1. Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi 1. L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica sono disciplinati dalla presente legge. 2. (omissis) 2.
Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici
3. Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali (omissis) 4. Piani regolatori e norme sull’attività costruttiva 1. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti. 5. Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento 1. Allo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica
da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero
dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali
di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
2. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da
seguire nel territorio considerato, in rapporto princip almente:
3. I piani, elaborati d’intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere soppresso - n.d.r.), sono approvati per decreto reale su proposta del ministro per i lavori pubblici (ora con deliberazione della Giunta Regionale - n.d.r.), di concerto col ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e con il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, ed il Ministro per l’industria, commercio e artigianato. 4. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ora sul Bollettino Ufficiale della regione - n.d.r.), ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche alla attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune, il cui territorisia compreso, in tutto o in parte, nell’ambito del piano medesimo. 6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento 1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto (reale) previa l’osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge. 2. I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale. 7. Contenuto del piano generale 1. Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. 2. Esso deve indicare essenzialmente:
8. Formazione del piano regolatore generale (artt. 1 e 2) 1. I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell’articolo 3 della L 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria. 2. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i comuni [compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per l’interno e per le finanze sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici]. 3. 4. 5. 6. (omissis) 7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest’ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti. 8. (omissis) 9. (omissis) 9. Pubblicazione del progetto del piano generale. Osservazioni 1. Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. 2. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate. 10. Approvazione del piano generale (art. 3) 1. Il piano regolatore generale è approvato con decreto del ministro per i lavori pubblici (ora con deliberazione della Giunta Regionale - n.d.r.), sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere soppresso - n.d.r.). 2. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al
piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere
soppresso - n.d.r.) e sentito il Comune, le modifiche che non
comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche
essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche
conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate
con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico. 4. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, che previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni (procedura soppressa - n.d.r.). 5. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie. 6. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ora sul Bollettino Ufficiale della Regione - n.d.r.). Il deposito del piano approvato, presso il Comune a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento. 7. (omissis) 8. (omissis) 9. La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano originario 11. Durata ed effetti del piano generale (art. 4) 1. Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato. 2. I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano. 3. Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati e di lottizzazione. 12. Piani regolatori generali intercomunali 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all’art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato. 4. Deve inoltre essere comunicato ai Sindaci degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione. 5. Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall’art. 10 per l’approvazione del piano generale comunale. 13. Contenuti dei piani particolareggiati 1. Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati
di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali
dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati
:
2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30. 14. Compilazione dei piani particolareggiati 1. I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione. 2. (omissis) 3. (omissis) 15. Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni 1. I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. 2. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. 3. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate. 16. Approvazione dei piani particolareggiati (art. 5) 1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche (ora della Regione - n.d.r.), sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni. 2. Con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per l’interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l’approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni. 3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - n.d.r.), sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - n.d.r.), sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici. 4. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall’avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione. 5. Con decreto di approvazione sono decise le operazioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni. 6. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano
le modifiche che siano conseguenti all’accoglimento di osservazioni e di
opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:
7. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministero della pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del ministro per i lavori pubblici. 8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell’art. 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici (ora della Regione - n.d.r.) che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni. 9. L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste. 10. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito. 11. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura. 17. Validità dei piani particolareggiati 1. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. 2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14. 18. Espropriabilità delle aree urbane In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio. 20. Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva 1. Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d’immobili appartenenti a privati, il Sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine. 2. Decorso tale termine il Sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all’espropriazione. 3. Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all’Ufficio dei registri immobiliari. 21. Attribuzione ai privati di aree già pubbliche 1. Le aree che per effetto dell’esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terrazzi confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area. 2. Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l’immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà, il termine che gli sarà prefisso con ordinanza del Sindaco nei modi che saranno stabiliti nel regolamento. 1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l’invito a mettersi d’accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l’attuazione del piano regolatore. 2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree. 1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente il Comune può procedere in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. 2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, all’edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. 3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti. 4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione del comparto. 5. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente all’indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all’aumento di valore derivante dall’approvazione del piano regolatore. 6. In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all’assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati. 24. Aree private destinate alla formazione di vie e piazze 1. (omissis) 2. Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell’area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria. 3. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell’indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza. 25. Vincolo su aree sistemate a giardini privati 1. Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di una indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona. 26 Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore (art. 6) 1. Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione o dalle norme del regolamento edilizio, il ministro per i lavori pubblici, per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato i provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima data. 2. I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all’amministrazione comunale. 3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. 4. I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio del Comune. 5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, all’esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone l’esecuzione in danno dei lavori. 6. Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestata ai detti soggetti e comunicata al Comune la non conformità delle opere alla licenza edilizia. 28. Lottizzazione di aree (art. 8) 1. Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all’articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. 2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza (nulla osta soppresso - n.d.r.). 3. (omissis) 4. (omissis) 5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. 7. Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 8. 9. 10. (omissis) 11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio. 12. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il sindaco ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere all’espropriazione delle aree. 29. Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale 1. Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono. 2. A tale scopo le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici. 30. Approvazione del piano finanziario (art. 9) 1. Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall’art.13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano. 31. Licenza edilizia - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori (art. 10) 1. Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. 2. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione dei lavori pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. 3. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco. 4. (abrogato dall'articolo 18, comma decimo, della legge n. 47 del 1985) 5. La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. 6. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. 7. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. 8. Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa. 9. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. 10. La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. 11. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 12. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia. 32. Attribuzione del sindaco per la vigilanza
sulle costruzioni
33. Contenuto dei regolamenti edilizi comunali 1. I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale : 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;2. (omissis) 34. Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore (omissis) 35. Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge (art. 11) (omissis) 36. Approvazione dei regolamenti edilizi comunali (art. 12) (omissis) 37. Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità 1. Per le espropriazioni dipendenti dall’attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti. 38. Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili 1. Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione. 39. Lavori di miglioramento eseguiti dopo l’approvazione del piano particolareggiato 1. Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell’immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge riconosciuti necessari per la conservazione dell’immobile e per accertate esigenze dell’igiene e della incolumità pubblica. 40. Oneri e vincoli non indennizzabili 1. Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni. 2. Non è dovuta indennità neppure per le servitù
di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici
delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune
la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici
soggetti alla predetta servitù.
1. Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: a) l’ammenda fino a lire 1 milione per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 32, primo comma;2. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale. (si vedano ora gli articoli da 7 a 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) 3. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche
nel caso di annullamento della licenza.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione,
ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo
comma.
1. I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. 2. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i provvedimenti amministrativi del caso. 1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. E’ fatto obbligo al Comune di segnalare all’Intendenza di finanza entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall’annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3. Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. 1. I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. 2. L’autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale. 1. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile se trattisi di edifici in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il provveditore regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;2. (omissis) 3. Le superfici coperte dagli edifici e dai complessi produttivi non possono superare un terzo dell’area di proprietà. 4. Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici (ora alla Regione - n.d.r.). Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici (ora alla Regione - n.d.r.). 5. Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del piano regolatore generale. 6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. 7. Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori. 8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti
per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori
pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge,
tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della
medesima.
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura
non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
1. Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. 2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti e per l’interno entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. 3. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferire alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque. 41- octies (art. 20) (omissis) 42. Validità dei piani regolatori precedentemente approvati (omissis) 43. Servizi tecnici comunali o consorziali 1. Entro un decennio dall’entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni. 44. Norme integrative e di esecuzione della legge 1. Con decreti reali su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto coi ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie. |
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