Regolamento di attuazione della Legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare
il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità
indicate nello stesso articolo;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 9 giugno 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 12 luglio 1999;
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta
del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali;
EMANA
il seguente regolamento
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I
POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 1. Ambito di applicazione e calcolo degli importi <Nota
articolo 1.htm> <Nota articolo 1.htm>
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>,
e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di
Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo
2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo
altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento
per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo
Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché
nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo
117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i
soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino
a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili
dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge,
gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi
in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al
netto dell'IVA.
Art. 2. Definizioni <Note articolo 2.htm> <Note articolo
2.htm>
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>,
comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione,
il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad
essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti
da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area
di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone
e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>,
comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni
rispettivamente contenute nell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>,
commi 4 e 13, nell'articolo 20 <Legge_109_94_Articolo_20.htm>, comma
4, e nell'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale
e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere
o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche
di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo
19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 1, lettera b), numero 1, della
Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Capo II
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ
SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
<Note articolo 3.htm> <Note articolo 3.htm>
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della
Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori
pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché
le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale
sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione
sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>,
comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme
ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti
la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art. 4. Esercizio della funzione di vigilanza <Note articolo
4.htm> <Note articolo 4.htm>
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo
4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>, comma 6, della Legge contengono il
termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità
può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle
circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori,
i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per
assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti <Note articolo
5.htm> <Note articolo 5.htm>
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo
4, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla
situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti
interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge,
l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto,
la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>,
comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti
interessati, e all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 <LEGGE_7_8_ 1990_N_241.htm>,e successive
modificazioni.
Art. 6. Esercizio del potere sanzionatorio <Note articolo
6.htm> <Note articolo 6.htm>
1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>,
commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione
circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>,
comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni,
e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini
di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi
di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dell'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater, della
Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori
Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4 <Legge_109_94_Articolo_4.htm>,
comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per
l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è
tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.
Titolo II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo I
ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art.7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici <Note articolo 7.htm> <Note articolo 7.htm>
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza
di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo
14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di
legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è
affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso
di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare,
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non
sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità,
e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più
interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono
coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000
Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente
tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile
del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 <Legge_109_94_Articolo_7.htm>
della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti
per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
Art. 8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica
ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure
di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>,
commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo
17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 4, della Legge, motiva la scelta
del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e
verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi
di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati
richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare,
nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata
effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli
appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni
di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta
la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>,
comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma 4, della Legge ai soggetti
esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare
e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione
per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza
stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti
in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile
dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura
organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare
il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle
stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste
dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza
e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati
nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare
di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici
l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre
alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico
medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza
dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività
di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo
non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti
e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei
lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>,
comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a
suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo
previsto dall'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm> della Legge
relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire
i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del
suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA'
Art. 9. Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità.
Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi
alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene
data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il
relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione
sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto
preliminare posto a base di gara.
Art. 10. Accesso agli atti <Note articolo 10.htm> <Note
articolo 10.htm>
1. Ai sensi dell'articolo 24 <LEGGE_7_8_ 1990_N_241.htm> della legge
7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve dell'impresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo I
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art.11. Disposizioni preliminari <Note articolo 11.htm>
<Note articolo 11.htm>
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare
il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per
l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>
della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni
della Legge e del regolamento.
Art. 12. Fondo per accordi bonari <Note articolo 12.htm>
<Note articolo 12.htm>
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla
vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese
previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato
alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo
31-bis <Legge_109_94_Articolo_31Bis.htm> della Legge, nonché
ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse,
aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può
essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione
del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli
interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori
al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente
gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono
a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi
si sono conclusi.
Art.13. Programma triennale
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato,
un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse
dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale,
ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi,
le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto
territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le
risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità
del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto
ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il
30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta
anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento
dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento
definitivo del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge
di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto,
entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14. Pubblicità del programma <Note articolo 14.htm>
<Note articolo 14.htm>
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori
pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori
pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali
dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>,
comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono
i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti
nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II
LA PROGETTAZIONE
Sezione 1 : Disposizioni generali
Art. 15. Disposizioni preliminari <Note articolo 15.htm>
<Note articolo 15.htm>
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione
e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi
di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di
massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di
massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali
ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel
tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>,
comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare,
definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di
contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto
sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione
del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario
alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento
da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso
degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla
loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e
la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale
e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione
che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico
ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine
comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione
sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze
di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere
di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento
si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione
delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute
degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista
o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed
in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed
i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi
del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16. Norme tecniche
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della
loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni
tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari
che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre
o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.
E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17. Quadri economici <Note articolo 17.htm> <Note
articolo 17.htm>
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione
del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>,
comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere
suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per
l'attuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18. Documenti componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione,
in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento,
ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del
quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando
di gara.
Art. 19. Relazione illustrativa del progetto preliminare
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il
profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse
alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche
e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche
e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di
prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione,
ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze
di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione,
affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta
e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo
architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento
per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento
in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
Art. 20. Relazione tecnica
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di
prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento
da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni
che devono essere riscontrate nell'intervento.
Art. 21. Studio di prefattibilità ambientale
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla
tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di
ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni
di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale
e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore
per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici
che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione
di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene
le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare
dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi
per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle
direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente
di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo
ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare
tali impatti.
Art. 22. Schemi grafici del progetto preliminare <Note articolo
22.htm> <Note articolo 22.htm>
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati,
con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria
e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità
di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1,
lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni
esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala
non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere
ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione
e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte
le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle
opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri
da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento
planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema
di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico,
all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000.
Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme
in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala
non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto
un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e
dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni
tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché
uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche
delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori
a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale
da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando
le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli
schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento
delle esigenze di cui all'articolo 14 <Legge_109_94_Articolo_14.htm>,
comma 7, della Legge.
Art. 23. Calcolo sommario della spesa
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero
redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati
dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti
preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e
delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento
in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari
per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25. Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità
urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 1, lettera b)
della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione
della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione
del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con
le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre,
la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché
le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari
sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche
e di costo.
Art. 26. Relazione descrittiva del progetto definitivo
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza
del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto
livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio,
le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti,
in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità
e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia,
la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in
sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale,
di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati
di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree
e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico
o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma
3.
Art. 27. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del
progetto definitivo
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza
gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a
sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra
inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto
del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti
dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche,
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche
e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità
ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente,
è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia
ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base
dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto
ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito
del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed
analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare
la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio,
alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione
dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso
contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30. Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva
diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già
predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome
e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare
tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione,
nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi
di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre
a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì
integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con
l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche
e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo
di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di
sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta
da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore
dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è
altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento
alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici
delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale
nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse
valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica,
le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre
che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche
da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni
delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza
non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle
parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze
e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte
le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere
puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,
gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i
lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15,
comma 7.
Art. 31. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne
il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli
degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli
eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base
delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli
elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione,
anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti
nel progetto.
Art. 33. Piano particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari
per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali
zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative
o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare
temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati
catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi
e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da
realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso
di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati,
nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non
sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34. Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del
progetto definitivo
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti
nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli
e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie
di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali
o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale
per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e
il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per
spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il
computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto
o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione
appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata ; se la
progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35. Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione
edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza
di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il
provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto
esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36. Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione
e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti
e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano
costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche
e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione
contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati
al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto
fino alle più elementari attività gestibili autonomamente
dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione
delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con
la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione
dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37. Relazioni specialistiche
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali
si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio
gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti
tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso
quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche
esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva.
Art. 38. Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più
idonei, sono costituiti :
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere
o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite
in sede di progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive
di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti
in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione
di specifici aspetti dei progetti ;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le
esigenza di cui all'articolo 15, comma 7 ;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio
di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza
delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante
utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e
il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare,
in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento
e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne
il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti
e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità
di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni)
in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in
scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro :
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:
i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle
misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature
per la precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte
di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre,
del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione
e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei
disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali
atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali
ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili,
il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di
tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta
e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio,
in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative
dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti <Note
articolo 40.htm> <Note articolo 40.htm>
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività
di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità,
le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito
dai seguenti documenti operativi :
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti
del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere
le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da
un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche
e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate,
al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli
anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione,
per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta
in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di
fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al
controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti
resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 35.000.000 di Euro;
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore
a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile
del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>,
comma 2, della Legge.
Art. 41. Piani di sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari
al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni
atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni
e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate
e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo,
la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni,
e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più
soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni
altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.
I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima
dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42. Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso
di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43. Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante
dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta
in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle
stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo,
i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi
delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti
e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree
o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo
17.
