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Libro primo
Soggetti
Titolo I : GIUDICE
Capo I: GIURISDIZIONE
Art. 1
- Giurisdizione penale -
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti
dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Art. 2
- Cognizione del giudice -
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione,
salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in
nessun altro processo.
Art. 3
- Questioni pregiudiziali -
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia
sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione
è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già
in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato
della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso
per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione
sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel
procedimento penale.
Capo II : COMPETENZA
Sezione I : DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 4
- Regole per la determinazione della competenza -
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale.
Sezione II : COMPETENZA PER MATERIA
Art. 5
- Competenza della corte di assise -
1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi
il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti
dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975,
n. 685;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600,
601 e 602 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte
di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli
586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo
I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6
- Competenza del tribunale -
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono
alla competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati
o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma,
332, 333, 334 e 335 (1).
(1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 7
- Competenza del pretore -
1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge
stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni
ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo
366 comma 1 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del
codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo
343 comma 2 del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma
2 del codice penale;
e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;
g ) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale,
con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso
o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma
4 del codice penale;
l)- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
m) - truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice
penale;
n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Sezione III : COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 8
- Regole generali -
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui
il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una
o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è
avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice
del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è
derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice
del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere
il delitto.
Art. 9
- Regole suppletive -
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo
8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta
una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza
appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del
domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335.
Art. 10
- Competenza per reati commessi all'estero -
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza
è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora,
del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di
pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior
numero di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma
1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere
la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza
è determinata a norma degli articoli 8 e 9.
Art. 11
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati -
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo
le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio
giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue
funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto
di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto
il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni.
In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo
del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova
destinazione del magistrato.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato
sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n.
250.
Testo dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3, D.L.
10 maggio 1996, n. 250
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo
le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio
giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue
funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza
del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale
distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare
le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che
ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in
cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato
sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice,
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale
il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza
(1).
(1) Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Sezione IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE
Art. 12
- Casi di connessione -
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più
persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con
una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire
o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto
o l'impunità (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991,
n. 367.
Art. 13
- Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
-
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è
competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello
militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3.
In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
Art. 14
- Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni -
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che
al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati
maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati
commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi
quando era maggiorenne.
Art. 15
- Competenza per materia determinata dalla connessione -
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è
competente per tutti la corte di assise.
2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale
ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.
Art. 16
- Competenza per territorio determinata dalla connessione -
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto
ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene
al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari
gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni
od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è
derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo
in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni.
Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato
per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero,
in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo;
se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto
solo in caso di parità delle pene detentive.
Capo III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
Art. 17
- Riunione di processi -
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti
al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la
rapida definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) (1)
c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco
le une delle altre;
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso
influisce sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza.
(1)Lettera soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 18
- Separazione di processi -
1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice
ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più
imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire
prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per
altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni
a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più
imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;
c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento
per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per
legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di
citazione;
d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al
dibattimento per mancato avviso o per legittimo impedimento;
e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più
imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti
di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento
di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere
altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la
ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
Art. 19
- Provvedimenti sulla riunione e separazione -
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza,
anche di ufficio, sentite le parti.
Capo IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 20
- Difetto di giurisdizione -
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato
e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso,
la trasmissione degli atti all'autorità competente.
Art. 21
- Incompetenza -
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio,
in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e
dall'articolo 23 comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa
manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo
termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza
preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita,
a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22
- Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari -
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone
la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente
al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce
la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente.
Art. 23
- Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo
appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria
incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente (1).
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza
inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene
la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
(1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza
la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti
al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui
prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè
al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento
dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.
Art. 24
- Decisioni del giudice di appello sulla competenza -
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando
riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a
norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione,
purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita
a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi
di appello (1).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo
che si tratti di decisione inappellabile.
(1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che,
a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza
per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anzichè
al pubblico ministero presso quest'ultimo. Successivamente la stessa Corte,
con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dello stesso nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento
della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti
sono trasmessi al giudice competente anzichè al pubblico ministero
presso quest'ultimo.
Art. 25
- Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione
e sulla competenza -
1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla
competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino
nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi
la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art. 26
- Prove acquisite dal giudice incompetente -
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia
delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili,
sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni
a norma degli articoli 500 e 503.
Art. 27
- Misure cautelari disposte dal giudice incompetente -
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli
atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317
e 321.
Capo V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 28
- Casi di conflitto -
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo
fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa
persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli
previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto
conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata
dalla connessione.
Art. 29
- Cessazione del conflitto -
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento
di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza
o la propria incompetenza.
Art. 30
- Proposizione del conflitto -
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con
la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla
sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero
presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia
è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto,
con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione
necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione
la denuncia e la documentazione nonchè copia degli atti necessari
alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori
e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto
sospensivo sui procedimenti in corso.
Art. 31
- Comunicazione al giudice in conflitto -
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice
in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli
atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle
parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32
- Risoluzione del conflitto -
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in
camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte
assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene
necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai
giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici
ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine
previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata
a norma del comma 2.
Capo VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE
Art. 33
- Capacità del giudice -
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le
disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle
sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi
a sezioni, collegi e giudici.
Capo VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 34
- Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
-
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza
in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice
negli altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento
o al giudizio per revisione.
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso
il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio
immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione
avverso la sentenza di non luogo a procedere (1).
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti
di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore
speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente
tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato
o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può
esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
(1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che
abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo
codice; con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio
abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che
abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo
codice.
Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del medesimo comma nella parte in cui non prevede:
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza
di cui all'art. 554, secondo comma dello stesso codice;
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza
di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
- l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per
le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.
Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza
dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura
che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per
la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta
di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice
a partecipare al giudizio.
In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al
dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto
la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere
di un ipotesi attenuata del reato contestato.
Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al
giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato
la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello
stesso codice.
Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede:
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per
le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del
fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari,
abbia rigettato la domanda di oblazione (sentenza 30 dicembre 1994, n.
453);
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che
abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto
storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli
atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di
procedura penale (sentenza 30 dicembre 1994, n. 455);
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale
nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995);
- l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che
come componente del Tribunale del riesame (art. 309, cod. proc. pen.) si
sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti
dell'indagato o dell'imputato e l'incompatibilità alla funzione
di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello
avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310, cod. proc. pen.)
si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza
anzidetta (sentenza 24 aprile 1996, n. 131);
- che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione
della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari
che abbia disposto una misura cautelare gestionale nonchè la modifica,
la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che
abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o
revoca di una misura cautelare personale;
- che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione
o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato
una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura
cautelare personale;
- che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle
parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato nonchè il giudice che, come
componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede
in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato
o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ;
- che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato
il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371).
Art. 35
- Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o
coniugio -
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini
fino al secondo grado.
Art. 36
- Astensione -
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private
o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei
figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di
una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore
di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto
e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso
o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità
stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda
ipotesi e lettera e - o derivanti da incompatibilità per ragioni
di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente
della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità
di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente
del tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente
della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello
decide il presidente della Corte di cassazione.
Art. 37
- Ricusazione -
1. Il giudice può essere accusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza,
egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere
a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata
sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere
a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Art. 38
- Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine
previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento
dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo
la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può
essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è
divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere
in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove
è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti,
nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione
è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto
il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato,
può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale.
Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità,
i motivi della ricusazione.
Art. 39
- Concorso di astensione e di ricusazione -
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando
il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione
è accolta.
Art. 40
- Competenza a decidere sulla ricusazione -
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di
un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise
di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte
di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui
appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide
una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere
sulla ricusazione.
Art. 41
- Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da
chi non ne aveva il diritto e senza l'osservanza dei termini o delle forme
previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente
infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara inammissibile
con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione.
La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo
611.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione, la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza,
che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale
o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata
al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle
parti private.
Art. 42
- Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione
o ricusazione -
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta,
il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente
dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art. 43
- Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato
dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1,
la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente
per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Art. 44
- Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione
di ricusazione -
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione
di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Capo VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO
Art. 45
- Casi di rimessione -
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza
o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale
presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato
a norma dell'articolo 11.
Art. 46
- Richiesta di rimessione -
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono,
nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni
a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente
o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e
2 è causa di inammissibilità della richiesta.
Art. 47
- Effetti della richiesta -
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice
non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).
2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione
del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che
non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di rimessione.
Art. 48
- Decisione -
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo
127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza
ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone
che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al
pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza,
se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia.
Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti
e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente.
4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato,
questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
Art. 49
- Nuova richiesta di rimessione -
1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta,
il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento
per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 47.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile
per altri motivi può essere sempre riproposta.
Titolo II : PUBBLICO MINISTERO
Art. 50
- Azione penale -
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono
i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza
o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di
ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 51
-Uffici del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale-
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai
magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso
la pretura;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale
presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera
a - sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte
di appello.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del
titolo I.
3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416
bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'articolo
74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a - sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può,
per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991,
n. 367.
Art. 52
- Astensione -
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi
quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica
presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale
e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale
presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione,
il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un
altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore
della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso
il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può
essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero
appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo
11.
Art. 53
- Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
-
1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue
funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei
casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli
previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi
il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione
del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b),
d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per
l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
Art. 54
- Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene
che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello
presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba
procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale
presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto,
il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale,
esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione
o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati
nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso
di contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 54 bis
- Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro
ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona
e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza
ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione
degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga
di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza
del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà
comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero
designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede
alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti
dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso
di contrasto positivo tra pubblici ministeri (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Titolo III : POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55
- Funzioni della polizia giudiziaria -
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 56
- Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura
della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti
agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito
di una notizia di reato.
Art. 57
- Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce
tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni,
le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'articolo 55.
Art. 58
- Disponibilità della polizia giudiziaria -
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione;
la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto
sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della
Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale
delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi
di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Art. 59
- Subordinazione della polizia giudiziaria -
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono
gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è
responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale
dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta
da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono
essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per
disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Titolo IV: IMPUTATO
Art. 60
- Assunzione della qualità di imputato -
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato,
di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo
447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo
555 e nel giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado
del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la
sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza
di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale
di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della
sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del
processo.
Art. 61
- Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona
sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 62
- Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato
o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza.
Art. 63
- Dichiarazioni indizianti -
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini
rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,
l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a
seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi
confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità
di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni
non possono essere utilizzate.
Art. 64
- Regole generali per l'interrogatorio -
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia
cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio,
salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare
i fatti.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere
avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà
di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà
il suo corso.
Art. 65
- Interrogatorio nel merito -
1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle
indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito,
le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può
derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la
sua difesa e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione
nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre,
dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
Art. 66
- Verifica dell'identità personale dell'imputato -
1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità
giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro
può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui
si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà
false.
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte
generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità
procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate
nelle forme previste dall'articolo 130.
Art. 67
- Incertezza sull'età dell'imputato -
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione
di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni.
Art. 68
- Errore sull'identità fisica dell'imputato -
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo
il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza
a norma dell'articolo 129.
Art. 69
- Morte dell'imputato -
1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo
il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza
a norma dell'articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si
accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art. 70
- Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità
mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio,
perizia (1).
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il
giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre
al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo,
ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini
preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte
con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano
sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie
i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona
sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono
essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.
(1)Con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente
alle parole "sopravvenuta al fatto".
Art. 71
- Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta
che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo
sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante
legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale
nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione
il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni
caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato,
nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo
75 comma 3.
Art. 72
- Revoca dell'ordinanza di sospensione -
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione
del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti
che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione
al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Art. 73
- Provvedimenti cautelari -
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale
da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il
giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente
per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario
per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel
momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità
indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare
dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme
previste dall'articolo 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede
all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni,
chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal
comma 2.
Titolo V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO
PER LA PENA PECUNIARIA
Art. 74
- Legittimazione all'azione civile -
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno
di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata
nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero
dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile
civile.
Art. 75
- Rapporti tra azione civile e azione penale -
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata
pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio
di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice
penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita
nel processo penale o è stata iniziata quando non è più
ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia
della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione
nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permette all'imputato
di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua
in sua assenza.
Art. 76
- Costituzione di parte civile -
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a
mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato
e grado del processo.
Art. 77
- Capacità processuale della parte civile -
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite
nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza
e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi
tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può
chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può
essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata
o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto
di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile
le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al
pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti
per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del
danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore
può essere esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri
a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78
- Formalità della costituzione di parte civile -
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata
nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve
contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione
o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del
suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere
notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto
per ciascuno di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma
1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art. 79
- Termine per la costituzione di parte civile -
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza
preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall'articolo 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della
facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici.
Art. 80
- Richiesta di esclusione della parte civile -
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono
proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare,
la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento
degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a
norma dell'articolo 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare
non impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti
gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 81
- Esclusione di ufficio della parte civile -
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado,
il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione
di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 82
- Revoca della costituzione di parte civile -
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni
stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla
parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto
depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta
le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti
al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il
giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento
della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile.
L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede
civile.
Art. 83
- Citazione del responsabile civile -
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere
citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato
può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati
per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede.
Il decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con
l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile,
se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione
o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile,
al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso
previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata
al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale
dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria
del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione
o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile
civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti
nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione
rende nulla la citazione (1).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della
parte civile.
(1) La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento
davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art.
555, terzo comma, dello stesso codice.
Art. 84
- Costituzione del responsabile civile -
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi
in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale,
con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede
o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione
o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma
1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo.
Art. 85
- Intervento volontario del responsabile civile -
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico
ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il
responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo,
anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente,
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,
presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1
e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo
468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà
di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è
notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la
notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione
di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della
parte civile.
Art. 86
- Richiesta di esclusione del responsabile civile -
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere
proposta dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico
ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile
civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi
di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla
sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di
decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide
senza ritardo con ordinanza.
Art. 87
- Esclusione di ufficio del responsabile civile -
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado,
il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione
o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di
ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio,
quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Art. 88
- Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
responsabile civile -
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento
del danno.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento
del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su
richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione
davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
Art. 89
- Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è
citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico
ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la
disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Titolo VI: PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 90
- Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le
facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni
stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione
del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente
o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti
a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato,
le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai
prossimi congiunti di essa.
Art. 91
- Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi
di interessi lesi dal reato -
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute,
in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato,
possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e
le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
Art. 92
- Consenso della persona offesa -
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti
e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è
subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli
enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più
enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con
le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione.
Art. 93
- Intervento degli enti o delle associazioni -
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo
91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto
di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione,
alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela
degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione
di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è
stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve
essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94
- Termine per l'intervento -
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti
gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 95
- Provvedimenti del giudice -
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo
93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento
dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale
rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare
le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione
penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari;
se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta
prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento,
l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che
non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà
previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione
dell'ente o dell'associazione.
Titolo VII : DIFENSORE
Art. 96
- Difensore di fiducia -
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori
di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità
procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con
raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata
o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto,
può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste
dal comma 2.
Art. 97
- Difensore di ufficio -
1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è
rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività
della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa
con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla
base di turni di reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore
e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato
sulla base dei criteri indicati nel comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di
fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato
reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice
o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente
reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e
può essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato
un difensore di fiducia.
Art. 98
- Patrocinio dei non abbienti -
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge
sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 99
- Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione
contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto
stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100
- Difensore delle altre parti private -
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un
difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a
margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto
di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata
dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà
diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della
parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non
sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere
atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore.
Art. 101
- Difensore della persona offesa -
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle
forme previste dall'articolo 96 comma 2.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che
intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo
100.
Art. 102
- Sostituto del difensore -
1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di
questo, può designare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
Art. 103
- Garanzie di libertà del difensore -
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono
consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività
nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento
del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare
cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere
a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo
che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a
pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo
perchè il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere
alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è
consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei
difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni
o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè
a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza
tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo
di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati
delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti,
non possono essere utilizzati.
Art. 104
- Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire
con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo
384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il
fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche
ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non
superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore (1).
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma
3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato
o il fermato è posto a disposizione del giudice.
(1)Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 105
- Abbandono e rifiuto della difesa -
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le
sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto
della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento
penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti
della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati,
la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti
della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine
i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e
di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà
e di probità.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato,
della persona offesa, degli enti e delle associazioni previste dall'articolo
91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento
e non interrompe l'udienza.
Art. 106
- Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso
procedimento -
1. La difesa di più imputati può essere assunta da un
difensore comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro
incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità,
la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la
dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma
dell'articolo 97.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini
preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo
e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
Art. 107
- Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia
ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi
lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita
da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia
decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108
- Termine per la difesa -
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel
caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato
in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di
norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e
per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
Codice di Procedura Penale
Libro secondo
Atti
Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 109
- Lingua degli atti -
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo
grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza
linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa
minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre
lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella
stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati
successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti
da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
Art. 110
- Sottoscrizione degli atti -
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge
non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano,
in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici
o con segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto
orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in
fine dell'atto medesimo.
Art. 111
- Data degli atti -
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno,
il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione
dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena
di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non
possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo
o in atti a questo connessi.
Art. 112
- Surrogazione di copie agli originali mancanti -
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una
sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso,
è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è
possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è
posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore,
anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla
alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente
un'altra copia autentica.
Art. 113
- Ricostituzione di atti -
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112,
il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e
stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito
secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno
sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il
giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria
e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli
altri atti che devono essere rinnovati.
Art. 114
- Divieto di pubblicazione di atti -
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti
dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non
più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione,
anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati
per le contestazioni (1).
