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Si riporta la legge n.128 del 2001 sulla tutela della sicurezza dei cittadini, con modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. |
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Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell’articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente: «La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale». 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale». Art. 2. 1. Al primo comma dell’articolo 624 del codice penale, le parole da: «reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione». 2. Dopo l’articolo 624 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano
o di dosso alla persona.
3. Al primo comma dell’articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea, dopo le parole: «la pena» sono inserite le seguenti: «per il fatto previsto dall’articolo 624»; b) il numero 1) è
soppresso;
4. Dopo l’articolo 625 del codice penale è
inserito il seguente:
Art. 3. 1. Il comma 2 dell’articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo». Art. 4. 1. Al comma 1 dell’articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fatta eccezione» sono inserite le seguenti: «della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e». Art. 5. 1. Il comma 5-bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie». Art. 6. 1. Al comma 1 dell’articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)». 2. All’articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario»; b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso. 3. Il comma 2 dell’articolo 611 del codice di procedura penale è abrogato. 4. Dopo l’articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi). – 1. La sezione di cui al comma 1 dell’articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione». 5. Dopo l’articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). – 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari». 6. Dopo l’articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 625-bis. – (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). – 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore
generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione
entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione
del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di
eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
Art. 7. 1. Al comma 1 dell’articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli». Art. 8. 1. Il comma 3 dell’articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova». Art. 9. 1. Al comma 2 dell’articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: «tempestivamente,» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,». Art. 10. 1. Al comma 2, lettera e), dell’articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: «taluna» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale». 2. Al comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale». 3. L’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. Se il fatto previsto dall’articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d’ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni. 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze
previste dall’articolo 61 o dall’articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e
7), del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici
anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 11. 1. Al comma 1 dell’articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: «elementi che» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato,». Art. 12. 1. Al comma 5 dell’articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280». Art. 13. 1. Il comma 3 dell’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa». Art. 14. 1. All’articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole». Art. 15. 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, come modificato
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma è sostituito
dai seguenti:
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto»; b) all’articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura»; c) all’articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta». Art. 16. 1. Il terzo comma dell’articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è sostituito dal seguente: «Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale». Art. 17. 1. Il Ministro dell’interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell’Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d’istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell’ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l’istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonchè il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell’ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture. 3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all’articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell’interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Relativamente alle attività sottoposte
ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all’organo
competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede
in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione
o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell’attività
esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 18. 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell’inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi. Art. 19. 1. Nell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l’intervento di agenti delle forze dell’ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Art. 20. 1. Al personale militare impiegato nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell’ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Art. 21. 1. Ai fini di cui all’articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall’articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. 2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione
di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni,
le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l’immissione
uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti,
informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali
delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresì
le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto
dell’articolo 326 del codice penale e dell’articolo 12 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti
al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga
con modalità tali da rendere certe, anche mediante l’uso di firme
digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato
l’atto, che hanno provveduto all’inserimento e che comunque vi hanno avuto
accesso.
Art. 22. 1. La spesa derivante dall’applicazione della presente legge è fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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