|
Legge 21 febbraio 2003, n. 27
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003
- Supplemento Ordinario n. 29)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità
"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per
aiuti di Stato)
1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che
l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e ferma quanto disposto
dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano,
entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente
alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative
ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli
interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento
annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti
e' divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento.
In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio
2003 e' dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento
per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
Art. 1-bis.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee sull'attivita' di spedizioniere)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n. 264/99, all'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita'
di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione
all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442"
.
Art. 2
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre
2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva
di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono
effettuati entro, rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003
ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari
e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data
del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data
del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla primo sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro
la predetta data del 16 maggio 2003.
Art. 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve
e disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive professioniste)
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta,
anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2002. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione ovvero in tre
rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa'
sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto
nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla
presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali
da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle
svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi
professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono
procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione
iscritta in dieci rate annuali di pari importo" .
Art. 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)
1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla seguenti:
"32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale".
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 e'
inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma
7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso,
non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio
1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti
le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme
riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo
risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative
convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento
delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e
che il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31
dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento
da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto .
Art. 5.
(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)
1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che
non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non
imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla mancata
presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei
redditi limitatamente ai redditi di impresa o di lavoro autonomo, con importi
pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata
alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le violazioni di
cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 6 aprile 2003 . Tali
versamenti sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione
ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita'
per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici,
della data di cessazione dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento
della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite
IVA.
2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di
cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonche' le prestazioni di lavoro
effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917," .
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: , relativamente
ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli
15 e 16; 1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica ;
2) al comma 4, le parole da: la definizione fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi
per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso
di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54,
quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti ;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: oggetto di definizione
sono inserite le seguenti: aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano
gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica ; all'ottavo periodo, la parola:
2.000 euro e 5.000 euro sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti:
3.000 euro e 6.000 euro e le parole: 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno
2005 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno
2004 :
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: I soggetti
che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare
la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro
per ciascuna annualita' ;
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: secondo le disposizioni
del presente articolo sono inserite le seguenti: , esclusa la somma di
300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo ; all'ultimo periodo, le parole:
e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici
di coerenza economica, sono soppresse;
6) al comma 14, le parole: , tenuto conto degli indici di coerenza economica,
sono soppresse;
7) al comma 15, dopo le parole: entro il 31 luglio 2003 sono inserite
le seguenti; , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al
comma 10, secondo periodo ;
8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, sono premesse le parole: Ferma la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,
e le parole: entro il 30 novembre 2002 sono soppresse ;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, sono inserite le seguenti: del contributo straordinario per
l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "16 aprile 2003";
2.2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi
di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione
deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe
potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione
che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis.
Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita',
maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta";
2.3) al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi d'imposta
1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo"
sono soppresse;
2.4) al terzo periodo, le parole: "per ciascun periodo di imposta"
sono soppresse; le parole; "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro e "6.000 euro , le parole:
"16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: "30
novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 , e le parole: "17 marzo 2003 sono sostituite
dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"24 aprile 2003", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli istituti
previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati
nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza";
4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "6 per cento";
5) al comma 6:
5.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura
prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto
di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili
o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni
integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
aumentate del 50 per cento";
5.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'esclusione ad
ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonche' degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare
i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla
predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale
della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa";
5.3.) la lettera d) e' abrogata;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di integrazione,
le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate
all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili
integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza
rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 6";
7) al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite dalle
seguenti: "alla lettera c)".