Art. 45. Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
<Note articolo 45.htm> <Note articolo 45.htm>
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette
a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione
alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale,
che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo
contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione
delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme
di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali
e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso
in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno
precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di
prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da
parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne
la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione),
da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni,
mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella
fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza : critica, importante, comune. Appartengono
alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti
o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero
qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi
precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è
previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per
ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee,
il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono
dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al
fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I
pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi
delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>,
comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione
ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per
le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare
in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa
di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di
capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione
dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46. Verifica del progetto preliminare <Note articolo
46.htm> <Note articolo 46.htm>
1. Ai sensi dell'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>, comma
6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile
del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto
alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione
progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare
alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale
prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale
in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza
interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta
e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento,
la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto
il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi,
ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta
intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando
i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47. Validazione del progetto
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede
in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità
del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare
alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto
il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di
tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti
e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché
la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48. Modalità delle verifiche e della validazione
<Note articolo 48.htm> <Note articolo 48.htm>
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile
del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo
30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 6, della Legge, individuati
secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche
sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente
agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con
riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui
al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.
Art. 49. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
<Note articolo 49.htm> <Note articolo 49.htm>
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri
tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La
conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano
state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di
esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza
di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione
del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale
si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
7 <Legge_109_94_Articolo_7.htm>, comma 8, della Legge.
Titolo IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.50. Ambito di applicazione <Note articolo 50.htm>
<Note articolo 50.htm>
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>,
comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri
servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) secondo le procedure e con le modalità previste
dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data
di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle
vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste
dalle vigenti tariffe.
Art. 51. Limiti alla partecipazione alle gare <Note articolo
51.htm> <Note articolo 51.htm>
1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara
per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più
di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista
è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo
18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>, comma 2-ter della Legge si riferisce
alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma
8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo
17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo
le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.
Art. 52. Esclusione dalle gare
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 53. Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo,
le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore
tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione
da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere
o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione,
ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico
o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della
stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo
di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti
gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono
le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee
o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni
relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta,
altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni
ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate
alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati
in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni
di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate
entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità
economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai
fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce
alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione
delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura
tecnica sono comunicate all'Autorità.
Art. 54. Requisiti delle società professionali
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo
della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione
delle specifiche competenze e responsabilità. Le società
professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo
53.
Art. 55. Commissioni giudicatrici <Note articolo 55.htm>
<Note articolo 55.htm>
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso
di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero
di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del
concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo
18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>, comma 2-bis, della Legge.
Art. 56. Penali
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle
attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso
di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione
o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione,
in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del
corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore
al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini
di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi.
Capo II
CONCORSO DI IDEE
Art.57. Modalità di espletamento <Note articolo 57.htm>
<Note articolo 57.htm>
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP,
e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo
è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo
17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto
di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce
il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più
idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per
il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve
essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema
e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo
55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto
che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può
essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un
appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa
procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora
in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58. Contenuto del bando
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capo III
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 59. Modalità di espletamento
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto
da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2,
qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi
cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore.
Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di
130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non
può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto,
ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare,
salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione
di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di
uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato
in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base
delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il
40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli,
a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se
in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati
a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità
ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità
può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi,
di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare,
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione
di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore
finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità
ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi
e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni
per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le
altre disposizioni del comma 6.
Art. 60. Contenuto del bando
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti
nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda
di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento
e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi
di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto
oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione
della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare
determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione
di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità
di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della
commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano
profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare
alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
Art. 61. Valutazione delle proposte progettuali
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso
di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi
contenuti nell'allegato C.
Capo IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AL CONTROVALORE IN EURO
DI 200.000 DSP.
Art. 62. Disposizioni generali e modalità di determinazione
del corrispettivo
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro
sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente
alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo
stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota
riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro
e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione
privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo
sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione
è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni
parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza
della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti
dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere.
Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi,
al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali
per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi
previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa
vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri
enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti
medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta
normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base
di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto
del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante
richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni
tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta
devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da
fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative
motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità
di cui all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente
divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme
che disciplinano l'affidamento del servizio.
Art. 63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
<Note articolo 63.htm> <Note articolo 63.htm>
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail
della stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione
delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono
i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché
delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e
le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi
di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>,
comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>,
comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il
soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere
stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento
cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare
a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui
all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione,
resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista
o il legale rappresentante del soggetto concorrente :
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli
51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera
o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente
nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il
soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché
con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione
dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal
comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando
a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato
D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito
di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio
a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di
gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4,
che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo
64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque,
nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b)
ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale
numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo
64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera
di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione
della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati
in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater della
Legge, per quanto compatibili.
Art. 64. Modalità di svolgimento della gara
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella
lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla
vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli
51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma
2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui
all'articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma
1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno
il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento
al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal
bando di gara e possono variare:
per l'elemento a):da 20 a 40;
per l'elemento b):da 20 a 40;
per l'elemento c):da 10 a 30;
per l'elemento d):da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure
dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa
di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente,
in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di
ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa
applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura
di verifica della congruità dell'offerta economicamente più
vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo
della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto
alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
Capo V
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE
IN EURO DI 200.000 DSP
Art. 65. Disposizioni generali <Note articolo 65.htm>
<Note articolo 65.htm>
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione
privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5,
sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri
tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie
e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati
che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere.
In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei
luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma
1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo
66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore
al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di
possesso dei requisiti minimi.
Art. 66. Requisiti di partecipazione
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per
un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4
volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso
fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52.
Art. 67. Licitazione privata
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo
63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo
66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante
procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti
da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata
per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti
tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica,
con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica
della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente
a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.
Art. 68. Lettera di invito
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di
spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio
delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti
dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva
la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la
procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti
a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69. Pubblico incanto
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico
incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63,
comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e
3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie
e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi.
Art. 70. Verifiche <Note articolo 70.htm> <Note articolo
70.htm>
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 quater, della Legge per quanto
compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla
verifica prevista dall'articolo 64, comma 6.
Titolo V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo I
APPALTI E CONCESSIONI
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71. Disposizioni preliminari
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore
dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione
con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene
altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)
della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il
responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente
dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative
e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti
in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti
e opere speciali
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le
opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di
opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati
da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera
o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito
del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo
73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,
il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici,
di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73. Condizione per la partecipazione alle gare
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che
rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei
lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori
nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la
gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella
relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella
di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera
o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle
categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro
con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono
subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono
quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente <Note articolo 74.htm>
<Note articolo 74.htm>
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni
di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti
ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di
gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate
per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni;
esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>,
comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione
di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate
a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale
stessa.
Art. 75. Cause di esclusione dalle gare
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76. Procedure di scelta del contraente
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla
base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora
il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la
stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto,
anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto
all'esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che
lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata
aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura
di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche
all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato
o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei
quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della
mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta
vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
Art. 77. Licitazione privata semplificata <Note articolo 77.htm>
<Note articolo 77.htm>
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati
all'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, comma 2, lettere a) e
b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute
entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure
di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato, entro il
31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio
è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha
sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande
presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti
nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti
dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco,
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare
con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico
ai sensi dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78. Trattativa privata preceduta da gara informale
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla
legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base
di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria
e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente
invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento
ai sensi della Legge <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>,
le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti
di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla
base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla
stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per
legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a
quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79. Termini per le gare
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine
di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore
a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di
gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera,
telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo
diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita
entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita
nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito
deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che
deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono
essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data
di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine
non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito
scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore
ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati
al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere
adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti
in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti
entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non
possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo
dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma
3 devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80,
comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque,
non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine
di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni,
per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a
cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori
di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore
a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte
non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione
del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può
essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta
giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni
dell'Unione Europea.
Art. 80. Forme di pubblicità <Note articolo 80.htm>
<Note articolo 80.htm>
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione
dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di
spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle
comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la
data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara
sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal
comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro,
gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale
della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto,
su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella
provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000
Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo
Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località
di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione
alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni
necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei
dati di cui all'articolo 29 <Legge_109_94_Articolo_29.htm>, comma 1,
lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono
quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte
le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi
di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono
quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale;
sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale
che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione
grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato
il nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli
appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati
I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale
alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno
precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
Art. 81. Procedure accelerate
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è
possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione
appaltante può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per
gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione
del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni
dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande
inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate
con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma
1, lettera a).
Art. 82. Segretezza e sicurezza <Note articolo 82.htm>
<Note articolo 82.htm>
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano
con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 <Legge_109_94_Articolo_33.htm>
della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941,
n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali
misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso
dei requisiti previsti dagli articoli <Legge_109_94_Articolo_8.htm>
e <Legge_109_94_Articolo_9.htm> della Legge e della abilitazione di
sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale
cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo
78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della
quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro
i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza;
la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e
del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione
di beni immobili <Note articolo 83.htm> <Note articolo
83.htm>
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito,
in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle
proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo
del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del
bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione
dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei
lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione,
a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun
concorrente può presentare più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora
nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello
stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del
bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori
ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori,
la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente
delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione,
avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del
bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura
di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base
dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri
enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir
meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo
828 del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84. Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante
licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79,
maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo
80.
