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Legge 3 agosto 2001, n. 317
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2001)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23
agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali.".
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). -
1. I Dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti
Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attività produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
10) Ministero della salute.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello
nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) Ministero per i beni e le attività culturali.".
Art. 3.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e
mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo
33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave
e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con
eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero
e internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale
che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le
risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero
delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".
Art. 4.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è soppressa la lettera c).
Art. 4-bis.
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".
Art. 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero
delle comunicazioni".
Art. 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al titolo IV, dopo
il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle
comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo
32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, ((ferme restando le competenze
in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le
competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.))
Art. 32-ter (Aree funzionali).
1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore
delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle
telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni,
con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle
telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni
e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione
delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato;
servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione
del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane,
alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla
emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto
degli obblighi di servizio universale; produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi
e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando
le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni
di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per
le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione
e l'implementazione dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento).
1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del
Ministero si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.
Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici).
1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:
a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici;
b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle
procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova;
al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni,
allacciamenti e manutenzione.
2-bis. All'articolo 55, comma 1, del deceto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro sono soppresse
le seguenti: ", della salute ; alla medesima lettera a), sono aggiunte
in fine, le parole: il Ministero della salute ;
b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni, sono
soppresse".
Art. 6-bis.
1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualita';"
sono inserite le seguenti; "trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32
del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato
dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".
Art. 7.
1. La rubrica del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: "Capo X - Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali".
Art. 8.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla
prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone
e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di
tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' le funzioni
del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia
per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresi'
le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione
professionale.".
Art. 9.
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).
Art. 10.
01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" e' sostitutita dalla seguente:
"due".
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro
e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo
di cui all'articolo 11.".
Art. 11.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al titolo IV, dopo
il capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della salute.".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. È istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità
della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento
del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
Art. 12.
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo
periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle
seguenti: "ad aree o progetti di competenza".
Art. 13.
1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a
dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli
dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori
ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche
in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti
di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi,
senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici
eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti
interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il
massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello
dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai
commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate
ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni
del personale delle amministrazioni pubbliche".
Art. 14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge. |
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