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Pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
(Legge 6 novembre 2003, n. 313)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che detta le norme per il rispetto del pluralismo nella programmazione radiofonica e televisiva, con le disposizione particolari per le emittenti locali.
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Legge 6 novembre 2003, n. 313
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003)
  
"Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"
 

Art. 1. 

    1. Prima dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: 

«Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA». 

    2. Dopo l’articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo: 

«Capo II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

PER LE EMITTENTI LOCALI 

    Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. 

    2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. 

    Art. 11-ter. - (Definizioni) – 1. Ai fini del presente Capo si intende: 
        a) per “emittente radiofonica e televisiva locale“, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale; 

        b) per “programma di informazione“, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca; 
        c) per “programma di comunicazione politica“, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. 

    Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). – 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 

    2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati. 
    4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all’Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi. 
    5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall’Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. 

    Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dell’Autorità) – 1. L’Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall’Autorità medesima. 

    2. In caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l’Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni. 
    3. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell’emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro. 
    4. I provvedimenti dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. 

    Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell’Autorità) – 1. L’Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo. 
    Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali) – 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8». 
    3. Prima dell’articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: 

«Capo III 

DISPOSIZIONI FINALI». 

Art. 2. 

    1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»; 

        b) il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato; 
        c) al comma 6 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione “messaggio autogestito gratuito“ o “messaggio autogestito a pagamento“ e»; 
        d) al comma 7 dell’articolo 3 è soppresso il secondo periodo; 
        e) i commi 6 e 7 dell’articolo 4 sono abrogati; 
        f) al comma 8 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»; 
        g) all’alinea del comma 4 dell’articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4»; 
        h) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento». 

Art. 3. 

    1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000. 

Art. 4. 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.