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Legge 13 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 1. Ambito di applicazione.
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Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
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gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
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gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
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gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
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gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
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gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido
o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
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gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;
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gli impianti di protezione antincendio.
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Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Note:
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991,
n. 447.
Art. 2. Soggetti abilitati.
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Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
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L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato
al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3,
da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti
tecnico-professionali.
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I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono
i seguenti:
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laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
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oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma
1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
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oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
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oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica
di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Art. 4.
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
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L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali
un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni
delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti
le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è
presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da
un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
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Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
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Note:
Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati
approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli
impianti.
Art.
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR
392/94)
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Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro
che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
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Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti,
alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti
di cui all'articolo 1.(5)
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Art. 6. Progettazione
degli impianti.
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Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
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La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
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Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
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presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
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presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art 7. Installazione
degli impianti.
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Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.
I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
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In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
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Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto
dal presente articolo.
Art.
8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
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Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale
per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività
di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di
cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
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La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni
del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione
di conformità.
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Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri
di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 6.
Art. 10.
Responsabilità del committente o del proprietario.
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Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
2.
Art. 11. Certificato
di abitabilità e di agibilità.
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Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Art.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
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Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo
10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
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Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art.
13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo.
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Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali
è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
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In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14. Verifiche.
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Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
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Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Art. 15. Regolamento
di attuazione.
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Commi abrogati dal DPR 392/94:
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore
generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti
delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali
e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di
gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini
e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto (6). |
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Note:
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e le relative tabelle
annesse.
Art. 16. Sanzioni.
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Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico
del committente o del proprietario, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
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Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art.
17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
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I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Disposizioni
transitorie.
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Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le
imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire
gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare
al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9.
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Art. 19. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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