12 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 13 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 14 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 15 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 16 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 17 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 18 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 19 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 20 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 21 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 22 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 23 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 24 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 25 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 26 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 27 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 28 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 29 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 30 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 31 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 33 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 34 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm> del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406. 
Art. 232. Disposizioni transitorie 
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento. 
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. 
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore. 
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente. 
Allegato A 
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE 
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, &ldots;&ldots;.N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso d’incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

preferenza massima  =  6 
preferenza grande  =  5 
preferenza media  =  4 
preferenza piccola  =  3 
preferenza minima  =  2 
parità  =  1 
Allegato B 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito. 
Metodo aggregativo-compensatore 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
C(a) = S n [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
S n = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione attraverso: 
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie; 
ovvero 
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
ovvero 
- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi. 
b) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 
Metodo electre 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura. 
a) si indicano con: 
aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento di valutazione k; 
akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento di valutazione k; 
sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k; 
pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k; 
n = il numero degli elementi di valutazione k; 
r = il numero delle offerte da valutare; 
Snk=1 = sommatoria per k da 1 ad n 
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule: 
fkij = aki – akj per aki > akj nonché i ¹ j 
gkij = aki – akj per aki > akj nonché i ¹ j 
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule: 
cij = Snk=1 (fkij / sk) * pk (indice di concordanza ) con i ¹ j 
dij = Snk=1 (gkij / sk) * pk (indice di discordanza ) con i ¹ j 
(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j). 
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule: 
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ¹ j 
q* ij = 1 + (qij / qij max) * 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ¹ j 
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule: 
Pij = Srk=1 qij 
Pij = Srk=1 q* ij 
Allegato C 
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita: 
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell’elemento in esame; l’individuazione è effettuata: 
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno, attraverso: 
- la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie; 
ovvero 
- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
ovvero 
- un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi. 
b) per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo) mediante la seguente formula: 
Ci = Ri / Rmax 
dove: 
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore dell’elemento in esame stabilito nel bando di gara; 
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti; 
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B), o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di gara. 
Allegato D 
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula: 
P = ai*25 + bi*25 + ci*25 + di*25 
dove: 
ai =  =  Ii / Imax 

bi  =  1 - (Si / Smax) 

ci  =  Ni / Nmax 

di  =  Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed 

di  =  1 - [(Yi - Ymed) / (Ymax - Ymed)] per Yi di valore maggiore al valore Ymed 

Ii  =  Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo; 

Imax  =  Massimo valore delle medie Ii; 

Si  =  Scarto fra Ii e l’importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero; 
Smax  =  Massimo valore degli scarti Si; 

Ni  =  Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo; 

Nmax  =  Massimo valore dei numeri Ni 

Yi  =  Scarto fra l’importo massimo e l’importo minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo; 

Ymed  =  Media aritmetica del valore degli scarti Yi 
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni. 
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. 
Allegato E 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd 
dove: 
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; 
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
- Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64, comma 3, indicati nel bando di gara. 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di cui all’allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispetivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 
Ci = Ri / Rmax 
Di = Ti / Tmedio 
dove: 
Ri  =  il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo; 
Rmax  =  il ribasso percentuale massimo offerto; 
Ti  =  la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 
Tmedio  =  la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 
Allegato F 
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi: 
- fatturato di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato; 
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal candidato; 
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal candidato; 
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 66, comma 1, lettera c) dipendente del candidato. 
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi. 
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni. 
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. 
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico. 
Allegato G  <Popup256.htm>  <Popup256.htm> 
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI 
Committente 
Opera 
Periodo di esecuzione del servizio 
Importo globale dell'investimento in lire  <Popup257.htm>  <Popup257.htm> 
Società o studio che ha svolto la/le prestazioni 

Professionisti responsabili (nome e cognome)  Ruolo nella società o nello studio  Ordine professionale  n. di iscrizione all'Albo  Anno di iscrizione all'Albo  Il professionista fa ancora parte della società o dello studio <Popup258.htm>  <Popup258.htm>  Prestazioni svolte  <Popup259.htm>  <Popup259.htm> 
 

AUTOCERTICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI 
Nome e cognome  Firma  Ruolo  Data 

