Legge 2 marzo 1949, n. 143
Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni
professionali dell'architetto e dell'ingegnere
con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25
febbraio 1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno
1981 e D.M. 11 giugno 1987
AGGIORNATO IN BASE AL D.M. 11/6/87 N° 233 (G.U. N° 138 DEL
16/6/87) E D.M.G. e G. 3/9/97 N° 417 (G.U. 4/12/97 N° 283)
INDICE
Capo I:
Norme generali (art. 1-11)
Capo II:
Costruzioni edilizie - Costruzioni stradali e ferroviarie - Opere idrauliche
- impianti e servizi industriali - Costruzioni meccaniche - Elettrotecnica
(artt. 12-28)
Capo III:
Inventari - Consegne (artt. 29-31)
Capo IV:
Lavori topografici (artt. 32-44)
Capo V:
Cave e miniere (artt. 45-51)
Capo VI:
Ingegneria navale (artt. 52-62)
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Articolo unico.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto
1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col
decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita
dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche
per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti
prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dell'ingegnere e dell'architetto
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1.
La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli
onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta
il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537,
in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2.
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,
vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di
misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa
tariffa vengono stabiliti per analogia.
Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli
onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento,
salvo diversa pattuizione fra le parti.
Art. 3.
Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni
professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.
Art. 4.
Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati
a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo
concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero
perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi;
gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti,
le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori
da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori
ufficio;
d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio
di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva
prevedere. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista
incaricato, in ragione di lire 110.000 per ogni ora o frazione di ora.
Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un
compenso in ragione di lire 73.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo
degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 per ogni altro aiuto di
concetto.
Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione
è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso
orario è ridotto alla metà.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si
possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti
compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Art. 5.
Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze
anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui
non sia possibile applicare il criterio per analogia:
a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi
di produzione, di costruzione e di impianti;
b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di
portate di corsi d'acqua;
c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana
e dei problemi della circolazione e del traffico;
d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la
scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
e) organizzazione razionale del lavoro;
f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera,
memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile
o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti,
sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari
o di registri di classificazione di navi;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù,
diritti di acqua, riconfinazioni;
h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
i) opere di consolidamento, restauri architettonici;
l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore
a lire 250.000;
n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista
ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06.
Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo
alla competenza specifica del professionista.
Art. 6.
Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista
le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato
fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio
ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o
privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture
in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni
eccedenti la prima copia;
e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono
rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista
incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore
per il personale subalterno di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o
automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo
le ordinarie tariffe chilometriche.
Art. 7.
Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti
riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto
l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.
Art. 8.
I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il
pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero
dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi
in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato
a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.
Art. 9.
Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito
delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile
delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto
al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e
del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa
per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può
richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta
giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non
pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente
gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito
dalla Banca d'Italia.
Art. 10.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista
non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo
al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali
maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti
dal professionista stesso.
Art. 11.
Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali
accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali,
dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere
e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di
autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà
intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in
proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi
diretti con il cliente.
La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti
approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente
al progettista.
CAPO II
COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – OPERE IDRAULICHE
- IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE –ELETTROTECNICA
Art. 12.
Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati
a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo
17.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni
del professionista possono riguardare:
a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto
e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto,
la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
b) la stima di un'opera esistente.
Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei
compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo
di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.
Art. 13.
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto
al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando
a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio -sia
di concetto che d'ordine- di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto
strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però
dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui
agli articoli 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà
di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col
committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli
4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a
percentuale.
Art. 14.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti
al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise
nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che,
se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari
spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi
dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
Classe Categoria Oggetto
I Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e
decorative
a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali,
magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche,
capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili..Solai
in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati
su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici
rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari,
caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora
siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore,
scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere
sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici
e simili.
d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi
pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici
provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti
gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni
industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica.
Restauri artistici e piani regolatori parziali.
e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi,
padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.
Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti.
Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale
studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
II Impianti industriali completi e cioè: macchinario,
apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria
e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario
e dei dispositivi industriali.
a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle
fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione
e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche,
cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche,
impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria
chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro),
impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione
e coltivazione delle cave e miniere.
III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti
industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè
macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma
tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle
precedenti classi.
a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della
energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione
e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,
impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto.
b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria
compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione,
trasporti meccanici.
c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
IV Impianti elettrici.
a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.
b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione,
impianti di trazione elettrica.
c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.
V Macchine isolate e loro parti.
VI Ferrovie e strade.
a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e
collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque
con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di
importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari.
VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione
di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione
interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe,
escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.
a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani.
b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi
i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia
elettrica.
c) Opere di navigazione interna e portuali.
VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua
- Fognature urbane.
IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per
opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche
di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e.richiedenti calcolazioni
particolari.
c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.
A) Prestazioni per l'esecuzione di opere
Art. 15.
Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente
prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento
dell'opera -dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori,
al collaudo ed alla liquidazione- le sue competenze sono calcolate in base
alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella
A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma
di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o
forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali
importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo
e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore
dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione,
sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati
si fa per interpolazione lineare.
Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire
250.000 il compenso è valutato a discrezione.
Art. 16.
Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene
seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale
fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene
che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo
parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art.
