Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
del 10 agosto 2004
Modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti
e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto».
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 199 del 25 agosto
2004)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI
E STATISTICI
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti 23 febbraio
1971, n. 2445, con il quale sono state approvate «Norme tecniche
per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre
1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore
a 0,8;
Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre
1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle
disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo
e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle norme tecniche
di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e' stato stabilito
che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con
impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano
essere considerate sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art.
12 del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme
relative agli attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale 23
febbraio 1971, n. 2445;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1999 recante
le modifiche al citato decreto ministeriale del Ministero dell'interno
24 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate norme
in relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella qualita'
dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte, nei metodi
di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive difficolta', frequentemente
incontrate, nella sistemazione dei congegni di intercettazione;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate con l'allegato al presente decreto le modifiche ai punti:
2.1.1.3 - 2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2
- 2.3.4 - 2.3.6 - 2.3.7 - 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1
- 2.5.2 - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche per gli attraversamenti
e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto» gia' approvate con il decreto
ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
Art. 2.
Nelle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971,
n. 2445:
l'unita' di misura della pressione chilogrammo per centimetro quadrato
(kg/cmq) e' sostituita con l'unita' «bar» (1 bar = 105 Pascal);
per «gas metano» si intende gas naturale con densita' non
superiore a 0,8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2004
Il capo Dipartimento: FUMERO
ALLEGATO
MODIFICHE ALLE «NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I
PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE
ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO» GIA' APPROVATE CON IL DECRETO MINISTERIALE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 23 FEBBRAIO 1971, n. 2445.
Punti:
2. Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie
con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni
a pelo libero).
2.1 Attraversamenti.
Gli attraversamenti si distinguono in:
interrati (2.1.1);
superiori (2.1.2);
inferiori (2.1.3);
2.1.1 Attraversamenti interrati:
sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari.
2.1.1.3 La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo
di maggior diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate
al paragrafo 2.4 e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al due
per mille in direzione dello spurgo.
Nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1,
qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata (trivellazione
teleguidata, microtunneling o altre simili), puo' non essere rispettata
la pendenza della condotta.
2.1.2 Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante
struttura propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti (esistenti
o da costruire per usi promiscui vari).
2.1.1.5 Nel caso che si debba necessariamente attraversare una stazione
ferroviaria non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione,
di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso altresi'
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m
misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle
fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di
fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie
esterne dei binari estremi.
2.1.2.3 Non e' ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di
stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso
altresi' l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore
di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni,
delle fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di
fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie
esterne dei binari estremi.
2.1.2.7 Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o sospensione
a struttura metallica di pertinenza della ferrovia attraversata.
Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non metallici
(esistenti o da costruire per usi promiscui vari) devono essere realizzati
introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al punto 2.4. Tale
tubo di protezione deve essere sistemato in un cunicolo appositamente predisposto
o ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto, oppure puo' essere
incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di
cemento, ma sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.
Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati
o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, per diametro
nominale fino a 350 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar,
posare la condotta senza il tubo di protezione in un cunicolo ad uso esclusivo,
ricavato nell'opera d'arte in grado di proteggere meccanicamente la condotta
stessa, la cui intercapedine libera deve essere riempita con materiale
inerte. Inoltre la condotta puo' essere direttamente interrata nella massicciata
stradale nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale
del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni
e integrazioni.
2.3 Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera.
2.3.1 Le condotte in attraversamento devono essere di acciaio di qualita',
salvo i casi in cui il fluido trasportato non ne consenta l'impiego.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano l'utilizzo di
tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a 315 mm e per pressioni
di esercizio non superiori a 5 bar.
In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche inferiori
a:
PE 80, Serie 5 - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO
4437 e al decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984
e successive modificazioni e integrazioni.
2.3.2 Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto
devono nel caso di condotte in acciaio essere unite di testa mediante saldatura
elettrica ad arco.
Le saldature devono essere tutte radiografate allorche' la pressione
di esercizio e' superiore a 5 bar. L'Ente richiedente l'attraversamento
e' tenuto ad esibire la relativa documentazione, completata anche dal certificato
di accettabilita' rilasciato dall'Istituto italiano della saldatura o da
altro Istituto legalmente riconosciuto.
