Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art. 1. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art. 2. 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». Art. 3. 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. –
Dell’amministrazione di sostegno.
Il decreto che riguarda
un minore non emancipato
può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età
e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età
è raggiunta.
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico,
che può essere anche a tempo indeterminato;
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura
dell’amministrazione di sostegno,
il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne
persona interdetta o inabilitata
il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione
o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per
quest’ultima.
Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve
sentire personalmente la
persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel
luogo
in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli
interessi
e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste
di questa.
Art. 408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al
primo comma possono essere
revocate dall’autore con le stesse forme.
Art. 409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art. 410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di
sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice
tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di
contrasto,
di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l’interesse
o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il
pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni
provvedimenti.
Art. 411. – (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All’amministratore di
sostegno si applicano altresì,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e
779.
Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti
annullati su istanza dell’amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti
compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni
di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l’amministrazione
di sostegno.
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al
beneficiario ed
all’amministratore di sostegno.
Art. 4. 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II. – Della
interdizione, della inabilitazione
e della incapacità naturale».
Art. 5. 1. Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente». Art. 6. 1. All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405». Art. 7. 1. Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408». Art. 8. 1. All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,». Art. 9. 1. All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore». Art. 10. 1. All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare». Art. 11. 1. L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI Art. 12. 1. L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario». Art. 13. 1. Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. Gli atti e
i provvedimenti relativi
ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non
sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo
unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14. 1. L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno». Art. 15. 1. Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel
registro delle amministrazioni
di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono
annotare
a cura del cancelliere:
2) le complete generalità
della persona beneficiaria;
Art. 16. 1. All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno». Art. 17. 1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell’inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno». 2. Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del
giudice tutelare è ammesso
reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Art. 18. 1. All’articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno». 2. All’articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate». 3. All’articolo 25, comma
1, lettera m), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre
2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè
ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di
sostegno».
Art. 19. 1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti». Art. 20. 1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
|