Allegato H 
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI  (da compilare per ogni singola opera) 
SERVIZI GENERALI 
Categorie    Prestazione parziale  <Popup260.htm>  <Popup260.htm> 
Gruppi   <Popup261.htm>  <Popup261.htm> Tipo lavori (specializzazioni)   Fatti-  bilità  Progetto prelimi-  nare  Progetto definitivo  Progetto esecutivo  disegni di officina  Direzione lavori  Confronto tempi costi  Project managment  Cordina-  mento progettuale  TOTALI   <Popup262.htm>  <Popup262.htm> 
1°  1  Pianificazione 
 2  Ingegneria ambientale per interventi territoriali 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
2°  3  Edilizia semplice  <Popup263.htm>  <Popup263.htm> 
 4  Edilizia commerciale e residenziale 
 5  Edifici produttivi 
 6  Edifici sportivi 
 7  Scuole 
 8  Ospedali 
 9  Musei 
 10  Edifici pubblici monumentali 
 11  Recupero di edifici vincolati 
 12  Complessi tecnologici 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
3°  13  Impianti tecnici a rete 
 13a  Infrastrutture per approviggioanmento, trasproto e depurazione delle acque 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
4°  14  Ponti 
 15  Impianti idraulici e di bonifica 
 16  Opere portuali e di navigazione 
 17  Strade 
 18  Ferrovie 
 19  Gallerie 
 20  Dighe 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
5°  21  Macchinari di produzione 
 22  Impianti meccanici 
 23  Impianti elettrici 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
6°  24  Strutture generiche 
 25  Strutture complesse 
 26  Restauro struttueale 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
7°  27  Impatto ambientale 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
8°  28  Acustica tecnica 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
9°  29  Sicurezza 
  <Popup264.htm>  <Popup264.htm> 
10°  30  Altro 
 31 
 32 
 33 
Totali 
Sigle da riportare nell'allegato C  Prestazioni svolte    A  B  C  D  E  F  G  H  I 
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
Categorie    Prestazione parziale <Popup260.htm>  <Popup260.htm> 
Gruppi   <Popup261.htm>  <Popup261.htm> Tipo lavori (specializzazioni)   Rilievi topo-  grafici  Misura-  zioni e monito-  raggio  Indagini idrogeo-  logiche  Indagini geote-  chiniche  Consu-  lenza  idrogeo-  logica  Consu-  lenza  geote-  cnica  Analisi  di  labora-  torio    TOTALI   <Popup262.htm>  <Popup262.htm> 
 100 
Sigle da riportare nell'allegato C  Prestazioni svolte    A  B  C  D  E  F  G  H  I 
Allegato I 
MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI 
PREINFORMAZIONE 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera. 
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti. 
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure d’aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. 
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori 
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori. 
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia. 
5. Altre informazioni. 
6. Data di spedizione dell'avviso. 
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campi di applicazione dell'accordo. 
Allegato L 
PROCEDURE APERTE 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Forma dei contratto oggetto dei bando di gara. 
3. a) luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. 
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest’ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari. 
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti 
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte 
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
b) Data, ora e luogo di tale apertura 
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste 
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia. 
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
1l. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare. 
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 
14. Eventuale divieto di varianti. 
15. Altre informazioni. 
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
17. Data di spedizione del bando di gara. 
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo. 
Allegato M 
PROCEDURE RISTRETTE 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Eventualmente, motivazione dei ricorso alla procedura accelerata. 
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 
3. a) Luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. 
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte. 
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia. 
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest’ultimo deve soddisfare. 
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell’appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte. 
12. Eventuale divieto di varianti. 
13 Altre informazioni. 
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
15. Data di spedizione del bando di gara. 
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. 
Allegato N 
PROCEDURE NEGOZIATE 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata 
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 
3. a) Luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. 
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse; 
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere. 
10. Eventuale divieto di varianti. 
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice. 
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 
13. Altre informazioni. 
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
15. Data di spedizione del bando di gara. 
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. 
Allegato O 
APPALTI AGGIUDICATI 
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione dei ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4). 
3. Data di aggiudicazione dell'appalto. 
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 
5. Numero di offerte ricevute. 
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita. 
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi. 
11. Altre informazioni. 
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 
13. Data di spedizione del presente avviso. 
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 
NOTE 
Note alle premesse: 
- Si riporta il testo dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione: 
"L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti." 
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234. 
Il testo dell'articolo 3 della legge sopracitata così reca: 
"Art. 3. Delegificazione - [1] E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: 
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; 
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; 
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti; 
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 
[2] Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al primo comma il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento , di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del sesto comma. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al primo comma. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. 
[3] Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al regolamento medesimo, le direttive comunitarie nella materia di cui al primo comma che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 
[4] Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al primo comma, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 
[5] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), della presente legge, e; che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089. 
[6] Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare: 
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; 
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; 
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; 
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; 
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, settimo comma; 
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; 
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; 
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, settimo comma; 
i) Abrogata; 
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli artt. 16, 19, 20 e 23 della presente legge; 
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; 
n) Abrogata; 
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; 
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, sesto comma, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative; 
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; 
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; 
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; 
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; 
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, primo comma, della presente legge; 
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; 
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 
[7] Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
[7-bis] Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 
