|
Circolare Ministero LL.PP. 1° dicembre 1969, n. 6679
Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche
I Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti hanno proposto una nuova
tariffa per le prestazioni professionali di competenza, la cui approvazione
è attualmente in corso. Nell'attesa di detta approvazione, questo
Ministero, in relazione all'incremento della progettazione di strumenti
urbanistici dipendenti dalle disposizioni della legge ponte 6-8-1967, n.
765 (v. in URB), nonché alle richieste di istruzioni da parte dei
Comuni, Prefetture, Provveditorati alle opere pubbliche - ritiene opportuno
portare a conoscenza degli Enti ed Uffici in indirizzo la parte di detta
tariffa riguardante gli onorari per le prestazioni urbanistiche. La tariffa,
come sotto riportato, è quella proposta dai Consigli Nazionali degli
Ingegneri e Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal
Consiglio Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere
favorevole nelle adunanze 11-3-1969 voto 442 e 9-9-1969 voto 1633. Ovviamente,
fino alla sua formale approvazione tale tariffa non può considerarsi
giuridicamente operante. Tuttavia gli Enti e gli Uffici in indirizzo potranno
utilmente tenerla presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni
professionali in materia urbanistica e per superare le difficoltà
e le perplessità che, nel regime giuridico ancora vigente, spesso
sorgono e vengono denunciate a questo Ministero.
Art. 1. Premesse
La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari
e dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali
degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è
valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli
Enti pubblici. Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono
minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione
dei predetti minimi dovrà essere preventivamente concordata con
il committente. Qualsiasi integrazione, modifica od aggiornamento alla
presente tariffa deve essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli
ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli
adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente
tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento
alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto
Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto
a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi
scatti, superi il 10 per cento. 1 Consigli degli Ordini sono gli organi
competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione ed
interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità degli
elaborati a configurare l'entità della prestazione sia, infine,
a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità
adottato dal professionista.
Art. 2. Norme generali
Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti
la pianificazione fisica del territorio ai vari livelli; le prestazioni
con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli.
Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa
saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi
per prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente
o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere
preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli
che le prevedono. Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi
articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per regolamento
o per necessità del committente siano richiesti tipi diversi di
elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel numero,
nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalla modalità
di incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo
da concordare sulle basi della presente tariffa. Nel caso che l'incarico
sia affidato dal committente a più professionisti non si verificano
gli estremi di incarico collegiale. Nessun aumento spetta invece ai gruppi
di professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta agli onorari come
sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese
previsti dagli artt. 11 e 12 della presente tariffa. Tali compensi e rimborsi
possono essere conglobati, previo accordo fra le parti, nella misura risultante
dalla tabella B allegata.
Art. 3. Prestazioni
Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per
oggetto: - Piani generali. 1/A - Piano territoriale di coordinamento. 1/B
- Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale.
1/C - Piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico,
di sviluppo industriale e simili). 1/D - Programma di fabbricazione e regolamento
edilizio. - Piani di esecuzione. 2/A - Piano particolareggiato e di zona
(lottizzazione). 2/B - Piano particolareggiato di risanamento e conservazione.
Art.
4. Piano territoriale di coordinamento - I/A
I compiti del professionista o del gruppo professionale e gli elaborati
da presentare per il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente,
saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale
incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo urbanistico
di un territorio la cui area definitiva in sede politico-amministrativa,
supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere
anche l'area di una provincia o di più province fino ad interessare
una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli
amministrativi. Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità
del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un
preciso programma di lavoro.
Art.
5. Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale
- 1/B
Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori
comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono
le destinazioni di uso del territorio e le relative norme di attuazione
comprenderanno di norma: a) l'analisi dello stato di fatto, individuando
il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature; b)
di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici
e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della
situazione riscontrata nel territorio circostante; c) le previsioni degli
insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi
e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche
di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento
edilizio; d) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature pubbliche e d'uso pubblico; e) i perimetri delle zone di interesse
paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione
e le eventuali prescrizioni speciali d'uso; f) i programmi e le fasi di
attuazione. Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente
articolo devono essere almeno i seguenti: 1) relazione preliminare sulle
scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione
del piano; 2) relazione generale analitica dello stato di fatto; 3) relazione
illustrativa con l'indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali
alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di
tempo e dei relativi criteri di scelte; 4) planimetria in scala non inferiore
a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello
stato di fatto: 5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione
sintetica delle destinazioni e con desìgnazione della rete viaria
e delle principali infrastrutture; 6) planimetria in scala non inferiore
a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del
piano; 7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso,
con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani
urbanistici esecutivi; 8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità
per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse; 10)
quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;
11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni
presentate al P.R.G. L'Ente committente ha il compito di fornire tutto
il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il professionista
e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato
dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici,
idrologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici
relativi alla demografia; alla produzione e distribuzione; alla consistenza
ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio; alle condizioni
economiche e sociali della popolazione; ai mezzi di locomozione ed all'intensità
del traffico interno. Fornirà inoltre l'elenco degli edifici storici
ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi,
vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del
piano. L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici
atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare.
Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà
l'oggetto della relazione generale analitica dello stato di fatto dì
cui al punto 2) e della planimetria dello stato di fatto di cui al punto
4). Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono
determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale
alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e
interpolando linearmente per i valori intermedi. Per i piani regolatori
comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per
i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media
tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato
come somma degli importi relativi ai singoli comuni inclusi nel comprensorio.
Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati
in base alla popolazione prevista per i centri.medesimi entro un periodo
massimo di venti anni. Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la
popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza dell'ultimo
triennio. Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le
seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto dell'incarico:
a) per il particolare carattere storico artistico o la importanza della
zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi
sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente:
aumento dal 10 fino al 30 per cento; b) per la complessità di problemi
derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche del
territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento; c) per la complessità
di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva
e di traffico: aumento dal 10 fino al 30 per cento; d) per la previsione
di incremento di popolazione superiore al 50 per cento in venti anni, aumento
dal 10 fino al 30 per cento. Dette integrazioni vanno applicate tenendo
conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista
in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche
cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima
complessiva del 50 per cento. Quando il committente non fornisce la documentazione
di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto in parte, al professionista
è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e
l'approntamento di detto materiale. Costituisce incarico a sé stante
lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta
elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati
con criterio discrezionale preventivamente concordato.
Art. 6. Piani generali
di settore 1 /C
I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani
delle infrástrutture, i piani di sviluppo turistico, i piani di
sviluppo industriale e simili. Il contenuto di questi piani urbanistici,
alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano
lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali, come la
tutela e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo
di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica
e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche,
ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto
del conferimento dell'incarico o in assenza dal disciplinare d'incarico.
Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già
descritti per il piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale,
ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata nella
misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni
del settore considerato. E compito del committente di fornire al professionista
tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati
conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il
committente non fornisca il suddetto materiale vale quanto già detto
all'art. 5. Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani
dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi
tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro: per i piani
infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture
previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti
alle prestazioni richieste.
Art.
7. Programma di fabbricazione e regolamento edilizio I/D
Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti
di piano regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del
regolamento edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di
zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto,
individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature
di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici
e naturali del territorio interessato dal piano tenendo conto anche della
situazione riscontrata nel territorio circostante. Gli elaborati saranno
costituiti da: 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio
sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto; 2) una
planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone
e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione
della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare
riguardo a quelli a livello di insediamento; 3) una tabella o una descrizione
delle tipologie edilizie; 4) una relazione nella quale siano illustrati
i criteri in base ai quali è stato compilato il programma; 5) quant'altro
occorra a consentire la corretta interpretazione del programma. L'onorario
per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è
fissato nella misura del 40 per cento, dai compensi base stabiliti per
i piani regolatori corrispondenti. L'eventuale redazione del regolamento
edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato
preventivamente. E compito del committente di fornire al professionista
tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati
conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il
committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto
all'art. 5.
