Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi,
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765
Art. 1 - Campo
di applicazione
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali
e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi
regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni
convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti
Art. 2 - Zone territoriali
omogenee
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente
lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle
in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento
delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale
Art. 3 - Rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art.17,
penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare
per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile,
di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle
sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso
indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole
dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici
servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco
e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione
di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio
previste dall'art.18 della
legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite
su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli
strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni
abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie
lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati
di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno)
per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse
con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi
per le abitazioni, studi professionali, ecc.)
Art. 4 - Quantità minime di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle
singole zone territoriali omogenee
La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo
in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee,
alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla
diversità di situazioni obiettive.
La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo
in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee,
alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla
diversità di situazioni obiettive.
1. - Zone A): l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità
- per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di
rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione
e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità
minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare
come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed
attrezzature.
2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti
i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta
quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti
entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate,
ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole
attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente
art.3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della
determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo,
in misura doppia di quella effettiva.
3. - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità
minima di spazi di cui all'art.3.
Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici
non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio
è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche
di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli
insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore
a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per
i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con
particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi,
lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche
di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche,
la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art.
3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone
siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da
riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle
lettere a) e b) del precedente art.3.
5. - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale
- quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono
essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto
alla popolazione del territorio servito:
- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
(istituti universitari esclusi);
- 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Art. 5 - Rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
l rapporti massimi di cui all'art.17
della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come
appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili
compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata
ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse
le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie
destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere
la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di
cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di
cui all'art.18 della
legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta
alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative
Art. 6 - Mancanza di aree disponibili
l Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree
disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie
zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare
tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo
5, n. 2 della legge n. 765.
Art. 7 - Limiti
di densità edilizia
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni
conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono
superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture
di epoca recente prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria
non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona
e, in nessun caso, i 5 mc/mq;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite
in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze
igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime
di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli
edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità
fondiarie superiori ai seguenti limiti:
- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di
adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse
non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno
determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt.
3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici
di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione
degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità
fondiaria di mc 0,03 per mq.
art. 8 - Limiti di altezza degli edifici
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito
superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto
di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;
2) Zone B):
- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza
degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità
fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C:
- contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con
quelle degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite
dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra
i fabbricati di cui al successivo art. 9.
art. 9 - Limiti
di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore
storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti
i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate
di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato
più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata,
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade
destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità
a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti
commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati
o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. |