[7-ter] Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26-2-1987, n. 49 , sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea". 
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
"Art. 17. Regolamenti - 2.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. 
NOTE AL TESTO 
Note all'art. 1: 
- Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [2] Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, si applicano: 
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico; 
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo comma, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158; 
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti ricreativi, sportivi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori; 
[3] Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), fatta eccezione per concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo secondo comma, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt. 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al secondo comma, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt. 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica." 
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione reca: 
" Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: 
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 
- circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; 
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di intersse regionale; 
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. 
- Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. 
- Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamneto degli organi regionali) è il seguente: 
"Art. 10. Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica - Le leggi della repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. 
I consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni." 
Note all'art. 2: 
- Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 1. 
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108. 
- Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - [4] La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al primo comma, lettere d), e), f) e g). Le società di cui alla lettera f) del primo comma, singole ovvero raggruppate ai sensi del primo comma, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione. 
[13] Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decimo e dodicesimo comma." 
- Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 
"Art. 20. Procedure di scelta del contraente - 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo." 
- Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [7] E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettere b) e c); 
b) in caso di opere di particolare complessità; 
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
d) in altri casi individuati nel regolamento." 
- Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 
"Art. 7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione - [1] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 
[2] Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 
[3] Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 
[4] Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 
[5] Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al primo comma presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'art. 17, primo comma, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo o legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 
[6] Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni. 
[7] Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui all'ottavo comma del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'art. 19, secondo comma, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario. 
[8] In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni alla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme. 
[9] Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 
[10] In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione. 
[11] Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. 
[12] Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 
[13] Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
[14] Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 
[15] Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367." 
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88. 
Note all'art. 3: 
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82. 
Note all'art. 4: 
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6] Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio." 
Note all'art. 5: 
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 4. 
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
Note all'art. 6: 
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6] Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
[17] Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri." 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 99. 
- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [8] Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al sesto comma appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 
Note all'art.7: 
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11. 
- Per il testo dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2. 
Note all'art.8: 
- Il testo dell'articolo 16, comma 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
"Art. 16. Attività di progettazione - [1] La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
[2] Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle." 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2. 
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca: 
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento." 
- Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - [9] Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile . I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti." 
Note all'art. 10: 
- Il testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 è il seguente: 
"Art. 24 - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: 
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; 
b) la politica monetaria e valutaria; 
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; 
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge." 
Note all'art. 11: 
- Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - [1] L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 
[2] Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al primo comma predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), per almeno 60 giorni consecutivi. 
[3] Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
[4] Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 
[5] I soggetti di cui al primo comma nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
[6] L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al primo comma è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 
[7] Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 
[8] I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla vigente normativa per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 3-1-1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, quinto comma, della legge 8-6-1990, n. 142. 
[9] L'elenco annuale predisposto dalla amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31-10-1990, n. 310, convertito, con modificzioni, dalla legge 22-12-1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25-2-1995, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
[10] I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al quinto comma, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 
[11] I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. 
[12] Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'undicesimo comma, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno. 
[13] L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori." 
Note all'art. 12: 
- Per il testo dell'articolo 31-Bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 110. 
Note all'art. 14: 
- Per il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11. 
Note all'art. 15: 
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 8. 
Note all'art. 17: 
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa." 
Note all'art. 22: 
- Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11. 
Note all'art. 25: 
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 88. 
Note all'art. 40: 
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 8. 
Note all'art. 45: 
- Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 134. 
Note all'art. 46: 
- Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 16. Attività di progettazione - [6] In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione." 
Note all'art. 48: 
- Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [6] Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, primo e secondo comma, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti." 
Note all'art. 49: 
- Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 7. 
Note all'art. 50: 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2. 