Art. 8. Piani
particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici
stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di
norma i seguenti elementi:
a) la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
b) la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
c) i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali
quotate sia longitudinali sia trasversali;
d) la indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione
schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione
delle attrezzature;
e) la indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare
o soggette ad espropriazione;
f) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
g) programmi e fasi di attuazione;
h) dati sommari di costo.
Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili
con gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani
che, anche se non derivano da una committenza pubblica e se non rivestono
un carattere ufficiale, comportano lo stesso impégno di studio e
di elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti
o di quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione;
nel caso di piani di lottizzazione spetta al professionista incaricato,
ove richiesto, la consulenza nella redazione della convenzione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo
sono di norma:
1) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
2) una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate
sulla mappa catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra
descritte;
3) grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili
altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi
stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
4) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
5) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà
da espropriare o da vincolare;
6) programmi a fasi di attuazione;
7) relazione sulle spese necessarie alla esecuzione delle opere pubbliche
e degli espropri nei limiti indicati dal committente;
8) quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del
piano.
E compito del committente di fornire in accordo con il professionista
tutto il materiale cartografico, topografico o catastale, necessario ed
aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici relativi alla demografia,
alla industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle infrastrutture
della zona considerata; in particolare quanto necessario per la redazione
degli elaborati di cui alle voci 5), 6), 7).
Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto
già detto per il caso analogo dell'art. 5. Per la eventuale stesura
degli elaborati non compresi nelle prestazioni del professionista il compenso
sarà concordato a discrezione.
L'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del
terreno considerato dal piano particolareggiato ed il secondo al complesso
delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in
base alle prescrizioni del Piano Regolatore. 1 coefficienti relativi sono
così stabiliti: lire 150.000 per ettaro di superficie del territorio
e lire 15 per ogni metro cubo di costruzione;
b) adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti
indicati dalla seguente tabella:
- per superficie fino ad ha uno coeff.
2,8
- per superficie di ha due
1,8
- per superficie di ha tre
1,5
- per superficie di ha cinque
1,3
- per superficie di ha dieci
1,0
- per superficie di ha venticinque
0,9
- per superficie di ha cinquanta
0,8
- per superficie di ha cento
0,7
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
Per superfici superiori a ha 100 il compenso-sarà determinato
con criterio discrezionale preventivamente concordato.
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al professionista le seguenti
maggiorazioni da concordarsi preventivamente:
a) per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno
o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture
prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumentato
fino al 20 per cento;
b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia,
aumento fino al 50 per cento.
Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo
stesso compilatore del P.R.G. l'onorario previsto viene ridotto del 10
per cento.
Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione
dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per
i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate
a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche
delle prestazioni. Parimenti vanno compensati a norma della presente tariffa
tutte le prestazioni che il professionista dovesse compiere qualora l'Ente
committente non dovesse fornire la documentazione indicata dagli articoli.
Art.
9. Piani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B
I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed
ambientali che attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici
e privati aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la
sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico
e di risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato
di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici
o artistici e su rilevamenti socio-economici. 1 rilevamenti particolareggiati
necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal committente
o saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla
tariffa professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Nei piani suddetti devono essere indicati gli edifici da restaurare
e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione
particellare, la sistemazione degli spazi. L'onorario da corrispondersi
per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione
è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani
particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a lire
30 per metro cubo di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti
che a quelli di progetto.
Saranno compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente
tariffa, le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti,
formazione di piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazioni,
preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.
Art. 10. Compenso a tempo
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi
previsti dalla stessa, al professionista spettano i compensi valutati in
ragione di tempo, e computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni
nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura;
b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi
con il committente, o con altri nel di lui interesse;
c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
d) le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni,
confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.
Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni
ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà
diritto inoltre ad un compenso per ogni aiuto.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di lire 3.000 ora per il professionista;
b) di lire 1.800 ora per i suoi aiuti laureati;
c) di lire 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.
Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo
le ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più
di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi
di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.