Art. 85. Bando di gara <Note articolo 85.htm> <Note
articolo 85.htm>
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le
modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso
nel progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto
a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori
da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le
condizioni fissate dall'articolo 2 <Legge_109_94_Articolo_2.htm>, comma
4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio
della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio,
nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel
contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire
la società di progetto prevista dall'articolo 37-quinquies <Legge_109_94_Articolo_37Quinquies.htm>
della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà
per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti
al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del
lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
Art. 86. Schema di contratto <Note articolo 86.htm>
<Note articolo 86.htm>
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario
del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi
i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma
4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché
le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa
dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che
il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni
necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del
progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della
concessione.
Art. 87. Contenuti dell'offerta
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il
livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative
modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico
finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco
temporale prescelto.
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia <Note
articolo 88.htm> <Note articolo 88.htm>
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza
è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle
con le forme e le procedure previste agli articoli 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>
e 20 <Legge_109_94_Articolo_20.htm> della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile
del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare
una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti
per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli
interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle
risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
Capo II
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 89. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull'elenco prezzi <Note articolo 89.htm> <Note
articolo 89.htm>
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene
con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo
ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui
offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato
soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta
e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo
21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1-bis, della Legge, al responsabile
del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione
appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1 bis della Legge
e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la
gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle
offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede
alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la
stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni
all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa
alla Commissione della Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero
delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte
che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile
del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine
di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi
dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o
comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude
la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto
in gara.
Art. 90. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari <Note articolo 90.htm> <Note
articolo 90.htm>
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta
a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle
lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori
composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal
responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura,
nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella
terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono
alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la
lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna,
i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla
somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo
stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono
indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo
indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio
dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da
lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione
dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni
e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti
i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo
e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori
a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;
prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare
le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire
le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché
negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da
una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile
ai sensi degli articoli 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>, comma 4 e
21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 1, della Legge. I termini per
la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono
maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica
le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo
indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai
sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma
di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante
da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti
i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale
di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra
ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste
delle offerte economiche.
Art. 91. Offerta economicamente più vantaggiosa <Note
articolo 91.htm> <Note articolo 91.htm>
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi
di valutazione previsti dall'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>,
comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere
indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali
è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i
criteri e le formule di cui all'allegato B, quelle indicate dal bando.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi
e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente
più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B,
quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla
verifica prevista all'articolo 64, comma 6.
Art. 92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
<Note articolo 92.htm> <Note articolo 92.htm>
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>,
comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante
sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente
dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone
un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle
facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine
di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione
appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito
dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso
e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può
essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano
ai sensi dell'articolo 4 <Legge_4_1_1968_N_15.htm> della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità
di cui all'articolo 21 <Legge_109_94_Articolo_21.htm>, comma 5, della
Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti
comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività
di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare
alle operazioni di gara.
Titolo VI
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93. Riunione di Imprese <Note articolo 93.htm>
<Note articolo 93.htm>
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni
di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino
a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa
privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite,
ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>,
comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Art. 94. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà
di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere
dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora
si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite <Note
articolo 95.htm> <Note articolo 95.htm>
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle
misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere
e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura
è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche
dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina
di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Art. 96. Società tra imprese riunite
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra
loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo
V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale
o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità
di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite
ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società
nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società,
la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la società può essere costituita anche
dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote
di partecipazione alla società stessa.
Art. 97. Consorzi stabili di imprese <Note articolo 97.htm>
<Note articolo 97.htm>
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>,
comma 1, lettera c), e articolo 12 <Legge_109_94_Articolo_12.htm> della
Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati
senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile
non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate,
ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione
di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione
del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere
conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98. Requisiti del concessionario <Note articolo 98.htm>
<Note articolo 98.htm>
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento
di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli
8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm> e <Legge_109_94_Articolo_9.htm> della
Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci
per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per
cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine
a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il
due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma
1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle
lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa
fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma
1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti
o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.
Art. 99. Requisiti del promotore <Note articolo 99.htm>
<Note articolo 99.htm>
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis <Legge_109_94_Articolo_37Bis.htm>
della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>
e 17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm>, comma 1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo
dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività,
che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto
della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti,
nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci
aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel
comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore
deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti,
i requisiti previsti dall'articolo 98.
Titolo VII
GARANZIE
Art. 100. Cauzione provvisoria <Note articolo 100.htm>
<Note articolo 100.htm>
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>,
comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell'offerente
in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale
o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle
stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a
scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante
polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice
richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di
un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto
o della concessione.
Art. 101. Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 102. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione
a garanzia dei saldi
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse
è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio
ed il collaudo definitivo.
Art. 103. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi <Note articolo 103.htm> <Note articolo
103.htm>
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo
30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 3, della Legge, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000
di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti
i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Art. 104. Polizza di assicurazione indennitaria decennale <Note
articolo 104.htm> <Note articolo 104.htm>
1. Per i lavori di cui all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>,
comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo
della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore
dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati
a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non
inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105. Polizza assicurativa del progettista <Note articolo
105.htm> <Note articolo 105.htm>
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di
copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>,
comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale
del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato
a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri
che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento
a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che
essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da
errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino
con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente
incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista
senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente
previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data
di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione
della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la
sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia
dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento
per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto
a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie
fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che
deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta
di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero
indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta
deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine,
l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento
dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere
al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al
comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante,
la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato
dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma
6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione
all'ISVAP.
Art. 106. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
<Note articolo 106.htm> <Note articolo 106.htm>
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del
premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può
essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera
progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per
le varianti di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma
1, lettera d), della Legge.
Art 107. Requisiti dei fideiussori <Note articolo 107.htm>
<Note articolo 107.htm>
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.
Art. 108. Garanzie di concorrenti riuniti <Note articolo 108.htm>
<Note articolo 108.htm>
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>
della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel
caso di cui all'articolo 13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 2,
della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo
13 <Legge_109_94_Articolo_13.htm>, comma 3, della Legge.
Titolo VIII
IL CONTRATTO
Art. 109. Stipulazione ed approvazione del contratto
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata
ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione
del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista,
non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, (seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno
o (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) recedere
dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa
non spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna
dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori
ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Art. 110. Documenti facenti parte integrante del contratto <Note
articolo 110.htm> <Note articolo 110.htm>
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari ;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 <Legge_109_94_Articolo_31.htm>
della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi
da quelli elencati al comma 1.
Art. 111. Contenuto dei capitolati e dei contratti
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,
fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni
totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi
e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano
ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art. 112. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in
base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è
stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Art. 113. Anticipazione <Note articolo 113.htm> <Note
articolo 113.htm>
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
Art. 114. Pagamenti in acconto
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto
del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal
capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente
eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti
la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti,
non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115. Cessione del corrispettivo d'appalto <Note articolo
115.htm> <Note articolo 115.htm>
1. Ai sensi dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma
5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate
dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace
ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto
o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da
parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 116. Ritardato pagamento <Note articolo 116.htm>
<Note articolo 116.htm>
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai
termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi
a norma dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>, comma 1, della
Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>,
comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione
prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato
e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite
domande o riserve.
Art. 117. Penali
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali
da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori
di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di
gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,
e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile
del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto
al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure
previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini
di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti
si applicano ai rispettivi importi.
Art. 118. Risoluzione dei contratti per reati accertati <Note
articolo 118.htm> <Note articolo 118.htm>
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione
di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato
dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del
contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 119. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo
l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma,
il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza
di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga,
la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
delibera la risoluzione del contratto.
Art. 120. Inadempimento di contratti per cottimo
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà
riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
<Note articolo 121.htm> <Note articolo 121.htm>
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso
di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono
essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall'articolo 10 <Legge_109_94_Articolo_10.htm>, comma 1 ter,
della Legge.
Art 122. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base
di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per
il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento
del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini
e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
Titolo IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I
DIREZIONE DEI LAVORI
Art. 123. Ufficio della direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima
della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da
un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione
e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124. Direttore dei lavori <Note articolo 124.htm>
<Note articolo 124.htm>
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al
contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento
e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi
così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre
1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di
cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed
i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente
regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da
parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti
in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone
e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125. Direttori operativi
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con
il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti
dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza
delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività
direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei
lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei
direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126. Ispettori di cantiere
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità
delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione
di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano,
nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati
dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali
in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio
ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
Art. 127. Sicurezza nei cantieri <Note articolo 127.htm>
<Note articolo 127.htm>
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore
lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto
dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti
necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
31 <Legge_109_94_Articolo_31.htm>, comma 1 bis della Legge.
Capo II
ESECUZIONE DEI LAVORI
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128. Ordini di servizio
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di
servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori
emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione
di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori
con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità
dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo
non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori
è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività
di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129. Giorno e termine per la consegna
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire
non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte
dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni
appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula
del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione
dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito
del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione
appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene
conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi,
sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare
la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto
al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per
i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo
sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza
sui lavori pubblici.
Art. 130. Processo verbale di consegna
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore
per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti
i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare
il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma
7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza
dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più
tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma
4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere
e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma
di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto
il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato
dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre
il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa
lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando
la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si
preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.
In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità
si applica la disciplina dell'articolo 133.
Art. 131. Differenze riscontrate all'atto della consegna
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede
di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo
i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con
le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165.