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472
commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre
il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati
per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando
sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile
e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere
il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza
dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine
dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse
esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni,
può consentire la pubblicazione.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti
non coperti dal segreto.
(1)La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente
alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado, e di quelli".
Art. 115
- Violazione del divieto di pubblicazione -
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del
divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera
b - costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso
da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti
una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone
indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del
potere disciplinare.
Art. 116
- Copie, estratti e certificati -
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia
interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti
o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che
procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione
del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso
il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito
dall'articolo 114.
Art. 117
- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero -
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario
per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può
ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria
può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può
rigettare la richiesta con decreto motivato.
2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni
previste dall'articolo 371 bis, accede al registro delle notizie di reato
e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali
antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci (1).
(1)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 118
- Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro
dell'interno -
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale
di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia
appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria
competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie
di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (1).
1 bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare
i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto
dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (2).
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può
rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte
dal segreto di ufficio.
(1)Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - ,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 119
- Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
-
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni,
al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto
si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità
procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra
le persone abituate a trattare con lui.
Art. 120
- Testimoni ad atti del procedimento -
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette
da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione
da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino
a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure
di prevenzione.
Art. 121
- Memorie e richieste delle parti -
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza
ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici
giorni.
Art. 122
- Procura speciale per determinati atti -
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un
procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità,
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge,
la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai
quali si riferisce. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura
sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui
si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse
altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta
dalla legge.
Art. 123
- Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione
di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni
e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito
registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente
e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità
giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare
impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale
di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità
competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni,
dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla
persona offesa.
Art. 124
- Obbligo di osservanza delle norme processuali -
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli
ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza
non importa nullità o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche
ai fini della responsabilità disciplinare.
Titolo II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 125
- Forme dei provvedimenti del giudice -
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice
assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.
I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione
è espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario
designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente
del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è
compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della
questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi
dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano
dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti,
è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la
cancelleria dell'ufficio (1).
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti,
anche oralmente.
(1)Comma così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.
Art. 126
- Assistenza al giudice -
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito
dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la
legge non dispone altrimenti.
Art. 127
- Procedimento in camera di consiglio -
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il
presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello
di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate
memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè
i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne
fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato
di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente
e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha
sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso
per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento
è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità
di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni
dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva
a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè
"di regola".
Art. 128
- Deposito dei provvedimenti del giudice -
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati
in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta
di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione
del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato
a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Art. 129
- Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
-
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità,
lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.
Art. 130
- Correzione di errori materiali -
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati
da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione
non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta,
anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo
è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile,
la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo
127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione
sull'originale dell'atto.
Art. 131
- Poteri coercitivi del giudice -
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere
l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica,
prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento
degli atti ai quali procede.
Art. 132
- Accompagnamento coattivo dell'imputato -
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti
dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre
l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può
essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di
quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre
le ventiquattro ore.
Art. 133
- Accompagnamento coattivo di altre persone -
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete
o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,
il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo e può
altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè
alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
Titolo III : DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 134
- Modalità di documentazione -
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con
la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità
di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è
effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2
e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione
audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Art. 135
- Redazione del verbale -
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento
meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie
competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione
dello Stato.
Art. 136
- Contenuto del verbale -
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso,
le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire,
la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto
è avvenuto in sua presenza nonchè le dichiarazioni ricevute
da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa
spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche
la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante,
o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte,
ne è fatta menzione.
Art. 137
- Sottoscrizione del verbale -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa
lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale
che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando
le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di
sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Art. 138
- Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 2, i nastri impressi con
i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre
il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti
agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice
dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea
all'amministrazione dello Stato.
Art. 139
- Riproduzione fonografica o audiovisiva -
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da
personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto
la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è
indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo,
non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova
il verbale redatto in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale
tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata
a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che
non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art. 140
- Modalità di documentazione in casi particolari -
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale
del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno
contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente
indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva,
il giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina
espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione
delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne
la credibilità.
Art. 141
- Dichiarazioni orali delle parti -
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni
orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il
giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a
norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è
il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una
certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art. 141 bis
- Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in
stato di detenzione -
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato
integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le
forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio
è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 142
- Nullità dei verbali -
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo
se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca
la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Titolo IV: TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art. 143
- Nomina dell'interprete -
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere
l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti
cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino
a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità
procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in
lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando
la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua
italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e
in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico
ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza
della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.
Art. 144
- Incapacità e incompatibilità dell'interprete -
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto
da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione
o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure
di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà
di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel
caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può
essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145
- Ricusazione e astensione dell'interprete -
1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo
144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal
giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero
se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha
obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o astensione può essere presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico
e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente,
prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice
con ordinanza.
Art. 146
- Conferimento dell'incarico -
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete
e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144
e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico
affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità,
e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo
o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
Art. 147
- Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete -
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga
durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che
può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete
può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione
scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
Titolo V : NOTIFICAZIONI
Art. 148
- Organi e forme delle notificazioni -
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti,
sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre
che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza
delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria
ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza
sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel
verbale (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 149
- Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta
di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate
a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla
persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario,
il giorno e l'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente
ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se
non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche
temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto
dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data
immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante
telegramma.
Art. 150
- Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può
prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto,
che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante
l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare
l'atto a conoscenza del destinatario.
Art. 151
- Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficio
giudiziario.
2. La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della segreteria
ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro
presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione
nel verbale (1).
(1)Comma così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12. L'originario quarto comma è stato soppresso dallo stesso
articolo.
Art. 152
- Notificazioni richieste dalle parti private -
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste
dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 153
- Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente
dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella
segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla
copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la
data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo
che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta.
Art. 154
- Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile
civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma
dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati,
la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di
dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata
con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio
dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero
se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione
è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita
con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche
o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio
sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare
o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto
dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione
o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni
sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155
- Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità
di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone
offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre,
con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita
mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre,
i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle
forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare
l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale
del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario
deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi
dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità
procedente.
Art. 156
- Notificazioni all'imputato detenuto -
1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di
detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione
di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore
dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando
non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perchè
legittimamente assente. In tal caso, dell'avvenuta notificazione il direttore
dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più
celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti
penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti
risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento
per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un
istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato
possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Art. 157
- Prima notificazione all'imputato non detenuto -
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia
alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia,
la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo
in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante
consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza,
al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito,
mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto
notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento
della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli
anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere
o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione
quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato
e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le
veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione
è scritta all'esterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato,
tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione,
o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la
sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso
alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del
luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa.
L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto
deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 158
- Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo
il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli
risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la
consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio
del comandante il quale informa immediatamente l'interessato dell'avvenuta
notificazione con il mezzo più celere.
Art. 159
- Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche
dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza
anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita
la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria
centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità
giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo
aver designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la
notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto.
L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).
(1)Articolo così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 160
- Efficacia del decreto di irreperibilità -
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia
con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare
ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione
degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonchè il decreto
di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per
la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo
grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della
sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove
ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 (1).
(1)Articolo così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 161
- Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni -
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel
primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato non detenuto nè internato, lo invitano a dichiarare
uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio
per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona
sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione
o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o
della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è
fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere
domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo
atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato
è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato
o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità
della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno
eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa
dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da
un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione
o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di
domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi
lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o l'elezione nell'apposito
registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che
ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma
2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna
al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai
commi 1 e 3, la dichiarazione e l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito
o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare
il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni
degli articoli 157 e 159 (1).
(1)Articolo così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 162
- Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto -
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento
sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione
raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal
difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria
del pretore del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente
all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in
tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità
giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto
il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel
domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Art. 163
- Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
-
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto
a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 157.
Art. 164
- Durata del domicilio dichiarato o eletto -
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida
per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto
dagli articoli 156 e 613 comma 2.
Art. 165
- Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante
consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria
designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto
dal difensore.
Art. 166
- Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono
a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni
si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Art. 167
- Notificazioni ad altri soggetti -
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli
precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8,
salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Art. 168
- Relazione di notificazione -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario
che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia
notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata
richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona
alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario,
le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna
della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla
copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno
della sua esecuzione.
Art. 169
- Notificazioni all'imputato all'estero -
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di
dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il
giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del
reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonchè
l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.
Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non
viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la
stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita
all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a
norma dell'articolo 159 (1).
3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato
straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve
procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti
per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero,
prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche
anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni
internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli
atti risulti che la persona è detenuta all'estero.
(1)Comma così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 170
- Notificazioni col mezzo della posta -
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici
postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di
un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità
del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei
modi ordinari.
Art. 171
- Nullità delle notificazioni -
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi
nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla
parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione
di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere
consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo
161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante
consegna al difensore (1);
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data
la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della
persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice
nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza
del destinatario.
(1) Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Titolo VI : TERMINI
Art. 172
- Regole generali -
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad
anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa
l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa
l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità
di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere
altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in
cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 173
- Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto
nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può
chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella
cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
Art. 174
- Prolungamento dei termini di comparizione -
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio
dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune
nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine
per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il
viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri
di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto
e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento
ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto.
In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore
a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del
termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto
della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine
stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità
procedente emette ordine o invito.
Art. 175
- Restituzione nel termine -
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti
nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto
osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre
impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto
effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia
stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua
colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata
mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161
comma 4 e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza
degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata,
a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato
il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti
dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di
una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo
della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente
sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo
con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato
detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma
2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto
di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza
che concede la restituzione.
Art. 176
- Effetti della restituzione nel termine -
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali
la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di
cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione
provvede il giudice competente per il merito.
Titolo VII : NULLITÀ
Art. 177
- Tassatività -
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento
è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
Art. 178
- Nullità di ordine generale -
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza
delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento
giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale
e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle
altre parti private nonchè la citazione in giudizio della persona
offesa dal reato e del querelante.
Art. 179
- Nullità assolute -
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera
a - , quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato
o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria
la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche
disposizioni di legge.
Art. 180
- Regime delle altre nullità di ordine generale -
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste
dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più
essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione della sentenza
di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione
della sentenza del grado successivo.
Art. 181
- Nullità relative -
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178
e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari
e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti
gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia
pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi
l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il
termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio
ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro
il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine,
ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono
essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo
del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite
con l'impugnazione della relativa sentenza.
Art. 182
- Deducibilità delle nullità -
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono
essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non
ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,
immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita
entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti
a pena di decadenza.
Art. 183
- Sanatorie generali delle nullità -
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle
ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio
l'atto omesso o nullo è preordinato.
Art. 184
- Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle
notificazioni -
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è
comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata
dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento,
il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo
429.
Art. 185
- Effetti della dichiarazione di nullità -
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi
che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone
la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a
carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento
allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo
che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti
le prove.
Art. 186
- Inosservanza di norme tributarie -
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto nè
impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla
legge.
Libro terzo
Prove
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187
- Oggetto della prova -
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione,
alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura
di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione
di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto
di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal
reato.
Art. 188
- Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare
i fatti.
Art. 189
- Prove non disciplinate dalla legge -
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge,
il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento
dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice
provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione
della prova.
Art. 190
- Diritto alla prova -
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle
che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati
sentite le parti in contraddittorio.
Art. 190 bis
- Requisiti della prova in casi particolari -
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una
delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui
verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è
ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 191
- Prove illegittimamente acquisite -
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge
non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in
ogni stato e grado del procedimento.
Art. 192
- Valutazione della prova -
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi
a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate
unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
Art. 193
- Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia
e di cittadinanza.
Titolo II : MEZZI DI PROVA
Capo I : TESTIMONIANZA
Art. 194
- Oggetto e limiti della testimonianza -
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto
di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo
che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità
in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di
interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni
nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario
per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono
a definire la personalità della persona offesa dal reato è
ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione
al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può
deporre sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti
personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195
- Testimonianza indiretta -
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad
altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano
chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone
indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili
le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza
da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (1).
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il
testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella
orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi
dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze
previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta
o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso
la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
(1)Con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 196
- Capacità di testimoniare -
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza,
il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni
con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati
disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della
testimonianza.
Art. 197
- Incompatibilità con l'ufficio di testimone -
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede,
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
Art. 198
- Obblighi del testimone -
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi
alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere
secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti
dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Art. 199
- Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza
ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette
della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è
legato all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente
ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva
o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
con l'imputato.
Art. 200
- Segreto professionale -
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi
in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro
esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce
la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da
tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi
delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili
ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle
sue informazioni.
Art. 201
- Segreto di ufficio -
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti
conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art. 202
- Segreto di Stato -
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti
dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa
il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per
la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere
per la esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto,
il giudice ordina che il testimone deponga.
Art. 203
- Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza -
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi
dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni
da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.
Art. 204
- Esclusione del segreto -
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201,
202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura
del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione
penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di
parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è
data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 205
- Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di
grandi ufficiali dello Stato -
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta
nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle
Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale,
questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano
il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità
della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile
la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire
un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Art. 206
- Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di
una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal
territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per
mezzo del Ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare
del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti
dall'articolo 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno
stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano
le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art. 207
- Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
-
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente
o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento
previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se
un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione
degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone
ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto
dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli
i relativi atti.
Capo II : ESAME DELLE PARTI
Art. 208
- Richiesta dell'esame -
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere
esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o
vi consentono.
Art. 209
- Regole per l'esame -
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa
dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta
menzione nel verbale.
Art. 210
- Esame di persona imputata in un procedimento connesso -
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso
a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è
proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel
caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra,
ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione
dei testimoni (1) .
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che
ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia
è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate
nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno
facoltà di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194,
195, 499 e (2).
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto
dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
(1)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - ,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Capo III : CONFRONTI
Art. 211
- Presupposti del confronto -
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già
esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti
e circostanze importanti.
Art. 212
- Modalità del confronto -
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra
i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le
modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro
è avvenuto durante il confronto.
Capo IV : RICOGNIZIONI
Art. 213
- Ricognizione di persone. Atti preliminari -
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita
chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari
che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire
il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia
visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere,
se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze
che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal
comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è
causa di nullità della ricognizione.
Art. 214
- Svolgimento della ricognizione -
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice
procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti,
anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che
si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle
quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente
introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti
e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a
precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata
alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza
di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia
compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle
modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può
disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante
rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti
o procedimenti.
Art. 215
- Ricognizione di cose -
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o
di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da
riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione
se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare
quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 216
- Altre ricognizioni -
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro
può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede
osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 217
- Pluralità di ricognizioni -
1. Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti
separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione
e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più
persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in
modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati
tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Capo V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art. 218
- Presupposti dell'esperimento giudiziale -
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare
se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto
e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219
- Modalità dell'esperimento giudiziale -
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta
enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza
o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto
per l'esecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento
delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche
o con altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di
udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo
471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice,
se del caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si
svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre
a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
Capo VI : PERIZIA
Art. 220
- Oggetto della perizia -
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire
dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche
o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della
misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità
o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere
e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche
indipendenti da cause patologiche.
Art. 221
- Nomina del perito -
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura,
ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale
quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità
ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra
uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art. 222
- Incapacità e incompatibilità del perito -
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto
da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione
o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure
di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà
di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento
o in un procedimento connesso.
Art. 223
- Astensione e ricusazione del perito -
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h -
del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento
dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza,
il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione
del giudice.
Art. 224
- Provvedimenti del giudice -
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto
delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati
per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del
perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali (1).
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali,
disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato
o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste
nei "casi" e nei "modi" dalla legge.
Art. 225
- Nomina del consulente tecnico -
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno
facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore,
per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge
sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere
da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art. 226
- Conferimento dell'incarico -
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede
se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223,
lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla
legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole
della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento
dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo
che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su
tutte le operazioni peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti
tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227
- Relazione peritale -
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito
procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti
con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene
di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta
giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti
e dispone perchè ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti
tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità,
il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata
del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni.
In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato,
non può superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere,
il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare,
nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228
- Attività del perito -
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti.
A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione
degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la
legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari
di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti
apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda
notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi
in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento
peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico,
la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi
sospensione delle operazioni stesse.
Art. 229
- Comunicazioni relative alle operazioni peritali -
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà
le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito
dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art. 230
- Attività dei consulenti tecnici -
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico
al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle
quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali
deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i
consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice
di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto
della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività
non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle
altre attività processuali.
Art. 231
- Sostituzione del perito -
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio
parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta
ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione,
salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene
il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta
la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già
compiute.
Art. 232
- Liquidazione del compenso al perito -
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice
che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art. 233
- Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può
nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi
possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie
a norma dell'articolo 121.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti
i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite
previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Capo VII : DOCUMENTI
Art. 234
- Prova documentale -
1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti
che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia,
la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è
per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile
recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni
sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel
processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni,
dei consulenti tecnici e dei periti.
Art. 235
- Documenti costituenti corpo del reato -
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art. 236
- Documenti relativi al giudizio sulla personalità -
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale,
della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli
enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchè delle sentenze
irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute,
ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona
offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato
in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario
giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità
di un testimone.
Art. 237
- Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento
proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto.
Art. 238
- Verbali di prove di altri procedimenti -
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio
civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa
giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli
imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (1).
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti
che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti
dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono
essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 (2).
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto
delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone
le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis
e 4 del presente articolo (3).
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
(1) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto 1997,
n. 267.
(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L.
7 agosto 1997, n. 267.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L.
7 agosto 1997, n. 267.
