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Si riporta la legge n.3 del 2003 che contiene le disposizioni di ordinamento per la pubblica amministrazione. Nella legge sono contenute anche delle norme antifumo.
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____________________ Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 1. (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione) 1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Per le finalità di cui
al comma 1 è
autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere
dall’anno
2002.
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche
dati delle pubbliche amministrazioni;
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. (Commissione per le adozioni internazionali) 1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
b) due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità previsionale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall’articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998. Art. 3. (Soppressione dell’Agenzia per il servizio civile. Modifica all’articolo 10 della legge n. 230 del 1998) 1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati. 2. L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: «3. La Consulta nazionale
per il servizio civile
è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui
delegato,
scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle
organizzazioni,
pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del
servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi,
nonchè
tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle
regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte».
Art. 4. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione». Art. 5. (Modifiche all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) 1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti». 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6. (Servizi dei beni culturali) 1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse. Art. 7. (Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle
finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34,
comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare
il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli
33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle
leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e
provinciali,
accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare
alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano
tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione
pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro
quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare
alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato
in disponibilità in forza di specifiche disposizioni
normative.
2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 3. All’articolo 18, comma
9, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre
1997, n. 465, dopo le parole: «per le amministrazioni statali»
sono inserite le seguenti: «e per gli uffici territoriali del
Governo».
Art. 8. (Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici) 1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l’incarico viene svolto. Art. 9. (Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici) 1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione. Art. 10. (Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l’anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 11. (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del comma 1. Art. 12. (Personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 13. (Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8) 1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «2-nonies. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero». Art. 14. (Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa) 1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3». Capo II NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art. 15. (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 19 è
inserito il seguente:
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art. 16. (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) 1. Dopo l’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Capo IV NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA Art. 17. (Gestione di fondi) 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma
1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
c) all’articolo 9, comma
2, dopo le parole: «Restano valide fino alla scadenza» sono
inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini
della gestione di tutti gli interventi di cui al presente
decreto,»;
Art. 19. (Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI). 2. Le disposizioni di cui
al comma 1-bis dell’articolo
5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
concernente
la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari
esteri
sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di
cooperazione
allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli
enti di ricerca, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e dell’ASI.
Art. 20. (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche) 1. In deroga alle
disposizioni della legge 29 ottobre
1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle
ricerche
in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia
contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad
essi
intestati presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il
Consiglio
nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione
all’oggettivo
fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.
Art. 21. (Disposizioni in materia di ricerca industriale) 1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni. Art. 22. (Disposizione interpretativa) 1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale. Art. 23. (Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna) 1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l’anno 2002, in favore del «Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. 2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente
articolo, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI Art. 24. (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti) 1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
«b) i genitori che,
avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice
tutelare;
l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso
dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà
sul figlio;».
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario,
qualora rilasciato
per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche
prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a
dieci
anni dalla data del rilascio»;
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Art. 25. (Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche) 1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni. Art. 26. (Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all’estero) 1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti. 2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art. 27. (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonchè di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche. 2. Il Ministro, sentito
il Comitato dei Ministri
per la società dell’informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la
realizzazione
di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il
«Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico»,
iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
b) diffusione e uso della
carta nazionale dei servizi;
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito
dal seguente:
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 28. (Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate) 1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega». Art. 29. (Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa) 1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia». Art. 30. (Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204) 1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace». 2. Per le finalità di cui
al comma 1, è
autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere
dall’anno
2002.
Art. 31. (Differimento di termine) 1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003. Art. 32. (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate) 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. 2. Con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,
si provvede all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è
destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni
organiche
del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le
risorse
derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli
ufficiali,
l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nonchè
gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero
della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di
bilancio.
Art. 33. (Alloggi di servizio) 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi. Art. 34. (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale) 1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi. 2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile. Art. 35. (Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313) 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque». Art. 36. (Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53) 1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica». Art. 37. (Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri) 1. All’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico». 2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico». Art. 38. (Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999, nell’espletamento delle attività istituzionali, purchè siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia. Art. 39. (Convenzioni in materia di sicurezza) 1. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. 2. La contribuzione può
consistere nella fornitura
dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi
aggiuntivi
sostenuti dal Ministero dell’interno, nella corresponsione al personale
impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi
analoghi o determinate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale
rappresentative
sul piano nazionale.
Art. 40. (Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione
della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della
pena
pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della
sospensione
dal servizio;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l’abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i princìpi ed i criteri di cui al medesimo comma 1. 3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a
livello
nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere
nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti
pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei
deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data
di assegnazione.
Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA
Art. 41. (Tecnologie delle comunicazioni) 1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, nonchè della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni. 2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca. L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 4. Il Ministero delle
comunicazioni, anche attraverso
i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di
radiofrequenze
compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati
dall’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le
competenze del Ministero della salute.
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 42. (Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d’intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi
enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra
le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e
attuazione
dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo, composto dal
consiglio
di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione,
la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni
pubbliche,
Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica
del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando
che
la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base
di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente
verificati; dell’organo di gestione fanno parte il direttore
generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore
scientifico
responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute,
sentita
la regione interessata;
2. Sullo schema di
decreto legislativo di cui al
comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il
Governo
acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il
decreto
legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
Art. 43. (Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline) 1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l’organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline. Art. 44. (Modifica all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12) 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001. Art. 45. (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria) 1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonchè nel settore della comunicazione e dell’informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute. 2. Per la realizzazione
della comunicazione istituzionale
in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 46. (Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche) 1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica. 2. È escluso dal
beneficio di cui al comma
1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,
abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno
di dieci anni ai sensi del quarto comma dell’articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475, nonchè il farmacista che abbia già ottenuto,
da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
Art. 47. (Istituto superiore di sanità) 1 All’Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella effettuazione del concerto. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 48. (Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia) 1. Per l’attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. La sede del centro e
della scuola di cui al comma
1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di
eccellenza
maturate sul territorio nazionale nella cura e nell’insegnamento
riguardanti
la talassemia.
Art. 49. (Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina) 1. Il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003. Art. 50. (Modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse. Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori) 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Negli esercizi di
ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali
di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di
somministrazione
dell’esercizio.
Art. 52. (Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Modalità
dell’accertamento
medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1. Per la
formulazione
dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della
salute
ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma
4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od
ospedalieri
specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti
casi:
b) quando dagli atti rimessi
al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi
competenti;
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell’Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri. 3. A ciascun esperto, per
ogni giornata di seduta,
è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli
onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della
prestazione.
Art. 53. (Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata) 1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. 2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente
articolo, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e 4.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ Art. 54. (Differimento del termine per l’emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) 1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni». |
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