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contradditorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente
ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli
15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero
di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e'
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa'
luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i
quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli
di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti":
8.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla
lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la formale
conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa";
9) al comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 maggio 2003 ; al secondo periodo, le parole: "20 giugno
2003 sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2003":
c) all'articolo 9;
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena di nullita',
tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo
la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera
a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto";
2) al comma 2:
2,1) alla lettera a), le parole: "al 18 per cento", "16 per cento"
e "13 per cento" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "all'8
per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le parole: "dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive", sono inserite le seguenti: "del
contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
2,2) alla lettera b), le parole: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari
alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile
nel massimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma
6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente
per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del
2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo", le parole: "se
l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile"
sono sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile ovvero l'imposta
detratta":
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno
pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio
di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore
a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore
a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e' superiore
a 180.000 euro;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici
di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione
automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo
con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualita'.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato
articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono
effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'";
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta almeno
pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a
50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a
180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a 180.000
euro";
6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono aggiunte
le seguenti: "fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383": il
secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il versamento
di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
7) al comma 10, lettera c), le parole: "I predetti effetti operano"
sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti, limitatamente ai reati
previsti dal codice penale e dal codice civile, operano", le parole: "di
tutte le attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "delle attivita'";
le parole: ", fermo restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale
regolarizzazione delle attivita' medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo
e' sostituito dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applca in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica";
8) al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo di
imposta,", sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000 euro" e
"5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "3.000 euro"
e "6.000 euro", le parole "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004" e le parole: "17
marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
9) al comma 14;
9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente
ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli
15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale
di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi
di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo
al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti
atti";
9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) e' stata esercitare
l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione
della dichiarazione per la definizione automatica";
10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le parole: "17 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta
che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte
o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro
il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente
a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre
2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono
state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non
sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16
aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte
a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del
ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente
alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano
che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati
sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica,
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato,
nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma
2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono
allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al
loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione,
non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate
a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme
a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano
che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso
di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002 all'autorita'
giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da
versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata,
a titolo di interessi del 3 per cento annuo";
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "della presente legge,"
sono inserite le seguenti: "in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212"; al medesimo comma, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
f) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione agevolata
ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)";
2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"16 aprile 2003"; le parole: "a condizione che non sia stato precedentemente
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta" sono
sostituite dalle seguenti: "a condizione che non sia stato notificato avviso
di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata
in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti,
in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono
prorogati di due anni";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le violazioni relative
all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture,
denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con
il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda
a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione
di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta.
La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione
delle maggiori imposte";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se alla data di entrata
in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione
ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione
dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento
delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003";
g) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2000";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio
1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui
al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal
citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme
di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile
2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4
per cento";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Restano comunque
dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea";
h) all'articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'
negli altri libri e registri relativi ai medesimi
2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 5";
3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "6 per cento", al primo periodo, dopo le parole: "in corso
a tale data" sono inserite le seguenti: "nonche' negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni"; dopo
le parole: "e' dovuta", sono inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile
2003,"; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione
che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo
9 relativamente alle imposte sui redditi";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nel caso di cessione
a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare
dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta
sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di
inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione,
e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";
i) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione degli accertamenti,
degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)";
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono inserite
le seguenti: ", indennita' di mora", e sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)"; il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "La definizione non e' ammessa per i soggetti
nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione";
3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a), b), e c),
le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite dalle seguenti:
"maggiori imposte, ritenute e contributi";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono
essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato
o irrogato a titolo di sanzione";
5) al comma 4:
5.1) all'alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"16 aprile 2003";
5.2) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "18 per cento";
5.3) alla lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore imposta dovuta
sulla base dei rilievi formulati nel";
5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura
di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90
per cento le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute
e il conseguente omesso veramente da parte del sostituito d'imposta, riducendo
del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante
dal verbale stesso";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 19. 4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.";
7) al comma 5:
7.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le modalita'
previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista" sono sostituite
dalle seguenti "16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste
per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni";
7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro",
le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004", e le parole: "17 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
8) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito: "e' altresi' esclusa,
per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione
di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione
penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
data di perfezionamento della definizione";
9) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"18 aprile 2003"; dopo le parole "di cui al comma 1", sono inserite le
seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis";
1) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a
seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti
somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione
finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non
cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo
del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione
della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del
contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima
data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata
gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le parole: "17 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo le parole: "per lite pendente, quella" sono
inserite le seguenti: "in cui e' parte dell'amministrazione finanziaria
dello Stato";
3.2) alla lettera c), dopo le parole: "al netto degli interessi" sono
inserite le seguenti: "delle indennita' di mora";
4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le seguenti:
", se dovuto ai sensi del presente articolo", le parole: "21 marzo 2003"
sono sostituite dalle seguenti "21 aprile 2003";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di definizione,
per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria
dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto
a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano
comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea";
6) al comma 6 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono
altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione
di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi
e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio";
7) il comma 7 e' abrogato;
8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla
seguente: "competenti", dopo le parole: "corti di appello" sono inserite
le seguenti: "nonche' alla Corte di cassazione"; le parole: "30 giugno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003"; le parole: "31
luglio 2005"; ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2004";
9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Per l'estinzione
dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito
della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma,
secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della
sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro
della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante
emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data
dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta
giorni";
10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le disposizioni
del comma 5";
m) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003";
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati;
conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Norme
in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero)";
o) all'articolo 22, comma 5, e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle
attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato
a ruspe, pesca verticale di abilita', inseriti nell'elenco istituto ai
sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto
interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo
e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino
gia' installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo viaggiante
di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle
sanzioni). -
1. L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16, relativo alle
violazioni dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,
e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione
della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere
eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di
un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dal 1 aprile 2003".