Art. 238 bis
- Sentenze irrevocabili -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili
possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato
e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 239
- Accertamento della provenienza dei documenti -
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto
per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art. 240
- Documenti anonimi -
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti nè in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo
del reato o provengano comunque dall'imputato.
Art. 241
- Documenti falsi -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene
la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione
di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242
- Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici -
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa
da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo
143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne
dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma
7.
Art. 243
- Rilascio di copie -
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere
segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può
autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo
116.
Titolo III: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Capo I: ISPEZIONI
Art. 244
- Casi e forme delle ispezioni -
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta
con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti
materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi
sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi,
l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile,
verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo
e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può
disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione
tecnica.
Art. 245
- Ispezione personale -
1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è
avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,
purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo
120.
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità
e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico.
In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere
alle operazioni.
Art. 246
- Ispezione di luoghi o di cose -
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità
del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto
di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto
che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria
può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può
far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
Capo II: PERQUISIZIONI
Art. 247
- Casi e forme delle perquisizioni -
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti
sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta
perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere
che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa
eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione
locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente
ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria
delegati con lo stesso decreto.
Art. 248
- Richiesta di consegna -
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,
l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la
cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che
si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare
altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria
o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare
atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249
- Perquisizioni personali -
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata
una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà
di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità
e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art. 250
- Perquisizioni locali -
1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi
rappresentare o assistere da persona di fiducia, purchè questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata
e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore
ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione
locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le
persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare
il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare,
enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani
prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto
o ricondotto coattivamente sul posto.
Art. 251
- Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti
a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore
venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può
disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti
limiti temporali.
Art. 252
- Sequestro conseguente a perquisizione -
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte
a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Capo III: SEQUESTRI
Art. 253
- Oggetto e formalità del sequestro -
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento
dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono
il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato,
se presente.
Art. 254
- Sequestro di corrispondenza -
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere
al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti
di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo
di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso
o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con
il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria,
questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza
sequestrati, senza aprirli e senza pretendere altrimenti conoscenza del
loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente
diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art. 255
- Sequestro presso banche -
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro
presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente
e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando
abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque
non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art. 256
- Dovere di esibizione e segreti -
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i
documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni
altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico,
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si
tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o
professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza
di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti
o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se
la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone
il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova
sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non
doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto,
l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
Art. 257
- Riesame del decreto di sequestro -
1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo
324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 258
- Copie dei documenti sequestrati -
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli
atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando
il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria
o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che
li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati
dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale
o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati
del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro
ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro
da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene
di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito
giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono, copie, estratti
e certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro,
facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei
certificati.
Art. 259
- Custodia delle cose sequestrate -
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o
alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è
opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga
in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode,
idoneo a norma dell'articolo 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo
di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità
giudiziaria nonchè delle pene previste dalla legge penale per chi
trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta
una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione
imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta,
con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Art. 260
- Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario
e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario
che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo
idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e
fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che
possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti
e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria
ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art. 261
- Rimozione e riapposizione dei sigilli -
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione
dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con
l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa
necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente
sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo
la data e la sottoscrizione.
Art. 262
- Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di
prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche
prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive
di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può
imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata
se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte
civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile
sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo
316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto
ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta
la confisca.
Art. 263
- Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice
con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione
non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia
sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate,
il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente
in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose
sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato (1).
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione
o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione
sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (2).
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede
il giudice dell'esecuzione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
(2) Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 264
- Provvedimenti in caso di mancata restituzione -
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile,
se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è
stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il
denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche
se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del
registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo
la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi
a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico
ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna
al Ministero di grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche
prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro,
se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento
o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale
nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso
l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono
devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di
avervi diritto.
Art. 265
- Spese relative al sequestro penale -
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle
cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato,
salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore
sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.
Capo IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Art. 266
- Limiti di ammissibilità -
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti
relativi ai seguenti reati:
a - delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'articolo 4;
b - delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
c - delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d - delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e - delitti di contrabbando;
f - reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo
614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi
è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività
criminosa.
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L. 7 marzo
1996, n. 108.
Art. 266 bis
- Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche -
Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè
a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo
a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
sistemi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 267
- Presupposti e forme del provvedimento -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione
è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato
e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della
prosecuzione delle indagini.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato
nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero
non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può
essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non
può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal
giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni,
qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero
avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico
ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono,
autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Art. 268
- Esecuzione delle operazioni -
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni
è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto
delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli
impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali
impianti risultano insufficienti o inidonei e esistono eccezionali ragioni
di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento
motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico
servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche
o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni
siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (1).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi
sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimandendovi per il tempo fissato
dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una
proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre
la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che,
entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà
di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine,
il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni
e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero
e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati
almeno ventiquattro ore prima (2).
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando
le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento
(2).
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire
la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione
di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono
richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia
della stampa prevista dal comma 7 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993,
n. 547.
Art. 269
- Conservazione della documentazione -
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso
il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni
sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione.
Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria
per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,
al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice
decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita
sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art. 270
- Utilizzazione in altri procedimenti -
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo
che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali
è obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità
competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì
facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza
depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271
- Divieti di utilizzazione -
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla
legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli
articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni
o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando
hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio
o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che
costituisca corpo del reato.
Libro quarto
Misure cautelari
Titolo I: MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 272
- Limitazioni alle libertà della persona -
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure
cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art. 273
- Condizioni generali di applicabilità delle misure -
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto
è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di
non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero
una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274
- Esigenze cautelari -
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti
alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a
situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità
della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni
di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni
nè nella mancata ammissione degli addebiti (1);
b)quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa
essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e
per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine
costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della
stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede,
le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti
per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni (1).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n.
332.
Art. 275
- Criteri di scelta delle misure -
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto
e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare
se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena (1).
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto
quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice
penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari (2).
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,
salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a
tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona
che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni
di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione
e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere (2)
5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,
salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una
struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare
la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con
altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso
in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3 (3).
(1) Comma inserito dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 agosto 1995, n.
332.
(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Art. 276
- Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte -
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con
altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione
o il cumulo anche con una misura coercitiva.
Art. 277
- Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
-
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare
i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile
con le esigenze cautelari del caso concreto.
Art. 278
- Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
-
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla
pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si
tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo
62 n. 4 del codice penale nonchè delle circostanze per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato e di quelle a effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel
caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono
congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello
stesso articolo (1).
(1) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60.
Successivamente l'art. 6, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così modificato
il presente comma, abrogando tra l'altro l'ultimo periodo.
Art. 279
- Giudice competente -
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari.
Capo II: MISURE COERCITIVE
Art. 280
- Condizioni di applicabilità delle misure coercitive -
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo
391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando
si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo
per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di
chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 8 agosto 1995,
n. 332.
Art. 281
- Divieto di espatrio -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione
del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione
del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto
e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive
previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto
di espatrio (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con
sentenza 31 marzo 1994, n. 109.
Art. 282
- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a
un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Art. 283
- Divieto e obbligo di dimora -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero,
al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune
di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio
di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore
ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del
soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non
garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274,
l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro
comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito
della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità
di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare
il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può
prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli
orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari
controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità
le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno,
senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro
e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata
comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila
l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Art. 284
- Arresti domiciliari -
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla
facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice
può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo
di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette
esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni
imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
Art. 285
- Custodia cautelare in carcere -
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato
sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per
rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non
per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua
traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita
si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia
cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del
codice penale.
Art. 286
- Custodia cautelare in luogo di cura -
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato
di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente
la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della
custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea
struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti
necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può
essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più
infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Art. 286 bis
- Divieto della custodia cautelare -
1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere
nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione
di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata
o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità
per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo
residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità
del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento
dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato,
dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità
il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti
domiciliari presso l'abitazione dell'imputato (1).
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia
e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza
immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado
di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità
valutabile dal giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità
con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma
1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre
che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario,
il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura
del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove
occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate
le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta
accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare
in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti
domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato
o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere
nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc.
pen. e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per
la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
Capo III: MISURE INTERDITTIVE
Art. 287
- Condizioni di applicabilità delle misure interdittive -
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste
in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti
per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni.
Art. 288
- Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori -
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato,
in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale,
ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice
penale, commesso in danno di prossimi congiunti la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287
comma 1.
Art. 289
- Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio -
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di
un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato,
in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione,
la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari,
prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (1).
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 16 luglio
1997, n. 234.
Art. 290
- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali
o imprenditoriali -
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o
in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica
o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno
dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società
e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale,
la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 287 comma 1.
Capo IV: FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Art. 291
- Procedimento applicativo -
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda,
nonchè tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali
deduzioni e memorie difensive già depositate (1).
1 bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può
disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente
richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate (1).
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna
delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria
incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 8 agosto
1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente
abrogato dall'art. 8, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 292
- Ordinanza del giudice -
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme
di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi
che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono
rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione
delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo
274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione
alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta al
fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a 9 del comma
1 dell'articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice (1).
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario
che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione
del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato (2).
2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonchè
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
(3).
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero
circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli
ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 8 agosto
1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 293
- Adempimenti esecutivi -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare
consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà
di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore
di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute.
Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza
e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare
sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione
o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse
insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore (1) .
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è
trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione
in via ordinaria.
(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 8 agosto 1995, n.
332. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme
all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del
pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
Art. 294
- Interrogatorio della persona sottoposta
a misura cautelare personale - (1)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto
nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato
di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia
assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti
domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni (2)
.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare,
sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre
dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione
(3).
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero
ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (3).
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con
decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla
data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento
o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni
di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli
273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta (4) .
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è
condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64
e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di
intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente,
richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da
parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio
del giudice (5).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a -
, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e
successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b -
, L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha tra l'altro abrogato l'ultimo periodo.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,
il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio di esecuzione della custodia.
(3) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto 1995,
n. 332.
(4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), L.
8 agosto 1995, n. 332.
(5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. e), L.
8 agosto 1995, n. 332.
Art. 295
- Verbale di vane ricerche -
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non
viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti
dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige egualmente il verbale,
indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo
al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli
articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano,
ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.
3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel
comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può
disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta
di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3 bis (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 296
- Latitanza -
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia
cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo
di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa
un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia
depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata
disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato
al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto
nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento
che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia
altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per
cui il provvedimento è stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Art. 297
- Computo dei termini di durata delle misure -
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell'arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza
che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze
che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente
circostanziato o qualificato, ovvero, per fatti diversi commessi anteriormente
alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b - e c - , limitatamente ai
casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal
giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e
sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non
si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli
atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste
connessione ai sensi del presente comma (1).
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto
del giorno in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la
deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio
sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva
della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4 (2).
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato
per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno
in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili
con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla
cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata
massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di
detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 8 agosto
1995, n. 332.
(2) L'art. 1 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60 reca l'interpretazione
autentica del presente comma:
"L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi
nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero
e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia
cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado
o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui
si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini
di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo
303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi
di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura
penale". Successivamente l'art. 12, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332,
ha così modificato il presente comma.
Art. 298
- Sospensione dell'esecuzione delle misure -
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti
della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime
di misure alternative alla detenzione.
Capo V: ESTINZIONE DELLE MISURE
Art. 299
- Revoca e sostituzione delle misure -
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate
quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni
relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo
274.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze
cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno
grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose
(1).
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni
dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando
assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o
quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari
o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza
preliminare o al giudizio.
3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta
dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio
della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione
è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già
valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne
ha fatto richiesta (2) .
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce
la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità più gravose.
4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede
la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la
sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta
non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.
4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è
in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di
ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute
o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti
sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da
quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta
di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere
è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma
4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario
penitenziario, o risultino in altro modo al giudice, questi, se non ritiene
di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza,
e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti
medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti,
il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire
entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza,
non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra
il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine
per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal
comma 3 (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 9 settembre
1991, n. 292.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Articolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12. Successivamente l'art. 5, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 332,
ha così modificato il presente comma.
Art. 300
- Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate
sentenze -
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente
efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona,
è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice
provvede a norma dell'articolo 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza
di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è
pronunciata sentenza di condanna, ancorchè sottoposta a impugnazione,
se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità
della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata
emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato
per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure
coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo
274 comma 1 lettere b) e c).
Art. 301
- Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie -
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo
274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza
del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è
ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su
richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro
i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 (1).
2 bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d) , quando
si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento
sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità
di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte
alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento
è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia
cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste
dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore
a trenta giorni (2).
2 ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non
più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni,
dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero
prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento
delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo
interrogatorio dell'imputato (2).
(1) Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede che ai fini dell'adozione del provvedimento di
rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente
sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 302
- Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare -
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari
perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio
entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura
può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, previo interrogatorio, allorchè, valutati i risultati
di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e
275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato
motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente
alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".
Art. 303
- Termini di durata massima della custodia cautelare -
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero
senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli
442, 448 comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo
quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo
407 comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena
della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione
non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione
non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini
previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero
se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico
ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della
Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una
fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo
i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del
procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare,
i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno
stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche
le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti
termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo
a venti anni (1).
(1) Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 1° marzo 1991, n. 60,
e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 settembre
1991, n. 292.
Art. 304
- Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
-
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione
o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della
prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento
o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano
privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti
dall'articolo 544 commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere
sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati dall'articolo
407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi,
durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza
nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta
dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile
a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono
sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza
preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione
non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare
il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini
aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4 ovvero,
se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la
pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite
relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene
conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 8 agosto 1995,
n. 332.
Art. 305
- Proroga della custodia cautelare -
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è
disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia
cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento
della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice,
su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza
è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'articolo
311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può
altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che
siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che,
in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile
il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero
e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo
310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti
dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre
la metà.
Art. 306
- Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure -
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le
norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata
liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice
adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
delle misure medesime.
Art. 307
- Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
-
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini,
il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia
cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo
275, è tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti
a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione
alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari
previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo
o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo
274 comma 1 lett. b) (1).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in
cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo
del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della
custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga.
Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro
ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove
il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento
di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero
ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni,
la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se,
entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede
a norma del comma 2 lettera a).
(1) Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 1° marzo 1991,
n. 60.
Art. 308
- Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
-
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia
quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di
tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due
mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano
state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne
la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione,
osservati i limiti previsti dal comma 1.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri
che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione
di pene accessorie o di altre misure interdittive.
Capo VI: IMPUGNAZIONI
Art. 309
- Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva -
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti
di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione
della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova
di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame
entro dieci giorni dalla notificazione dall'avviso di deposito dell'ordinanza
che dispone la misura.
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni
per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma
dell'articolo 104, comma 3 (1).
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli
582 e 583 (2).
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque
non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati
a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti
a favore della persona sottoposta alle indagini (2).
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale
ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello
nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha
emesso l'ordinanza (3).
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per
l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha
richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì,
entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà
per il difensore di esaminarli e di estrarne copia (4).
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 (5).
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non
deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma
o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli
elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può
annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato
anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo
per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento
stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al
comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro
il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
immediatamente efficacia (2).
La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte
in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto
che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
(1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n.
332.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L.
23 ottobre 1996, n. 553.
(4) Comma sostituito dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 332 e successivamente
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) , D.L. 23 ottobre
1996, n. 553.
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre
1996, n. 553.
Art. 310
- Appello -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente
i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4
e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza
appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo
127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria
con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti (1).
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo
l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è
sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 8 agosto 1995, n.
332.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il
decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
Art. 311
- Ricorso per cassazione -
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il
pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato
e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci
giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 (1).
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato
e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione
per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che
ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella
del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato
avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare
nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della
discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre
1996, n. 553.
Capo VII: APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Art. 312
- Condizioni di applicabilità -
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono
gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 273 comma 2.
Art. 313
- Procedimento -
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo
accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia
stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione
dell'articolo 294.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo
206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti
sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo
72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312
è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla
riparazione per l'ingiusta detenzione.
Capo VIII: RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
Art. 314
- Presupposti e modalità della decisione -
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè
il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,
ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora
non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare,
quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento
che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero
le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni,
a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento
di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della
custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della
misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti
all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di
altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è
stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato
per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione
è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare
sofferta prima dell'abrogazione medesima.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 310, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte
in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione
ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
Art. 315
- Procedimento per la riparazione -
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o
di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a
procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione
è stato pronunciato.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere
lire cento milioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione
dell'errore giudiziario.
Titolo II: MISURE CAUTELARI REALI
Capo I: SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art. 316
- Presupposti ed effetti del provvedimento -
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento
e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo
dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute,
nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile
può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o
del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche
alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si
considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato
di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso,
i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Art. 317
- Forma del provvedimento. Competenza -
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta
del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza
del giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento
o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è
ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione,
dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice
che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone
il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente,
provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le
forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.
La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è
eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede,
l'interessato può proporre incidente di esecuzione.
Art. 318
- Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse
può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo
324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 319
- Offerta di cauzione -
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire
i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che
non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità
con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice
revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata
al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato
o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo
di merito, cauzione idonea.
Art. 320
- Esecuzione sui beni sequestrati -
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa
irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria
ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma
4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento
delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni
sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate
a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate,
nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento
del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento
e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Capo II: SEQUESTRO PREVENTIVO
Art. 321
- Oggetto del sequestro preventivo -
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di
una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze
di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del
pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone
il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle
cose di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma
1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero
con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto
di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato,
il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta,
la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonchè
gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è
trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il
sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero.
Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto
ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo
in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la
restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e
l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione
del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla
polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di
convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza
è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 322
- Riesame del decreto di sequestro preventivo -
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il
suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 (1).
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
(1) Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 322 bis
- Appello -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono
proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo
e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (1).
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
Articolo inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.
Art. 323
- Perdita di efficacia del sequestro preventivo -
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca
a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è
immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata
e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico
ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e
dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta
del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia
dei crediti indicati nell'articolo 316.
Capo III: IMPUGNAZIONI
Art. 324
- Procedimento di riesame -
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione
del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in
cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo
582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè
internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio
o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare
il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma
6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore.
Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso
di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante
deposito in cancelleria (1).
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli
atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso
della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero
e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La
revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può
essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice
penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà,
rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel
frattempo il sequestro.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 325
- Ricorso per cassazione -
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324,
il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il decreto
di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto direttamente
ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile
la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 326
- Finalità delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Art. 327
- Direzione delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 328
- Giudice per le indagini preliminari -
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero,
delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice
per le indagini preliminari.
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art. 329
- Obbligo del segreto -
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo
114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti
o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso
la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a
norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per
la prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente
o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti
altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.
Titolo II: NOTIZIA DI REATO
Art. 330
- Acquisizione delle notizie di reato -
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia
dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate
o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Art. 331
- Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico
servizio -
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile
di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata
la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio,
l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia
al pubblico ministero.
Art. 332
- Contenuto della denuncia -
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del
fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè
le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile,
le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione
della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa
e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per
la ricostruzione dei fatti.
Art. 333
- Denuncia da parte di privati -
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia
è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale
di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta
dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo
quanto disposto dall'articolo 240.
Art. 334
- Referto -
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto
ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico
ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui
ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale
di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo
dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè
il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con
i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può
causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere
e sottoscrivere un unico atto.
Art. 335
- Registro delle notizie di reato -
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro
custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che
ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal
momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso
è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica
del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico
ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito,
alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta
(1).
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività
di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo
non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1).
(1) L'art. 18, L. 8 agosto 1995, n. 332 ha sostituito con gli attuali
ultimi due commi l'originario comma 3.
Titolo III: CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
Art. 336
- Querela -
1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà
che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 337
- Formalità della querela -
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste
dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere
presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con
sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato
o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente,
il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante
o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di
una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere
la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione
della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona
che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico
ministero.
Art. 338
- Curatore speciale per la querela -
1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine
per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato
al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini
preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del
pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno
per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile
nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene
dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini
preliminari o il giudice che procede.
Art. 339
- Rinuncia alla querela -
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può
anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a
un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono
verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche
all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art. 340
- Remissione della querela -
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità
procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla
immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte
con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice
penale è nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che
nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte
a carico del querelato.
Art. 341
- Istanza di procedimento -
1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa
con le forme della querela.
Art. 342
- Richiesta di procedimento -
1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero
con atto sottoscritto dall'autorità competente.
Art. 343
- Autorizzazione a procedere -
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero
ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è
fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti
della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima
nonchè di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a
ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione
di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio
solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza
di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati
atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali,
si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con
esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (1).
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2
e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può
essere revocata.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23 ottobre
1996, n. 555.
Testo del comma 3, prima della modifica apportata dall'art. 1, comma
1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza
di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se
la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento
o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi
dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può
procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato
o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a),
b), d), i), nonchè lettere c), f), g), h), se la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 344
- Richiesta di autorizzazione a procedere -
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere
a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio
a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza
del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del
decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata
entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato
del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione
è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione
a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede
senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità
dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che
sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma
1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede alla assunzione
delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune
delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda
ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati
per i quali l'autorizzazione non è necessaria.
Art. 345
- Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità
dell'azione penale -
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione,
con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della
istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono
l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima
persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta
o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la
condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza
di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel
comma 1.
Art. 346
- Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
-
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione
di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere
compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti
di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte
le prove previste dall'articolo 392.
Titolo IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 347
- Obbligo di riferire la notizia del reato -
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti
di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione (1).
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità,
il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro
che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti.
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista
l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa
al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve
le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (2).
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma
2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni
di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente
anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi
1 e 2 (3).
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno
1992, n. 306 e successivamente così modificato dall'art. 21, comma
2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 348
- Assicurazione delle fonti di prova -
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato,
la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo
55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto
e alla individuazione del colpevole (1).
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonchè
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370
e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle direttive
impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste
da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti
di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico
ministero (2).
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito
di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee
le quali non possono rifiutare la propria opera.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
Art. 349
- Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini e di altre persone -
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchè altri accertamenti.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita
la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o
a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161.
Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare
ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione
ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità,
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene
per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque
non oltre le dodici ore.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto
è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene
che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio
della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio
della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
Art. 350
- Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini -
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità
previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi
in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria
invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare
un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97
comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza
del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso.
Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso,
la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma
dell'articolo 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata
in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni
utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del
difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è
vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma
di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno
1992, n. 306. Con sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la Corte costituzionale,
con riferimento all'analogo testo previgente del presente comma, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente all'inciso
"salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3".
Art. 351
- Altre sommarie informazioni -
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone
che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica
la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362 (1).
1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per
cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera h),
procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva
del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore
di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve
essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art. 352
- Perquisizioni -
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali
di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando
hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate
cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse
ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che
ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone
la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti
di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo
380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione
personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo
decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori
dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne
l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre
le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione
è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive,
convalida la perquisizione.
Art. 353
- Acquisizione di plichi o di corrispondenza -
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati
altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti
al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero
andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria
informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può
autorizzarne l'apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri
oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro
a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso
di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere
l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria
il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza
sono inoltrati.
Art. 354
- Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
-
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei
luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati
nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali
di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato
e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone
diversi dalla ispezione personale.
Art. 355
- Convalida del sequestro e suo riesame -
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria
enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna
copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale
è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore,
al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto
motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone
la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida
è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,
richiesta di riesame, anche nel merito a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 356
- Assistenza del difensore -
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente
avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata
apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo
353 comma 2.
Art. 357
- Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute
idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività
svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività,
redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti
sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento
delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è
posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste
le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti,
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Titolo V: ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 358
- Attività di indagine del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai
fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su
fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Art. 359
- Consulenti tecnici del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti,
che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero
ad assistere a singoli atti di indagine.
Art. 360
- Accertamenti tecnici non ripetibili -
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone,
cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico
ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la
persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo
fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare
consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati
hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare
agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta
alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi,
se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni
indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere
agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel
dibattimento (1)
(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 361
- Individuazione di persone e di cose -
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini,
il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o
di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti
in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata all'individuazione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta
a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo
214 comma 2.
Art. 362
- Assunzione di informazioni -
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono
riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni
degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 363
- Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso -
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo
12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede
nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, 3 e 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo
371 comma 2 lettera b).
Art. 364
- Nomina e assistenza del difensore -
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero
a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle
indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è
altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio,
ma che può nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato
è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli
atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare
la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati
nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo
di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione
delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio,
ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso
al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può
essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è
fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali
del reato possono essere alterati. È fatta salva, in ogni caso,
la facoltà del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero
deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della
deroga e le modalità dell'avviso.
7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni
di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti,
il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni
e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.
Art. 365
- Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso -
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione
o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente,
se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva,
designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto,
fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Art. 366
- Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori -
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli
atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali
il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria
del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto,
con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei
cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento
dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di
deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.
2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre,
per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato
senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.
Art. 367
- Memorie e richieste dei difensori -
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Art. 368
- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro -
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero
ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato,
trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Art. 369
- Informazione di garanzia -
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto
di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato
con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge
che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito
a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (1).
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale
restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico
ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata
a norma dell'articolo 151.
(1) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 agosto 1995, n.
332.
Art. 370
- Atti diretti e atti delegati -
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività
di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento
di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi
gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle
indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria
del difensore (1).
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva
le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente,
può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico
ministero presso il tribunale o la pretura del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico
ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di
propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli
specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 371
- Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero -
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini
collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia
delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e
di informazioni nonchè alla comunicazione delle direttive rispettivamente
impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,
al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano
collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ovvero
si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre (1);
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla
prova di una altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa
fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini
non ha effetto sulla competenza.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991,
n. 367.
Art. 372
- Avocazione delle indagini -
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con
decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni,
l'avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del
magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva
sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere
alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei
casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le
necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate,
non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo
371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte
o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori
generali interessati (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 settembre 1991, n.
292.
Art. 373
- Documentazione degli atti -
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto
verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle
indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362 (1);
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste
nel titolo III del libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare,
diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la
redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di
atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni
ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente
dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente,
che impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa
alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del
pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria
a norma dell'articolo 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale
di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero.
Si applica la disposizione dell'articolo 142.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 374
- Presentazione spontanea -
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà
di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si
presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe,
l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio.
In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64,
65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure
cautelari.
Art. 375
- Invito a presentarsi -
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini
a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono
a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonchè l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a
norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione
senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio,
l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale
risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può
inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1,
l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che
potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato (1).
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima
di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza,
il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purchè sia
lasciato il tempo necessario per comparire.
(1) Periodo aggiunto dall'art. 26, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 376
- Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
-
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto,
l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su
autorizzazione del giudice.
Art. 377
- Citazioni di persone informate sui fatti -
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando
deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa
e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle
indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonchè l'autorità
davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a
norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione
senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione
del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.
Art. 378
- Poteri coercitivi del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri
indicati nell'articolo 131.
Titolo VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art. 379
- Determinazione della pena -
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è
determinata a norma dell'articolo 278.
Art. 380
- Arresto obbligatorio in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto
di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo
I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419
del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo
VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo
600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi
e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e
di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975
n. 110 (1 bis);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo (2);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio
1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo
1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti
o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n.
645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice
penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e
3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione
di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a),
b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione
resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato
è posto immediatamente in libertà.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte
in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto
aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi,
nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62,
numero 4 dello stesso codice.
(1 bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio
1991, n. 152.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991,
n. 247.
(3) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) ,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2 bis,
D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 381
- Arresto facoltativo in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà
di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì
facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno
dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo
316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli
articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo
336 comma 2 del codice penale (1);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice
penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione
resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato
è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto
in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità
del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di
fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle
(2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
(2) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 382
- Stato di flagranza -
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso
con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non
è cessata la permanenza.
Art. 383
- Facoltà di arresto da parte dei privati -
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili
di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare
l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria
la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Art. 384
- Fermo di indiziato di delitto -
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi
che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone
il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto
concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero
abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa
qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano
specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia
per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del pubblico ministero.
Art. 385
- Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto
delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Art. 386
- Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è
stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà
di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente
nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o
il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e
comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico
ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato
o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione
nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo
è stato eseguito.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato
sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284
ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso
altra casa circondariale o mandamentale (1).
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso
da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 agosto 1995, n.
332.
(2) Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 387
- Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato,
deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Art. 388
- Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -
1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato
o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero,
in mancanza, al difensore d'ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo
64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per
cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli
inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio
per le indagini, le fonti.
Art. 389
- Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -
1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito
per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura
dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli
386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento
del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che
ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo
è stato eseguito.
Art. 390
- Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero,
qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente
in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque
entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico
ministero e al difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1.
3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette
al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà
personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 391
- Udienza di convalida -
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito
o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma
4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto
o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale.
Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato,
salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente
in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente
eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma
3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato
o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo
273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice
dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291.
Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo
381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di
fuori dei limiti previsti dall'articolo 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con
ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate
in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di
proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate
al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi.
I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento
in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o
il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in
cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice
(1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Titolo VII: INCIDENTE PROBATORIO
Art. 392
- Casi -
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è
fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata
nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti
e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità
affinchè non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti
la responsabilità di altri (1);
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al
pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre
una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda
una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione
non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono
di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di
persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal comma 1 (2).
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono
altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento,
ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella parte in cui
non consente che nei casi previsti dal presente articolo, l'incidente probatorio
possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 7 agosto
1997, n. 267.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 393
- Richiesta -
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione
delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione
della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le
ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto
della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova
non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori
delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b - , la persona
offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo
392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine
compiuti (1).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione
dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo
la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando
risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere
formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine
per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio.
Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte
in cui non consente che nei casi previsti dall'art. 392 cod. proc. pen.,
l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell'udienza preliminare.
(1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 394
- Richiesta della persona offesa -
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere
un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto
motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art. 395
- Presentazione e notificazione della richiesta -
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria
del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o
documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo
i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393
comma 1 lettera b - . La prova della notificazione è depositata
in cancelleria.
Art. 396
- Deduzioni -
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico
ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare
deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta,
depositare cose, produrre documenti nonchè indicare altri fatti
che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate
a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta
alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza
ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona
sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia
delle deduzioni da altri presentate.
Art. 397
- Differimento dell'incidente probatorio -
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga
il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta
alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più
atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando
pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità
nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396
comma 1 e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio
pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la
quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento.
L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente
comunicata al pubblico ministero.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza
per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario
al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel
comma 2 lett. a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico
ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo
393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono
depositate all'udienza.
Art. 398
- Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque
dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità
o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla
base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo
in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima
della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza
possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già
rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è
comunicato al pubblico ministero (1).
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo
393, comma 2-bis (2).
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non
può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo
può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove
la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,
il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi
siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce
il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario
od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo
diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della
consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale
in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta
solo se richiesta dalle parti (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 7 agosto
1997, n. 267.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
(3) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15 febbraio 1996,
n. 66.
Art. 399
- Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini -
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è
necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio,
non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina
l'accompagnamento coattivo.
Art. 400
- Provvedimenti per i casi di urgenza -
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con
decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano
abbreviati nella misura necessaria.
Art. 401
- Udienza -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta
alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della
persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta
alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo
97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto
di assistere all'incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone
o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione
del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti
su questioni relative all'ammissibilità e fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento.
Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere
domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere
l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle
i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in ogni
caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza,
il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo
che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio
sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne
visione ed estrarne copia.
Art. 402
- Estensione dell'incidente probatorio -
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta
alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni
previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti,
dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando
l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre
giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione
della prova.
Art. 403
- Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio
-
1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno
partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti
dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da
indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione,
salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto
sia divenuta impossibile (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.
Art. 404
- Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
-
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado
di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo
che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
Titolo VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 405
- Inizio dell'azione penale. Forme e termini -
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione,
esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei
titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito
il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine
è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo
407 comma 2 lettera a) (1).
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento,
il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso
del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui
l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.
(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 406
- Proroga del termine -
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere
al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo
405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione
dei motivi che la giustificano (1).
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero
nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva
impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per
un tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice,
con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchè
alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente
alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il
giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo,
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso
al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchè,
nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento
si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis. In tali casi,
il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione
della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice,
se il termine per le indagini preliminari è già scaduto,
fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle
richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta
di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono
comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo,
non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente
previsto per le indagini. (2).
(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost., con riferimento
all'analogo testo previgente del presente comma, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma nella parte in cui prevede che il giudice possa
prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza"
del termine stesso.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 407
- Termini di durata massima delle indagini preliminari -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari
riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice
penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo
comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui
è obbligatorio l'arresto in flagranza (1);
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni
per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato
numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento
tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371
(2).
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato
dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine
non possono essere utilizzati.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, L. 8 agosto
1995, n. 332.
(2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 408
- Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
-
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice
richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico
ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente
alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa
l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni,
la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione
con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Art. 409
- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista
dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla
persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento
si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano depositati in cancelleria.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione
al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie
la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni,
il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e
419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione
solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
Art. 410
- Opposizione alla richiesta di archiviazione -
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa
dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando,
a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva
e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è
infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce
gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone
offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Art. 411
- Altri casi di archiviazione -
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche
quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il
reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Art. 412
- Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione
penale -
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero
non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale
svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione
a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
Art. 413
- Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa
dal reato -
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato
può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a
norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni
dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Art. 414
- Riapertura delle indagini -
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli
precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle
indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di
nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico
ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
Art. 415
- Reato commesso da persone ignote -
1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero,
entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta
al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire
le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione
a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce
gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire
a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto
nel registro delle notizie di reato.
Titolo IX: UDIENZA PRELIMINARE
Art. 416
- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico
ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio
è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3 (1).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il
corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 luglio
1997, n. 234.
Art. 417
- Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonchè le generalità della persona
offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
Art. 418
- Fissazione dell'udienza -
1. Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa
con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio,
provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di
difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non
può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art. 419
- Atti introduttivi -
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della
quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero
e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà
di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo
416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito
a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate
dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima
della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la
citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere
il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.
L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona
offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Art. 420
- Costituzione delle parti -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle
comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice
provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni
previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa
la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato
a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è
comunicata ai presenti.
5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè
"di regola".
Art. 421
- Discussione -
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti,
il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini
preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio
a giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta
di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme
previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine,
i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono
le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una
sola volta (1).
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma
dell'articolo 416 comma 2 nonchè gli atti e i documenti ammessi
dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara
chiusa la discussione.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 7 agosto
1997, n. 267.
Art. 422
- Sommarie informazioni ai fini della decisione -
1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il giudice,
terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti
sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini
della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti
e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio
delle persone indicate nell'articolo 210.
2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal
difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività
ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove
a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse
se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere.
3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli
64 e 65.
4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio
non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne dispone
la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è
data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5. L'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza
del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine
sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non posteriore
al sessantesimo giorno dalla scadenza.
6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione
o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto
richiesta.
