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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto 19 febbraio 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio m2007)
Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più
decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione
prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e
di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento
e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto
disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni
e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro,
che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti
azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, il quale dispone che per talune tipologie di progetti
che non ricadono in aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali
non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità
competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento
della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggette
alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello stesso decreto
legislativo;
Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità
gestionale del meccanismo nonché un eccessivo squilibrio a favore
della realizzazione di grandi impianti installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo
criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo
urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati
e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti
in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione
d'impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni,
gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare
impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali
protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico
verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di
diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo
del territorio, privilegiando l'incentivazione di impianti fotovoltaici
i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli
involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo
tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,
nonché di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento
all'uso efficiente dell'energia, in particolare con modalità organicamente
raccordate con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli
edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15
febbraio 2007;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici,
in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico)
e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e'
composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito
denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente
continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli ubicati
al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle
tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e
viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati
e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i cui
moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di
edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e' l'impianto
fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate
in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto
fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma
delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun
modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle
condizioni nominali, come definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici
nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un
protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e' l'energia
elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore,
prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto
responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di competenza
del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato
alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la prima
data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione
dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia
elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione
dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile dell'esercizio
dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S. p. a.,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto
entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della
potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici
la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da
consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita
alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito
di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta
annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media
prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi
di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia
prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta
dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata
per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva
dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa
in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui
alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi
di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito
su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la
sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici
e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica così come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006,
n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
Art. 3. Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe
incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio
di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
Art. 4. Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso
alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe incentivanti
di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e' consentito a condizione
che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi
commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle
tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1
kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in
data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento
totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di
potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente
alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento,
e non possono accedere al premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere
realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già
impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica
o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà
essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica,
non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto
anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il
1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle
disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato
delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai predetti
impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa
prevista dall'art. 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel
2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art.
10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti.
La richiesta e' corredata della documentazione finale di entrata in esercizio
elencata nell'allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo
allegato:
a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente:
"conformità dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale
6 febbraio 2006";
b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
"g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale
28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità
o la non compatibilità con le tariffe di cui all'art. 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata
all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse
proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta
una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute".
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare in impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole
reti isolate.
Art. 5. Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere
alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete
il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la
connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende
avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica
prodotta.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica
il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica,
prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità
con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono,
per quanto applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette
al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al soggetto attuatore
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente
alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato
4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'art.
10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta
la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata,
il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente
decreto e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all'art. 6
e del premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui all'art.
10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici
per i quali non e' necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla
legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche
e alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico
di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione
di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un
solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del
predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art.
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni
si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché,
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati
impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica
ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità
di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione
dei medesimi impianti fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per
le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore,
anche relative al premio di cui all'art. 7.
Art. 6. Tariffe incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati
in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'art.
10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante
che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto,
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di
cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto
fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella
e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in
tutto il periodo di venti anni.
1 2 3
Potenza nominale del impianto (Kw) Impianti di cui
all'art. 2, comma 1 lettera b1) Impianti di cui all'art. 2, comma
1 lettera b2) Impianti di cui all'art. 2, comma 1 lettera b3)
A) 1 minore o uguale a P minore o uguale a 3 0,40
0,44 0,49
B) 3 < P minore o uguale a 20 0,38 0,42
0,46
C) P > 20 0,36 0,40 0,44
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati
in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno
degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia
dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del
2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo diventi
anni. Il valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza
biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti
per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010,
tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti
per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività
di cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni
successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti
che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna
1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano
l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai
medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico,
il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola pubblica
o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit
o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con
popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo
censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre lettere
dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in
materia di produzione di energia elettrica.
Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente
dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul posto
e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno
o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti
dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio
aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi
commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo
citato al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita'
immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima
certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti
alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno
il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità
immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione
energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6, comma 9,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni
e integrazioni, l'attestato di certificazione energetica e' sostituito
dall'attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto
legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione
del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione
di nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare,
con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile
trasmette al soggetto attuatore le certificazioni energetiche dell'edificio
o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento
del premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo
alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in
una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all'art.
6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno
di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non può
in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante
maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla
tariffa incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità
immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi
rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui
ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di
cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o unità immobiliare e
dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al presente
articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante
e al premio per il residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura
del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio
sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici,
come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette
unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla
base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell'edificio
o unità immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori
riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8. Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il
termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art.
6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano
della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica,
e' ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.
Art. 9. Condizioni per la cumulabilità di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art.