Art. 132. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore
subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende
la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129,
comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133. Sospensione e ripresa dei lavori
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale
deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e
le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite
al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando
le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni
al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare
la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore
dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel
modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei
lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei
lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo
165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il
responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134. Variazioni ed addizioni al progetto approvato <Note
articolo 134.htm> <Note articolo 134.htm>
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può
essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore
dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>
della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino,
a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre
nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto,
il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>,
comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che
a norma dell'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, della
Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato
al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione
a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>,
comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta
la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la
sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria
la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione
o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>,
comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento
in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità
o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante
su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino
la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante
sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino
la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento
della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo
25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 3, secondo periodo, della Legge
che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda
attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,
sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135. Diminuzione dei lavori
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può
ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto <Note articolo 136.htm> <Note articolo
136.htm>
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da
luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore
dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si
applica il disposto di cui all'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>,
comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati
e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento,
i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore,
il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni,
da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale
dei lavori.
Art. 138. Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone,
o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita
relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139. Danni
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali
o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
Art. 140. Appalto integrato <Note articolo 140.htm>
<Note articolo 140.htm>
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del
contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento,
con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato
inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata
nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo
posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità,
dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini
di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione
del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione
alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo
25 <Legge_109_94_Articolo_25.htm>, comma 1, lettere a), b), c) della
Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto
definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate
in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato
generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati
ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento
delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni
nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto
dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato
dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento
della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore
dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso
di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali
previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo
il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo,
la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141. Subappalto <Note articolo 141.htm> <Note
articolo 141.htm>
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile
è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture
e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere
c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm> commi 3 e 9 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 9 della legge 55/1990
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero
5 e al comma 6 dell'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm> della legge
19 marzo 1990 n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate
ai sensi dell'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 12, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui
si riferisce l'appalto.
Capo III
LAVORI IN ECONOMIA
Art. 142. Modo di esecuzione dei lavori
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un
responsabile dei procedimento.
Art. 143. Lavori in amministrazione diretta
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del
procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale
eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia
i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144. Cottimo
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento
dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato
fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo
inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura
e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia,
per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione
mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della
stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145. Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito
delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi
nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile
del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni
progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è
stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono
essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.
Art 146. Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata
dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da
un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento
o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una
perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa
e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione
del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata
in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile
del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa
degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione
dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante,
si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera
o dei lavori realizzati.
Art. 148. Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta
si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una
perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
Titolo X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149. Accordo bonario <Note articolo 149.htm> <Note
articolo 149.htm>
1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dall'articolo 31-bis <Legge_109_94_Articolo_31Bis.htm> della Legge,
il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile
del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità
e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore
sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione
appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme
previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito
alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante
acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata
dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario.
La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a
quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla
Legge.
Art. 150. Definizione delle controversie <Note articolo 150.htm>
<Note articolo 150.htm>
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono
che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio
istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
32 <Legge_109_94_Articolo_32.htm> della Legge. L'arbitrato ha natura
rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti
di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi,
alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo
810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina
dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici
affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni
di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno
dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio
arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori
pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi
in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme
fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32 <LEGGE_11_2_1994_N_109_INTEGRATA_MERLONI_TER.htm>,
secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è
versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo
i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale
e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151. Camera Arbitrale per i lavori pubblici <Note articolo
151.htm> <Note articolo 151.htm>
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la
tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri
camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (seguiva
un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio
Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti
dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza
e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il
Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella
misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse
attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono
soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo
comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello
Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina
a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti
ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei
periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali;
sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti
in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché
al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti
ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi
due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza
all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte
in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da
essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice
di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato
o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie
stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte
di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale
secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle
controversie e della complessità delle questioni (seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per
la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies
della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio
dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), del compenso degli
organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti
dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità
e all'Osservatorio.
Titolo XI
CONTABILITA' DEI LAVORI
Capo I
SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'
Art. 152. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti <Note
articolo 152.htm> <Note articolo 152.htm>
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>,
comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo
124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui
alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
Art. 153. Lavori in economia contemplati nel contratto
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad
una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo
i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso
d'asta.
Art. 154. Lavori di manutenzione
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore
dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per
le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può
autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario
importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
della stazione appaltante.
Art. 155. Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione;
sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici
a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione
di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite
la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire
che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo
dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed
ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle
somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso
di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la
tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli che seguono.
Art. 156. Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori
e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli
stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore
dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le
liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono
firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 157. Giornale dei lavori
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro
interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti
relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma
delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che
possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni
e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei
lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi
verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni,
le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte,
le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione
di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale
dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima
annotazione dell'assistente.
Art. 158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle
cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre
ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli
e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le
medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata,
la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore.
Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se
non espressamente richiamato.
Art. 159. Annotazione dei lavori a corpo
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale,
in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione
in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato
speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate
dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote
sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
Art. 160. Modalità della misurazione dei lavori
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione
delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità.
Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci
siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli
può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo
il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare
i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni,
possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti
nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del
libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti
per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza.
Art. 161. Lavori e somministrazioni su fatture
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così
verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore,
ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte
e quietanzate.
Art. 162. Note settimanali delle somministrazioni
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente
incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista
settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono
specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una
lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale
natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163. Forma del registro di contabilità
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte
dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.
Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per
articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino
in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal
direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale
da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato.
Art. 164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di
contabilità
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni
fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo
del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando
per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale
fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di
appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore
ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo
indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore
dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore
si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando
con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette
di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le
somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta
a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine
di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa
e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
Art. 166. Titoli speciali di spesa
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna
lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino
modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte
in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
Art. 167. Sommario del registro
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in
modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento
risultante dal registro di contabilità.
Art. 168. Stato di avanzamento lavori
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto,
il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte
le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi
dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione
ai sensi dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre
che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure,
lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna
annotazione.
Art. 169. Certificato per pagamento di rate
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile
del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito
certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal
direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in
originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento
è annotato nel registro di contabilità.
Art. 170. Contabilizzazione separate di lavori
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come
nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la
contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso
distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata
dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere
analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno
stesso contratto.
Art. 171. Lavori annuali estesi a più esercizi
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la
contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra
loro distinti.
Art. 172. Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti
in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno,
il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo
le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento
di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173. Conto finale dei lavori
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste
per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è
stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave
di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento
o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione
delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di
ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione
delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica
della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.
Art. 174. Reclami dell'appaltatore sul conto finale
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento
invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone
l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato,
o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
Art. 175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di
cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi,
con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione
dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma
2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore
per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149.
Capo II
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 176. Annotazione dei lavori ad economia
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore
dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori
eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte
per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono
essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare
le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine
in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture
debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere
lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177. Conti dei fornitori
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila
i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento
degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178. Pagamenti
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle
liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone
il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a
chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni
straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente
che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste
settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini
di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse
riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero
d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179. Giustificazione di minute spese
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180. Rendiconto mensile delle spese
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento
dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture
e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte
del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette
al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181. Rendiconto finale delle spese
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è
unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori,
che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e
quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso
il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente
confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono
stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati
dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi,
firmati da chi li tiene in consegna.
Art. 182. Riassunto di rendiconti parziali
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più
sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo
dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo III
NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA CONTABILITA'
Art. 183. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri
e relativa bollatura <Note articolo 183.htm> <Note articolo
183.htm>
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo
2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati
nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli
uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184. Iscrizione di annotazioni di misurazione
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti,
sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e
sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati
di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti,
al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione
non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione
e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda
il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186. Firma dei soggetti incaricati
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo
le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la
responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che
ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune
verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento
contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone
la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
Titolo XII
COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 187. Oggetto del collaudo <Note articolo 187.htm>
<Note articolo 187.htm>
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera
o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti
e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra
loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità,
ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste,
e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende
altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore,
sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in
via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel
conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo
27 <Legge_109_94_Articolo_27.htm>, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19 <Legge_109_94_Articolo_19.htm>,
comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188. Nomina del collaudatore <Note articolo 188.htm>
<Note articolo 188.htm>
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo
in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico
di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un
solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie
e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché,
ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione
da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute
a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata
dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è
affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati
e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione
dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento,
il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.
La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti
appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni.
La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione
che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è
affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate
come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza
delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività
di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16 <Legge_109_94_Articolo_16.htm>,
comma 6 e all'articolo 30 <Legge_109_94_Articolo_30.htm>, comma 6 della
Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero
dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni
curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite
secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei
collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il
professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso
dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che
abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore
ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore
ad 1.000.000 di Euro.
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso
d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla
medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla
chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in
corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione
locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi
dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della
sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque
in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma
12.
Art. 189. Avviso ai creditori
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori
il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci
del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito,
di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore
a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della
Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo
di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante
e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile
del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto
nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei
lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione
e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti
che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni
di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente
le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire
la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
Art. 191. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno
della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento
che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori
, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità
dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti
di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle
visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a
carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno
luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata
nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite
di collaudo.
Capo II
VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
Art. 192. Estensione delle verificazioni di collaudo
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica
necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione
di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai
fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta
il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera
deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni
ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo
finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e
delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni
di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta
giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,
propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando
la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in
corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
Art. 193. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire
le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi,
il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'appaltatore.