19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse
corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
Art. 17.
Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi,
l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura
e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però
affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista,
sotto il diretto controllo di quest'ultimo.
Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi
discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante
per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza
e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione
dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore
del normale.
Art. 18.
Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo
dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune
funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione
dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate
nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della
sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.
Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola
assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche
ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per
cento.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali
vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente,
o in mancanza al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando
le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera
eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita,
facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come
è detto sopra.
In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione
per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art.
6 e gli oneri di cui all'art. 17.
Art. 19.
Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la
prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato
comprende le seguenti operazioni:
a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio
sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina,
del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei
suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
b) compilazione del preventivo sommario;
c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero
ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le
ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche
nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le
disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle
sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d'officina;
i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori
ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento
ed al loro compimento;
l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle
misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti
parziali e finali.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe
di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che
con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto
di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
B) Collaudo di lavori e forniture
Art. 19-a).
Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e
le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture
eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure
e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere
e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.
Art. 19-b).
Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate
e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale
sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si
tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il
parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della
collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini
in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni
vigenti.
Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro
quanto a quella del professionista direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e
delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali,
con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di
collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e
questioni sorte durante l'esecuzione di lavori.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche
sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.
Art. 19-c).
Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati
anteriormente al 1º luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare
deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento
contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.
Art. 19-d).
Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio
dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento
dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato
da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.
Art. 19-e).
Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale
dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un
massimo del 50 per cento.
Art. 19-f).
La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede
di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota
c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione
di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o
parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.
C) Riparazioni di danni di guerra
Art. 19-bis).
Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra
rientrano nel Capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre
considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono
quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria
cui si riferisce l’opera e in rapporto – secondo la tabella B della tariffa
– alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l’aumento, in ogni
caso, del 25 per cento per incarico parziale.
In particolare:
Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio
progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e
calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma
descrittiva.
Per questi elaborati l’onorario va computato, escluse le aliquote di
cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della
lettera d) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono
essere ridotte discrezionalmente – a seconda dell’importanza del lavoro
svolto – entro i limiti minimi e massimi indicati nella tabella a fondo
pagina.(qui di seguito)
Prestazione parziale
Classe dei lavori
secondo l’elencazione dell'art.14 della tariffa 1932
I
a, b c, d
I
e
I
f, g
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
c) progetto esecutivo {
0.05
0.15
0.06
0.17
0.06
0.17
0.04
0.13
0.04
0.11
0.06
0.18
0.03
0.09
0.04
0.12
Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o
nei particolari notevole importanza, al professionista compete un complesso
integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti ad analoghe voci
di tariffa, oppure a discrezione. Per la direzione dei lavori e per altre
prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i ed l) della tabella B,
l’onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente
alle singole prestazioni eseguite.
Vanno applicate – se non sono in contrasto con le attuali - le
altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri
4 (compensi a vacazioni), 6 (rimborso spese), 18, 21 , 43 e 44, con le
modifiche contenute in tutte le presenti norme.
Art. 20.
Quando l’incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione
di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche,
e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione,
l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti
il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve
essere computato sull’importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21.
Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente
elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista
è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al
doppio delle aliquote dell’art. 19, lettere a) e b).
Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle
rispettive aliquote parziali, quando l’opera, sia per speciali difficoltà
di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge,
richieda uno sviluppo di elaborati tecnici superiori al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere
a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati
o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
Art. 22.
Le modificazioni ed aggiunte all’elaborato od al progetto definitivamente
approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista
e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto
od all’elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla
parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via
discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla parte
non eseguita.
Art. 23.
Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario
ricorrere all’opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto
al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.
D) Misura e contabilità dei lavori.
Art. 23-a).
La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi,
sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione
dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti
documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla
tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
E) Aggiornamento dei prezzi.
Art. 23-b).
L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista,
sarà compensato come appresso:
a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi
con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo
particolareggiato (prestazioni d, della tabella B) con un minimo di L.
6.132;
b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento
di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della
tabella B); con un minimo di L. 12.264.
Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del
progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per
incarico parziale.
F) Revisione dei prezzi.
Art. 23-c).
La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è
compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per
la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo
revisionato.
Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate
e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene.ridotta
al 20 per cento.
Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma
a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dello onorario
l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti
di adeguamento relativi ai collaudi.
Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista
che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera e ne redige
la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per
cento.
G) Prestazioni per perizie estimative.
Art. 24.
Per le perizie estimative particolareggiate -oltre i compensi integrativi
a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art.
6- è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore
stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di
aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà
della perizia.
L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati
si fa per interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito
a discrezione.
Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici
criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni,
di computi e, ove occorrano, di tipi.
Se la perizia è sommaria -cioè in forma di giudizio basato
su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati,
numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc.,
esposto in una breve relazione riassuntiva- le suddette aliquote vengono
ridotte alla metà.
Art. 24-a).
Se la perizia è analitica -ossia la perizia particolareggiata
è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle
singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi
costitutivi del complesso periziato– il compenso a percentuale viene determinato
applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.
Art. 25.
Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica
si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte
industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione
di cui all'elenco dell'art. 14.
Art. 26.
Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote,
valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni,
studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti
capoversi possono aumentare fino al doppio.
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale,
gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.
Art. 27.
Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni
riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni
parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo
delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito
su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.
Art. 27-a).
Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli
correnti al 1º gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione
delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di
riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella
tabella G.
Art. 27-b).
Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le
singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da
lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi
o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino
negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.
Art. 28.
Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali
e beni rustici il compenso è in ragione del
9,198 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000
6,132 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000
3,066 per cento sull'eccesso
e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si
riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli
eventuali compensi a vacazione di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese
di cui all'art. 6.
CAPO III
INVENTARI - CONSEGNE
Art. 29.
Per la compilazione di inventari e consegne -oltre il compenso integrativo
a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo,
ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6- è dovuto al professionista
un compenso da valutarsi:
1° per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali
rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle
cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone
di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
2° per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive
percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della
cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone
di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
3° per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
lire 2.759,47 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha. 20
lire 2.299,56 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 80
lire 1.931,63 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 150
lire 1.655,68 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha. 150
oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione
per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.
In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate
sui canoni correnti per beni analoghi.
I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani
o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono
come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna
vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra
sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi
da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed
in modo particolare per i diritti d'acqua.
La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le
norme del capo IV.
Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione
e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con
notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di
parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili
di aumento fino al 100 per cento.
Art. 30.
Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei
bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato
e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista
un compenso ad opera come segue:
1° per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo
delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo
le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre
6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo
i casi di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi
città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
2° per gli impianti industriali idem;
3° per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire
643,87 l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 l'ettaro sull'eccedenza;
la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 l'ettaro
oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito,
da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole
voci di ogni partita.
I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria
sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24
delle perizie estimative.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui
ai precedenti capoversi 1°, 2° e 3°, per le valutazioni dei
debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento
(50%).
Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente
i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia
quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di
stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio
è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art.
29.
Art. 31.
Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie,
piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il
personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a
quantità commisurato come segue:
a) per le scorte rurali: Misurazione
Valutazione
Fieni e stramaglie per mangimi al quintale L. 30,660 30,660
Paglie e lettiere per mangimi al quintale " 11,497 -
Legna in cataste al quintale " 7,665 -
b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima
nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento
per i boschi di notevole estensione e regolarità.
CAPO IV
LAVORI TOPOGRAFICI
Art. 32.
Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici
planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e
preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per
sé stanti.
Art. 33.
Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati
a vacazione a norma dell'art. 4.
Art. 34.
Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e
per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati,
delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come
segue:
a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;
b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:
in pianura
in collina
in montagna
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case
e corsi d'acqua:
per ettaro L.
2.759,47
2.299,56
3.679,30
2.759,47
4.599,12
3.679,30
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi:
per ettaro L.
3.679,30
3.219,38
4.599,12
3.679,30
5.518,95
4.599,12
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti:
per ettaro L.
4.599,12
4.139,21
5.518,95
4.599,12
6.438,77
5.518,95
Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 per ogni particella
inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 se superiore ai 100 mq. con indicazione
dei confini di proprietà e delle colture.
Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei
colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella
del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.
In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate,
tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari
di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.
Art. 35.
Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e
la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque
interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione
interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:
in pianura
in collina
in montagna
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
Per ettaro L.
9.198,25
7.358,60
11.037,90
9.198,25
13.797,37
11.037,90
Art. 36.
Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di
tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile
la.tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione
in base ad una larghezza non minore di metri 30.
Art. 37.
Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore
di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a
1000 aumentati del 20 per cento.
Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano
gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20
per cento.
Art. 38.
Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire
di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati
nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.
Art. 39.
Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari
vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda
delle qualità del terreno indicate all'art. 34.
Art. 40.
Il computo della superficie è compensato in più con lire
1.839,65 a 2.759,47 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91
per ogni particella di proprietà o coltura distinta.
Art. 41.
Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione
dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.
Art. 42.
Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34
vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per
punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.
Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali
e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di
aumento fino all'80%.
Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono
dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti
isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti
da 1 a 5 metri.
Art. 43.
I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione
di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla
tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12.
SCALA DEL DISEGNO
1/50
1/100
1/200
1/500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza
regolari L.
da 41,392
a 55,189
da 27,594
a 41,392
27,594
13,797
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza
L.
da 96,581
a 137,973
da 68,986
a 110,379
68,986
41,392
Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio.
Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti
del 25%.
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio
l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 a 9,198 per ogni metro
cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità
delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.
Art. 44.
La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con
una somma fissa di lire 4.599,12 è retribuita in ragione di lire
55,18 a lire 183,96 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà
e la scala del disegno.
Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti
a vacazioni.
Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono
a carico del committente.
CAPO V
CAVE E MINIERE
Art. 45.
Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per
le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati
a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate
negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta
i compensi a vacazioni per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso
delle spese di cui all'art. 6.
Art. 46.
Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica
da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 459,91
a lire 919,82 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:
Fino a 50 ettari L. 45.991,26
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari " 735,86
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari " 459,91
Art. 47.
Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione
geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie
utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come
all'art. 46 più un compenso fisso di lire 36.793.
Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca
in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia
al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000 la tariffa indicata al primo
capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.
Art. 48.
Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio
che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio
sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato
per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in
base alla seguente tabella:
fino a 1.000 metri cubi L. 91,982
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 " 36,793
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000 " 27,594
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 " 18,396
per ogni metro cubo oltre i 50.000 " 9,198
Art. 49.
Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi
alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando
le norme di cui al capo II della presente tariffa.
Art. 50.
Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava
o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico
e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi,
l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella
con un minimo di lire 15.330.
Per un valore fino a L. 5.000.000 3,0660840 %
Sul di più " " 10.000.000 2,45286720 %
" " " 25.000.000 1,83965041 %
" " " 50.000.000 1,22643360 %
" " " 75.000.000 0,61321680 %
" " " 100.000.000 0,30660840 %
" " " 500.000.000 0,24528670 %
" " " 1.000.000.000 0,18396500 %
Sul di più 0,12264330 %
L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al
valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli
impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e
degli impianti è fatta in modo molto sommario.
Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero
la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima
del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al
valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni,
dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con
le norme di cui al capo II.
Art. 51.
Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti
di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione
delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato
con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del
10%.
CAPO VI
INGEGNERIA NAVALE
Art. 52.
Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate
dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti
all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.
Art. 53.
Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero
o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all'articolo 4 vengono
aumentati del 50 per cento.
Art. 54.
Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere
navale possono riguardare:
1° nuove costruzioni;
2° lavori di riparazione o trasformazione;
3° liquidazioni;
4° salvataggi e recuperi;
5° perizie di accertamento o valutazione di danni;
6° perizie per valutazione di navi.
Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente
ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa
all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi
secondari.
Art. 55.
TARIFFA I. - Nuove costruzioni
IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI
100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a L. 2.000.000 12,264336
Sul di più fino a " 5.000.000 9,198252
" " " 20.000.000 4,599124
" " " 50.000.000 2,299561
" " " 100.000.000 0,919824
" " " 200.000.000 0,827841
" " " 300.000.000 0,705198
" " " 500.000.000 0,613216
" " " 1.000.000.000 0,490573
" " " 2.000.000.000 0,367929
Sul di più " 0,306608
I-a). - Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per
cento sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.
Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da
presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei
ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione,
gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto,
i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei
dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione
e il preventivo di costo.
Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per
quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei
registri di classificazione.
E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza
al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.
Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti
dello scafo e dell'arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.
I-b). - Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento
si applica il 50 per cento della tariffa I.
I-c). - Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto
od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.
Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro
il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.
I-d). - Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50
per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.
NOTE.
A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto,
ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare
la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente
al valore delle parti medesime.
B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal
15 al 20 per cento per i piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento
per i piroscafi passeggeri.
C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti
da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà
aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.
D) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono
da computarsi a parte le spese del disegnatore.
Art. 56.
TARIFFA II. - Lavori di riparazione o trasformazioni.
IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a L. 500.000 12,264336
Sul di più fino a " 1.000.000 11,651119
" " " 2.000.000 10,731292
" " " 3.000.000 9,198252
" " " 5.000.000 7,665208
" " " 10.000.000 6,132168
" " " 25.000.000 3,679300
" " " 50.000.000 1,839650
" " " 100.000.000 1,533040
" " " 200.000.000 1,226433
" " " 400.000.000 1,073127
" " " 650.000.000 0,919824
" " " 1.000.000.000 0,766520
Sul di più " 0,613216
II-a). - Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori
e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa al 100 per cento.
II-b). - Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa
II.
II-c). - Per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo
progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.
Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene
aumentato del 5 per cento della tariffa II.
II-d). - Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica
il 50 per cento della tariffa II.
Note.
A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 46.285,5.
B) per le varianti di un progetto già studiato si veda nota
C) della tariffa I.
C) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle forme generali, sono
da computarsi a parte le spese dei disegnatori.
Art. 57.
TARIFFA III. - Liquidazioni.
IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a L. 500.000 3,066084
Sul di più fino a " 1.000.000 2,912779
" " " 2.000.000 2,759474
" " " 3.000.000 2,452867
" " " 5.000.000 2,146257
" " " 10.000.000 1,533040
" " " 25.000.000 0,919824
" " " 50.000.000 0,613216
" " " 100.000.000 0,551894
" " " 200.000.000 0,490573
" " " 400.000.000 0,429250
" " " 650.000.000 0,367929
" " " 1.000.000.000 0,306607
Sul di più " 0,245287
III-a). - Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati
e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici,
si applica la tariffa III al 100 per cento.
III-b). - Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti
dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.
III-c). - Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori
si applica il 30 per cento della tariffa III.
Note
A) oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi
di visita a bordo come segue:
1° diritto fisso per la visita a bordo, lire 9.257,5;
2° diritto fisso per ogni successiva visita, lire 4.628,75;
3° per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie,
di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati
del 50 per cento.
B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento
del ribasso ottenuto nella liquidazione, né, ad ogni modo, inferiore
a lire 9.257,5.
Art. 58.
TARIFFA IV. - Salvataggi e recuperi
(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)
IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a L. 500.000 12,264336
Sul di più fino a " 1.000.000 11,651119
" " " 2.000.000 10,731292
" " " 3.000.000 9,198252
" " " 5.000.000 7,665208
" " " 10.000.000 6,132168
" " " 25.000.000 3,679300
" " " 50.000.000 1,839650
" " " 100.000.000 1,533040
" " " 200.000.000 1,226433
" " " 400.000.000 1,073128
" " " 650.000.000 0,919824
" " " 1.000.000.000 0,766520
Sul di più " 0,613216
IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione
amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.
IV-a') Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza
assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.
