Legge di conversione
Art. 1 1. E' convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001
Art. 1. 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di societa' operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento e' riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' le societa' collegate. Il limite riguarda altresi' i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, societa' fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali. 2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresi' esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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