Art. 194. Processo verbale di visita
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi
delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità
del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo
di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e
la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti
di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite
con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da
trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi
alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul
rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti
ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità
dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di
rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore,
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del
procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato
da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello
stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso
il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo
dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
Art. 195. Relazioni
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta
i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula
le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale
relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla
scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio
parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali
non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità
di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo
parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche
nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni
e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte.
Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
Art. 197. Difetti e mancanze nell'esecuzione
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e
procede a termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili
in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni
da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo
non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore
dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente
alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato,
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito dell'appaltatore.
Art. 198. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo,
ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato
di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo
i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo con proprio
parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta
dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e
il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per
averle ordinate o lasciate eseguire.
Art. 199. Certificato di collaudo
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo
di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato
di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente
le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni
da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa
stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto
per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio
tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito
nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo
si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco
di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.
Art. 200. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare
od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o
del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale
eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere
alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di
agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici
e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché
ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo
sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle
eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201. Obblighi per determinati risultati
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore
abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione
dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è
diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare
il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato
fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito
certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi
o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Art. 202. Lavori non collaudabili
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili,
ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile
del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale,
nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo
195.
Art. 203. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto
dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento
sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.
Art. 204. Ulteriori provvedimenti amministrativi
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento,
i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni
ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento
tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo
di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare
o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro
sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205. Svincolo della cauzione <Note articolo 205.htm>
<Note articolo 205.htm>
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del
codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte
in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata
di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
Art. 206. Commissioni collaudatrici
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti
i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione
di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente
ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica <Note articolo 207.htm>
<Note articolo 207.htm>
1. Ai fini dell'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>, comma
6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare
complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000
di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori
il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità
dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo
dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208. Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso
dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non
oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di
cui all'articolo 195.
Art. 209. Approvazione degli atti di collaudo
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti
di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo collaudo.
Art. 210. Compenso spettante ai collaudatori <Note articolo
210.htm> <Note articolo 210.htm>
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per
il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18 <Legge_109_94_Articolo_18.htm>,
comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico
della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione
degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali
degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si
applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo
17 <Legge_109_94_Articolo_17.htm> della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante
dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del
25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola
volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra
è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale
può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente,
in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi
in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60
per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori
fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono
indicati nel quadro economico dell'intervento.
Titolo XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I
BENI CULTURALI
Art. 211. Applicazione
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono
le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia
di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia
di metodologie del restauro.
Art. 212. Scavo archeologico, restauro e manutenzione
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo
si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e
di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono
la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio,
delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali,
mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione
del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche
specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici
dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici
e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone
la conservazione.
Capo II
PROGETTAZIONE
Art. 213. Attività di progettazione per i beni culturali
<Note articolo 213.htm> <Note articolo 213.htm>
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi
commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre
livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto
definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione
di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori
di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati
nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla
specificità dei beni sui cui si interviene.
Art. 214. Progetto preliminare
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine,
nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari
schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta
indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari
per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di
giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire
nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento
medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente
e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie
per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado
e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione
e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare
può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che
sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte
di restauro e dei relativi costi di intervento.
Art. 215. Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero
complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce
gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari;
definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto
e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo
stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare
le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo
ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216. Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce
in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali
riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive
delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere
nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto
definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine
a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217. Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede
l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di
giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché
dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare
è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro
delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale
vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento,
relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine
al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica
dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono
in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative
alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione
del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura
delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico,
da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza
così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza
si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti
ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle
tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli
impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica
e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad
offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto
delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per
gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza
in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le
scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio.
Art. 219. Adeguamento del progetto
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua
gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei
risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei
sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte
degli organi competenti.
Art. 220. Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del
tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche
previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva,
e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici
e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire
ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221. Consuntivo scientifico
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori
una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro
programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali
e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello
stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte
le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed
è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Art. 222. Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto
di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante
pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata
ovvero realizzati in economia.
Art. 223. Procedure di scelta del contraente <Note articolo
223.htm> <Note articolo 223.htm>
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione
privata semplificata di cui all'articolo 23 <Legge_109_94_Articolo_23.htm>,
comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto
concorso è consentito solo per lavori di particolare entità
e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale
e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di
cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo
archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non
dipendente da fatto della stazione appaltante.
Art. 224. Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
<Note articolo 224.htm> <Note articolo 224.htm>
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico
e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
all'articolo 27 <Legge_109_94_Articolo_27.htm>, comma 2 della Legge,
l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con
esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>, comma 11 sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di
affidamento esterno di cui all'articolo 28 <Legge_109_94_Articolo_28.htm>,
comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con
esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
8 <Legge_109_94_Articolo_8.htm>, comma 11 sexies, della Legge.
Titolo XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225. Programmazione <Note articolo 225.htm> <Note
articolo 225.htm>
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione
allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2,
comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità
di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti
nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili
per i programmi di intervento.
Art. 226. Progettazione
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla
previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza
i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni
di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività
degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità,
potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato
diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita
ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
<Note articolo 227.htm> <Note articolo 227.htm>
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento
che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti
dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante
di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui
all'articolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>
della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre
funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento
per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello
sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento
armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite
Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento
di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
Art. 228. Direzione dei lavori
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti
di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre
alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento,
nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie
per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità
del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con
le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività
al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 229. Collaudo
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere
espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in
quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di
ultimazione dei lavori.
Art. 230. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
<Note articolo 230.htm> <Note articolo 230.htm>
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi
nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente
alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore
al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento
dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita
in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi
delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario.
Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti
di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa
ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate
secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito
con le modalità previste dall'articolo 26 <Legge_109_94_Articolo_26.htm>,
comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti
norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero,
con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
Titolo XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231. Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 3 <Legge_109_94_Articolo_3.htm>,comma
4, della Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento
sono abrogati:
a) gli articoli 319 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 320
<Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 321 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
322 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 323 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
324 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 325 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
327 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 328 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
330 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 331 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
332 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 333 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
334 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 335 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
336 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 339 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
346 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 347 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
349 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 350 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
356 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 357 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
358 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 359 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
360 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 361 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
362 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 363 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>,
364 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>, 365 <Legge_20_3_1865_N.2248_Allegato_F.htm>
della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.
b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 <R_D_25_5_1895_N_350.htm> e successive
modifiche;
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti
di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici e successive modificazioni;
d) il D.L. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
f) il R.D. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
g) la Legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
h) la Legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 <D_P_R_16_7_1962_N_1063.htm>
e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
m) la Legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
n) la Legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ;
o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
p) la Legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
q) gli articoli <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>,
<Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm>,
6 <Legge_2_2_1973_N_14.htm>, <Legge_2_2_1973_N_14.htm> della legge
2 febbraio 1973 n 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge
3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione
di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15,
16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18 <LEGGE_19_3_1990_N_55.htm>, comma 3, della legge
19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"
v) gli articoli <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>,
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>,
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>,
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 12 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 13
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 14 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 15
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 16 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 17
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 18 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 19
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 20 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 21
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 22 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 23
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 24 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 25
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 26 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 27
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 28 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 29
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 30 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 31
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 33 <D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm>, 34
<D_Lgs_19_12_1991_N_406.htm> del decreto legislativo 19 dicembre 1991
n. 406.
Art. 232. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione
anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore
del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano
ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite
o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
Allegato A
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della
tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,
&ldots;&ldots;.N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento,
di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni
tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna
coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un
elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce
un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a
3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande),
a 6 (preferenza massima). In caso d’incertezza di valutazione sono attribuiti
punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in
caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie
prima calcolate.
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
Allegato B
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è
effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre,
secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri
metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura
scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo
evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal
solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata
con la seguente formula:
C(a) = S n [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al
requisito (i) variabile tra zero ed uno;
S n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa
quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità
di gestione attraverso:
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai
singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta,
le linee guida di cui all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo
dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero
ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei
plichi.
b) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa
quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata
della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi
offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente
pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata
con la seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento
di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento
di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento
all’elemento di valutazione k;
pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
Snk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k,
gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti
attraverso le seguenti formule:
fkij = aki – akj per aki > akj nonché i ¹ j
gkij = aki – akj per aki > akj nonché i ¹ j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza
e di discordanza attraverso le seguenti formule:
cij = Snk=1 (fkij / sk) * pk (indice di concordanza ) con i ¹
j
dij = Snk=1 (gkij / sk) * pk (indice di discordanza ) con i ¹
j
(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di
valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione
dell’offerta j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza,
gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre
offerte con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ¹ j
q* ij = 1 + (qij / qij max) * 99 (indicatore unico di dominanza proiettato
su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ¹ j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle
due seguenti formule:
Pij = Srk=1 qij
Pij = Srk=1 q* ij
Allegato C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso
di progettazione è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione
previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell’elemento
in esame; l’individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le
caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative),
determinando per ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno,
attraverso:
- la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante
il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui
all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi.
b) per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il
costo) mediante la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo
rispetto al valore dell’elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria
delle proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo
aggregativo-compensatore di cui all'allegato B), o un altro metodo di valutazione
indicato nel bando di gara.