IV-b) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica
il 50 per cento della tariffa IV.
IV-c) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da
stabilire caso per caso.
Note.
A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione
del 50 per cento.
B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento
della tariffa IV.
C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito
a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata.
Non deve essere però in nessun caso inferiore al 200 per cento della
tariffa IV.
Art. 59.
TARIFFA V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni.
IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO
Fino a L. 500.000 6,132168
Sul di più fino a " 1.000.000 5,825558
" " " 2.000.000 5,365646
" " " 3.000.000 4,599124
" " " 5.000.000 3,832604
" " " 10.000.000 3,066084
" " " 25.000.000 1,839650
" " " 50.000.000 0,919824
" " " 100.000.000 0,827841
" " " 200.000.000 0,735860
" " " 400.000.000 0,613216
" " " 650.000.000 0,551894
" " " 1.000.000.000 0,459912
Sul di più " 0,306608
V-a). - Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione,
trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa
V al 100 per cento.
V-b). - Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica
il 50 per cento della tariffa V.
V-c). - Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di
danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.
V-d). - Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica
l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c)
ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata
relazione.
Note.
A) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 23.143,75.
Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto
ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al
30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.
Art. 60.
TARIFFA VI. - Perizie per valutazioni di navi. (Tariffa a base in ragione
della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).
VI-a). – Piroscafi e motonavi da carico:
fino a tonn. di stazza lorda 300, L. 61,321 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 1000, L. 45,987 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 2000, L. 30,625 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 3000, L. 22,985 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 4000, L. 15,318 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 5000, L. 7,650 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 8000, L. 4,587 per tonn.;
oltre tonnellate 8000, L. 3,063 per tonnellata.
VI-b). - Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115
per cento.
VI-c). - Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa
VI-a) al 125 per cento.
VI-d). - Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari
da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a)
al 125 per cento.
VI-e). - Velieri:
fino a tonn. stazza lorda 300, L. 45,987 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 600, L. 36,779 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 900, L. 30,625 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 1200, L. 24,525 per tonn.;
sul di più fino a tonn. 1500, L. 18,381 per tonn.;
oltre le tonnellate 1500, L. 9,190 per tonnellata.
VI-f). - Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al
125 per cento.
VI-g). - Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le
tariffe VI-e)e VI-f) al 115 per cento.
VI-h). - Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per
cento della tariffa.
Note.
A) Per perizie di base ad elementi sommari anche senza visita della
nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale,
da esprimersi in un «certificato di valutazione» a qualunque
scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di
lire 9.257,50.
B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione
e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi
o tipi, si applica la tariffa base al 250 per cento col minimo di lire
27.772,50.
C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche
o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello
scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato,
nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà
si applica la corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di
lire 46.287,50.
D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione
del complesso secondo le norme generali.
E) per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri
di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato
di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al
