|
Legge 3 maggio 2004, n. 112
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 -
Supplemento Ordinario n.82)
"Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione"
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi
generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale,
regionale e locale, e lo adegua all’avvento della tecnologia digitale e
al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria,
anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della
presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici
e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura
di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato,
su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi»
e «programmi radiofonici» l’insieme, predisposto da un fornitore,
dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla
fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva
o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione «programmi» riportata
senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici;
b) «programmi-dati»
i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici,
trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext
e le pagine di dati;
c) «operatore di rete»
il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura
di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la
trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti»
il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione
dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati
alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali
ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei
relativi dati;
e) «fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto
che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso
condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per
l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi
ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi
della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero
2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato»
ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione
da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato
delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti
attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema;
pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico
generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione
nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità
e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale»
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica
non limitata all’ambito locale;
l) «ambito locale»
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o
più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purchè
con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito
è denominato «regionale» o «provinciale»
quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva
è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito
locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) «opere europee»
le opere originarie:
1)
di Stati membri dell’Unione europea;
2)
di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano
realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati
o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo
dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione
e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell’Unione europea,
da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo
di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi
di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività,
la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,
l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali
e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto
delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità
della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e
dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti
dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela
degli utenti, garantisce:
a) l’accesso dell’utente,
secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni
e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e
locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni
di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità
offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono
o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi
che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque,
vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all’odio comunque motivato o
che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo
sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di
violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme
speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano
l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni
pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità,
non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare
pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni
animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose
e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con
mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono
di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi
gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni
sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale
del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili
come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei
servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle
leggi vigenti in relazione alla natura dell’attività dello sponsor
o all’oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita
rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali
o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purchè
tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità
penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo
numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo
limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati
e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la
presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi
in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista
approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini
con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo
a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè
della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del
sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza
nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel
mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento
di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente
legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando
la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti
titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore
di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione
per l’attività di operatore di rete, per le attività di fornitore
di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
l’autorizzazione non comporta l’assegnazione delle radiofrequenze, che
è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli
abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze
terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici
anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale,
con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli
distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla
lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando
le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque,
che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo
o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e
che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni
fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito
locale;
e) obbligo per gli operatori
di rete:
1)
di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili
a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei
fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2)
di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso
alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti
e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi
e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi
tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere
a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti,
in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti
a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive,
alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva,
le norme in tema di diritto d’autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione
contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive
in tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi
per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione,
l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la
valutazione dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture
separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte
dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati
e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1)
il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di contabilità se parata per ciascuna
autorizzazione;
2)
l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore
di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente
disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente
via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di contenuti in ambito
locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori
di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche
forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge;
l) la titolarità
di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva
dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione
edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per
le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in
materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori
compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L’attività di informazione radiotelevisiva,
da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse
generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al
presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera
dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana
di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i
soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale
e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati
e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla
legge;
e) l’assoluto divieto di
utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive
in ambito nazionale per rendere effettiva l’osservanza dei princìpi
di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici
compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere
nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa,
ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori
indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il
progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare
l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità
sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante
dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile
esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico
generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e
senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria
di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in
suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di
ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza
e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva
tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della
capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione
delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai
soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati
alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere
più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva
all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di
sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono
in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo 2,
comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente
dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio
complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È
consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco della
giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate
anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla
completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente
legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti
limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale
le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero
messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese
nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o
l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale
facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura
di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è
consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi
pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso
più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base
di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari.
Alle medesime è, altresì, con sentito di utilizzare i collegamenti
di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal
mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti
fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti
di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora
e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento
della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento
del 40 per cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè
agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali.
Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi
previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è
adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i
criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca
di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli,
con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti
all’abuso della credulità popolare anche in considerazione dell’attività
del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione
in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le
cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad
eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata
programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente
due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata
programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti.
Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra
l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del
programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione
del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione»
sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12,
comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti
radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori
che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero
qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o
gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa,
devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza
privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei
Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate
alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi
alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai
fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione
della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi
di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla
contestazione e all’applicazione della sanzione è l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute
nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per
i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione
di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall’articolo 1, lettera
c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall’articolo
7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle
seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza
di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese
radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica
o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata
in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla
violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo qualora
le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari
a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le
sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro.
Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà
avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro,
potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle
quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti:
«per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive.
La variazione dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte dei
soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti
programmi, l’autonoma e originale identità locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo
le parole: «sei ore di durata giornaliera» sono inserite le
seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata
giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive
intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al
fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano
richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede
entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si
sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.
5. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta,
a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno
sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti
di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione
del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti
sotto la giurisdizione di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati
che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In caso di
eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento
di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è
fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue
la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese
di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate
dall’articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto
dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse
tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché
le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione
di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente
comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti
titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione
a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel
termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente
periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie
e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute
nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni
per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV
e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche
o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma
1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale
e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche
al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,
è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo
15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi
e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo
Comitato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero
6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela
dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera
l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato
e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità
che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV
e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata
ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon
ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia
di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le
procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31
della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni
fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante
le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori,
rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in
materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e
sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di
tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste
dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È
altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente
possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche
per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di
trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari
di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione,
comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte
dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a
tali opere e programmi è determinato dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono
lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche
secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo
2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee
la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su
frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni
sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi
di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto
disposto dall’articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione
della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa
essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che
svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un
uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare
a:
a) garantire l’integrità
e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto
ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale
nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la
salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità
dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate
in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura
del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie
emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui
al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono
adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora
il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e invitato
a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda
nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello
Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una
uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti
operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi
della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni
e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione
degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa
con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti
secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998,
n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione
vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione
elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di
accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità
e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare
nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento,
le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione
e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto
dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni,
anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche
attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina,
relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti,
è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla
legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine
di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato
dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi
enunciati dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio,
individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui
agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel
sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all’articolo
15 della presente legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi,
del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso
nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema
integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico
richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il
gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata
violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo
2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono
nulli.
5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»;
all’ultimo periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della
presente legge,» sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta
di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia
pubblicitaria)
1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili
come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni
che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici
irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori
di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né
direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai
sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del
sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta,
da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del
prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,
da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze
pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all’articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento,
dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti
librari e fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle
agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate
o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito
ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore,
non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri
indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva
in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate,
controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi
1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento
pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo
8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola:
«messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo
periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità»
sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari»
e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte
di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli
spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte»
è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli
spot pubblicitari».
8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte
di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni
di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll’articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione
dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato
«testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione,
nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale
vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale
o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel
Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo
unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione
di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale
delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della
normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonché dei
piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi
della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio
dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per
l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione
di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione,
proporzionalità e obiettività, nonchè nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi
della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio
delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio
dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente,
della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici
e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali
di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente,
con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo professionale,
e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore
di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività
di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione
che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di
cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte
della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio
che la società concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale
o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale,
nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è,
comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale
o provinciale;
f) attribuzione alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a
stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici
contratti di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi
di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa
economica della società concessionaria, anche con riguardo alla
determinazione dell’organizzazione dell’impresa; ulteriori princìpi
fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito regionale
o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità
giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la
tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi
1 e 2, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni
dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti
alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo
è affidato per concessione a una società per azioni, che
lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con
il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e,
per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali
sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo,
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte
le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto
consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di
ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico
o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento
per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni
di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie,
anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione,
nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore
dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli
regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici,
degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una
società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di
programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della li ngua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua
francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per
la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita
dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che
siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione
di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade
italiane;
h) la trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e
dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli
archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una
quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione
di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;
tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato
dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei
termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi
interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti
di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6, della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l’articolazione della
società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi
in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province
autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee
misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il
potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le
finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività
di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome
di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia
finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento
degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni
prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio
sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante
concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito
lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate,
purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento
dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo
di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo
del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone
il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i
ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno
solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di
uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui
vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse
risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra
natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre
attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo
o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro
trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi
del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società
di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all’apposito
albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la
borsa ai sensi dell’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione
si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III
della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il
Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare
del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo,
in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura
del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti
in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso
di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.
La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con
riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per
assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria
della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare,
direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare
attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320
del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti
di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio
pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi
delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale
di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio
o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale
di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria
al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto
di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonchè di essere
nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti
o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di
controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi
della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in
ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi
di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di
cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque
non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse.
Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della
durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni,
entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui
al comma 7, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato
comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione
già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato
come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può disporre la sospensione dell’attività d’impresa
fino a novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla
presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata
alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea.
Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società,
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento
delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio
di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione
o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale
e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.
Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa
non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio
di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione
è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene
efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante
voto di lista. A tale fine l’assemblea è convocata con preavviso,
da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di
trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità
delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine
del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste
possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento
delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani
a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti
giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente
articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere.
Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista.
Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti
da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa
previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati
sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono
i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente,
risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la
partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma
si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio
di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero
massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è
titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’immediata presentazione secondo le modalità
e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate
per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca
o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non
superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi
di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione
dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui
il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina
del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno
o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure
del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano
in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della
prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21,
comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere
alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del
mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure
di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding
Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter,
ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice
civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui
è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto
della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante,
senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui
al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale
di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione
della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione
della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente
legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite
alla società risultante dall’operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento
della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il
procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma
1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti
i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri
elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente
comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata
agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno
un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola
di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del
possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti
i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti
di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla
modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva
superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle
azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite
nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci
senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la
cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento
sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli
di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto
e alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando
la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia
del servizio, a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di
piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica
la disposizione dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione
per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre,
ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare,
anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi
in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni,
le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale
terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti
in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali
sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i
soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in
ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano
destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze
televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo
41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto
dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata,
su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività
di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero
per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere
raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione
o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore
di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta
nella domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite
nel provvedimento previsto dall’articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza
di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata
anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino
di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere,
entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento
della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la
diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù
di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti
con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione,
possono proseguire nell’esercizio dell’attività di operatore di
rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema
dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente
in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio
dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione
degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente
i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche
terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale
e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono
tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie
per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero
delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività
trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le
norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9
del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi,
di cui all’allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri
si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica
digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica
digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni
maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema
analogico;
b) garanzia del principio
del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi
e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure
e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora
in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione.
I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino
di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione
sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme
di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse
radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi
di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento
al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per
accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase
di avvio dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione
in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può
stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche
e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione
in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed
ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 23.
4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno
stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale,
direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati,
può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti».
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in
tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese
attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un’offerta
di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a
realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con
una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004,
il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio
2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente,
anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione
coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere
inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato
nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al
pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle
reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento
di cui al comma 3, l’Autorità invia una relazione al Governo e alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica nella quale dà conto dell’accertamento effettuato.
Ove l’Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni,
adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell’articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma
2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più
bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni
situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico,
nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione
alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in
tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro
e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi
in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando
la proporzione degli abbonati, l’ideazione, la realizzazione e la produzione
di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione
e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale
devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di
ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche
o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di
comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell’articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all’acquisto e alla
locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi
in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai
programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente
comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente
alla riscossione dei proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 21,
comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all’accertamento svolto dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi
3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a),
b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo
di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato
sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche
ai sensi dell’articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi
televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la
base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono
computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi
irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica
solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale
avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma
8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni
di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte
costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle
autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale,
che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è
prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati,
fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può
essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una
copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23, fino
alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale
pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica
potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito
locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale
occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo
35 della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni,
impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento
della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino
di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata
a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro
per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione
in ambito regionale. Ai fini dell’impegno suddetto sono comunque considerati
gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla
legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale,
in deroga all’articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il
regime della licenza individuale per l’attività di operatore di
rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle
tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio
dei ministri per la diffusione dei programmi all’estero, anche con riferimento
alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, primo
comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l’estero,
ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all’articolo 20, terzo
comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni»
fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi
fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti,
attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci
anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo
32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in
quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza
connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione,
ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano
a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del
1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano
denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità
sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
c) detti impianti non interferiscano
con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano
capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore
a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti
con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti
attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri
sul livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975,
n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4,
6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto
compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo
20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione
del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto
1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis,
del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993,
n. 206, ad esclusione dell’articolo 3 e dell’articolo 5, salvo comunque
quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1,
6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo
3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
|