Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge n.81 del 2001 che dispone sulle deleghe nel Governo, i vice ministro e le sedute del Consiglio dei Ministri.
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Art. 1. 1. All’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri». 2. All’articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata». |
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