7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma
1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono
porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo
421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano
e illustrano le rispettive conclusioni.
Art. 423
- Modificazione dell'imputazione -
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo
12 comma 1 lett. b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero
modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato
non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata
al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella
richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio,
il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa
richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
Art. 424
- Provvedimenti del giudice -
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione,
il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo
a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura
equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria.
Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non
oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Art. 425
- Sentenza di non luogo a procedere -
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto
non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile
per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere, indicandone la causa nel dispositivo (1).
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 aprile 1993, n.
105. Con riferimento al testo previgente, la Corte cost., con sentenza
n. 41 del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma nella parte in cui stabiliva che il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato
è persona non imputabile.
Art. 426
- Requisiti della sentenza -
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità
che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza
è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali
il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art. 427
- Condanna del querelante alle spese e ai danni -
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della
persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchè
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna
il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta
domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute
dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile,
anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto.
Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto
o in parte.
3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante
a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano
fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide
sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo
424, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica
la disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).
(1) Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo,
nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per
non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento
delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione
del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Con successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo,
nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè
il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice
condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato
anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio
del diritto di querela.
Art. 428
- Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la sentenza
di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 127.
3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione
nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato
possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo
569.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale,
il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore
generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto
che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula
meno favorevole all'imputato.
7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma
la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più
favorevole all'imputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado
di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore
generale.
9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 611.
Art. 429
- Decreto che dispone il giudizio -
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse
si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il
giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione,
con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato
in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di
uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c - e f - .
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato
che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima
della data fissata per il giudizio.
Art. 430
- Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio,
il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento,
può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione
degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato
o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma
1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero
con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 431
- Fascicolo per il dibattimento -
1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma
il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del
giudice, sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e
all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli
assunti all'estero a seguito di rogatoria (1).
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti
indicati nell'articolo 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano
essere custoditi altrove.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Art. 432
- Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -
1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo,
con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento
che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria
del giudice competente per il giudizio.
Art. 433
- Fascicolo del pubblico ministero -
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi
al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente
al verbale dell'udienza.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre
copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel
fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita
la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando
di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice
del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Titolo X: REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art. 434
- Casi di revoca -
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono
o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già
acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca
della sentenza.
Art. 435
- Richiesta di revoca -
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove
fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono
ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e,
nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli
atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa
un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall'articolo 127.
Art. 436
- Provvedimenti del giudice -
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice,
se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza
preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per
gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce
per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla
base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette
alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
Art. 437
- Ricorso per cassazione -
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione.
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo I: GIUDIZIO ABBREVIATO
Art. 438
- Presupposti del giudizio abbreviato -
1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero,
che il processo si definito nell'udienza preliminare.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente;
negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente
o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata
nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 439
- Richiesta di giudizio abbreviato -
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto
di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data
fissata per l'udienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso
dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni
a norma degli articoli 421 e 422 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 440
- Provvedimenti del giudice -
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale
dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere
definito allo stato degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in
cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto
dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza,
dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino
al termine previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 441
- Svolgimento del giudizio abbreviato -
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle
degli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica
la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art. 442
- Decisione -
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli
529 e seguenti.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto
di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo
è sostituita quella della reclusione di anni trenta (1).
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).
(1) Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, ultimo
periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione
di anni trenta") .
(2) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni
e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Art. 443
- Limiti all'appello -
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello
contro:
a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere
una diversa formula;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di
condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola
pena pecuniaria (1).
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le
sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo
del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo
599.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello
contro le sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere
eseguita.
Titolo II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art. 444
- Applicazione della pena su richiesta -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo,
non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione delle pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è
stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3 (1).
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso
il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta.
(1) Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che,
ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione,
il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle
parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
Con successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 la Corte ha dichiarato
inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo periodo di questo
comma nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato
al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Art. 445
- Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -
1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna
al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando
è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non
ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando
la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Art. 446
- Richiesta di applicazione della pena e consenso -
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444
comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente;
negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente
o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata
nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà
della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art. 447
- Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
-
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra
parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione,
assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione
all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del
pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se
compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa
con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso
e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente.
Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la
modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma
1.
Art. 448
- Provvedimenti del giudice -
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare
o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente
sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento
di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello;
negli altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione,
il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
Titolo III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 449
- Casi e modi del giudizio direttissimo -
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato,
il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare
direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento,
per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto.
Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391,
in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli
atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al
giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio
direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato.
In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo
giorno dall'arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio
direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio
ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una
udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro
delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il
fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo
termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo
risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri
reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale
in ogni caso il rito ordinario.
Art. 450
- Instaurazione del giudizio direttissimo -
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero
fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza
o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non
può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma
1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per
il giudizio nonchè la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre
la disposizione dell'articolo 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431,
formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del
giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico
ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre
copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa
alle indagini espletate.
Art. 451
- Svolgimento del giudizio direttissimo -
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni
degli articoli 470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare
nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma
2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere
il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà
di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.
Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art. 452
- Trasformazione del rito -
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli
atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero
vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Quando il giudice
non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti
temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai
fini della decisione, nelle forme previste dall'art. 422. Si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 (1).
(1) Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che
il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione
del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni
del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando,
a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Titolo IV: GIUDIZIO IMMEDIATO
Art. 453
- Casi e modi di giudizio immediato -
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può
chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è
stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero,
a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate
nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire,
sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si
tratti di persona irreperibile (1).
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato
risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che
giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri
reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale
in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo
419 comma 5.
(1) Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 454
- Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la
richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini
preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il
corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art. 455
- Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone
il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
Art. 456
- Decreto di giudizio immediato -
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere
il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato
all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è
notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data
fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art. 457
- Trasmissione degli atti -
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto
che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo
formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti
al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma
2.
Art. 458
- Richiesta di giudizio abbreviato -
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio
abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari
la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione
della richiesta per esprimere il proprio consenso.
2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha
espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone
avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 441, 442 e 443.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il
giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo
419 comma 5 (1).
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente
articolo nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del
presente articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito
del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo
stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare
la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice.
Titolo V: PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art. 459
- Casi di procedimento per decreto -
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico
ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria,
anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, può presentare
al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui
il nome della persona alla quale il reato è attribuito è
iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna,
indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria (1).
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una
pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli
atti al pubblico ministero.
4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta
la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art. 460
- Requisiti del decreto di condanna -
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgano a identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni
di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è
fondata la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della
pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444;
f ) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto
diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura
richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale
diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; pone a carico
del condannato le spese del procedimento; ordina la confisca o la restituzione
delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena
e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta
privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale,
dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è
notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce
gli atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha
efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Art. 461
- Opposizione -
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente
o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione
mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura
del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice
che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella
dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice
che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati
nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata
inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina
l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può
proporre ricorso per cassazione.
Art. 462
- Restituzione nel termine per proporre opposizione -
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo
175.
Art. 463
- Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più
persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro
che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia
irrevocabile.
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono
anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art. 464
- Giudizio conseguente all'opposizione -
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette
decreto a norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha chiesto
il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico
ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il
decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove
il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito
ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta,
il giudice emette decreto di giudizio immediato (1) .
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale
all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti
a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto
penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa
e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare
i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto
non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è
commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca
il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso
reato che non hanno proposto opposizione.
(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui
non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto
ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha
dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo
che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Libro settimo
Giudizio
TITOLO I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Artt.465-469
465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il
decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464),
può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l`udienza
o differirla non più di una volta (143 att.).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato
alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona
offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando
i termini previsti dall`art. 429 commi 3 e 4, il
provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni
prima della nuova udienza.
466 Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno
facoltà di prendere visione, nel luogo dove si
trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti
e i documenti raccolti nel fascicolo per il
dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.
467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall`art. 392, il presidente del tribunale o della
Corte di Assise dispone, a richiesta di parte,
l`assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste
per il dibattimento (240 bis coord.).
2. Del giorno, dell`ora e del luogo stabiliti per il compimento dell`atto
è dato avviso almeno ventiquattro ore
prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l`esame di testimoni (194 s.), periti
(220 s.) o consulenti tecnici (225, 233)
devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria,
almeno sette giorni prima della data fissata per il
dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui
deve vertere l`esame.
2. Il presidente del tribunale o della Corte di Assise, quando ne sia
fatta richiesta, autorizza con decreto la
citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle
liste (142, 144, 145 att.), escludendo le
testimonianze vietate dalla legge (62, 194 s.) e quelle manifestamente
sovrabbondanti (190). Il provvedimento
non pregiudica la decisione sull`ammissibilità della prova a
norma dell`art. 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche
essere presentati direttamente al
dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte
può chiedere la citazione a prova contraria di
testimoni periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista,
ovvero presentarli al dibattimento.
4 bis. La parte che intende chiedere l`acquisizione di verbali di prove
di altro procedimento penale (238) deve
farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si
tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle
quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è
autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento
il giudice ha ammesso l`esame a norma dell`art. 495 .
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito
nominato nell`incidente probatorio a norma
dell`art. 392 comma 2.
469 Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall`art. 129, comma 2, se l`azione penale
non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo
non è necessario procedere al dibattimento, il giudice,
in camera di consiglio (127), sentiti il pubblico ministero e l`imputato
e se questi non si oppongono, pronuncia
sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa
nel dispositivo.
TITOLO II DIBATTIMENTO
CAPO I Disposizioni generali
Artt.470-483
470 Disciplina dell`udienza
1. La disciplina dell`udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate
dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza la
disciplina dell`udienza è esercitata dal pubblico ministero
(21 reg.).
2. Per l`esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente
(131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della
forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
471 Pubblicità dell`udienza
1. L`udienza è pubblica a pena di nullità (147 att.).
2. Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto
gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di
prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione
o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone,
è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più
necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate,
fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di
persone che
portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare
svolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente o, un
sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle
ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi
eccezionali, che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato
numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente
e senza formalità.
472 Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano
a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume
ovvero, se vi è richiesta dell`autorità competente, quando
la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da
mantenere segrete
nell`interesse dello Stato .
2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda
a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio
alla
riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti
che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è
assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti
di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può
nuocere alla pubblica
igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame
dei minorenni.
473 Ordine di procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone,
con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza è
revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del
provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono
per alcun motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da
quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti
dall`art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei
giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo
l`ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia
necessario trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo
strettamente necessario.
474 Assistenza dell`imputato all`udienza
1. L`imputato assiste all`udienza libero nella persona, anche se detenuto,
salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il
pericolo di fuga o di violenza.
475 Allontanamento coattivo dell`imputato
1. L`imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi
in modo da impedire il regolare svolgimento dell`udienza, è
allontanato dall`aula con ordinanza del presidente.
2. L`imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato
dal difensore.
3. L`imputato allontanato può essere riammesso nell`aula di udienza,
in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l`imputato debba essere
nuovamente allontanato il giudice può disporre con la stessa
ordinanza che sia espulso dall`aula, con divieto di partecipare ulteriormente
al
dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt.
503 e 523 comma 5.
476 Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l`arresto dell`autore nei casi
consentiti (380, 381).
2. Non è consentito l`arresto del testimone in udienza per reati
concernenti il contenuto della deposizione (207).
477 Durata e prosecuzione del dibattimento
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento
in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel
giorno seguente non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni
di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte
le
dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l`ausiliario
ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le
notificazioni
per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (475-2,
487-2, 488 502-2)
478 Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento
il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa
discussione nei modi previsti dall`art. 491.
479 Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall`art. 3, qualora la decisione sull`esistenza
del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o
amministrativa di particolare complessità, per la quale sia
già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice
penale, se la
legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa,
può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la
questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può
essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel
termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l`ordinanza
di sospensione.
480 Verbale di udienza
1. L`ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza
(134 s.), nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l`ora di apertura e di chiusura dell`udienza;
b.) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le
generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti
e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
481 Contenuto del verbale
l. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta
sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei
difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in
modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante
lettura sono allegati al verbale.
482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti
strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141),
purché non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate
dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate
al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l`ausiliario
dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà
e la
completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché
sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente
decide con ordinanza.
483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell`udienza o la chiusura del dibattimento
(524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per
l`apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall`art. 528, i nastri impressi con i caratteri
della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni
dalla loro formazione (138).
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
CAPO II Atti introduttivi
Artt.484-495
484 Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell`imputato non sia presente, il presidente
designa come sostituto altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.
485 Rinnovazione della citazione
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione
a giudizio (143 att.) quando è provato o appare probabile che l`imputato
non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia
dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna
al difensore a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169.
2. La probabilità che l`imputato non abbia avuto conoscenza della
citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non
può
formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
486 Impedimento a comparire dell`imputato o del difensore
1. Quando l`imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima
udienza e risulta che l`assenza è dovuta ad assoluta impossibilità
di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,
il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il
dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata
la citazione a giudizio (143 att.).
2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che
l`assenza dell`imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità
è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto
di discussione
successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l`imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive
udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice
sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con
ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione
all`imputato.
4. In ogni caso la lettura dell`ordinanza che fissa la nuova udienza
sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono
considerarsi presenti (475-2, 488).
5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza
del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché
prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l`imputato
è
assistito da due difensori e l`impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o
quando l`imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
487 Contumacia dell`imputato
1. Se l`imputato, libero o detenuto, non compare all`udienza e non ricorrono
le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2 il giudice,
sentite le parti ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità
dell`atto di citazione (429, 4502, 456, 4641) o della sua notificazione
(171).
In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento
e dispone la rinnovazione degli atti nulli (185; 143 att.).
2. L`imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato
nel dibattimento dal difensore.
3. Se l`imputato compare prima della decisione (525 s.), il giudice
revoca l`ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l`imputato
può rendere le dichiarazioni previste dall`art. 494 e, se la
comparizione avviene prima dell`inizio della discussione finale (523),
può chiedere di
essere sottoposto all`esame a norma dell`art. 503. In ogni caso il
dibattimento non può essere sospeso (477) o rinviato a causa della
comparizione tardiva.
4. L`ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento
della pronuncia vi è la prova che l`assenza dell`imputato è
dovuta a
mancata conoscenza della citazione a norma dell`art. 485 comma 1 ovvero
ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell`ordinanza
prevista dal comma 1, ma prima della decisione (524 s.), il
giudice revoca l`ordinanza medesima e, se l`imputato non è comparso,
sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano
comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l`imputato ne
fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza
sua
colpa, il giudice dispone l`assunzione o la rinnovazione degli atti
che ritiene rilevanti ai fini della decisione .
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le
disposizioni dell`art. 18 comma 1 lett. c) e d).
488 Assenza e allontanamento volontaria dell`imputato
1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l`imputato,
anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga
in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L`imputato in
tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L`imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall`aula di udienza
è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l`imputato
detenuto evade (385 c.p.) in qualsiasi momento del dibattimento ovvero
durante gli intervalli di esso.
489 Dichiarazioni del contumace
1. L`imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza
del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le
dichiarazioni previste dall`art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione
(610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale del luogo un cui l`imputato si trova.
2. L`imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare
un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno
e
del luogo fissato per l`audizione; in mancanza, il giudice designa
un difensore di ufficio (97). Se l`imputato si trova in stato di custodia
cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un
termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta
la
richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato
nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della
esecuzione (655 s.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle
forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in
cui
il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall`imputato o dal condannato
è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte
di appello
davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni
sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il
relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente
a norma dell`art. 677.
490 Accompagnamento coattivo dell`imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell`art. 132, può disporre l`accompagnamento
coattivo dell`imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua
presenza è necessaria per l`assunzione di una prova diversa
dall`esame.
491 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione
(21, 23), le nullità indicate nell`art. 181 commi 2 e 3, la costituzione
di parte civile (76, 80), la citazione o l`intervento del responsabile
civile (83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89) e l`intervento degli enti e delle associazioni previsti dall`art.
91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima
volta l`accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti
il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la
separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di
proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da
un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere
contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione
delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti
al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (148 att.).
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
492 Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura dell`imputazione.
493 Esposizione introduttiva e richieste di prova
1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell`imputazione
e indica le prove di cui chiede l`ammissione.
2. Successivamente, nell`ordine, i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
e dell`imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l`ammissione
delle prove.
3. E` ammessa l`acquisizione di prove non indicate nella lista prevista
dall`art. 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle
potute indicare tempestivamente.
4. Il presidente regola l`esposizione introduttiva e impedisce ogni
divagazione, ripetizione e interruzione.
494 Dichiarazioni spontanee dell`imputato
1. Esaurita l`esposizione introduttiva (493), il presidente informa
l`imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento
le
dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano
all`oggetto dell`imputazione e non intralcino l`istruzione dibattimentale.
Se nel
corso delle dichiarazioni l`imputato non si attiene all`oggetto dell`imputazione,
il presidente lo ammonisce e, se l`imputato persiste, gli toglie
la parola.
2. L`ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese
a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto
un forma riassuntiva (140).
495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all`ammissione
delle prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190 bis. Quando è
stata
ammessa l`acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238),
il giudice provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della
stessa prova (147 bis-2 att.) solo dopo l`acquisizione della documentazione
relativa alla prova dell`altro procedimento .
2. L`imputato ha diritto all`ammissione delle prove indicate a discarico
sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto
spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell`imputato
sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà
di esaminare i documenti (234 s.) di cui è chiesta l`ammissione.
4. Nel corso dell`istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità
delle
prove. n giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza
l`ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già
escluse.
CAPO III Istruzione dibattimentale
Artt.496-515
496 Ordine nell`assunzione delle prove
1. L`istruzione dibattimentale inizia con l`assunzione delle prove richieste
dal pubblico ministero e prosegue con l`assunzione di quelle
richieste da altre parti, nell`ordine previsto dall`art. 493 comma
2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle
prove.
497 Atti preliminari all`esame dei testimoni
1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l`uno dopo l`altro nell`ordine
prescelto dalle parti che li hanno indicati (149 att.).
