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Decreto n.238 del 21 giugno 2006
Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio
della professione di geometra
(Gazzetta Ufficiale N. 172 del 26 Luglio 2006)
Capo I
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva
89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di durata minima di tre anni; Visto l'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni,
subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale
o di un tirocinio di adattamento; Visto, in particolare, il combinato disposto
degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia,
le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento
e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento
dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa
da quella contemplata nell'ordinamento italiano; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 aprile 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «decreto
legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo
della direttiva n. 89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/ 19/CE;
2. «decreto
dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale
della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115;
3. «richiedente»,
il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione
di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese
di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso
la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla
professione;
4. «Consiglio
nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):
«Art. 6 (Misure compensative). -1. Il riconoscimento e' subordinato,
a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento
della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art.
1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli
comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai
sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria
esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale
se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista
e di consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione
delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle
situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta'
della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale,
non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».
«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative).
- 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite,
con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure
di cui agli articoli 7 e 8.».
«Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande
di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art.
2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta
eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato
o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei
vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti
in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive
lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto
junior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di Istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
in ogni altro caso.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115:
«Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento
deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione
relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art.
10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui
all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero
accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato
le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente
indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla
quale partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della
categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle
universita' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da
emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda
o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni
del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente
o organo competente a norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento
ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con
precedente decreto.».
Capo II
Prova attitudinale
Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto
legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale.
L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta
e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel
decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite
nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonche'
le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore,
consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie
indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui
svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto
dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia
professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo
alle materie d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta
giorni prima della prova scritta.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115:
«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste
in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche
ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel
Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione
alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana
sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura
di cui all'art.
12.».
Art. 3.
Commissione d`esame
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione
d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque
membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti
e' effettuata tra professionisti iscritti all'albo dei geometri con almeno
otto anni di anzianita' di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale.
La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata
tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso
una Universita' o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie
su cui puo' vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo
e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati del distretto della
Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni
o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella
di magistrato di appello.
3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro
della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal
componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di
iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei
cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine
di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione
e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita'
di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte
dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita'
di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione, nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale,
sono a carico del predetto Consiglio.
Art. 4.
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza
sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformita'
alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
e successive modifiche.
Nota all'art. 4:
- Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, reca:
«Regolamento per la professione di geometra.».
Art. 5.
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda
di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B al presente
regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento
e a copia di un documento di identita'.
2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente
per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte
si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento
della prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere un
intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione
della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione
all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero
della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente
della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione
minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte
dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale,
un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno
due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione
rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione
al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Capo III
Tirocinio di adattamento
Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto
il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie indicate
nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure
compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento,
in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio
dell'attivita' professionale di un libero professionista secondo quanto
previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente
nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile
con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento
consiste nell'esercizio in Italia dell'attivita' corrispondente alla professione
in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento
sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art.
12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio
della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere
ripetuto.».
Art. 8.
Elenco dei professionisti
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito l'elenco
dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Tale elenco e' formato annualmente su designazione
dei collegi provinciali e circondariali, previa dichiarazione di disponibilita'
dei professionisti, e comprende geometri che esercitano la professione
da almeno sette anni.
3. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni collegio provinciale
e circondariale.
4. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti
in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento
del tirocinio, tramite il presidente del collegio provinciale e circondariale
cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.
Art. 9.
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni
del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque
acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del codice
deontologico dei geometri.
Art. 10.
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento,
intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento,
sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio
nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
1. il numero d'ordine
attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
2. gli estremi del
decreto dirigenziale di riconoscimento;
3. la data di decorrenza
dell'iscrizione;
4. il cognome e nome
del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, il numero di
iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro
e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
5. gli eventuali provvedimenti
di sospensione del tirocinio;
6. la data di compimento
del periodo di effettivo tirocinio;
7. la data del rilascio
del certificato di compiuto tirocinio;
8. la data della cancellazione
con relativa motivazione.
Art. 11.
Iscrizione
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene
a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema
allegato C al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno
ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza dell'incompatibilita'
prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
1. copia di un documento
di identita';
2. copia del decreto
dirigenziale di riconoscimento;
3. attestazione di
disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere
il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
4. n. due fotografie
autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato,
le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati
i documenti allegati; il richiedente esprime altresi' l'impegno a dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni
dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio
nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale.
Nel caso di consegna presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il
timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata
ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del
presente articolo non e' accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Art. 12.
Delibera di iscrizione
1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale,
provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni
dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del
Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione
deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro
dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato,
al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui
questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13.
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni semestre il professionista compila una sezione
dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale,
ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad
ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente
del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone
il visto.
2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio,
il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al
collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi
uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento
del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole
o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del
Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro
il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale
provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la
valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego
di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere
la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato
e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma
3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio
puo' essere immediatamente ripetuto.
Art. 14.
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono
l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla
meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che
ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla meta'
della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio
informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa
di interruzione, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al
comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del
tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono
deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato
e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali
osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato,
delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista
presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 15.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato
e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali
osservazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei
seguenti casi:
1. rinuncia all'iscrizione;
2. dichiarazione di
interruzione del tirocinio;
3. sopravvenuta incompatibilita';
4. condanna definitiva
per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure
per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque
anni;
5. rilascio del certificato
di iscrizione all'albo dei geometri.
2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti
e' comunicata dal Consiglio nazionale all'interessato e al professionista
presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione
sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Art. 16.
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei
delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale,
previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine
per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione
dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione
dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato
e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2006
Il Ministro: Mastella
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137
Allegato A
(articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)
1. Topografia e catasto.
2. Disegno tecnico.
3. Tecnologia rurale.
4. Economia e contabilita'.
5. Estimo.
6. Costruzioni.
7. Tecnologia delle costruzioni.
8. Scienza delle costruzioni.
9. Tecnica delle costruzioni.
10. Architettura tecnica.
11. Tecnologia dell'architettura.
12. Tecnica e pianificazione urbanistica.
13. Urbanistica.
14. Produzione edilizia.
15. Legislazione urbanistica.
16. Disciplina opere pubbliche.
17. Diritto pubblico e privato.
Allegato B
(articolo 5, comma 1)
Al Consiglio nazionale geometri.
Il/la sottoscritto/a....
nato/a il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del
titolo professionale di.... rilasciato da.... a compimento di un
corso di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso
l'Universita'.... con sede in.... iscritto nell'albo professionale
di.... dal.... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di
riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal
Ministero della giustizia in data ................................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n.
2001/19/CE, di essere ammesso a sostenere la prova attitudinale
secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento
di
cui sopra.
Data....
Firma....
(1) Ove sussista il requisito.
Allegato C (articolo 11, comma 1)
Al Consiglio nazionale geometri.
Il/la sottoscritto/a.... nato/a il.... a.... cittadino/a....
residente in.... in possesso del titolo professionale di....
rilasciato da.... a compimento di un corso di studi di.... anni,
comprendente le materie sostenute presso l'Universita'.... con sede
in.... iscritto nell'albo professionale di.... dal.... (1) ed in
possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio
titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in
data ................................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n.
2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo
quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui
sopra;
dichiara
di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:....
dichiara
che non sussiste la incompatibilita' prevista dall'art. 7, comma 3,
del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto
per il tirocinio).
Data....
Firma....
(1) Ove sussista il requisito. |
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