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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
D.M. 20 luglio 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
2004)
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi
per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9,
comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia
elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli
usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro
dell'ambiente;
Visto altresì l'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
che prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso
delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento
dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente «Individuazione
degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79»;
Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità,
recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Considerato che l'attuazione del citato D.M. 24 aprile 2001 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, data la complessità
del meccanismo avviato, ha comportato un
periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto
previsto nello stesso decreto;
Considerato altresì il carattere innovativo del meccanismo,
tale da richiedere adeguata gradualità degli obiettivi e l'avvio
di idonee misure di accompagnamento;
Ritenuto che gli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica,
necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano
decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite;
Considerato altresì il permanere dell'esigenza di fornire i
principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione
di misure e interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali di energia, nonché di definire le modalità per la
valutazione dei progetti e il controllo
della relativa attuazione;
Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta
alle esigenze emerse può meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione
del precedente D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e l'emanazione
di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attività
svolte nel periodo trascorso;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia, nonché le modalità
per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna
concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione
di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e
specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia;
c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.
2. Definizioni
e fattori di conversione.
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi
poteri calorifici inferiori, espressi in
GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori
dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas nell'àmbito delle linee guida di cui all'art. 5, comma
6.
3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza
1 kWh = 0,22x10-3 tep per il primo anno di applicazione del presente decreto.
Il fattore di conversione dei kWh in tep può essere aggiornato dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di
efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica,
al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.
4. Per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio
nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti
finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto
ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica
ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi
inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti.
5. Per energia elettrica distribuita da un distributore si intende
l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti
finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad
esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi del distributore medesimo.
3.
Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione
regionale.
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai
distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi
che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le
seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione
dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi
ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A, dell'allegato
1.
3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati
gli obiettivi
nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1,
tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma
2.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità
di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di
raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse
economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione
regionale i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia e le relative modalità di
raggiungimento.
5. Oltre il termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non avessero
provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli
anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo già
conseguite, o previste da progetti avviati in conformità al presente
decreto.
6. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente
la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate
le azioni correttive eventualmente necessarie.
7. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome
di individuare propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e
di stabilire le modalità per il relativo conseguimento.
4. Obiettivi
specifici da inserire nelle concessioni di distribuzione e programmazione
territoriale.
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto i distributori
che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre
2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre
2005, sono definite le modalità di applicazione del presente decreto
ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a
100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione
del predetto decreto tengono
conto dell'àmbito territoriale nel quale operano le imprese
di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli
obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal singolo
distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria
rete, e da esso
autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita
sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso (2).
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 2 sono validi esclusivamente i progetti
predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art.
5, comma 6, e art. 7.
4. Si applica all'obiettivo del singolo distributore quanto previsto
all'art. 3, comma 2.
5. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal singolo
distributore nell'àmbito di un determinato progetto concorrono al
conseguimento dell'obiettivo complessivo del medesimo distributore per
un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
9. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004
possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di
competenza del distributore, di cui al presente decreto, a seguito
di parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata
massima di efficacia è di sei anni.
6. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale
regionale e locale, i distributori soggetti agli obblighi di cui al presente
decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire
il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono
alle regioni o province autonome interessate.
7. Su richiesta dei distributori, l'amministrazione competente provvede
al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed
alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli
atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del
piano delle iniziative di cui al comma 6, attivando nel caso lo sportello
unico.
8. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale
regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province
autonome possono stipulare accordi con i distributori, individuando, anche
sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi
di cui
all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi
in rapporto al contesto regionale e locale.
9. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo
della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi
estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica,
del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie
3 e 13 dell'allegato 1,
concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa
di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono
essere individuati interventi o misure che concorrono al conseguimento
degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo
superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore
dei decreti di cui al presente comma.
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el.
e gas 22 settembre 004, n. 167/04.
5. Tipologia
delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli
obiettivi.
1. Il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza
negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi
ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al presente
decreto.
2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, le regioni e
le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative
rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri
di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie
di intervento, indicare le modalità di conseguimento più
efficaci nei rispettivi contesti.
3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente
decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi
dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi
di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza
energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica.
Non sono altresì ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti
contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'àmbito di iniziative
finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni
contenute nel presente decreto.
6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche
audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art.