Allegato D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire
la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria
compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente
formula:
P = ai*25 + bi*25 + ci*25 + di*25
dove:
ai = = Ii / Imax
bi = 1 - (Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore
di Ymed
di = 1 - [(Yi - Ymed) / (Ymax - Ymed)] per Yi di valore
maggiore al valore Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati
dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e l’importo presunto dei lavori da progettare;
lo scarto negativo è assunto pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l’importo massimo e l’importo minimo dei
lavori elencati dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti Yi
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia
presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione
del bando di cui all’articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l’abilitazione
all’esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Allegato E
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene
applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd
dove:
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in
valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta.
- Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64,
comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente
agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee
guida di cui all’allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e
b) dell’articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad
ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati
con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispetivamente
agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente
iesimo;
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo;
per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente
è assunto pari ad uno.
Allegato F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera
di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria compilata
attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai
seguenti elementi:
- fatturato di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto
dal candidato;
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), svolti
dal candidato;
- numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera c), svolti
dal candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 66,
comma 1, lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati
mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini
di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti
nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro
volte quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia
presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione
del bando di cui all’articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l’abilitazione
all’esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria
è stabilita tramite sorteggio pubblico.
Allegato G <Popup256.htm> <Popup256.htm>
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
Committente
Opera
Periodo di esecuzione del servizio
Importo globale dell'investimento in lire <Popup257.htm>
<Popup257.htm>
Società o studio che ha svolto la/le prestazioni
Professionisti responsabili (nome e cognome) Ruolo nella società
o nello studio Ordine professionale n. di iscrizione all'Albo
Anno di iscrizione all'Albo Il professionista fa ancora parte della
società o dello studio <Popup258.htm> <Popup258.htm>
Prestazioni svolte <Popup259.htm> <Popup259.htm>
AUTOCERTICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI
Nome e cognome Firma Ruolo Data
Allegato H
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI (da compilare per ogni singola opera)
SERVIZI GENERALI
Categorie Prestazione parziale <Popup260.htm>
<Popup260.htm>
Gruppi <Popup261.htm> <Popup261.htm> Tipo lavori
(specializzazioni) Fatti- bilità Progetto
prelimi- nare Progetto definitivo Progetto esecutivo
disegni di officina Direzione lavori Confronto tempi costi
Project managment Cordina- mento progettuale TOTALI
<Popup262.htm> <Popup262.htm>
1° 1 Pianificazione
2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
2° 3 Edilizia semplice <Popup263.htm>
<Popup263.htm>
4 Edilizia commerciale e residenziale
5 Edifici produttivi
6 Edifici sportivi
7 Scuole
8 Ospedali
9 Musei
10 Edifici pubblici monumentali
11 Recupero di edifici vincolati
12 Complessi tecnologici
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
3° 13 Impianti tecnici a rete
13a Infrastrutture per approviggioanmento, trasproto e
depurazione delle acque
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
4° 14 Ponti
15 Impianti idraulici e di bonifica
16 Opere portuali e di navigazione
17 Strade
18 Ferrovie
19 Gallerie
20 Dighe
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
5° 21 Macchinari di produzione
22 Impianti meccanici
23 Impianti elettrici
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
6° 24 Strutture generiche
25 Strutture complesse
26 Restauro struttueale
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
7° 27 Impatto ambientale
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
8° 28 Acustica tecnica
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
9° 29 Sicurezza
<Popup264.htm> <Popup264.htm>
10° 30 Altro
31
32
33
Totali
Sigle da riportare nell'allegato C Prestazioni svolte
A B C D E F G H I
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Categorie Prestazione parziale <Popup260.htm>
<Popup260.htm>
Gruppi <Popup261.htm> <Popup261.htm> Tipo lavori
(specializzazioni) Rilievi topo- grafici Misura-
zioni e monito- raggio Indagini idrogeo- logiche
Indagini geote- chiniche Consu- lenza idrogeo-
logica Consu- lenza geote- cnica Analisi
di labora- torio TOTALI <Popup262.htm>
<Popup262.htm>
100
Sigle da riportare nell'allegato C Prestazioni svolte
A B C D E F G H I
Allegato I
MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex
e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa
in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure d’aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei
prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campi
di applicazione dell'accordo.
Allegato L
PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex
e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma dei contratto oggetto dei bando di gara.
3. a) luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari
e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono
essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest’ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto
e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti
i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma
necessaria per ottenere tali documenti
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle
offerte
b) Data, ora e luogo di tale apertura
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento
alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
1l. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore
deve soddisfare.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato
dalla propria offerta.
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non
figurino nel capitolato d'oneri.
14. Eventuale divieto di varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data di spedizione del bando di gara.
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo.
Allegato M
PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex
e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione dei ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari
e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto
e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori,
nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che
quest’ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell’appalto qualora non
figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13 Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo.
Allegato N
PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex
e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e,
se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto
e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse;
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo
deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo.
Allegato O
APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata
non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione dei ricorso
a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali
dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai
fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere
subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
NOTE
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione:
"L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti."
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
Il testo dell'articolo 3 della legge sopracitata così reca:
"Art. 3. Delegificazione - [1] E' demandata alla potestà regolamentare
del Governo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988,
n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con
le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli
atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
[2] Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al primo
comma il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento
, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando
altresì norme di esecuzione ai sensi del sesto comma. Il predetto
atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione
dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al primo comma. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti
i Ministri interessati previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con
la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni e integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
[3] Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al regolamento medesimo, le direttive comunitarie
nella materia di cui al primo comma che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
[4] Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di
cui al primo comma, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa
apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei
decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative
non abrogate in materia di lavori pubblici.
[5] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17,
terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'art. 2, secondo comma, lettera a), della presente legge, e; che entra
in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad
oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089.
[6] Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art.
4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra
il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13, settimo comma;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all'art. 17, settimo comma;
i) Abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
artt. 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'art. 21;
n) Abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art.
25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, sesto comma, secondo
l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di
altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali
e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio
effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi,
i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'art. 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i
massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle
garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di
prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge
19-3-1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, primo comma, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
[7] Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e
per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
[7-bis] Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività
del genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
[7-ter] Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti
sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26-2-1987, n. 49 , sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento
ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono
conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti - 2.Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari."
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato
nella gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
NOTE AL TESTO
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
- [2] Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3,
secondo comma, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo
comma, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25
della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società
di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni,
ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, qualora operino in virtù
di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art.
8 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni
che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente
in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese
nella disciplina del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti ricreativi, sportivi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi
ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera
a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;
[3] Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), fatta eccezione
per concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo secondo comma,
lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli artt. 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di
lavori pubblici ed ai soggetti di cui al secondo comma, lettera c), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt.
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al secondo
comma, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17-3-1995,
n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento
di cui all'art. 3, secondo comma, relative all'esecuzione dei lavori, alla
contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di
natura tecnica."
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione reca:
" Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione;
- circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e
mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei
e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di intersse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
- Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione.
- Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione
e funzionamneto degli organi regionali) è il seguente:
"Art. 10. Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica
- Le leggi della repubblica che modificano i principi fondamentali di cui
al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che
siano in contrasto con esse.
I consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti
necessarie modificazioni entro novanta giorni."
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
- Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni reca:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie - [4] La redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare
i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al primo comma, lettere d), e), f) e g). Le
società di cui alla lettera f) del primo comma, singole ovvero raggruppate
ai sensi del primo comma, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi
di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati
di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale
complessità e che richiedano una specifica organizzazione.
[13] Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano
le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decimo e dodicesimo
comma."
- Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni reca:
"Art. 20. Procedure di scelta del contraente - 4. L'affidamento di
appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti,
in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere
complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda
il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base
di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, nonché
di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad
oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo."
- Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni reca:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [7] E' obbligatorio il collaudo in
corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art.
27, secondo comma, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento."
- Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni reca:
"Art. 7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione - [1] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera
a), nominano, ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
[2] Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare
un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
[3] Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta
la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
[4] Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
[5] Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l'organico dei soggetti di cui al primo comma presenti carenze accertate
o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in
relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma,
i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità previste
dal decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni,
o alle società di cui all'art. 17, primo comma, lettere e) ed f),
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo o legale e che abbiano stipulato a proprio
carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
[6] Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.
27 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni.
[7] Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art.
14 della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni
interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento,
il progetto di cui all'ottavo comma del presente articolo almeno trenta
giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
di cui all'art. 19, secondo comma, la conferenza di servizi è convocata
dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
[8] In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono
sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni alla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione
degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista.
Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa
amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di
servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
di cui alle vigenti norme.
[9] Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
[10] In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
[11] Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro
volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti
alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
[12] Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere
di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta,
tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
[13] Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
[14] Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale.
[15] Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da
parte delle ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta
giorni e può essere interrotto per non più di due volte per
un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367."
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 88.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni reca:
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6]
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o
i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio."
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 4.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni reca:
" Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [6]
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al decimo comma e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o
i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione della istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
[17] Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici
giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei
bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista
e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino
a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri."
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
99.
- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [8]
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al sesto comma appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano
le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
Note all'art.7:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
- Per il testo dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
Note all'art.8:
- Il testo dell'articolo 16, comma 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 16. Attività di progettazione - [1] La progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
[2] Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori
da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata
e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo
che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento."
- Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie - [9] Gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi
di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile . I
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti."
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 è il seguente:
"Art. 24 - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso
e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma
2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno
o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie
di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge
10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché
ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse
disposizioni di legge."
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - [1] L'attività
di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti
di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), predispongono ed approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
[2] Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che i soggetti di cui al primo comma predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), per almeno 60
giorni consecutivi.
[3] Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità
tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità
all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari
i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
[4] Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati
anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
[5] I soggetti di cui al primo comma nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni
di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale.
[6] L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al primo comma
è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
[7] Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità
di ciascun lotto.
[8] I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla vigente normativa
per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano
le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 3-1-1978,
n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, quinto comma, della legge
8-6-1990, n. 142.
[9] L'elenco annuale predisposto dalla amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario
o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto legge 31-10-1990, n. 310, convertito, con modificzioni, dalla legge
22-12-1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito
di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 25-2-1995, n. 77 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
[10] I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al quinto comma, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
[11] I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi
e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne
dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero
della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali
e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
[12] Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto
di cui all'undicesimo comma, ovvero dal secondo qualora il decreto sia
emanato nel secondo semestre dell'anno.
[13] L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori."
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 31-Bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 110.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
- [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa."
Note all'art. 22:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art. 40:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 45:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
Note all'art. 46:
- Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 16. Attività di progettazione - [6] In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art.
3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento
e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione."
Note all'art. 48:
- Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [6] Prima di iniziare
le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.
16, primo e secondo comma, e la loro conformità alla normativa vigente.
Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti."
Note all'art. 49:
- Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
Note all'art. 50:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie - [1] Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo delle attività
del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al sesto comma, lettera
a);
f) dalle società di ingegneria di cui al sesto comma, lettera
b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art.
13 in quanto compatibili."
Note all'art. 51:
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-ter] I pubblici
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui al secondo
comma dell'art. 1 del decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego."
- Il testo dell'articolo 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie - [8] Indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario dell'incarico di cui al quarto e quattordicesimo
comma, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
50.
Note all'art. 55:
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [2-bis] A valere
sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio
dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle
spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonché all'adeguamento ed all'aggiornamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché
i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,
province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative
alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario."
Note all'art. 57:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e), f) g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in
note all'articolo 50.
Note all'art. 63:
- Il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [5] Il progettista o
i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti,
a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista
o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, primo comma, lettera d) resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1
milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori
di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata progettazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 9 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
99.
Note all'art. 65:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
50.
Note all'art. 70:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
99.
Note all'art. 74:
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
Note all'art. 77:
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
- [2] Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3,
secondo comma, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo
comma, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25
della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società
di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni,
ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, qualora operino in virtù
di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art.
8 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni
che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente
in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese
nella disciplina del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158;"
Note all'art. 80:
- Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e f bis) e f ter),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è
il seguente:
"Art. 29. Pubblicità - [1] Il regolamento disciplina le forme
di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle
seguenti norme regolatrici:
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula della concessione o del
contratto anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati
e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di
aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo
finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al
tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione
o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico
dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni
del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli artt. 31-bis, secondo e
terzo comma, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi
delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le
sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione
o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico
della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere
b) e c) del presente comma."
Note all'art. 82:
- Il testo dell'articolo 33, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 33. Segretezza - [1] Le opere destinate ad attività delle
forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili
ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative
alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del secondo comma.
[2] Nelle ipotesi di cui al primo comma, il regolamento determina i
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle
stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione
dei lavori di cui al primo comma, nonché le relative procedure.
[3] I lavori di cui al primo comma sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento."
- Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante "Norme relative
al segreto militare" è pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 30
ottobre 1941, n. 257.
- Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante "Istituzione
ed ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 novembre 1977, n. 303.
- Il testo dell'articolo 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 8. Qualificazione - [1] Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, primo comma, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare
la loro attività ai principi della qualità della professionalità
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi
e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti
sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
[2] Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della legge 23-8-1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente
in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, di
importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie
ed all'importo dei lavori stessi.
[3] Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso la Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
[4] Il regolamento di cui al secondo comma definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al terzo comma, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza
rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema
di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità;
i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia,
al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro
richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso
dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione
di cui al terzo comma, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto
di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al terzo
comma, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al terzo comma, lettera
c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
requisiti predetti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed econimico-finanziari di cui al terzo comma, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, secondo e terzo comma.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al terzo comma, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due
anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità
di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al terzo comma; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
[5] Abrogato.
[6] Il regolamento di cui al secondo comma disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della
legge 10-2-1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
[7] Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10-2-1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla previgente
normativa. A decorrere dal 1: gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente
le stazioni appaltanti, sulla base dei criteri medesimi.
[8] A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi
secondo e terzo del presente articolo, e non esclusi ai sensi del settimo
comma del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'art. 2.
[9] A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al secondo comma e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti
di cui alla lettera c) del terzo comma è accertata in base al certificato
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea,
in base alla certificazione, prodotta secondo le vigenti normative nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
[10] A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge
10-2-1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19-3-1990,
n. 55 e successive modificazioni.
[11] A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al terzo comma dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di
cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
avviene ai sensi della legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15-11-1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo terzo comma dell'art.
9.
[11-bis] Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
[11-ter] Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che
devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che
non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
[11-quater] Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal primo comma e dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge,
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al secondo
comma dell'art. 21 della presente legge.
[11-quinquies] Il regolamento di cui al secondo comma stabilisce quali
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere
le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ECU.
[11-sexies] Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori."
- Il testo dell'articolo 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 9. Norme in materia di partecipazioni alle gare - [1] Fermo restando
quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10-2-1962, n. 57, e successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10-1-1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui
al secondo comma del presente articolo.
[2] Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10-1-1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della
legge 19-3-1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché
alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per
importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici.
[3] Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola
l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate
e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al secondo comma. Il predetto
decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento
tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa,
da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura
tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria
ed imprenditoriale.
[4] Con il decreto di cui al terzo comma, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
[4-bis] Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del
comitato regionale."
Note all'art. 83:
- Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca:
"Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali - I beni che
costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono
soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indispensabile non possono essere
sotratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano".
Note all'art. 85:
- Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
- [4] I concessionari di lavori pubblici di cui al secondo comma, lettera
b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione
privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo
le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti
di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario
di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori
oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente
comma si intendono per soggetti a terzi anche le imprese collegate; le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'art. 2359 del codice civile."
- Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 37-quinquies. Società di progetto - [1] Il bando di gara
per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione
di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,
di costituire una società di progetto in forma di società
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando
di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società.
In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 37-quater.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando
nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
[1-bis] I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa'
ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento
dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. "
Note all'art. 86:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 4 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 85.
Note all'art. 88:
- Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - [01] I lavori
pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente
mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo
quanto previsto all'art. 24, sesto comma.
[1] I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all'art. 2, secondo comma, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo
comma;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, quinto comma, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
[1-bis] Per l'affidamento dei contratti di cui al primo comma, lettera
b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all'art. 16, quarto comma.
[2] Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusivi in
forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore
del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella
gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati,
il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo,
stabilito in sede di gara che comunque non può superare il 50 per
cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto
a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti
o variabili.
[2-bis] La durata della concessione non può essere superiore
a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti
o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed
in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere
dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano
dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di
recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-septies,
primo comma, lettere a) e b), e secondo comma. Il contratto deve contenere
il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione.
[3] Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art.
2, secondo comma, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o
di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività
di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare
le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni
di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni
provinciali.
[4] I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati
a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge
n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al primo
comma, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
[5] E' in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma;
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge
20-3-1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
[5-bis] L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di
scavi archeologici.
[5-ter] In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di
cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato
il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere
un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
[5-quater] La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori
offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni
ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui al
secondo comma dell'art. 3 disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché
le modalità di aggiudicazione."
- Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 20. Procedura di scelta del contraente - [1] Gli appalti di cui
all'art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
[2] Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi
di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), nonché le eventuali
proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno
avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
[3] Gli appalti possono essere affidati anche attraverso trattativa
privata o appalto-concorso esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previsti dalla presente legge.
[4] L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per
la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica,
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la
scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara
è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo."
Note all'art. 89:
- Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1-bis]
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni
di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al primo comma,
l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di
cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione può
prendere in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità
del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui
valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel
bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli
appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque "
Note all'art. 90:
- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [1]
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche
riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art.
5 della legge 2-2-1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari."
Note all'art. 91:
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [2]
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avvengono con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, secondo comma;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criter di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare."
Note all'art. 92:
- Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [4]
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
secondo comma, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento."
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni (Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968,
n. 23. Il testo dell'articolo 4 della sopracitata legge è il seguente:
"Art. 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà -
[1] L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalità di cui all'art. 20.
[2] Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione
è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa."
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 21. Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici - [5]
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura,
è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione
è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte
di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto
ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari
coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente
ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove
è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi
da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi."
Note all'art. 93:
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
108.
Note all'art. 95:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda
in note all'articolo 99.
Note all'art. 97:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
99.
- Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 12. Consorzi stabili - [1] Si intendono per consorzi stabili
quelli in possesso, a norma dell'art.11, dei requisiti previsti dagli artt.
8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta
dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente
in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa.
[2] Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione
ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
[3] Il regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, detta le norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art.
8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
[4] Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al Capo II del Titolo X del Libro quinto del codice civile, nonché
l'art. 18 della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della
presente legge.