Le tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti gas
metano, devono essere unite mediante saldatura di testa per fusione o saldatura
per fusione mediante raccordi elettrosaldabili. Non sono ammesse saldature
delle condotte in polietilene all'interno del tubo di protezione nell'ambito
degli attraversamenti.
2.3.4 Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere od
essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula
sopra riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle condotte in acciaio
non deve essere inferiore a 4 mm.
2.3.6 Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere
sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la pressione
dichiarata massima di esercizio. La pressione minima di prova idraulica
non deve mai essere inferiore a 5 bar e deve mantenersi costante per 2
ore dopo raggiunta la stabilizzazione (termica, idraulica, ecc.) del sistema.
Per le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 la prova di tenuta
puo' essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o aria, secondo
quanto prescritto dal decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24
novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.
2.3.7 La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere controllata
con manometro registratore. Il risultato della prova stessa deve essere
verbalizzato.
2.4 Tubo di protezione. Tubi di sfiato e spurghi.
2.4.1 Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualita' ed avere
uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel caso di tubazioni
in polietilene di cui al punto 2.3.1, in attraversamento inferiore, in
parallelismo, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata,
il tubo di protezione puo' essere anche dello stesso materiale della condotta
e venga sottoposto a sollecitazioni non superiori a quelle calcolate per
i tubi in acciaio.
2.4.2 Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto 2.4.3
non devono essere adottati spessori minori di 4 mm per le tubazioni di
acciaio.
2.4.4 Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare
una intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5 cm.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, che l'intercapedine
libera tra la condotta ed il tubo di protezione soddisfi le prescrizioni
del decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e
successive modificazioni e integrazioni.
2.4.6 La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo
di protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile.
I distanziatori non devono occupare piu' di un quarto della sezione dell'intercapedine,
e devono essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano
in nessun caso a contatto e devono essere posti in modo da consentire il
libero deflusso dei liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in polietilene
di cui al punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso materiale, i
distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.
2.4.11 Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di spurgo
della intercapedine da collocare in prossimita' della estremita' piu' bassa
del tubo stesso.
Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al successivo
punto 2.5.1.
Esso deve avere il diametro non inferiore a 20 mm. Nel caso di tubazioni
di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica della
trivellazione controllata, il tubo di spurgo puo' essere omesso.
2.5 Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
2.5.1 A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza delle
estremita' del tubo di protezione devono essere costruiti due pozzetti
contenenti ciascuno: una presa per manometro, le eventuali apparecchiature
relative alla protezione catodica, di cui al paragrafo 2.6, le prese agibili
per il controllo periodico dello stato elettrico della condotta e del tubo
di protezione, il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine fra tubo
di protezione e condotta. Detto terminale deve essere munito di una idonea
chiusura di sicurezza.
E' tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui sopra
vengano sistemati nel modo seguente:
le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti
interrati o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;
le prese elettriche agibili per il controllo della
situazione elettrica della condotta e del relativo tubo di protezione,
su pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato;
i pozzetti di ricovero dei terminali dei tubi di
spurgo dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in corrispondenza
o nelle vicinanze delle estremita' del tubo di protezione medesimo, ma
in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal piede del rilevato o 5 m
dal ciglio delle trincee, anche se cio' comporta un aumento della anzidetta
minima distanza di 10 m.
2.5.2 Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a valle
dell'attraversamento. Gli organi di intercettazione devono essere ubicati
in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido l'intervento
per intercettare il flusso in caso di necessita', e, ad una distanza fra
loro non maggiore di 1000 m. La predetta distanza di 1000 m in deve intendersi
misurata sull'asse della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti
devono essere protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da
recinti in modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto dal
personale addetto.
Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto non
puo' in nessun caso trovarsi a meno di 20 m dalla rotaia piu' vicina. La
predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla ortogonale all'asse
del binario.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, con pressioni
superiori a 5 bar, che gli organi di intercettazione possono essere ubicati
ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma inferiore a 2000 m, a condizione
che sia previsto un sistema automatico o manuale che permetta l'immediata
attivazione degli organi di intercettazione in caso di avaria.
NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE
CON CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
4.1.1.5 Non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione,
di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso altresi'
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m
misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle
fermate e degli scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di
fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie
esterne dei binari estremi. |