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - [1] Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo delle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate: 
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni; 
e) dalle società di professionisti di cui al sesto comma, lettera a); 
f) dalle società di ingegneria di cui al sesto comma, lettera b); 
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili." 
Note all'art. 51: 
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-ter] I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego." 
- Il testo dell'articolo 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - [8] Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al quarto e quattordicesimo comma, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione." 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 50. 
Note all'art. 55: 
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-bis] A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'adeguamento ed all'aggiornamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario." 
Note all'art. 57: 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e), f) g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 50. 
Note all'art. 63: 
- Il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [5] Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d) resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata progettazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale." 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 7. 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 99. 
Note all'art. 65: 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 50. 
Note all'art. 70: 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 99. 
Note all'art. 74: 
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 108. 
Note all'art. 77: 
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [2] Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, si applicano: 
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico; 
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo comma, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158;" 
Note all'art. 80: 
- Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e f bis) e f ter), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 29. Pubblicità - [1] Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: 
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula della concessione o del contratto anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro; 
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori; 
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli artt. 31-bis, secondo e terzo comma, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma." 
Note all'art. 82: 
- Il testo dell'articolo 33, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 33. Segretezza - [1] Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del secondo comma. 
[2] Nelle ipotesi di cui al primo comma, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, nonché le relative procedure. 
[3] I lavori di cui al primo comma sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento." 
- Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante "Norme relative al segreto militare" è pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257. 
- Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante "Istituzione ed ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303. 
- Il testo dell'articolo 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 8. Qualificazione - [1] Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, primo comma, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
[2] Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. 
[3] Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso la Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: 
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; 
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a); 
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. 
[4] Il regolamento di cui al secondo comma definisce in particolare: 
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al terzo comma, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; 
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al terzo comma, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa; 
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al terzo comma, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al terzo comma, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei requisiti predetti relativamente ai dati di bilancio; 
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed econimico-finanziari di cui al terzo comma, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, secondo e terzo comma. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili; 
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al terzo comma, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU; 
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione; 
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica; 
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al terzo comma; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4. 
[5] Abrogato. 
[6] Il regolamento di cui al secondo comma disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10-2-1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 
[7] Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10-2-1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla previgente normativa. A decorrere dal 1: gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei criteri medesimi. 
[8] A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo, e non esclusi ai sensi del settimo comma del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2. 
[9] A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del terzo comma è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le vigenti normative nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
[10] A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10-2-1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19-3-1990, n. 55 e successive modificazioni. 
[11] A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15-11-1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo terzo comma dell'art. 9. 
[11-bis] Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
[11-ter] Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
[11-quater] Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici: 
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal primo comma e dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; 
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al secondo comma dell'art. 21 della presente legge. 
[11-quinquies] Il regolamento di cui al secondo comma stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU. 
[11-sexies] Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori." 
- Il testo dell'articolo 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 9. Norme in materia di partecipazioni alle gare - [1] Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. 
[2] Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. 
[3] Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al secondo comma. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. 
[4] Con il decreto di cui al terzo comma, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni. 
[4-bis] Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale." 
Note all'art. 83: 
- Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca: 
"Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali - I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. 
I beni che fanno parte del patrimonio indispensabile non possono essere sotratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano". 
Note all'art. 85: 
- Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge - [4] I concessionari di lavori pubblici di cui al secondo comma, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti a terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile." 
- Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 37-quinquies. Società di progetto - [1] Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. 
[1-bis] I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. " 
Note all'art. 86: 
- Per il testo dell'articolo 2, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 85. 
Note all'art. 88: 
- Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - [01] I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, sesto comma. 
[1] I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, secondo comma, aventi per oggetto: 
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma; 
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, quinto comma, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, qualora: 
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; 
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. 
[1-bis] Per l'affidamento dei contratti di cui al primo comma, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, quarto comma. 
[2] Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusivi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili. 