110 per cento.
Art. 61. - Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per
costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti
e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le
norme di cui al capo II della presente tariffa.
Art. 62. - Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali
diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di
macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del
professionista.
TABELLA A
Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di
importo dell'opera. La tabella è prolungata oltre i 500 milioni
e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
Costruzioni edilizie
Impianti industriali completi
Impianti di servizi generali
IMPORTO DELLE OPERE (Lire)
Ia
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig
IIa
IIb
IIc
IIIa
IIIb
IIIc
250.000
21,4624
26,3682
30,9673
35,5665
67,4536
24,5286
33,4196
38,3258
53,6562
68,9868
53,6562
57,4888
76,6520
500.000
19,9293
24,9884
29,5876
33,8800
58,2554
22,9954
32,1937
30,6607
42,9250
55,1894
42,9250
45,9910
61,3216
1.000.000
18,3963
22,6888
27,4413
31,7337
52,1233
22,0756
29,7408
26,3682
36,7929
49,0573
36,7929
39,2457
52,1233
2.500.000
15,3303
18,8563
23,6085
27,5947
44,4580
19,9293
25,4484
19,9293
27,9010
36,7929
27,9010
29,8941
40,7787
5.000.000
13,1840
15,3303
19,9293
24,5286
39,8589
17,7832
21,4624
15,3303
22,0756
29,4343
21,4624
22,9954
31,8871
10.000.000
11,0379
13,1840
17,1699
22,0756
35,2598
15,6369
18,3963
12,2642
17,1699
22,6888
17,1699
18,3963
24,5286
15.000.000
10,7312
13,0308
16,8632
21,4624
32,1937
14,5638
16,8632
11,4977
16,0968
20,6959
16,0968
17,3233
23,3022
20.000.000
9,9647
12,7242
16,0968
20,6959
30,6607
13,7973
16,0968
10,7312
15,0237
19,3161
15,0237
16,0968
21,4624
30.000.000
9,6581
12,2642
15,3303
19,3161
27,5947
13,0308
15,3303
9,9647
13,9506
17,9362
13,9506
15,0237
19,9293
40.000.000
9,1982
11,4977
14,5638
19,0095
26,0614
12,2642
14,5638
9,1982
12,8774
16,5567
12,8774
13,7973
18,3963
50.000.000
8,8916
10,7312
13,7973
18,3963
24,5286
11,4977
13,7973
8,7383
12,2642
15,7903
12,2642
13,1840
17,4765
100.000.000
7,6652
9,1982
12,2642
15,3303
21,4624
9,9647
12,2642
7,6652
9,1982
13,7973
10,7312
11,4977
15,3303
150.000.000
6,7453
7,9718
11,0379
13,3374
19,0095
8,7383
11,0379
6,7457
7,6652
11,9577
9,3515
9,9647
13,4907
200.000.000
6,1321
7,3585
9,9647
11,8044
16,8632
7,8184
9,9647
5,9788
6,4387
10,1180
8,1251
8,7383
11,9577
250.000.000
5,8255
6,7453
9,0449
10,5779
15,0237
7,2052
9,0449
5,3656
6,2854
8,5850
7,2052
7,8184
10,7312
300.000.000
5,5189
6,4387
8,2784
9,6581
13,4907
6,5920
8,2784
4,9057
5,6722
7,3585
6,5920
7,2052
9,8114
400.000.000
5,2123
6,1321
7,2052
8,5850
11,6511
5,9788
7,0519
4,2925
4,9057
6,1321
5,6722
6,2854
8,5850
500.000.000
5,0590
5,8255
6,4387
7,9718
10,4246
5,5189
6,4387
3,8325
4,5991
5,2123
5,0590
5,6722
7,6652
600.000.000
4,8334
5,7992
6,1628
7,6192
9,9647
5,2736
6,1562
3,6639
4,3954
4,9823
4,8334
5,4225
7,3279
700.000.000
4,6648
5,5999
5,9481
7,3629
9,6318
5.0984
5,9481
3,5413
4,2486
4,8159
4,6648
5,2386
7,0826
800.000.000
4,5378
5,4444
5,7685
7,1395
9,3384
4,9451
5,7664
3,4340
4,1194
4,6692
4,5378
5,0787
6,8680
900.000.000
4,4151
5,2977
5,6196
6,9599
9,0996
4,8159
5,6196
3,3442
4,0121
4,5487
4,4151
4,9517
6,6884
1.000.000.000
4,3691
5,2429
5,5539
6,8789
8,9945
4,7611
5,5539
3,3069
3,9661
4,4961
4,3691
4,8925
6,6117
1.500.000.000
4,0318
4,8378
5,1291
6,3511
8,3090
4,3954
5,1313
3,0529
3,6639
4,1545
4,0318
4,5180
6,1058
2.000.000.000
3,8325
4,5991
4,8794
6,0401
7,8995
4,1808
4,8794
2,9018
3,4843
3,9508
3,8325
4,2968
5,8102
3.000.000.000
3,5259
4,2311
4,5246
5,6043
7,3279
3,8785
4,5246
2,6937
3,2303
3,6639
3,5259
3,9858
5,3853
4.000.000.000
3,3617
4,0362
4,2793
5,2977
6,9315
3,6683
4,2793
2,5470
3,0551
3,4646
3,3617
3,7712
5,0940
5.000.000.000
3,2193
3,8232
4,1019
5,0765
6,6402
3,5128
4,1019
2,4396
2,9280
3,3201
3,2193
3,6114
4,8794
Oltre 5 mil.(*)
2,6828
3,2194
3,4183
4,2305
5,5336
2,9274
3,4183
2,0331
2,4401
2,7668
2,6828
3,0095
4,0662
(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importi superiori a 5 miliardi si
applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate
nell'ultima riga della presente tabella).
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
Impianti elettrici
Macchine isolate
Ferrovie o strade
Opere idrauliche
Acquedotti e fognature
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
IMPORTO DELLE OPERE (Lire)
IVa
IVb
IVc
V
VIa
VIb
VIIa
VIIb
VIIc
VIII
IXa
IXb
IXc
250.000
45,9913
38,3260
30,6608
61,3217
18,7031
23,6088
21,4626
24,5287
26,3683
26,3683
24,5287
30,9674
35,7505
500.000
36,7930
30,6608