[5] E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E'
vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro
o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, primo
comma, lettere b), d), e) ed e-bis) , nonché più di un consorzio
stabile.
[6] Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al primo comma, previsti
all'art.4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26-4-1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è
dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società
ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19, del decreto legge 19-12-1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17, e successive
modificazioni.
[7] Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli
enti di cui al primo comma non sono soggette alle imposte sui redditi.
[8] I benefici di cui ai commi sesto e settimo si applicano fino al
31 dicembre 1997."
Note all'art. 98:
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successsive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 99:
- Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 37-bis. Promotore - [1] Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti
di cui al secondo comma, di seguito denominati "promotori", possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all'art. 14, secondo comma, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della vigente normativa, tramite contratti di
concessione, di cui all'art. 19, secondo comma, con risorse totalmente
o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi
di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), e delle garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo
anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice
civile . Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario.
[2] Possono presentare le proposte di cui al primo comma i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli artt.
10 e 17, primo comma, lettera f), eventualmente associati o consorziati
con enti finanziatori e con gestori di servizi."
- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 10. Soggetti ammessi alle gare - [1] Sono ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli artt.
8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 , e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443,
sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della
presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.
13 della presente legge.
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991,
n. 240 ; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
[1-bis] Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile .
1-ter] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare
il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma,
in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il
terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato
alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
[1-quater] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in
detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente
dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art.
4, settimo comma, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'art. 8, settimo comma. La suddetta richiesta è, altresì,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara,
anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successsive modificazioni si veda in note all'articolo
50.
Note all'art. 100:
- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [1] L'offerta da presentare
per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata
da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione."
Note all'art. 103:
- Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [3] L'esecutore dei lavori
è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."
Note all'art. 104:
- Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 30. Garanzie e coperture assicurative - [4] Per i lavori il cui
importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi."
Note all'art. 105:
- Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 63.
Note all'art. 106:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo
134.
Note all'art. 107:
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.
Note all'art. 108:
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 13. Riunione di concorrenti - [1] La partecipazione alle procedure
di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art.
10, primo comma, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano
già in possesso dei requisiti di qualificazione, attestati e accertati
ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento
di cui al medesimo art. 8, secondo comma, per ciascuno di essi in conformità
a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10-1-1991, n. 55.
[2] L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
primo comma determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti
e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
[3] Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli artt. 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario o capogruppo per i valori della categoria prevalente e per
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
[4] E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, primo comma,
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
[5] E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
[5-bis] E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
[6] L'inosservanza dei divieti di cui al quinto comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al primo comma
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi
lavori.
[7] Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna
di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti
a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di
tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì
l'elenco delle opere di cui al presente comma.
[8] Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'art. 10, primo comma, lettera d), nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti,
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti."
Note all'art. 110:
- Il testo dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 31. Piani di sicurezza - [1] Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili
in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12-6-1989
, 92/57/CEE del Consiglio, del 24-6-1992, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento.
[1-bis] Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale
piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
[2] Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)
del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto
o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara
e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituito causa di risoluzione
del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
[2-bis] Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero
in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, proposte di modificazioni
o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
[3] I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data
di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei
piani di sicurezza, di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso
alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con
i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al primo comma.
[4] Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20-5-1970,
n. 300 , la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata
dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente
nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie
prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
[4-bis] Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue
i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore."
Note all'art. 113:
- Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile:
"Art. 1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie - I crediti liquidi
ed eseguibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto,
salvo che la legge o il titolo stabiliscono diversamnete.
Salvo patto contrario, i creediti per fitti e pigioni non producono
interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire,
non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le
spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto
a render conto del godimento."
Note all'art. 115:
- Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
- [5] Le disposizioni di cui alla legge 21-2-1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto
di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici."
Note all'art. 116:
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
-[1] In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori
gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto."
- Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
Art. 28. Collaudi e vigilanza - [9] Il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile."
Note all'art. 118:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1956, n. 327. Il testo dell'articolo 3 della citata legge è il seguente:
"Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato
nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per
la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti
negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze
del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni
diversi da quelli di residenza o di dimora abbituale o in una o più
provincie.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abbituale."
Note all'art. 121:
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 99.
Note all'art. 124:
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata legge
è il seguente:
"Art. 3. Responsabilità - 2.Il direttore dei lavori e il costruttore,
ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni
di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera."
- Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5 novembre 1971,
n. 1086 è il seguente:
"Art. 21. Emanazione di norme tecniche - Il Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale
delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle
quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge."
Note all'art. 127:
- Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 110.
Note all'art. 134:
- Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 25. Varianti in corso d'opera - [1] Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che
non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero
la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
[2] I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al primo comma, lettera d).
[3] Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
[4] Ove le varianti di cui al primo comma, lettera d), eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale
è invitato l'aggiudicatario iniziale.
[5] La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
[5-bis] Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali."
Note all'art. 136:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
- [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa."
Note all'art. 140:
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note
all'articolo 134.
Note all'art. 141:
- Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo
227.
Note all'art. 149:
- Il testo dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso - [1] Per
i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dall'affidatario.
[2] I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione
ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034 , devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza
di sospensione.
[3] Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere
luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza
sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento
d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito
una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza
le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima
dell'udienza stessa.
[4] Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia
di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge."
Note all'art. 150:
- Il testo dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni è il seguente:
"Art. 32. Definizione delle controversie - [1] Tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal primo comma dell'art.
31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
[2] Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art.
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il mInistro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme
di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice
di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
[3] Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità
di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina
i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico
di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi
di trasparenza, imparzialità e correttezza.
[4] Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato
generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16-7-1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole
dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito
ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata."
- Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile
è il seguente:
"Art. 810. Nomina degli arbitri - In mancanza la parte che ha fatto
l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta
dal presidente del tribunale nelle cui circostanze è la sede dell'arbitrato.
Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è
presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato
stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausula
compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al Presidente
del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra
parte, provvede con ordinanza non impugnabile".
Note all'art. 151:
- Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - [10-quinquies]
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
Note all'art. 152:
- Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
- [4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa."
Note all'art. 183:
- Il testo dell'articolo 2215 del codice civile è il seguente:
"Art. 2215. Libro giornale e il libro degli inventari - Il libro giornale
e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio
del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle
leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono."
Note all'art. 187:
- Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettera b) e c), della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo
224.
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda note
all'articolo 88.
Note all'art. 188:
- Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 46.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda note all'articolo 48.
Note all'art. 205:
- Il testo dell'articolo 1669 del codice civile è il seguente.
"Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili - Quando si tratta di
edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata,
sé, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del
suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché
sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente
si prescrive in un anno dalla denunzia.".
- Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile è
il seguente.
"Art. 1666. Verifica e pagamento delle singole partite - Se si tratta
di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contrenti può chiedere
che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore
può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti."
Note all'art. 207:
- Il testo dell'articolo 28, comma 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [6] Il regolamento prescrive per quali
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni
di qualità dell'opera e dei materiali."
Note all'art. 210:
- Il testo dell'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione - [1] L'1 per cento
del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento
della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costruzione di un fondo
interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano
direttamente redatto i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui
all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
- Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie - [14-quater] I corrispettivi determinati dal decreto
di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del
decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito , con modificazioni, dalla legge
26-4-1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4-3-1958, n. 143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5-5-1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
Note all'art. 213:
- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 16. Attività di progettazione - [2] Le prescrizioni relative
agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono
di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga
le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero a modificarle."
Note all'art. 223:
- Il testo dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 23. Licitazione privata e licitazione privata semplificata -
[1-bis] Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i
soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), hanno la facoltà
di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione
fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell'appalto."
Note all'art. 224:
- Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 27. Direzione dei lavori - [2] Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
non possano espletare, nei casi di cui al quarto comma dell'art. 17, l'attività
di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti
soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all'art. 24 della legge 8-6-1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, quarto comma;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia."
- Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 28. Collaudi e vigilanza - [4] Per le operazioni di collaudo,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata
e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo
che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento."
Note all'art. 225:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1087, n. 49. Il testo dell'articolo
2 comma 2 della sopra citata legge è il seguente:
"Art. 2. Attività di cooperazione - 2. Gli stanziamenti destinati
alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale
con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale
e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazione
per la ripartizione delle risorse finanziare, la scelta delle priorità
delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori
nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo
e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la
relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consultiva
di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3."
Note all'art. 227:
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizione per la delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di amnifestazione di pericolosità
sociale) è pubblicata nella gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n.
69. Il testo dell'articolo 18 della sopracitata legge è il seguente:
"Art. 18 - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare
per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie
sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti
a seguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anche esse con relativo importo. Tutte
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subapplatabili
e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è definita la quota parte subappaltabile in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore
al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto
alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato
i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appalttore provveda al deposito del contratto di subapplato
presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio delle esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto ed cottimo sia iscritto se italino
o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
Europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese,.salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, indusatria, artigionato
ed agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare
che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa,
che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti
aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte
dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento .
3-ter. Abrogato.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Abrogato.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i
dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici
l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta, ove ricorranno giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non
può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembrew
1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per
la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati
a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì
alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto .
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano
impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente l'importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di improto superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;
in tali casi il fornitore, o subappaltatore, per la posa in opera ed il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E' fatto
obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti
i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione
di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese
la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate
dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei
costruttori .
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai
lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui
al numero. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo
può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo
restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646."
Note all'art. 230:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (La nuova disciplina dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni, si veda in note all'articolo 152.