Art. 11. Spese da rimborsare
Il committente deve sempre rimborsare al professionista le seguenti
spese:
a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché
di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale
di aiuto e le spese accessorie;
b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di
uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso
delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;
c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati
e disegni eccedenti la prima copia, di traduzioni di lingue estere, di
fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche
e telegrafiche;
d) di autenticazione delle copie di atti, relazione, disegni, ecc.;
e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative,
legali e simili.
Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc., vengono rimborsate
sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi
vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per
il professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe immediatamente
inferiore per il personale di aiuto.
Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con
mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe
chilometriche.
Art. 12. Disposizioni varie
Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere
parzializzati come segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli
arti. 5, 7, 8, redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad identificare
i criteri generali informatori del.piano cui spetta il 40 per cento del
compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento
dell'incarico professionale cui spetta il 60 per cento del compenso medesimo.
Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni
od opposizioni e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a
parte con criterio discrezionale o a vacazione.
Le varianti o modifiche richieste dal committente saranno compensate
a discrezione previo accordo con il committente stesso.
Gli acconti relativi alle prestazioni professionali effettuate saranno
commisurati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente
alle effettive prestazioni fornite.
Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima
che per il progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:
- 10 per cento all'incarico;
- 30 per cento al termine del progetto di massima;
- 30 per cento alla consegna del progetto definitivo;
- 20 per cento all'approvazione del committente;
- 10 per cento a conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna
del progetto definitivo.
I compensi per le prestazioni accessorie e i rimborsi saranno versati
periodicamente durante il lavoro di progettazione.
Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolari
prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri discrezionali
o di analogia al tipo di prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare
con il committente.
TABELLA
A - Redazione di piano regolatore generale comunale o intercomunale
ONORARI BASE da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani
Regolatori comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione.
Comune fino abitanti 1.000
1.500.000
Comune fino abitanti 2.000
2.400.000
Comune fino abitanti 3.000
3.200.000
Comune fino abitanti 4.000
3.800.000
Comune fino abitanti 5.000
4.500.000
Comune fino abitanti 10.000
7.000.000
Comune fino abitanti 25.000
13.000.000
Comune fino abitanti 50.000
19.000.000
Comune fino abitanti 100.000
26.000.000
Comune fino abitanti 200.000
37.000.000
Comune fino abitanti 300.000
46.000.000
Per i Comuni con popolazione superiore gli onorari saranno determinati
a discrezione. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
TABELLA B - Urbanistica
Percentuali per la determinazione delle spese rimborsabili conglobate
in relazione agli onorari base della Tabella.
Onorari fino a L. 500.000 spese pari al
55% dell'onorario.
Onorari fino a L.1.000.000 spese pari al
50% dell'onorario.
Onorari fino a L.2.500.000 spese pari al
45% dell'onorario.
Onorari fino a L.5.000.000 spese pari al
41% dell'onorario.
Onorari fino a L.7.500.000 spese pari al
38% dell'onorario.
Onorari fino a L.10.000.000 spese pari al
35% dell'onorario.
Onorari fino a L.15.000.000 spese pari al
31% dell'onorario.
Onorari fino a L.20.000.000 spese pari al
28% dell'onorario.
Onorari fino a L. 25.000.000 spese pari al
25% dell'onorario.
Onorari fino a L.30.000.000 spese pari al
22% dell'onorario.
Onorari fino a L.40.000.000 spese pari al
19% dell'onorario.
Onorari fino a L. 50.000.000 spese pari al
17% dell'onorario.
Onorari fino a L. 60.000.000 spese pari al
15% dell'onorario.
Onorari fino a L. 70.000.000 spese pari al
13% dell'onorario.
Onorari fino a L. 80.000.000 spese pari al
12% dell'onorario.
Onorari fino a L. 90.000.000 spese pari al
11% dell'onorario.
Onorari fino a L. 100.000.000 spese pari al
10% dell'onorario.
Per gli importi superiori il rimborso spese sarà pari al 10%
dell'onorario.
Per gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare. |
|