|
Legge 7 marzo 2003, n. 38
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003)
"Disposizioni in materia di agricoltura"
____________________
Art. 1.
(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura,
della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle
foreste)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni
di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì
conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola
comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo
di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura,
agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria,
si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che,
in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l’istituzione
di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell’attività dei Ministri
partecipanti ai Consigli dell’Unione europea concernenti le materie di
competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie
di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell’Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di
giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione
di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l’esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine
un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo,
qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza
il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura
la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi
comunitari;
c) stabilire che la concertazione
di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti
ai fini dell’esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni
o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione
di controversie;
d) favorire lo sviluppo
della forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa
in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di
coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità
dei settori di cui al comma 1, nonchè di favorirne il miglioramento
dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo
un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori,
nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 9 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002;
f) coordinare e armonizzare
la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri
di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità
della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici
assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi
fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali
materie, prevedendo l’adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli
imponibili e delle imposte, nonchè di una disciplina tributaria
che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone
l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca
l’accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso
alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende
dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori,
specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando
le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare
la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi
fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali
materie;
i) favorire l’accesso ai
mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell’acquacoltura
e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza
stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia
del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi
di mercato, nonchè favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l’insediamento
e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione
di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa
per il supporto dello sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo, anche
per incentivare l’emersione dell’economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti
relativi alla tracciabilità, all’etichettatura e alla pubblicità
dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l’adozione di procedure
di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la
modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza
con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare
la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine
di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio
e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme
generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all’immissione in commercio, alla vendita e all’utilizzazione
di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione
e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle
loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza
degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell’articolo
27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un’efficace concentrazione dell’offerta della produzione agricola, per
garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare
la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall’articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del
2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto
in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di
coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione
dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento
ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi
di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni,
la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l’internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione,
lo sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione
sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l’istituzione di una cabina
di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni
di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli
interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno,
con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema
della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi,
anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di
princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di
un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17
febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull’organizzazione
dell’amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni
in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14
luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema
dei controlli sull’attività di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di
solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio
1992, n. 72, al fine di garantire l’efficacia degli interventi in favore
delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità
meteomarine;
aa) rivedere la definizione
della figura economica dell’imprenditore ittico e le attività di
pesca e di acquacoltura, nonchè le attività connesse a quelle
di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando
le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi
e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese
ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell’articolo
5 e dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001,
nonchè degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della
navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla
normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza
con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell’articolo 318
del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure
tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura e la gestione
razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini
dell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 4, comma
8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle società;
ff) definire e regolamentare
l’attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura
e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso,
la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonchè
le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per
lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i princìpi
fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli
organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa
relativa all’abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica
dell’articolo 408 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle
disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura,
e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo
da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti
sino all’eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme
di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi
1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi al Parlamento affinchè sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta
giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada
nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1
e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare
con metodo biologico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l’agricoltura
biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con
le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto
legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare
con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche
conseguenti all’evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo
al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione
istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina
relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli
organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo
della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione
delle produzioni ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica, in
modo da prevedere che:
1)
il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al
fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2)
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di controllo sia soggetta
a rinnovo triennale;
3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore
dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture
organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che
la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
controllo sull’intero territorio nazionale sia corredata da un’attestazione
di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti
di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento
fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo,
dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale,
dall’International Accreditation Forum (IAF);
4) l’attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto
del principio di sussidiarietà;
5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi
di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
comma;
7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi
alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma
1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
è trasmesso al Parlamento affinchè sia espresso il parere
entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest’ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto
dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso
anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di
applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.
5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
Art. 3.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)
1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come modificato dall’articolo 123 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. È istituito il Fondo per la ricerca
nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato
dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è
finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali,
di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonchè in materia
di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione
2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. C 28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina
le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti,
dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili»;
b) il comma 2-bis è
sostituito dal seguente:
«2-bis. È istituito il Fondo per lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato da
un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del
triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo
della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori
e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione,
nonchè mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e
dei fertilizzanti;
b) all’informazione dei consumatori
sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione di origine
protetta»;
c) dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è
ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con i competenti
organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito
di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi
regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche
agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità
stabilite al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole:
«di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 2-bis». |
|