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Legge 31 luglio 2006, n.241
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006)
"Concessione di indulto"
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2
maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive
e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a
pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo
anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere
finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601
e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo
600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi
prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto
sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo,
secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione
riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro
di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione
o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi
dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico,
nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato
testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva
non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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