2. Prima che l`esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone
dell`obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore
degli anni
quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle
responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi
o reticenti (372 c.p.) e
lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ìConsapevole
della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione,
mi
impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto
è a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L`osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a
pena di nullità.
498 Esame diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal
difensore che ha chiesto l`esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti
che non hanno chiesto l`esame, secondo l`ordine indicato nell`art. 496.
3. Chi ha chiesto l`esame può proporre nuove domande.
4. L`esame testimoniale del minorenne (4722) è condotto dal presidente
su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell`esame il
presidente può avvalersi dell`ausilio di un familiare del minore
o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente sentite le parti,
se ritiene
che l`esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità
del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme
previste dai commi precedenti. L`ordinanza può essere revocata
nel corso dell`esame.
499 Regole per l`esame testimoniale
1. L`esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell`esame sono vietate le domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte.
3. Nell`esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone
e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande
che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l`esame del testimone sia condotto senza ledere
il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare,
in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (136, 5 142)
6. Durante l`esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per
assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte,
la lealtà
dell`esame e la correttezza delle contestazioni.
500 Contestazioni nell`esame testimoniale
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare
in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone (351, 362, 422) e
contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433).
2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti
e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2 bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il
teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle
circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni (372 c.p.) .
3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate
dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.
4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità
rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per
la
contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono
valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri
elementi di prova che ne confermano l`attendibilità.
5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come
prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità
della
deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta
che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta
o
promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga
o deponga il falso (372 c.p.) ovvero risultano altre situazioni che hanno
compromesso la genuinità dell`esame.
6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell`art. 422 costituiscono
prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le
contestazioni previste dal presente articolo.
501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l`esame dei periti (220 s.) e dei consulenti tecnici (225, 233,
359, 360) si osservano le disposizioni sull`esame dei testimoni (497 s.),
in
quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà
di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere
acquisite anche di ufficio (136).
502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito
o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice,
a richiesta di parte, può disporne l`esame nel luogo in cui
si trova, dando comunicazione, a norma dell`art. 477 comma 3, del giorno,
dell`ora e
del luogo dell`esame.
2. L`esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti,
esclusa la presenza del pubblico (471). L`imputato e le altre parti private
sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne
è fatta richiesta, ammette l`intervento personale dell`imputato
interessato
all`esame.
503 Esame delle parti private
1. Il presidente dispone l`esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta
o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (150 att.):
parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e imputato.
2. L`esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio
con le domande del difensore o del pubblico ministero che l`ha chiesto
e
prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell`imputato.
Quindi, chi ha iniziato l`esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero
e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della
deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese
dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero (431). Tale facoltà può essere esercitata solo
se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già
deposto.
4. Si applica la disposizione dell`art. 500 comma 3 .
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere
assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento,
se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 .
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.
504 Opposizioni nel corso dell`esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente (495-4), sulle opposizioni
formulate nel corso dell`esame dei testimoni dei periti, dei consulenti
tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e
senza formalità.
505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell`art.
93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai
periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte
a esame. Possono altresì chiedere al giudice l`ammissione di nuovi
mezzi
di prova (507) utili all`accertamento dei fatti .
506 Poteri del presidente in ordine all`esame dei testimoni e delle
parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio,
in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa
delle
parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512
e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più
ampi, utili per la
completezza dell`esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio,
può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici
e alle
parti private già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti
di concludere l`esame, secondo l`ordine indicato negli artt. 498 commi
1 e 2 e 503
comma 2.
507 Ammissione di nuove prove
1. Terminata l`acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche di ufficio (190) l`assunzione di
nuovi mezzi di prove (151 att.) .
508 Provvedimenti conseguenti all`ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone
una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve
esporre il suo
parere nello stesso dibattimento (152 att.). Quando non è possibile
provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se
è
necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova
udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l`ordinanza il giudice designa un componente del collegio per
l`esercizio dei poteri previsti dall`art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato
a norma dell`art. 501.
509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice,
qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477)
il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data
della nuova udienza.
510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è
fatta menzione di
quanto previsto dall`art. 497 comma 2.
2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo
svolgimento dell`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici
e
delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le
domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle
persone
esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma
riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall`art. 140 comma 2 sono
esercitati dal presidente.
511 Letture consentite
1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura,
integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo
l`esame della persona che le ha rese, a meno che l`esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo
dopo l`esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di
istanza (431) è consentita ai soli fini dell`accertamento della
esistenza della
condizione di procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può
indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526).
L`indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia
la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni
e una
parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è
vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo
sul contenuto di
essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l`indicazione degli atti,
prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni
intervenuti a
norma dell`art. 93 .
511 bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali
degli atti indicati nell`art. 238. Si applica il comma 2 dell`art. 511.
512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero e dal giudice
nel
corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione .
512 bis Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero
l. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto
degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali
di
dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all`estero se
la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non
è comparsa.
513 Lettura delle dichiarazioni rese dall`imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell`udienza preliminare
1. Il giudice, se l`imputato è contumace o assente ovvero rifiuta
di sottoporsi all`esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura
dei
verbali delle dichiarazioni rese dall`imputato al pubblico ministero
o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice
nel
corso delle indagini preliminari o nell`udienza preliminare, ma tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza
il loro
consenso.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell`articolo
210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi,
l`accompagnamento coattivo del dichiarante o l`esame a domicilio o
la rogatoria internazionale ovvero l`esame in altro modo previsto dalla
legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile
ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all`esame in uno
dei modi
suddetti, si applica la disposizione dell`articolo 512 qualora la impossibilità
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà
di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti
le suddette
dichiarazioni soltanto con l`accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
state assunte ai sensi dell`articolo 392, si applicano le disposizioni
di cui
all`articolo 511".
514 Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non
può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall`imputato,
dalle persone indicate nell`articolo 210 e dai testimoni alla polizia
giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini
preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell`udienza preliminare
le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli
498 e 499, alla presenza dell`imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall`articolo 511, è vietata la lettura
dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività
compiute dalla polizia
giudiziaria. L`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria esaminato
come testimone può servirsi di tali atti a norma dell`articolo 499,
comma 5.
515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti
ammessi a norma dell`art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza,
nel
fascicolo per il dibattimento.
CAPO IV Nuove contestazioni
Artt.516-522
516 Modifica della imputazione
1.Se nel corso dell`istruzione dibattimentale il fatto
risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio
(429, 450 456),
e non appartiene alla competenza di un giudice
superiore (23), il pubblico ministero modifica l`imputazione e procede
alla relativa
contestazione.
1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica,
l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è
rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova
contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2
e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza
fissata a norma dei medesimi articoli.
(Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
!. Qualora nel corso dell`istruzione dibattimentale emerga un reato
connesso a norma dell`art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza
aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio
(429, 450, 456), il pubblico ministero contesta all`imputato il reato o
la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza
di un giudice superiore (23).
1 bis. Si applica la disposizione prevista dall'art 516 comma 1 bis.
518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall`art. 517, il pubblico ministero procede
nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico
dell`imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone
il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia i, presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta,
può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è
consenso dell`imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la
speditezza dei procedimenti.
519 Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la
contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa
l`imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l`imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento
per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto
dall`art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni
caso l`imputato può chiedere l`ammissione di nuove prove (a norma
dell`art. 507) .
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando
un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
520 Nuove contestazioni all`imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli
artt. 516 e 517 all`imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico
ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel
verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto
all`imputato.
2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa
una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell`art.
519 commi 2 e 3.
521 Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il
reato non ecceda
la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica.( comma
sostituito dal
D.Lgs. 19.2.1998, n.51)
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel
decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione
effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha
effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt.
516,
517 e 518 comma 2.
Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove
contestazioni).
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli articoli 516 comma 1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il
fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anzichè monocratica, il giudice dispone con ordinanza
la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere
eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. ( Articolo
aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)
522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L`inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è
causa di nullità (177 s.).
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato
concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state
osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla
soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla
circostanza
aggravante.
CAPO V Discussione finale
523 Svolgimento della discussione
1. Esaurita l`assunzione delle prove (496 s.), i, pubblico ministero
e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato
formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte (822), che devono comprendere
quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare;
la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei
limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l`imputato e i, difensore devono avere, a pena di nullità
(177 s.), la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l`assunzione
di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa
si verifica, il
giudice provvede a norma dell`art. 507.
524 Chiusura del dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
TITOLO III SENTENZA
CAPO I Deliberazione
Artt.525-528
525 Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento
(524).
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta
(179), gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla
deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione
dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia
se
non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall`art. 528, la deliberazione non può
essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione
è
disposta dal presidente con ordinanza.
526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione
prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).
527 Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente
le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa
al processo. Qualora l`esame del merito non risulti precluso dall`esito
della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto
concernenti l`imputazione e, se occorre, quelle relative all`applicazione
delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle
relative alla responsabilità civile (74-89).
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano
su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre.
Il
presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità
di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise
votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per
età.
3. Se nella votazione sull`entità della pena o della misura di
sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per
la pena o la misura
di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la
misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza
In ogni
altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione
più favorevole all`imputato.
528 Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483,
510) redatto con la stenotipia (138) ovvero l`ascolto o la visione di
riproduzioni fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento,
il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio
alle operazioni necessarie, con l`assistenza dell`ausiliario ed eventualmente
del tecnico incaricato della documentazione (135, 139).
CAPO II Decisione
SEZIONE I Sentenza di proscioglimento
Artt.529-543
529 Sentenza di non doversi procedere
1. Se l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
(336 s.), il giudice pronuncia sentenza di non doversi
procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell`esistenza
di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
530 Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l`imputato non lo ha commesso, se il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero
se il reato è stato commesso da persona non imputabile (85 s.
c.p.) o non punibile per un`altra ragione, il giudice pronuncia sentenza
di
assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto
sussiste, che
l`imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il
reato è stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza
di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di una causa personale di
non
punibilità ovvero vi è dubbio sull`esistenza delle stesse,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti
dalla legge, le misure di sicurezza (222, 2402 c.p.).
531 Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall`art. 129 comma 2, il giudice, se il reato
è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone
la
causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull`esistenza
di una causa di estinzione del reato.
532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione
dell`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la
cessazione delle altre misure cautelari personali (280-283 287-290)
eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna
che concede la sospensione condizionale della pena (163 C.p.).
533 Condanna dell`imputato
1. Se l`imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice
pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l`eventuale misura
di sicurezza (199-240 c.p.).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la
pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata
in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (72 s. c.p.)
o sulla continuazione (812 c.p.). Nei casi previsti dalla legge il giudice
dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale
o per tendenza (102-108 c.p.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), provvede in tal senso
con la sentenza di condanna.
534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali,
il giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il
condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria
a questo inflitta.
535 Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento
delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
(691).
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono obbligati
in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso
giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole
spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante
la custodia cautelare, a norma dell`art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza
è rettificata a norma dell`art. 130.
536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall`art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel dispositivo
se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e
designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita (694).
537 Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza
di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale
o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione,
la
rinnovazione o la riforma dell`atto o del documento, con la prescrizione
del modo con cui deve essere eseguita (675). La cancellazione, la
ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata
quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come
parti
nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente,
con il mezzo previsto dalla legge per il Capo che contiene la decisione
sull`imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
di sentenza di proscioglimento.
SEZIONE III Decisione sulle questioni civili
538 Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda
per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma
degli artt. 74 e ss.
2. Se pronuncia condanna dell`imputato al risarcimento del danno, il
giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista
la
competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato (83) o è intervenuto
(85) nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del
danno è
pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta
la sua responsabilità.
539 Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice se le prove acquisite non consentono la liquidazione del
danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al
giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l`imputato e il responsabile civile
sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno
per
cui si ritiene già raggiunta la prova.
540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è
dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile,
quando
ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente
esecutiva.
541 Condanna alle spese relative all`azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno, il giudice condanna l`imputato e il responsabile civile
in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte
civile (153 att.), salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la
compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che
assolve l`imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità,
il
giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla
rifusione delle spese processuali sostenute dall`imputato e dal responsabile
civile
per effetto dell`azione civile, sempre che non ricorrano giustificati
motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave,
può
inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all`imputato
o al responsabile civile.
542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l`imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a
querela, si applicano le disposizioni dell`art. 427 per ciò
che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento
anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al
risarcimento del danno in favore dell`imputato e del responsabile civile
.
2. L`avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell`art. 186
c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con
la stessa
sentenza (694).
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso,
anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per
intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l`inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con
la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto
a
ripetere le spese dall`obbligato.
CAPO III Atti successivi alla deliberazione
Artt.544-548
544 Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive
il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei
motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo
giorno da quello della pronuncia (154 att.).
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa
per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni,
il
giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine
previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più
lungo,
non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia
(585).
545 Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un
giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell`art. 544 comma
1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un`esposizione
riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della
sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti
all`udienza (475-2, 488).
546 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l` intestazione ìin nome del popolo italiano" e l`indicazione
dell`autorità che l`ha pronunciata;
b) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre
parti private;
c) l` imputazione;
d) l` indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base
della
decisione stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice
ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal
presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento,
il
presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede,
previa menzione dell`impedimento, il componente più anziano del
collegio;
se non può sottoscrivere l`estensore, alla sottoscrizione, previa
menzione dell`impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è
nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo
ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
547 Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall`art. 546 comma 3, se occorre completare
la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno
degli altri requisiti previsti dall`art. 546, si procede anche di ufficio
alla correzione della sentenza a norma dell`art. 130.
548 Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo
la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall`art. 544 commi 2
e 3. n
pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del
deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno
o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell`art. 544 comma
3, l`avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e
notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E`
notificato
altresì a chi risulta difensore dell`imputato al momento del
deposito della sentenza.
3. L`avviso di deposito con l`estratto della sentenza è in ogni
caso notificato all`imputato contumace (487) e comunicato al procuratore
generale presso la Corte di Appello.
Libro ottavo
Procedimento davanti al Pretore
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 549
- Norme applicabili al procedimento davanti al pretore -
1. Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non
è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano
le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
Art. 550
- Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore -
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;
c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.
Titolo II: INDAGINI PRELIMINARI
Art. 551
- Incidente probatorio -
1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio nei casi previsti dall'articolo 392.
2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità
delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione
a giudizio a norma dell'articolo 555.
3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere
un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.
Art. 552
- Provvedimenti del giudice -
1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non
dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza
l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve
eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico
ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata
per l'assunzione della prova.
2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere
con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura
necessaria.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
Art. 553
- Termini di durata delle indagini preliminari -
1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini
indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo
406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero
e dei difensori (1).
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano
le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).
(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari
solo "prima della scadenza" del termine stesso.
(2) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art. 554
- Chiusura delle indagini preliminari -
1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al
giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di
decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio.
2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce
con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci
giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti
dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza è comunicata al procuratore
generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo
412 (1).
3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione
dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo
553 comma 1.
4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione,
gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
(1) Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui
non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata
per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari
presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile
per il loro compimento.
Titolo III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO
Art. 555
- Decreto di citazione a giudizio -
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre
parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè
del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può
chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero
entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda
di oblazione;
f ) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore
di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è
depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario
che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito
a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero
se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c), d), f) (1).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno
quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n. 497,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione
a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto
dal comma 1, lett. e). Successivamente il comma è stato così
modificato dall'art. 2, comma 3, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art. 556
- Consenso anticipato del pubblico ministero -
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi
al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell'articolo
444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare
il consenso. Avvisa inoltre l'imputato che può chiedere la definizione
anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e
che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all'udienza fissata per
il giudizio nel decreto di citazione.
2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal
comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini
preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della data fissata per
l'udienza. L'avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla
persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
Art. 557
- Richiesta di definizione anticipata del procedimento -
1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e
- l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione
della pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico
ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il
consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma
dell'articolo 556 comma 2.
Art. 558
- Trasmissione degli atti al pretore -
1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera
e - e 556 comma 1 l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata
del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio
consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento,
lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio e
dispone la citazione della persona offesa.
2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque
giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.
3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo
469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.
Art. 559
- Atti urgenti -
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere
gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari
fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento,
non è trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 comma 1.
Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 560
- Giudizio abbreviato -
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici
giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato può
formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso,
emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice
per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste
dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonchè
l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il
giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla
persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell'imputato
avviso della data dell'udienza.
Art. 561
- Udienza per il giudizio abbreviato -
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo
420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente
il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma
dell'articolo 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,
provvede a norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può essere
proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.
Art. 562
- Trasformazione del rito -
1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere decidere
allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente
emette altro decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza davanti
al pretore per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione
degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'articolo
555 comma 1 lettere e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti.
Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni
prima della data dell'udienza.
Art. 563
- Applicazione della pena su richiesta -
1. Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione
di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale,
in quanto applicabili.
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso.
Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice
per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo,
del giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato,
al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su
richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo
562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine
previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a
decidere il pretore del dibattimento.
Art. 564
- Tentativo di conciliazione -
1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero,
anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare
il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di
verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e
il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi
assistere dai difensori.
Art. 565
- Procedimento per decreto -
1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i
reati di competenza del tribunale.
2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere
decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
Art. 566
- Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo -
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al pretore per la convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero.
In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano
il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma
dell'articolo 97 comma 3.
2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in
consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non
si applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4.
3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale
o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente
l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia
posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale
giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il pretore non tiene udienza,
la fissa, a richiesta del pubblico ministero al più presto e comunque
entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli
atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo
quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti,
si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare
la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma
dell'articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero,
il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 452 comma 2.
9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero
procede a norma del titolo II del presente libro (1).
(1) La Corte cost., con sentenza n. 102 dell'11 marzo 1991, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, nella
parte in cui esclude l'applicabilità del giudizio direttissimo nell'ipotesi
di cui all'art. 449, quinto comma, dello stesso codice.