24,5287
45,9913
17,6300
22,6890
19,9295
23,4555
24,9886
24,9886
23,4555
29,4344
33,8802
1.000.000
30,6608
25,7551
20,8494
38,3260
15,7903
20,6961
17,7833
19,9295
22,6890
22,6890
19,9295
27,4415
31,7340
2.500.000
23,9155
19,9295
15,9436
30,0476
12,4176
17,3234
14,2573
15,6370
18,8564
18,8564
15,6370
22,9956
27,1348
5.000.000
18,3965
15,3304
12,2643
21,1560
10,2714
14,4106
11,0379
13,4908
15,9436
15,1771
12,2643
19,0097
22,6890
10.000.000
14,7172
12,2643
9,8115
15,3304
9,1983
13,3375
9,1983
10,4247
13,1842
13,1842
10,2714
17,1701
20,2362
15.000.000
13,7974
11,4978
9,1983
12,8776
8,7383
12,7242
8,7383
9,6582
12,5709
12,5709
9,6582
15,6370
19,3163
20.000.000
12,8776
10,7313
8,5850
12,2643
8,4317
12,2643
8,4317
9,1983
11,9577
11,9577
9,1983
15,3304
18,7031
30.000.000
11,9577
9,9648
7,9718
11,3445
7,6652
11,6511
7,6652
8,5850
10,8846
10,8846
8,5850
14,7172
17,4767
40.000.000
11,0379
9,1983
7,3586
--
6,8987
11,0379
6,8987
7,9718
9,9648
9,9648
7,9718
14,1040
16,4035
50.000.000
10,4247
8,7383
7,0520
9,5049
6,1322
10,4247
6,1322
7,3586
9,1983
9,1983
7,3586
13,4908
15,3304
100.000.000
9,1983
7,6652
6,1322
6,8987
4,5991
8,4317
4,5991
5,3656
6,1322
7,6652
5,8256
10,4247
12,2643
150.000.000
8,4317
6,7454
5,5190
--
4,2925
7,6652
4,2925
--
--
6,4388
5,2123
8,8916
10,2714
200.000.000
7,8185
6,1322
5,0590
4,5991
4,1392
7,3586
4,1392
--
--
6,1322
4,9057
8,2784
9,6582
250.000.000
7,3586
5,8256
4,7524
--
3,9859
7,0520
3,9859
--
--
5,8256
4,5991
7,8185
9,0449
300.000.000
7,0520
5,5190
4,4458
--
3,8326
6,7454
3,8326
4,5991
5,2123
5,5190
4,2925
7,3586
8,7383
400.000.000
6,7454
5,2123
4,2925
--
3,6793
6,4388
3,6793
--
--
5,2123
3,9859
7,0520
8,4317
500.000.000
6,4388
4,9057
4,1392
--
3,5260
6,1322
3,5260
4,4458
5,0590
5,0590
3,6793
6,7454
8,1251
600.000.000
6,1563
4,6911
3,9552
--
3,4844
5,9657
3,4340
4,3845
5,0087
4,8335
3,5807
6,4103
7,9105
700.000.000
5,9482
4,5312
3,8217
--
3,4669
5,8562
3,4034
4,3232
4,9408
4,6714
3,4647
6,1979
7,5426
800.000.000
5,7664
4,3955
3,7056
--
3,4537
5,7445
3,2500
4,2619
4,8685
4,5334
3,3464
5,9898
7,2973
900.000.000
5,6197
4,2816
3,6114
--
3,4143
5,6306
3,2194
4,2005
4,8006
4,4174
3,2084
5,7511
7,0520
1.000.000.000
5,5540
4,2334
3,5720
--
3,3990
5,4730
3,1887
4,1392
4,7261
4,3648
3,1624
5,6569
6,7563
1.500.000.000
5,1313
3,9093
3,2982
--
3,2303
4,8094
3,0354
4,0472
4,6232
4,0319
2,7770
4,9714
6,6578
2.000.000.000
4,8795
3,7187
3,1362
--
3,1165
4,4480
2,8821
3,9246
4,4809
3,8326
2,5229
4,5115
5,8497
3.000.000.000
4,5247
3,4493
2,9084
--
3,0814
4,3495
2,7288
3,7406
4,2728
3,5567
2,4069
4,3100
5,3087
4.000.000.000
4,2794
3,2610
2,7485
--
3,0048
4,2925
2,6368
3,5567
4,0648
3,3617
2,3937
4,2925
5,0634
5.000.000.000
4,1020
3,1230
2,6368
--
2,9478
4,2356
2,5142
3,3727
3,8501
3,2216
2,3696
4,2421
5,0284
Oltre 5 mil.(*)
3,4183
2,6025
2,1974
--
2,4565
3,5296
2,0952
2,8106
3,2084
2,6846
1,9747
3,5351
4,1903
(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importi superiori a 5 miliardi si
applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate
nell'ultima riga della presente tabella).
TABELLA B
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
I
a-b-c-d I
e I
f-g II III IV V VI VII VIII
IX
a) Progetto di massima 0,10 0,12 0,08
0,12 0,08 0,12 0,07 0,04-0,07 0,10
0,07
b) Preventivo sommario 0,02 0,02 0,02
0,03 0,02 0,03 0,03 0,01-0,02 0,03
0,03
c) Progetto esecutivo 0,25 0,28 0,28
0,22 0,18 0,30 0,15 0,15-0,12 0,15
0,20
d) Preventivo particolareggiato 0,10 0,08 0,08
0,10 0,07 0,07 0,12 0,05-0,04 0,05
0,05
e) Particolari costruttivi e decorativi 0,15 0,20
0,04 0,08 0,05 0,08 0,10 0,15 0,12
0,20
f) Capitolati e contratti 0,03 0,03 0,05
0,10 0,10 - 0,08 0,10 0,10 0,10
g) Direzione lavori 0,25 0,20 0,35 0,15
0,20 0,15 0,25 0,30 0,25 0,20
h) Prove di officina - - - - -
0,12 - - - -
i) Assistenza al collaudo 0,03 0,02 0,03
0,15 0,20 0,13 0,05 0,05 0,05 0,10
l) Liquidazione 0,07 0,05 0,07 0,05
0,10 - 0,15 0,15 0,15 0,05.
TABELLA C
(Collaudo: Art. 19-b)
IMPORTO DELLE OPERE
Percentuale su ogni cento lire di importo delle opere
senza reparto
a)
con il reparto
b)
1.000.000
3,0661
3,9859
2.000.000
2,6982
3,4953
3.000.000
2,4529
3,1887
5.000.000
2,1463
2,7901
10.000.000
1,4717
1,9010
15.000.000
1,0731
1,3797
20.000.000
0,8892
1,1651
30.000.000
0,6439
0,8278
40.000.000
0,5519
0,7052
50.000.000
0,4752
0,6132
60.000.000
0,4293
0,5519
70.000.000
0,3986
0,5212
80.000.000
0,3833
0,4906
90.000.000
0,3679
0,4599
100.000.000
0,3526
0,4446
150.000.000
0,2790
0,3618
200.000.000
0,2361
0,3066
300.000.000
0,1901
0,2453
500.000.000
0,1502
0,1962
Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.
