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Decreto 3 settembre 1997, n. 417
(Pubblicato sulla G.U. n.283 del 4/12/1997)
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione
per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti
Art. 1
1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo
1949, n° 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale
11 giugno 1987, n° 233, sono fissati in ragione di Lit. 110.000 per
ogni
ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di Lit. 73.500
per ogni aiuto iscritto all'Albo e di Lit. 55.000 per ogni altro aiuto
di concetto. |
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