Successivamente con sentenza n. 175 del 15 aprile 1992, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art.
449, quarto comma, dello stesso codice.
Art. 567
- Dibattimento -
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
davanti al tribunale, in quanto applicabili.
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti
intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di
inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni
prima della data fissata per il dibattimento.
3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza
è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal
pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico
ministero e dai difensori.
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il
pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare
complessità.
6. In caso di impedimento del pretore, la sentenza è sottoscritta
dal presidente del tribunale del circondario previa menzione della causa
della sostituzione.
Libro nono
Impugnazioni
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 568
- Regole generali -
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice
sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere
impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare
luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo
28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,
tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione
a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta
a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art. 569
- Ricorso immediato per cassazione -
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado
può proporre direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica
la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se,
entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno
proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente
ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso
e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione
suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere
come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo
606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto
si converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta
annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1,
dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
Art. 570
- Impugnazione del pubblico ministero -
1. Il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la
corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla
legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico
ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante
l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice
che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante
del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni
e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo
grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte
di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale
presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano
in ogni caso al procuratore generale.
Art. 571
- Impugnazione dell'imputato -
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per
mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del
provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale
per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono
proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato
al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato
a tal fine. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può
proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con
la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere
effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della
dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso
del tutore o del curatore speciale.
Art. 572
- Richiesta della parte civile o della persona offesa -
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte
civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli
93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di
proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede
con decreto motivato da notificare al richiedente.
Art. 573
- Impugnazione per i soli interessi civili -
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata
e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione
delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art. 574
- Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili -
1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della
sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento
del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro
le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da
lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese
processuali.
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni
penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale
o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle
restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali,
se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art. 575
- Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria -
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato
e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile
alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese
processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce
all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione
contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande
proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Art. 576
- Impugnazione della parte civile e del querelante -
1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto
per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che
riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità
civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre l'impugnazione
contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 quando ha consentito
alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo
542.
Art. 577
- Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
-
1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione,
anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento
per i reati di ingiuria e diffamazione.
Art. 578
- Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per
amnistia o per prescrizione -
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna,
anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati
dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte
di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione,
decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi
della sentenza che concernono gli interessi civili.
Art. 579
- Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza -
1. Contro le sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo
a procedere è data impugnazione anche per ciò che concerne
le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro
capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano
le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma
2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca
è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art. 580
- Conversione del ricorso in appello -
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione
diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art. 581
- Forma dell'impugnazione -
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati
il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha
emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art. 582
- Presentazione dell'impugnazione -
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è
presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale
addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della
persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento
e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione
anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale
luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero
davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente
trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.
Art. 583
- Spedizione dell'atto di impugnazione -
1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma
ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata
nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti
la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione
del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della
raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve
essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Art. 584
- Notificazione della impugnazione -
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero
presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza
ritardo.
Art. 585
- Termini per l'impugnazione -
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento
in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma
3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta
anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal
giudice per il deposito della sentenza ovvero nel caso previsto dall'articolo
548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione
o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento,
per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte
di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice
della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati
nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero
di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione
si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di
decadenza.
Art. 586
- Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento -
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione
contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel
dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità,
soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è
tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per
connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente
a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è
ammessa l'impugnazione immediata indipendentemente dall'impugnazione contro
la sentenza.
Art. 587
- Estensione dell'impugnazione -
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato,
l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata
su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione
proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i
motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente
personali.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile
civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli
effetti penali, purchè non sia fondata su motivi esclusivamente
personali.
Art. 588
- Sospensione della esecuzione -
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino
all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento
impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà
personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 589
- Rinuncia all'impugnazione -
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino
all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia
può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico
ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione
stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo
di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi
competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli
articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della
discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio,
la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza,
dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente,
dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la
stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
Art. 590
- Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione -
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art. 591
- Inammissibilità dell'impugnazione -
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha
interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582,
583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza
l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione
ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è
stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata
anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma
del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 592
- Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione -
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione,
la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo
587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto
l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale
è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi
sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte
privata soccombente è condannata alle spese.
Titolo II: APPELLO
Art. 593
- Casi di appello -
1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico
ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna
o di proscioglimento.
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento
perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni
per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze
di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni
punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
Art. 594
- Appello del pubblico ministero -
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini
preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il
procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini
preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono
appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore
della Repubblica presso la pretura.
Art. 595
- Appello incidentale -
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello
incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione
o la notificazione previste dall'articolo 584.
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato
a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti
previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti
del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello.
Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità
dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Art. 596
- Giudice competente -
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale,
dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
decide la corte di appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide
la corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le
sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale, decidono, rispettivamente, la corte di appello, e la corte di
assise di appello a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale
o della corte di assise.
Art. 597
- Cognizione del giudice di appello -
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione
del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono
i motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può,
entro i limiti della competenza della giudice di primo grado, dare al fatto
una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare
la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre,
misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito
dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice
può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella
lettera a - ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata
nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare,
modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie
e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può
irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare
una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato
per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata
nè revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati
nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave,
purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo
a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione,
la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione
condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può
essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione
a norma dell'articolo 69 del codice penale.
Art. 598
- Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di
appello -
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
Art. 599
- Decisioni in camera di consiglio -
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura
della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze,
o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni
sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede
in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice
assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con
la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se
questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice
fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata
al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti,
nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando
di concordare sull'accoglimento, in tutto o i parte, dei motivi di appello,
con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo (1).
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso
la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
nel dibattimento (1).
(1) Con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui
consente la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al
di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599.
Art. 600
- Provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili -
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta
di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero
l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione
della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta
della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse
forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può
disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione
della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne
grave e irreparabile danno (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1994, n. 353, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione
della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando
possa derivarne grave ed irreparabile danno", anzichè "quando ricorrono
gravi motivi".
Art. 601
- Atti preliminari al giudizio -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina
senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì
la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico
ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello
è proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599,
ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti
previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonchè l'indicazione
del giudice competente. Il termine per comparire non può essere
inferiore a venti giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte
civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato
contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di
appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è
identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Art. 602
- Dibattimento di appello -
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa
la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o
in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice,
quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la
rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme
dall'accordo (1).
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio,
di atti del giudizio di primo grado nonchè, entro i limiti previsti
dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.
(1) Con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui
consente la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al
di fuori dei casi elencati nel primo comma dell'art. 599.
Art. 603
- Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale -
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a
norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già
acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove,
il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli
atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio
di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta
di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta
e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore
o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in
tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di
citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante
consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4
e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti
del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma
dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità,
il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Art. 604
- Questioni di nullità -
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara
la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è
stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante
per la quale la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del
reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non
vengano ritenute prelevanti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze
attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle
previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti,
effettua, se occorre, un giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per
un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della
sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento
sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate
nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento
che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con
sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è
verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se
accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia
stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento
che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate,
il giudice può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche,
dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che
l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è
estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita,
il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina,
occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione,
il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la
domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore
a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene
nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte
di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione
degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale
ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla
una sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari,
dispone la trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo
tribunale; tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello
che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art. 605
- Sentenza -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello
pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento,
è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice
di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non
è stato proposto ricorso per cassazione.
Titolo III: RICORSO PER CASSAZIONE
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 606
- Casi di ricorso -
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti
motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla
legge a organi legislativi amministrativi ovvero non consentita ai pubblici
poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui deve tener conto nell'applicazione della legge
penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha
fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando
il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da
particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze
pronunciate in grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi
diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni
di legge non dedotte con i motivi di appello.
Art. 607
- Ricorso dell'imputato -
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza
di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile
di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della
sentenza che riguardano le spese processuali.
Art. 608
- Ricorso del pubblico ministero -
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata
in grado di appello o inappellabile.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento,
pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale.
3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre
ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna
o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura.
4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale e il procuratore delle Repubblica presso la pretura possono
anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni
di legge.
Art. 609
- Cognizione della Corte di cassazione -
1. Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del
procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio
in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile
dedurre in grado di appello.
Capo II: PROCEDIMENTO
Art. 610
- Atti preliminari -
1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione
dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi
di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori
delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando
le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere
contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero
il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso
in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il
presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza
della decisione.
4. La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore
generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione
di inammissibilità del ricorso.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria
ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se
il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera
di consiglio. In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se
vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando
la causa dedotta.
Art. 611
- Procedimento in camera di consiglio -
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte
procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro
provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze
pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito
e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui motivi,
sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti
senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza,
tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque
giorni prima, possono presentare memorie di replica.
2. Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara
l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso
in udienza pubblica.
Art. 612
- Sospensione dell'esecuzione della condanna civile -
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di
cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione
della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile
danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile
è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di
consiglio.
Art. 613
- Difensori -
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso,
le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Davanti
alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla
Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori,
salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la
proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore
è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purchè
abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente
del collegio provvede a norma dell'articolo 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche
all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente,
se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio
dei non abbienti.
Art. 614
- Dibattimento -
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina
delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di
secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto
siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone
atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato
fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese.
Non sono ammesse repliche.
Capo III: SENTENZA
Art. 615
- Deliberazione e pubblicazione -
1. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio
subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità
o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione,
mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere
da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Art. 616
- Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità
del ricorso -
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle
spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile,
la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila
a lire quattromilioni. Nello stesso modo si può provvedere quando
il ricorso è rigettato.
Art. 617
- Motivazione e deposito -
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui
designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti
la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è
depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in camera
di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione.
Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera
senza formalità.
Art. 618
- Decisioni delle sezioni unite -
1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta
al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale,
su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere
il ricorso alle sezioni unite.
Art. 619
- Rettificazione di errori non determinanti annullamento -
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni
di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata,
se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia
specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la
specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di
computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole
all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora
non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art. 620
- Annullamento senza rinvio -
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte
pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il
reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata
o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono
i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito
dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo
522 in relazione a un reato concorrente;
f ) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo
522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata
e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto,
pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per
la quale non è ammesso l'appello;
l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero
può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare
i provvedimenti necessari.
Art. 621
- Effetti dell'annullamento senza rinvio -
1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la Corte
dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che
essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto
dalla lettera f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia
al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla
lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se
si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza
che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo
699; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando
l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l) , procede
alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
Art. 622
- Annullamento della sentenza ai soli effetti civili -
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione,
se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione
civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza
di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile
competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per
oggetto una sentenza inappellabile.
Art. 623
- Annullamento con rinvio -
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale
provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti
dall'articolo 604 comma 1, la Corte di cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello
o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale,
il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della
stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale
più vicini;
d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice
per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia,
il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato
la sentenza annullata.
Art. 624
- Annullamento parziale -
1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni
della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti
che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo
quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale
dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio
con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza
e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può
essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente
per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della
parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
3. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza
delle forme previste dall'articolo 127.
Art. 625
- Provvedimenti conseguenti alla sentenza -
1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di
cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della
sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo
al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria
trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione
impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della
decisione della Corte.
Art. 626
- Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
-
1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione deve
cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di
sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al
procuratore generale presso la Corte medesima perchè dia i provvedimenti
occorrenti.
Art. 627
- Giudizio di rinvio dopo annullamento -
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo
25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice
la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite
dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne
fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione
per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche
assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi
o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata,
non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente
giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia
esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto
estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio
di rinvio.
Art. 628
- Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio -
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con
ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto
dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere
impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi
dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo
627 comma 3.
Capo IV: REVISIONE
Art. 629
- Condanne soggette a revisione -
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi
determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei
decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è
già stata eseguita o è estinta.
Art. 630
- Casi di revisione -
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale
di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza
del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia
deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero
una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove
che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato
deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza
di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla
legge come reato.
Art. 631
- Limiti della revisione -
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena
d'ammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati,
che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530
o 531.
Art. 632
- Soggetti legittimati alla richiesta -
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che
ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è
morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto
fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera
a - possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 633
- Forma della richiesta -
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per
mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica
delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte
di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la
sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.
2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettera a) e b) , alla
richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei
decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta
deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna
per il reato ivi indicato.
Art. 634
- Declaratoria d'inammissibilità -
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste
dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste
dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata,
la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità
e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila
lire a quattro milioni.
2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto
la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento
del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad
altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza prevista
dal comma 1 o alla corte di appello più vicina.
Art. 635
- Sospensione dell'esecuzione -
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con
ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste
dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della
misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione
della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione
sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere
per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Art. 636
- Giudizio di revisione -
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione
a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro
IV in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella
richiesta di revisione.
Art. 637
- Sentenza -
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli
525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice
revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia
il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente
sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente
giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte
privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è
stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza.
Art. 638
- Revisione a favore del condannato defunto -
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta
di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore,
il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati
al condannato.
Art. 639
- Provvedimenti in accoglimento della richiesta -
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento
a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso
previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in
esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza
patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per
il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio
di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono
state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma
2 n. 2 del codice penale.
Art. 640
- Impugnabilità della sentenza -
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta
al ricorso per cassazione.
Art. 641
- Effetti dell'inammissibilità o del rigetto -
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza
che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta
fondata su elementi diversi.
Art. 642
- Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta -
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza
di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del
condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato
delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello
dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura
della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della
pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Art. 643
- Riparazione dell'errore giudiziario -
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato
causa per dolo o per colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una
riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena
o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla
condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro
ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura
del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente
diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto a spese
dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della
pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare
per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.
Art. 644
- Riparazione in caso di morte -
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione,
il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti,
ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone
legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo
di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata
al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle
conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino
nella situazione di indegnità prevista nell'articolo 463 del codice
civile.
Art. 645
- Domanda di riparazione -
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed
è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili,
personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della
corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda
nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo
638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda
è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve
fornire l'indicazione degli altri eventi diritto.
Art. 646
- Procedimento e decisione -
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera
di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata
al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria,
al Ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel
distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto
che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata
al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono
ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista
dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme
previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare
la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento
stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato
una provvisionale a titolo di alimenti.
Art. 647
- Risarcimento del danno e riparazione -
1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1, lettera d), lo Stato,
se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della
somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Libro decimo
Esecuzione
Titolo I: GIUDICATO
Art. 648
- Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali -
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le
quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile
quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato
ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in
cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile
o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Art. 649
- Divieto di un secondo giudizio -
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento
penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto
dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale,
il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650
- Esecutività delle sentenze e dei decreti penali -
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali
hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando
non sono più soggette a impugnazione.
Art. 651
- Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o
amministrativo di danno -
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione
che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per
le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del
condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto
nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata
a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che
non abbia accettato il rito abbreviato.
Art. 652
- Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile
o amministrativo di danno -
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è
stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o
sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo
penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata a norma
dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Art. 653
- Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare
-
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
Art. 654
- Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri
giudizi civili o amministrativi -
1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile
civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale,
la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata
in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto
o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento
degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione
penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa.
Titolo II: ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 655
- Funzioni del pubblico ministero -
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell'articolo 655 cura di ufficio l'esecuzione dei
provvedimenti.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente
e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento
di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione,
il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione
è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa.
Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione
è sorta nel corso dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta
nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena
di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore
nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico
ministero a norma dell'articolo 97, senza che ciò determini la sospensione
o il ritardo dell'esecuzione.
Art. 656
- Esecuzione delle pene detentive -
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva,
il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è
consegnata all'interessato.
2. Se la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è
pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine
di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque
giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico
ministero dispone la carcerazione.
3. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione
è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona
nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro
valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento
e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato
al difensore del condannato.
5. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le
modalità previste dall'articolo 277.
Art. 657
- Computo della custodia cautelare e delle spese espiate senza titolo
-
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire,
computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro
reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo
procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza
detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena
detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è
stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o
quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere
al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva
espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della
pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti
dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive
espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro
reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita
o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere
determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato
al condannato e al suo difensore.
Art. 658
- Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza -
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla
confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso
il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo
679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria
a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo
659 comma 2.
Art. 659
- Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza -
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza
deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato,
il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna
emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo
656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso
il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può
emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando
non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza
che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso,
emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione
dell'interessato.
Art. 660
- Esecuzione delle pene pecuniarie -
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della
pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il
quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità
del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è
convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza
può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133
ter del codice penale se essa non è stata disposta con la sentenza
di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non
superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di
insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti
è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione
è stata differita.
4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle
norme vigenti.
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Art. 661
- Esecuzione delle sanzioni sostitutive -
1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata,
il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in
osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita
a norma dell'articolo 660.
Art. 662
- Esecuzione delle pene accessorie -
1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori
dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto
della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene
accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice
penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice
civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie
previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione
della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente
eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art. 663
- Esecuzione di pene concorrenti -
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più
sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina
la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede
il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma
4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato
e al suo difensore.
Art. 664
- Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie -
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna
alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità
o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su
richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione
della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che
la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti
per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato.
4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto
della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.
Titolo III: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
Capo I: GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Art. 665
- Giudice competente -
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione
di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è
stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure
di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice
di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è
stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato
senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice
di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli
altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio,
è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici
diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono emessi
dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso
quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari speciali, è
competente il giudice ordinario.
Art. 666
- Procedimento di esecuzione -
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta
già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente
del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato.
Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del
collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia
privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno
dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza
possono essere depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore
e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito
personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo fuori
della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza
dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga
di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti
i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere
prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata
senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per
cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla
Corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal
comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato
ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore
provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva
a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè
"di regola".