TABELLA D
COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO
Anno di aggiudicazione
dell'appalto
Coefficiente di adeguamento
al 1947 dell'importo delle opere
Anno di aggiudicazione
dell'appalto
Coefficiente di adeguamento
al 1947 dell'importo delle opere
1º semestre 1944 9,17
1938 55,00 2º semestre 1944 3,93
1939 47,83 1º semestre 1945 2,33
1940 36,67 2º semestre 1945 2,02
1941 28,95 1º semestre 1946 2,02
1942 23,40 2º semestre 1946 1,67
1943 15,71
1947
1,--
Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente
aliquota di compenso -ove occorra, interpolata- contenuta nella tabella
sopra riportata.
TABELLA E
ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
IMPORTO DELL'OPERA
Per ogni 100 lire d'importo
Fino a 5 milioni
L. 1,8397
Sul di più fino a 20 milioni
L. 1,6863
Sul di più fino a 50 milioni
L. 1,5330
Sul di più fino a 100 milioni
L. 1,2264
Oltre 100 milioni e per qualsiasi importo
L. 1,0731
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del
30 per cento.
Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità
riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione,
saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del
20%; per aggiunte e ampliamenti, del10%; per ordinaria manutenzione, del
40%.
TABELLA F
Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate
per ogni mille lire di importo stimato. La tabella è prolungata
oltre i 500 milioni e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.
Costruzioni edilizie
Impianti industriali completi
Impianti di servizi generali
Impianti elettrici
Macchine isolate
Ferrovie o strade
Opere idrauliche
Acquedotti e fognature
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
IMPORTO STIMATO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
250.000
52,1234
52,1234
55,1895
39,8590
58,2555
27,5947
27,5947
30,6608
36,7930
500.000
34,3401
34,3401
36,7930
24,5286
36,7930
18,0898
18,7031
19,9295
23,6088
1.000.000
27,5947
27,5947
29,4344
19,6229
30,6608
16,5568
15,9436
18,0898
22,0758
2.500.000
22,3824
22,38224
23,9154
15,9436
23,9154
13,7973
12,5709
15,0238
18,3965
5.000.000
17,1700
17,1700
18,3965
12,2643
16,8634
11,6511
10,7312
12,2643
15,3304
10.000.000
13,7973
13,7973
14,7172
9,8114
12,2643
10,7312
8,2784
10,4246
13,7973
15.000.000
12,8775
12,8775
13,7973
9,1982
10,4246
10,1180
7,6652
10,1180
12,5709
20.000.000
11,9577
11,9577
12,8775
8,5850
9,8114
9,8114
7,3586
9,5048
12,2643
30.000.000
11,0379
11,0379
11,9577
7,9718
9,1982
9,1982
6,7453
8,5850
11,6511
40.000.000
10,4246
10,4246
11,0379
7,3586
7,9718
8,8916
6,4387
7,9718
11,3445
50.000.000
9,8114
9,8114
10,4246
7,0519
7,3586
8,2784
5,8255
7,3586
10,7312
100.000.000
7,3586
7,3586
9,1982
6,1321
6,1321
6,7453
4,2925
6,1321
9,1982
200.000.000
4,9057
4,9057
7,6652
5,2123
4,9057
5,2123
3,0660
4,9057
7,6651
300.000.000
4,2925
4,2925
6,7453
4,9057
3,7410
4,9057
2,6061
4,2380
6,7453
500.000.000
3,6793
3,6793
6,1321
4,2925
3,6793
4,2925
2,2995
3,6793
6,1321
600.000.000
3,6595
3,6595
5,8605
4,1085
--
4,1085
2,0696
3,6595
5,9788
700.000.000
3,5303
3,5303
5,6591
3,9901
--
3,9902
1,8856
3,5416
5,7029
800.000.000
3,4296
3,4296
5,4926
3,8632
--
3,8632
1,8396
3,4296
5,5737
900.000.000
3,3442
3,3442
5,3525
3,8019
--
3,8019
1,7476
3,3442
5,5123
1.000.000.000
3,3069
3,3069
5,2911
3,6793
--
3,6793
1,7016
3,3069
5,0896
1.500.000.000
3,0551
3,0551
4,8466
3,4646
--
3,4646
1,6096
3,0551
4,8378
2.000.000.000
2,9018
2,9018
4,6604
3,3202
--
3,3202
1,3793
2,9018
4,4874
3.000.000.000
2,6915
2,6915
4,3713
3,2500
--
3,2500
1,1497
2,6915
4,2421
4.000.000.000
2,5448
2,5448
4,1019
3,0463
--
3,0463
1,0118
2,5448
4,0647
5.000.000.000
2,4419
2,4419
3,9245
2,8755
--
2,8755
0,9198
2,4419
3,9245
Oltre 5 mil.(*)
2,0349
2,0349
3,2695
2,3963
--
2,3963
0,7665
2,0349
3,2705
(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importo stimato superiore a 5 miliardi
si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate
nell'ultima riga della presente tabella).
TABELLA G
Anno a cui si riferiscono
i prezzi della perizia estimativa Percentuale
di maggiorazione
dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940 550%
Fino al 31 dicembre 1941 450%
Fino al 31 dicembre 1942 350%
Fino al 31 dicembre 1943 250%
Fino al 31 dicembre 1944 100%
Fino al 31 dicembre 1945 20%
Fino al 31 dicembre 1946 15%