2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per
l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione,
l'esecuzione
e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri
e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di
cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti,
che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali
atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche
dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e
la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta,
sentite le regioni e le province autonome e a seguito
di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può
aggiornare le linee guida.
7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da
non discriminare tra i clienti del distributore appartenenti al settore
o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in
modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.
8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente
la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente
decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano
tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione
dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente
decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine
massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica
di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo
di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività
di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti
finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie
di interventi e misure.
6.
Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'àmbito
delle iniziative.
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'àmbito
delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque
promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più
funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere
le caratteristiche di
seguito indicate, certificate con le modalità precisate per
ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento
energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto
medesimo;
b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale
di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza
compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore
alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore
ai
300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%; i generatori
di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare
emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;
le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi
aggiornamenti;
c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono
essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto
nei decreti medesimi;
d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti
nell'àmbito di applicazione del D.M. 2 aprile 1998 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante «Modalità
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche
degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non
sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere
certificati in conformità al decreto medesimo;
e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri
prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile
quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un
organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi
membri
dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso
un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art.
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorità,
una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
1) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato
membro dell'Unione europea;
2) norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei,
CEN, CENELEC ed ETSI;
3) norme tecniche nazionali pubblicate dagli organismi di normazione
dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva n. 83/189/CEE
28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione
europea;
5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o
da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.
7. Modalità di controllo.
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli
atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione
e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente
conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse,
ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare
uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività,
nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti
omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica,
a soggetti provvisti di adeguata e documentata
professionalità.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla
base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività
con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano
assumere in materia di efficienza
energetica. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta
delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione
e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente
conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari
controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di
indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province
autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e
pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti
che sono realizzati nell'àmbito del presente decreto, ivi inclusa
la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali
proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione
ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di
progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome
il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di
cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto
dall'Accordo fra Stato
e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.
8.
Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli
obiettivi.
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui
agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
a) mediante azioni dirette dei distributori;
b) tramite società controllate dai medesimi distributori;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero
delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società
operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione
contenuta
nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato
richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici
progetti.
9.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti.
1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti
con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora
comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente
alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe
per il trasporto e
la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti
dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità
di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione
dei consumi di gas naturale e
limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti
delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo
criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(3).
(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 16 dicembre 2004, n. 219/04.
10. Titoli di efficienza energetica.
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, emette a favore dei distributori titoli di efficienza
energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione
dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì
alle società controllate dai distributori medesimi e alle società
operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente,
in conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano
a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7.
3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, nell'àmbito della gestione economica del mercato
elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione
dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento
del
mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas.
4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla
disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione
tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
6. I titoli di efficienza rilasciati nell'àmbito del presente
decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'àmbito
del decreto di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti
sottoposti alle disposizioni dei
medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei
titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo
di cui all'art. 3, comma 1, in capo ai distributori di cui all'art. 4,
comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente.
11.
Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni.
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori
trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli
di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi
dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività
produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia
autonoma competente per territorio.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che
ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo
a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali
quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3. L'Autorità
per l'energia
elettrica e il gas informa il Gestore del mercato elettrico dei titoli
ricevuti e degli esiti della verifica.
3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma
1, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza
inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art.
10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo
senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui
al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio
di cui all'art. 3, comma 1, il distributore non consegua almeno il 50%
delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di
compensazione della quota residua nel biennio successivo.
4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma
3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi
della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque
superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del
presente decreto, a
compensare le inadempienze. L'Autorità per l'energia elettrica
e il gas comunica al Ministero delle attività produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Gestore del mercato elettrico
e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze
riscontrate e le sanzioni applicate.
5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art.
110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere su tali risorse, con
uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza Unificata, è approvato il finanziamento
di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso
razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza
energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono
individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza
energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione
del presente decreto.
12. Disposizioni
particolari per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano
solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti.
Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non
disciplinano diversamente le modalità per il conseguimento degli
obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome
si coordinano con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
13. Misure
preparatorie e di accompagnamento.
