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Si riporta la legge che modifica una precedente normativa sulla tutela dei minori nella progranmmazione televisiva. |
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sul sito:
parliamo di ristrutturazioni scheda scuole Codice Penale (tutto il codice) DM 18/2/1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) Legge 3 maggio 2004, n.112 (Assetto del sistema radiotelevisivo) DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) legge n.431/1996 (interventi urgenti per l'edilizia scolastica) DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) software MURATS (verifica edifici in muratura) software TRAV (calcoli e verifiche di travi, sbalzi, plinti) software VIDEOCALC (calcoli di travi, piastre, archi) software PUZZLE (giochi didattici compositivi) software MATRICE (giochi didattici) trova un libro sul tema chiedi una consulenza |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112) 1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole:
«comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito
il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione
pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie
immediatamente precedenti e successive»;
«3-bis.
Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere
per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»;
f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità». Art. 2. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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