[2-bis] La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 
[3] Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali. 
[4] I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al primo comma, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo. 
[5] E' in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma; stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici. 
[5-bis] L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. 
[5-ter] In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile. 
[5-quater] La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione." 
- Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 20. Procedura di scelta del contraente - [1] Gli appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. 
[2] Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
[3] Gli appalti possono essere affidati anche attraverso trattativa privata o appalto-concorso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge. 
[4] L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo." 
Note all'art. 89: 
- Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1-bis] Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al primo comma, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque " 
Note all'art. 90: 
- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 88. 
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1] L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato: 
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2-2-1973, n. 14, per quanto compatibile; 
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari; 
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari." 
Note all'art. 91: 
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [2] L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare: 
a) nei casi di appalto-concorso: 
1) il prezzo; 
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare; 
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 
1) il prezzo di cui all'art. 19, secondo comma; 
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il rendimento; 
5) la durata della concessione; 
6) le modalità di gestione, il livello e i criter di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare." 
Note all'art. 92: 
- Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [4] Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del secondo comma, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento." 
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4 della sopracitata legge è il seguente: 
"Art. 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - [1] L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20. 
[2] Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa." 
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [5] La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi." 
Note all'art. 93: 
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 108. 
Note all'art. 95: 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 99. 
Note all'art. 97: 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 99. 
- Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 12. Consorzi stabili - [1] Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'art.11, dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
[2] Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione. 
[3] Il regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 
[4] Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del Libro quinto del codice civile, nonché l'art. 18 della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge. 
[5] E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere b), d), e) ed e-bis) , nonché più di un consorzio stabile. 
[6] Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al primo comma, previsti all'art.4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19, del decreto legge 19-12-1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17, e successive modificazioni. 
[7] Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al primo comma non sono soggette alle imposte sui redditi. 
[8] I benefici di cui ai commi sesto e settimo si applicano fino al 31 dicembre 1997." 
Note all'art. 98: 
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 82. 
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 82. 
Note all'art. 99: 
- Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 37-bis. Promotore - [1] Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al secondo comma, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, secondo comma, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della vigente normativa, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 19, secondo comma, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile . Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. 
[2] Possono presentare le proposte di cui al primo comma i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli artt. 10 e 17, primo comma, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi." 
- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 10. Soggetti ammessi alle gare - [1] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti: 
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 , e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge; 
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge; 
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13; 
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge. 
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 ; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13. 
[1-bis] Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile . 
1-ter] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 
[1-quater] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 4, settimo comma, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, settimo comma. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione." 
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 50. 
Note all'art. 100: 
- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [1] L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione." 
Note all'art. 103: 
- Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [3] L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio." 
Note all'art. 104: 
- Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [4] Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi." 
Note all'art. 105: 
- Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 63. 
Note all'art. 106: 
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 134. 
Note all'art. 107: 
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230. 
Note all'art. 108: 
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 13. Riunione di concorrenti - [1] La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, attestati e accertati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, secondo comma, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55. 
[2] L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al primo comma determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. 
[3] Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i valori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 
[4] E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
[5] E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
[5-bis] E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
[6] L'inosservanza dei divieti di cui al quinto comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al primo comma concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori. 
[7] Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. 
[8] Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10, primo comma, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti, per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti." 
Note all'art. 110: 
- Il testo dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 31. Piani di sicurezza - [1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12-6-1989 , 92/57/CEE del Consiglio, del 24-6-1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 
[1-bis] Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494; 
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494; 
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 
[2] Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituito causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
[2-bis] Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
[3] I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei piani di sicurezza, di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma. 
[4] Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20-5-1970, n. 300 , la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
[4-bis] Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore." 
Note all'art. 113: 
- Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile: 
"Art. 1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie - I crediti liquidi ed eseguibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscono diversamnete. 
Salvo patto contrario, i creediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. 