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del D.M. 24 aprile
2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro dell'ambiente di cui alle premesse sono destinate alla
effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle
misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonché
all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto
dell'efficienza energetica negli usi finali, di cui al comma 6.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi
su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici,
unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle
misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma
è finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalità e le
condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari
contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente
significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere
oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in
maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative
del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative
misure e interventi.
4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure
e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche
e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei
titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni
previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida di cui all'art.
5, comma 6.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di
cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche
e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti
nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato con procedure di
pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art.
8, comma 1, ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi
energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida
di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato,
previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive
e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma
di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite
dai distributori nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La
ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto dell'obiettivo
di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2.
7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione
sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra
le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione.
Le regioni e le province
autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto
disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede
altresì alla copertura dei costi del programma di campagne informative
e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni
provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico
possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate
dal presente articolo, nonché ai fini della copertura, mediante
le risorse di cui al comma
1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per
il settore elettrico (4).
(4) Con Del.Aut.en.el. e gas 13 dicembre 2004, n. 213/04 (Gazz. Uff.
3 gennaio 2005, n. 1) sono stati determinati gli obiettivi specifici, per
l'anno 2005, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia
elettrica e di gas naturale e sono state emanate disposizioni per la Cassa
conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione del presente
articolo.
14. Abrogazione.
1. Il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui alle
premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, è abrogato.
Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel suddetto decreto decadono.
2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati
dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione
del D.M. 24 aprile 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui alle
premesse.
3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come
riferimento al presente decreto.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del
decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione.
Allegato
1 - Tipologie di interventi e misure per l'incremento della efficienza
energetica negli usi finali di energia
TABELLA A
Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica di cui all'articolo
3, comma 2
Tipologia di intervento 1
Rifasamento elettrico
- Rifasamento presso l'utenza finale
Tipologia di intervento 2
Motori elettrici e loro applicazioni
- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio
azionati da motori elettrici - Installazione motori e meccanismi di trasmissione
della forza motrice a più alta efficienza
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
Tipologia di intervento 3
Sistemi per l'illuminazione
- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e
regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di
illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)
- Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione
- Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi
o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
Tipologia di intervento 4
Electricity leaking
- Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di
dispositivi per la riduzione del
consumo in stand-by di apparecchiature esistenti
- Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario
- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by
Tipologia di intervento 5
Interventi per l'uso di fonti o vettori più appropriati dell'energia
elettrica
- Interventi per la sostituzione di scalda acqua elettrici (per acqua
calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati
con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante
teleriscaldamento
Tipologia di intervento 6
Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici
- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze
di acqua calda
Tipologia di intervento 7
Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per
il condizionamento
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso
le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni
solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare
passivo e del raffrescamento passivo
- Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento
anche reversibili a pompa di calore
Tipologia di intervento 8
Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza
- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua,
forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più
alta efficienza
- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza
TABELLA B
Altri interventi
Tipologia di intervento 9
Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri
a più elevata efficienza
Tipologia di intervento 10
Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica,
nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria
- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo
attraverso compressione meccanica
Tipologia di intervento 11
Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati
con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare
passivo e del raffrescamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione
di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati
aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro
edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-
giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino
eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art.
5, comma 6
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti
di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero
Tipologia di intervento 12
Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
presso gli utenti finali
- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti
cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici
e inorganici, per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore
in applicazioni civili
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a
20 KW
Tipologia di intervento 13
Veicoli elettrici e a gas naturale
- Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica
e a gas naturale
Tipologia di intervento 14
Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione
- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione
degli utenti finali per la riduzione dei consumi
Tabella
1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [W/m3°C], al variare del
rapporto superficie/volume e dei gradi giorno
ZONA CLIMATICA |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Gradi Giorno |
Gradi Giorno |
Gradi Giorno |
Gradi Giorno |
Gradi/giorno |
Gradi Giorno |
S/V |
<600 |
601-900 |
901-1400 |
1401-2100 |
2101-300 |
>3000 |
0,2 |
0,42 |
0,42-0,37 |
0,37-0,33 |
0,33-0,26 |
0,26,0,23 |
0,23 |
0,9 |
0,99 |
0,99-0,87 |
0,87-0,75 |
0,75-0,60 |
0,60-0,55 |
0,55 |
Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate,
nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle
zone climatiche, si applica la normativa vigente.
Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo
sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito
termotecnico iscritto al pertinente albo professionale. |
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