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Si riporta la legge che detta le norme per il rispetto del pluralismo nella programmazione radiofonica e televisiva, con le disposizione particolari per le emittenti locali. |
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parliamo di ristrutturazioni scheda scuole Codice Penale (tutto il codice) DM 18/2/1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) legge n.431/1996 (interventi urgenti per l'edilizia scolastica) DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) Legge n.112/2004 (assetto del sistema radiotelevisivo - legge Gasparri) Legge n.37/2006 (tutela dei minori nella programmazione televisiva) software MURATS (verifica edifici in muratura) software TRAV (calcoli e verifiche di travi, sbalzi, plinti) software VIDEOCALC (calcoli di travi, piastre, archi) software PUZZLE (giochi didattici compositivi) software MATRICE (giochi didattici) trova un libro sul tema chiedi una consulenza |
Art. 1. 1. Prima dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: «Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA». 2. Dopo l’articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo: «Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. Art. 11-ter. - (Definizioni) – 1. Ai fini del presente
Capo si intende:
b) per “programma di informazione“,
il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). – 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 2. Al fine di garantire la parità di trattamento
e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo
le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero
totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto
globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle
comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono
essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana,
dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione,
il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul
quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della
stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dell’Autorità) – 1. L’Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall’Autorità medesima. 2. In caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia
da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale
degli utenti istituito presso l’Autorità, di comportamenti in violazione
del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all’articolo
11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma
1, l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento,
anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti
e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a
carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni
a carattere compensativo, l’Autorità può disporre la sospensione
delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative
dell’Autorità) – 1. L’Autorità adegua le proprie disposizioni
regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.
«Capo III DISPOSIZIONI FINALI». Art. 2. 1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»; b) il comma 5 dell’articolo
3 è abrogato;
Art. 3. 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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