Art. 1. (Princìpi ed obiettivi)
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. 2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.
Art. 2. (Primo insediamento dei giovani agricoltori)
1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purchè si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età: a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, semprechè l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera è prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volontà del soggetto e debitamente certificate; b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi; c) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo; d) i giovani che si insediano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulico-forestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore; e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori. 2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane. 3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.
Art. 3. (Aiuti al primo insediamento, determinazione del reddito e formazione)
1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonchè ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992. 2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonchè quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare. 3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore. 4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori. 5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 4. (Ristrutturazione fondiaria)
1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1: a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale; b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge; c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione. 3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento. 4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari. 5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo. 6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.
Art. 5. (Sviluppo aziendale)
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea. 2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.
Art. 6. (Quote di produzione)
1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorità a favore di coloro che si insediano nelle zone montane. 2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse. 3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorità individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.
Art. 7. (Gestione sostenibile delle risorse territoriali)
1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorità i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Art. 8. (Osservatorio per l'imprenditorialità)
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 9. (Servizi di sostituzione)
1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni. 2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale. 3. Le società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Art. 10. (Garanzia fideiussoria)
1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, è concessa la possibilità, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.
Art. 11. (Consorzi di garanzia)
1. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
Art. 12. (Campagne di informazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge. 2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 13. (Ristrutturazione dei fabbricati rurali)
1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.
Art. 14. (Disposizioni fiscali)
1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. 3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3. 5. Dal 1o gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999. 6. Il Governo è autorizzato, con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, a disciplinare le modalità di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilità previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.
Art. 15. (Accordi in materia di contratti agrari)
1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. 2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.
Art. 16. (Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui: a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3; b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità di cui all'articolo 8; c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 12; d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'articolo 13; e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14; f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14; g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 14; h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 14. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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