Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155
(Pubblicata nella G. U. 13 giugno 1997, n.136 - S.O. n.118)
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed
in particolare
l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti
alimentari;
Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante
deroga a talune
norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di
oli e grassi liquidi
sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777,
e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21
febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della sanita', di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le
norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalita' di verifica
dell'osservanza di tali
norme.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte
le misure necessarie
per garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali
misure interessano tutte
le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la
raccolta, la macellazione
e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione,
la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che
esercita una o piu' delle seguenti attivita': la preparazione, la trasformazione,
la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione,
la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di
vista igienico;
d) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome di
Trento e Bolzano, i comuni e le unita' sanitarie locali, secondo quanto
previsto dalla legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare
ovvero il
responsabile specificatamente delegato.
Art. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la
trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione,
la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari
siano
effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria
attivita' ogni fase
che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire
che siano
individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di
sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi
dei rischi e di controllo
dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli
alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a
quei punti che possono
nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e
della tipologia
d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure
di controllo e di
sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorita'
competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura,
la frequenza e
i risultati alla procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria
alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato
per la salute
provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli
ottenuti in condizione
tecnologiche simili informando le autorita' competenti sulla natura del
rischio e fornendo le
informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal
commercio deve rimanere
sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale
fino al momento in cui,
previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per
fini diversi dal
consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono
a carico del
titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato,
fatte salve
quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche' non costituiscano
restrizione o
ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con
regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle procedure
comunitarie.
Art. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo
3, possono essere
predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario,
del Codice
internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene
del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai settori
dell'industria
alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorita'
competenti e le
associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente
interessati
tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato
e dei
principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano
di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo 3 dei
manuali di cui ai commi 1 e
2 secondo le modalita' da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li
trasmette alla
Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione
dei manuali di
corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche
conto delle norme
europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
Art. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino
le prescrizioni
previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali
di corretta prassi
igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione
generale dei rischi
potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attivita'
svolte
dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti
critici di controllo
dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza
e di verifica
siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la sicurezza dei
prodotti alimentari si
tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e' stato trattato e confezionato
e di
qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita o
della fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore, nonche' delle condizioni in
cui e' esposto o in
cui e' immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), vengono
ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente
della
Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132
alla Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza puo' tuttavia essere modificata
in relazione al
rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformita'
al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano
e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini
sull'educazione
sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il
Ministero della pubblica
istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione
dei docenti di materie
scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche
previste dalla
programmazione annuale.
Art. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo
la parola:
"alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati
a venire a contatto
con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle
sostanze stesse"
sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n.
108, sono soppresse le parole: "di zinco".
Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni per
l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni per la
mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo
3, comma
2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni per la
violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo
3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle
sanzioni amministrative di
cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria
alimentare non
provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme
di cui all'articolo
3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell'obbligo di
ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, e' punito, se ne
deriva pericolo per la
salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad
un anno e l'ammenda da
lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per
quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi
entro diciotto
mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato,
alle lavorazioni
alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio
1963, n. 59, e per la
somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
nonche' per la
produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi
agli esercizi di vendita
al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi,
l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive
necessita' connesse
alla specifica attivita'. |