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento." 
Note all'art. 115: 
- Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [5] Le disposizioni di cui alla legge 21-2-1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici." 
Note all'art. 116: 
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici -[1] In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto." 
- Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
Art. 28. Collaudi e vigilanza - [9] Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile." 
Note all'art. 118: 
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo dell'articolo 3 della citata legge è il seguente: 
"Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abbituale o in una o più provincie. 
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abbituale." 
Note all'art. 121: 
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 99. 
Note all'art. 124: 
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata legge è il seguente: 
"Art. 3. Responsabilità - 2.Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera." 
- Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086 è il seguente: 
"Art. 21. Emanazione di norme tecniche - Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge." 
Note all'art. 127: 
- Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 110. 
Note all'art. 134: 
- Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 25. Varianti in corso d'opera - [1] Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile; 
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 
[2] I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al primo comma, lettera d). 
[3] Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 
[4] Ove le varianti di cui al primo comma, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 
[5] La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 
[5-bis] Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali." 
Note all'art. 136: 
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa." 
Note all'art. 140: 
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 134. 
Note all'art. 141: 
- Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 227. 
Note all'art. 149: 
- Il testo dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso - [1] Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. 
[2] I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034 , devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione. 
[3] Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa. 
[4] Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. 
[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge." 
Note all'art. 150: 
- Il testo dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 32. Definizione delle controversie - [1] Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal primo comma dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 
[2] Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il mInistro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. 
[3] Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza. 
[4] Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16-7-1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata." 
- Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile è il seguente: 
"Art. 810. Nomina degli arbitri - In mancanza la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nelle cui circostanze è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausula compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al Presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile". 
Note all'art. 151: 
- Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [10-quinquies] Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri." 
Note all'art. 152: 
- Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa." 
Note all'art. 183: 
- Il testo dell'articolo 2215 del codice civile è il seguente: 
"Art. 2215. Libro giornale e il libro degli inventari - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. 
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono." 
Note all'art. 187: 
- Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettera b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 224. 
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 88. 
Note all'art. 188: 
- Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 46. 
- Per il testo dell'articolo 30, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 48. 
Note all'art. 205: 
- Il testo dell'articolo 1669 del codice civile è il seguente. 
"Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sé, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.". 
- Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile è il seguente. 
"Art. 1666. Verifica e pagamento delle singole partite - Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contrenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. 
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti." 
Note all'art. 207: 
- Il testo dell'articolo 28, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [6] Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali." 
Note all'art. 210: 
- Il testo dell'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [1] L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costruzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano direttamente redatto i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 
- Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie - [14-quater] I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito , con modificazioni, dalla legge 26-4-1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4-3-1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5-5-1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 
Note all'art. 213: 
- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 16. Attività di progettazione - [2] Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle." 
Note all'art. 223: 
- Il testo dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 23. Licitazione privata e licitazione privata semplificata - [1-bis] Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto." 
Note all'art. 224: 
- Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 27. Direzione dei lavori - [2] Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al quarto comma dell'art. 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: 
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge 8-6-1990, n. 142; 
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, quarto comma; 
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia." 
- Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82. 
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente: 
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento." 
Note all'art. 225: 
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1087, n. 49. Il testo dell'articolo 2 comma 2 della sopra citata legge è il seguente: 
"Art. 2. Attività di cooperazione - 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazione per la ripartizione delle risorse finanziare, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3." 
Note all'art. 227: 
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizione per la delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di amnifestazione di pericolosità sociale) è pubblicata nella gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 69. Il testo dell'articolo 18 della sopracitata legge è il seguente: 
"Art. 18 - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anche esse con relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subapplatabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
2) che l'appalttore provveda al deposito del contratto di subapplato presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzione delle relative lavorazioni; 
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 
4) che l'affidatario del subappalto ed cottimo sia iscritto se italino o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,.salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, indusatria, artigionato ed agricoltura; 
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento . 
3-ter. Abrogato. 
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
5. Abrogato. 
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3). 
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorranno giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembrew 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto . 
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente l'importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di improto superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore, o subappaltatore, per la posa in opera ed il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori . 
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646." 
Note all'art. 230: 
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (La nuova disciplina dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49. 
- Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si veda in note all'articolo 152.