3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo
sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione
e per i danni causati dalle calamita' naturali verificatesi nel corso del
2002 .
Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla
base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della
legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione
di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dell'Amministrazione
finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi
importi sono dovuti ad altro titolo.
2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis
del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione
o, comunque di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16 .
Art. 5-quater.
(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580)
1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento
al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'articolo 44
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui
al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento
alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 .
Art. 5-quinquies.
(Definizione della tassa automobilistica erariale)
1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato
pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite
mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo
le ordinarie modalita' di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi
e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla
tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante
il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti
pagate entro la medesima data .
Art. 5-sexies.
(Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi)
1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati
fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati
dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre
2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31
dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione
al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per
gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda
quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque, entro il 31 luglio 2004
.
Art. 6.
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate
fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attivita' detenute fuori dal territorio
dello Stato alla data del 31 dicembre 2001 , fatte salve le disposizioni
che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato;
il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente
esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo
12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie
e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di
cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n.
350 del 2001 ;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione
gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli
articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , per il periodo d'imposta
in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche'
per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione
all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie
rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione
della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati
l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata, applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche
ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata
l'operazione di rimpatrio;
f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati
devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione
erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31
dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del
citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data
del 31 dicembre 2001 .
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti
dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di
capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione
finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita'
stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti,
trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente
effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in
Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i
provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito
dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche'
per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per
specifiche categorie o causali e possono
6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
effettuate entro il 16 aprile 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano
l'emersione delle attivita' detenute all'estero di cui al capo III del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare e' pari al 2,5
per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma puo'
essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni
di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi
da 1 a 5.
Art. 6-bis.
(Attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate)
1. Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di regolarizzazione
nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia
dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma
non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia
di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001.
2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati
presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali e' stata presentata
la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione,
conferendo agli intermediari, stessi l'incarico di ricevere in deposito
il denaro e le altre attivita' finanziarie provenienti dall'estero. Nel
caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi
da quelli a cui e' stata presentata la dichiarazione riservata, una copia
di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie
rimpatriati ai sensi del comma 1 e' superiore a quello risultante dalla
dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente
all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza
le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001 di applicano a condizione che i soggetti
interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle
altre attivita' finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data
del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14,
comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresi' applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle
altre attivita' finanziarie rimpatriati e' inferiore a quello risultante
dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio
di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano
con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate
dopo il 16 aprile 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del
denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati. Gli intermediari
ai quali e' conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le
altre attivita' finanziarie verranno la somma dello 0,5 per cento secondo
le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione
di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo
a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati rimpatriati,
trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato
non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti
necessari .
Art. 6-ter.
Comunicazione tra intermediari
1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di
denaro e altre attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del
presente decreto, nonche' del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario
che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione
all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per
il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione
da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento
e' tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma
2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione di cui al periodo precedente .
Art. 6-quater.
(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)
1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista
dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere
regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
2. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con
le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle
imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge
n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni dalle legge 23 aprile 2002,
n. 73.
Art. 6-quinquies.
(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento)
1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione
della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
61 del 13 marzo 2002.
2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6,
comma 1, lettera a) e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto,
nonche' dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, rispetto a quelle effettivamente dovute essere compensate dagli intermediari
con le stesse modalita' di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto .
Art. 7.
(Dismissione di beni immobili dello Stato)
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione
di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato.
L'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche
in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui
agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione
spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001 n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma
18 del medesimo articolo 3.
Art. 8.
(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le
entrate in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse,
si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per
quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle
entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti
le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate
derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504. Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie
riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi pronostici, alle scommesse
e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi
in materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma
del monopoli di Stato. 1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti:
"21 marzo" .
Art. 9.
(Potenziamento dell'attivita' di controllo e di monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica)
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali
degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione
delle regioni, delle province, dei comuni e dalle comunita' montane e loro
consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e
locali, degli ordini dei collegi professionali , sono integrati da un componente
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico
dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione
non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti
ed organismi pubblici e' gia' prevista la presenza di uno o piu' componenti
in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Allegato A
ELENCO BENI DELLO STATO
Denominazione
Ubicazione
Palazzo Poste
Milano
Torri dell'Eur Roma
Tor Pagnotta -- Lotto A Roma
Tor Pagnotta -- Lotto B Roma
Tor Pagnotta -- Lotto C Roma
La Rustica -- Lotto A e Lotto B Roma
La Rustica -- Lotto D/c Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi Napoli
Centrale telefonica P.zza Nolana Napoli |
|