Parti e aromenti
della scheda:
Si riporta la legge che disciplina la normativa in favore delle vittime del terrorismo di qualunque matrice. Pensioni, indennità, invalidità, infermità, elargizione. |
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Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Art. 2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione
e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente
a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi
entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo
2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Art. 3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità
permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi
utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica
maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata
la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere
dall'anno 2005.
Art. 4. 1. Coloro che hanno subito un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati,
ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo
14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro
per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere
dall'anno 2006.
Art. 5. 1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è
corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
Art. 6. 1. Le percentuali di invalidità già
riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico
e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità
e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8. 1. I documenti e gli atti delle procedure di
liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta
di bollo.
Art. 9. 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10. 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi
e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
Art. 11. 1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12. 1. Il tribunale in composizione monocratica
competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti
fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo
non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni,
la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro
mesi.
Art. 13. 1. La competente amministrazione dello Stato,
anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio
o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva
liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni
altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
Art. 14. 1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15. 1. I benefici di cui alla presente legge si
applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere
dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000
euro per l'anno 2004.
Art. 16. 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno
2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo
3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno
2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal
comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000
euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro
per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005
e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000
euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno
2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000
euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
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