Art. 667
- Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta -
1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona
arrestata per esecuzione di pena o perchè evasa mentre scontava
una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine
utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti
deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se
l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione,
dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere
a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e
non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e
2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede
il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.
Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice
il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede
a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza,
entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza
è comunicata all'autorità giudiziaria procedente (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 28, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 668
- Persona condannata per errore di nome -
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per
errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle
forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva
procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per
il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera
c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata
è sospesa.
Art. 669
- Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa
persona -
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state
pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice
ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna
meno grave, revocando le altre.
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare
la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di
tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione,
si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena
pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa,
si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità,
si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva
o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della
libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione
sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale
applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri
effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza
divenuta irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita,
l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti
penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato
in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato,
premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze
di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona
per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto
dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione
della sentenza più favorevole, revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta
di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un
decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento
revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è
stato pronunciato per estinzione del reato verificatosi successivamente
alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna,
si esegue quest'ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza
pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.
Art. 670
- Questioni sul titolo esecutivo -
1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca
o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza
delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato,
lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione disponendo, se occorre,
la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non
validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice
dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato,
trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del
giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione
o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende
con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perchè sia dichiarata
la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono
i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo
175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al
giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare
la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione.
In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere
riproposta al giudice nell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo
175 commi 7 e 8.
Art. 671
- Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
-
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati
in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa
non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura
non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun
decreto.
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento
del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento
conseguente.
Art. 672
- Applicazione dell'amnistia e dell'indulto -
1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione
procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).
2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto,
occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo
210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione
degli atti al magistrato di sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna
può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto
ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative,
prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica
l'amnistia o l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato
ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere
l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del
termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine,
fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.
L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla
scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni
o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
(1) Comma così sostituito dall'art. 29, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 673
- Revoca della sentenza per abolizione del reato -
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca
la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non
è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato
o per mancanza di imputabilità.
Art. 674
- Revoca di altri provvedimenti -
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia,
o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal
giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza
di condanna per altro reato.
Art. 675
- Falsità di documenti -
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma
dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della
sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni
interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della
cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della
sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione
di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento
non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato
al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del
documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia
è stata chiesta per un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito
alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma,
è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito
pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica
del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto
da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia
copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale
copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente
del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art. 676
- Altre competenze -
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando
la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento
in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca
o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione
procede a norma dell'articolo 667 comma 4 (1).
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate,
si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione
la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
(1) Comma così sostituito dall'art. 30, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Capo II: MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Art. 677
- Competenza per territorio -
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura
di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza
che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si
trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio
di ufficio del procedimento.
2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza,
se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato
di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha
la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata
secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato
di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna,
di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più
sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato
di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile
per ultima.
Art. 678
- Procedimento di sorveglianza -
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e
il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione
e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai
ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza,
alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata
e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666.
Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica
di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione
scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa
documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale
di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e,
davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
Art. 679
- Misure di sicurezza -
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata,
fuori dei casi previsti dall'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve
essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta
del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è
persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa,
ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato. Provvede altresì su richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa
nonchè sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali.
Art. 680
- Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza -
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti
le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale
di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale
di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna,
di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti le disposizioni
che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello
non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art. 681
- Provvedimenti relativi alla grazia -
1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è
sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente
o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale
ed è presentata al Ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto, o internato, la domanda può
essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti
gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale
presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato
nell'articolo 655, la trasmette al Ministro con il proprio parere motivato.
Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può
essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite
le opportune informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio
di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che
procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda
o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il
giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando
è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti
conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo
672 comma 5.
Art. 682
- Liberazione condizionale -
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca
della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito
del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che
siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile
il provvedimento di rigetto.
Art. 683
- Riabilitazione -
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide
sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici
speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì
sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna
per altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può
desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del
codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della
buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi
due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento
di rigetto.
Art. 684
- Rinvio dell'esecuzione -
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento
dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli
articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo
147 comma 1 numero 1 - del codice penale, nel quale provvede il Ministro
di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione
del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i
presupposti perchè il tribunale disponga il rinvio, il magistrato
di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione, o,
se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio
al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto
fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza
trasmette immediatamente gli atti (1).
(1)Con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui attribuisce
al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di
provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma,
n. 1, del codice penale.
Titolo IV: CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 685
- Uffici del casellario giudiziale -
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della
Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei
provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione,
concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone
nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo
di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario
presso il tribunale di Roma.
Art. 686
- Iscrizioni nel casellario giudiziale -
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari
disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili,
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa
la definizione in via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'articolo
162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione
non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure
di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia
e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato
o di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto
l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità
o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione
o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato
fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle
che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito (1);
4) i decreti di chiusura di fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca
della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo
di soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria,
sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze
pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna
penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e
dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero
la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere
iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
(1) Numero così sostituito dall'art. 31, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 687
- Eliminazione delle iscrizioni -
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia
ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono
ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma
dell'articolo 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto
o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere,
è scaduto il termine per l'impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le
quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice
penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita
ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti
dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza
e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo
alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri
2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata
in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando
sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata
in giudicato (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 32, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art. 688
- Certificati del casellario giudiziale -
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere,
per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni
esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene
a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici
servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un
atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato
stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia
penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle
indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore
possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente,
il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone,
per i fini indicati dall'articolo 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione
delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
elettorale.
Art. 689
- Certificati richiesti dall'interessato -
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono
ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni
esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia
menzione nel certificato a) norma dell'articolo 175 del codice penale,
purchè il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda
e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del
codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente
applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata
la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure
sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b)
n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è
stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni
esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2),
3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere
b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate
nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate
nei numeri 8 e 9 della lettera a) del presente comma nonchè i provvedimenti
concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità
del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è
indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione
o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo
686 comma 3 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, D. Lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
Art. 690
- Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati -
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide,
con le forme stabilite dall'articolo 666, il tribunale del luogo dove ha
sede l'ufficio del casellario giudiziale.
Titolo V: SPESE
Art. 691
- Anticipazione delle spese -
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione
di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse
al patrocinio statale dei non abbienti.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede,
in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo
le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 692
- Spese della custodia cautelare -
1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato
per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico
le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte
le spese relative alla maggiore durata.
3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese
conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.
Art. 693
- Provvedimenti in caso d'insolvibilità -
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna
alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica, per le necessarie
informazioni, le generalità dell'obbligato dichiarato insolvibile
all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare
del credito.
2. L'ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali
condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento
in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza
ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale
procede al recupero del credito.
Art. 694
- Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione -
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico
deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese,
non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto
ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di
condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione
avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale
in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore
responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta
del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi,
previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle
disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero
può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso
formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico,
da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente
riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle
disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e
con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.
Art. 695
- Questioni sulle spese processuali -
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel precedente titolo
decide il giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'articolo
666.
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 696
- Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
-
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle
sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati
dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano e non dispongono diversamente, si applicano
le norme che seguono.
Titolo II: ESTRADIZIONE
Capo I: ESTRADIZIONE PER L'ESTERO
Sezione I: PROCEDIMENTO
Art. 697
- Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di
una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento
restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto
mediante estradizione.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro
di grazia e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine
egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della
data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione
del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della
persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo
Stato richiedente a un altro Stato.
Art. 698
- Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona -
1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico
nè quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato
verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di
opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano
violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è
prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l'estradizione
può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni,
ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal Ministero
di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già
inflitta, non sarà eseguita (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1996, n. 223, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma.
Art. 699
- Principio di specialità -
1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione
già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione
espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per
il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello
per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non
venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione
di una pena o misura di sicurezza nè assoggettato ad altra misura
restrittiva della libertà personale nè consegnato ad altro
Stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone
avuta la possibilità non ha lasciato il territorio dello Stato al
quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua
definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente
ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione
ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità
e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Art. 700
- Documenti a sostegno della domanda -
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda
alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà
personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo
alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è
domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione
dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione
se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista
dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni
lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o,
se già inflitta, che non sarà eseguita;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare
l'identità e la nazionalità della persona della quale è
domandata l'estradizione.
Art. 701
- Garanzia giurisdizionale -
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non
può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di
appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando
l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta.
L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e
di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della
persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di
appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la
dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene
al Ministro di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato
l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello
il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo
716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così
indicati è competente la corte di appello di Roma.
Art. 702
- Intervento dello stato richiedente -
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà
di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte
di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio
davanti all'autorità giudiziaria italiana.
Art. 703
- Accertamenti del procuratore generale -
1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il
Ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono
allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente
a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717,
il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti
a sè dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e
per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione. L'interessato è
avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto
del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere,
per mezzo del Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni
che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda
di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello
la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte
di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria
cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale
è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante
dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà
di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti
nonchè di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.
Art. 704
- Procedimento davanti alla corte di appello -
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente
della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi
al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è
richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante
dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità.
Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne
sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate
memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza
delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo
aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari
e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono,
la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante
dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte,
se vi è richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la
custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in
libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono
essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte
revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione
delle cose sequestrate.
Art. 705
- Condizioni per la decisione -
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente,
la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono
gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile
di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della
quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento
penale nè è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello
Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria dell'estradizione:
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata,
la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che
non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta
agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698 comma
1.
Art. 706
- Ricorso per cassazione -
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto
ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata,
dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello
Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 704.
Art. 707
- Rinnovo della domanda di estradizione -
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di
una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata
per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata
su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità
giudiziaria.
Art. 708
- Provvedimento di estradizione. Consegna -
1. Il Ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione
entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto
del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine
per l'impugnazione o del deposito della sentenza della Corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del
Ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione,
se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà
in caso di diniego dell'estradizione.
4. Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo Stato
richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della
consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi,
dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà
personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data
stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente,
può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia
se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in
consegna l'estradando; in tale caso quest'ultimo viene posto in libertà.
Art. 709
- Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
-
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando
deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione
è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita
l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello
Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna
temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata,
concordandone termini è modalità.
2. Il Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo
II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello
Stato richiedente.
Art. 710
- Estensione dell'estradizione concessa -
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna
dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.
Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata,
rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta
estensione dell'estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato,
con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione
richiesta.
Art. 711
- Riestradizione -
1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in
cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso
alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
Art. 712
- Transito -
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona
estradata da un altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo,
dal Ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti
come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698 comma
1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato
richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà
inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo
Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito
con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato
che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere
data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il
Ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati
al procuratore generale presso la corte d'appello. La corte procede in
camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le
disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì
le disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere
appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene
per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente
capo.
Art. 713
- Misure di sicurezza applicate all'estradato -
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello
Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso
ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento
della pericolosità sociale.
Sezione II: MISURE CAUTELARI
Art. 714
- Misure coercitive e sequestro -
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione
può essere sottoposta, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,
a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto,
a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata
l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle
degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III
del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto
in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è
domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere
disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni
per una sentenza favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione
è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato
la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per
cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato
esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta
del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche
più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi,
quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità
(1).
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene
alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte
di cassazione, alla corte medesima.
(1) Comma così sostituito dall'art. 35, D. Lgs. 14 gennaio 1991,
n. 12.
Art. 715
- Applicazione provvisoria di misure cautelari -
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro
di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via
provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione
sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è
stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero
sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda
di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione
del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della
persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla
corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora
o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta
che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata
nei modi così indicati, è competente la corte di appello
di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il Ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione
allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva
e dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministro degli affari esteri
o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti
previsti dall'articolo 700.
Art. 716
- Arresto da parte della polizia giudiziaria -
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere
all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata
domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo
715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato
e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente
il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non
oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della
corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante
la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente
della corte di appello entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida
con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti
dati informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro di grazia
e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.
Art. 717
- Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva -
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli
articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più
presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero
dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione
della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone
menzione nel verbale.
2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il
presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore
di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio
a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno
ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e
ha diritto di assistervi.
Art. 718
- Revoca e sostituzione delle misure -
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli
precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello
o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte
medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia
ne fa richiesta.
Art. 719
- Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari -
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello
a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo
la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello,
alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso
per cassazione per violazione di legge.
Capo II: ESTRADIZIONE DALL'ESTERO
Art. 720
- Domanda di estradizione -
1. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare
a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei
cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della
libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata
la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia,
trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa
dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Il Ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare
la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione
all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere
in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato
estero per concedere l'estradizione, purchè non contrastanti con
i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità
giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di
estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne
l'arresto provvisorio.
Art. 721
- Principio di specialità -
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza
nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà
personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il
quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso
consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità,
non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia
fatto volontariamente ritorno.
Art. 722
- Custodia cautelare all'estero -
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di
estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti
della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto
previsto dall'articolo 304 comma 4 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.L. 8 giugno
1992, n. 306.
Titolo III: ROGATORIE INTERNAZIONALI
Capo I: ROGATORIE DALL'ESTERO
Art. 723
- Poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1. Il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla
rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni
e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che
gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
2. Il Ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente
che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari
ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro
non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate
ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione,
al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche
o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo
svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone,
di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera,
il Ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando
lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità
della persona citata.
4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria
quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art. 724
- Procedimento in sede giurisdizionale -
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, non si può dare
esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione
favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli
atti richiesti.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia
e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà
comunicazione al procuratore generale.
4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L'esecuzione della rogatoria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative
alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire
sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
Art. 725
- Esecuzione delle rogatorie -
1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei
suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo
in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di
questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato.
Art. 726
- Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
-
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio
dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniere, è
trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere
eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo
167.
Capo II: ROGATORIE ALL'ESTERO
Art. 727
- Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere -
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero
dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità
straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione
probatoria, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale
provvede all'inoltro per via diplomatica.
2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione
della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che
possono essere compromessi la sicurezza o altri interessi dello Stato.
3. Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente
la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria
ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro
trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto
dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro
diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro
di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria
a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal
Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione
del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte
dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.
Art. 728
- Immunità temporanea della persona citata -
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone,
di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana,
la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a
restrizione della libertà personale in esecuzione di un pena o di
una misura di sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive
della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della
citazione.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone,
il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato
il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui
la sua presenza non è più richiesta dall'autorità
giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 729
- Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria -
1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità
degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata
al rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.
Titolo IV: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREESECUZIONE ALL'ESTERO
DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Capo I: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 730
- Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti
dal codice penale -
1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale
di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di
cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero
di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza
ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto
della quale ha sede l'ufficio del casellario giudiziario competente ai
fini dell'iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione
in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni
e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata
nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla
sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri
1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta
alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministro di grazia
e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti
le informazioni che ritiene opportune.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli
effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
Art. 731
- Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi
internazionali -
1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un
accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale
pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri
effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette
al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della
quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione,
una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana,
con gli atti che vi sono allegati, e con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello
Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente
all'esecuzione.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il
riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo
12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.
Art. 732
- Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
-
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali
di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento
del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento
della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede
l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione.
Art. 733
- Presupposti del riconoscimento -
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello
Stato in cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente
e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in
giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è
stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui
comprensibile e a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative
alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua,
alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito
sullo svolgimento o sull'esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non
è previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è
stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è
in corso nello Stato procedimento penale.
Art. 734
- Deliberazione della corte di appello -
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate
le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia
espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte
del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.
Art. 735
- Determinazione della pena e ordine di confisca -
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini
dell'esecuzione di un sentenza straniera, determina la pena che deve essere
eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera
in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale
pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta
con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata,
tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge
italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia
tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto
per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della
pena non è stabilità nella sentenza straniera, la corte la
determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133 bis e
133 ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere
più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione
della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre,
con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena
a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato
liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la
liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare
le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare
il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio
del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione
di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art. 736
- Misure coercitive -
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente
per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione
di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre
una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio
dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle
dell'articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque
entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede
alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo
717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza
che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero,
in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza
che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte
in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è notificata,
dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata
e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
Art. 737
- Sequestro -
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente
per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione
di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili
a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza
può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere
proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano
il sequestro preventivo.
Art. 738
- Esecuzione conseguente al riconoscimento -
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza
straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite
secondo le legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è
computata ai fini dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso
la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è
equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna
in un procedimento penale ordinario.
Art. 739
- Divieto di estradizione e di nuovo procedimento -
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza
straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato
non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento
penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente
considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Art. 740
- Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
-
1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è
versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di
condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze
provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute,
a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza
riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe
alla devoluzione allo Stato italiano.
Art. 741
- Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili
di sentenze penali straniere -
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa
sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci
le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse
alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili
della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano
le disposizioni degli articoli 733 e 734.
Capo II: ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 742
- Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione
all'estero -
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709
comma 2, il Ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero
delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta
dallo Stato estero.
2. L'esecuzione all'estero di un sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale può essere domandata
o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente
dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è
idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche
se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato
si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è
stata negata o non è comunque possibile.
Art. 743
- Deliberazione della corte di appello -
1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna
a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa
senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto
fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia
trasmette gli atti al procuratore generale affinchè promuova il
procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo
127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere
prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato
si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità
consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello
Stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte
del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.
Art. 744
- Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero -
1. In nessun caso il Ministro di grazia e giustizia può domandare
l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato
verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi
di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di
opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 745
- Richiesta di misure cautelari all'estero -
1. Se è domandata l'esecuzione di un pena restrittiva della
libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro
di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha facoltà
di richiedere il sequestro.
Art. 746
- Effetti sull'esecuzione nello Stato -
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento
in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata
della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando,
secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente
espiata. |
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