7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici
di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale
e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20%
del costo dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6
e il premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricità prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale
e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in
cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria
di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art.
7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art.
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art.
7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva
al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art.
7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata
all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso
di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per
la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze
29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del
presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art. 7 e i benefici
di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione
dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.
Art. 10. Modalità per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità,
i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di
cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonché per la verifica
del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento
a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art.
7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente
decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle
tariffe dell'energia elettrica.
Art. 11. Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni
inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal
diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero
periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza
dal diritto al premio di cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce
e attua modalità per il controllo, anche mediante verifiche sugli
impianti, di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
Art. 12. Obiettivo di potenza nominale da installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata
da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.
Art. 13. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli
impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 e' stabilito
in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 tutti gli
impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata
dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà
raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto
termine di quattordici mesi e' elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti
i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con
continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio
nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio
nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite
di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo
di cui all'art. 12.
Art. 14. Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e
attività di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo
all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente
decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma
1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia
di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente
entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle
tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti
erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione,
il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il rapporto di cui al comma 1 e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica
esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi
delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto attuatore
e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse
tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici
e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico
protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI,
con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico- operativo al fine
di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle procedure
per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità
previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a
favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle
relative modalità e condizioni di accesso, di cui al presente decreto,
rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo
di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.
Art. 15. Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle
tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate
per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito
del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica.
Un rapporto annuale in merito, comprendente anche l'analisi degli indici
di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli
fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro il
31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione
fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione
dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attività
di cui al comma 1 e all'art. 14, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari
per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel
limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza
di cui all'art. 13, commi 1 e 2.
Art. 16. Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici
che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe
incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i
commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le
parole "per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi" sono così
sostituite: "fino al 2006 incluso".
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti
ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori,
fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle rispettive
scadenze previste dall'art. 8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005.
Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano
già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti
che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 non si da'
luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto
alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti,
e' da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente art. 13, comma
1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei
lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile
al soggetto attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi,
esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie
autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, non imputabile
al soggetto responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti che
hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non
sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell'esaurimento
della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità
ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Allegato 1
I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori
accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli,
in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori
dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno
aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che
assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
- Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
- Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
- I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione
migliore del ± 3%;
- Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova
standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita
del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici
continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata
in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600
W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di
lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore
a 40 °C, e' ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.
In questo caso la condizione a) precedente diventa:
a) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/Istc
Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte
dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore
stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di accoppiamento)
sono tipicamente assunte pari all'8%.
Nota:
Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura
delle celle fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:
Ptpv = (Tcel - 25) * y /100 oppure, nota la temperatura ambiente Tamb
da:
Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * y /100 dove:
y Coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore,
per moduli in silicio cristallino e' tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);
NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito
dal costruttore, e' tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma può
arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera).
Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui una faccia del
modulo sia esposta all'esterno e l'altra faccia sia esposta all'interno
di un edificio (come accade nei lucernai a tetto), la temperatura da considerare
sarà la media tra le due temperature.
Tcel è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico;
può essere misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato
sul retro del modulo.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie
sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza,
le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali
varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi
di normazione citati:
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di
continuità collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura
delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione
per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi
di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento
spettrale di riferimento;
CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche
dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino
per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi
terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli
fotovoltaici;
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli
esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica
(EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente
armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti
da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili -
Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e
di manovra per bassa tensione (quadri BT);
serie composta da:
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti
sbarre;
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in
luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di
distribuzione (ASD);
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia
uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti
e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e regole
generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice
IP);
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori
non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore
a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale
non superiore a 450/750 V;
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;
serie composta da:
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo
per le persone;
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni
alle strutture;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per
chilometro quadrato;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto
per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità
e relativi allegati per la legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici
- Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione,
precisione e verifica;
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica
(c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia
attiva (classe 1 e 2);
EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica
(c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia
reattiva (classe 2 e 3);
CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di
alimentazione.
Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati
secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione
architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni
sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo
le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646
(per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente
disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo
di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso e'
richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e' progettato
e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215
o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni
rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari,
ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica.
Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation
Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate,
i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni
applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla
rete elettrica.
Allegato 2
TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARZIALE
INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (Art. 2, COMMA 1, LETTERA B2)
Tipologia specifica 1
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici
e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota
massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare
non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
Tipologia specifica 2
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre
o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie
di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici
d'appoggio stesse.
Tipologia specifica 3
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere
acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono
le superfici d'appoggio stesse.
Allegato 3
TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3)
Tipologia specifica 1
Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate
di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione
e funzionalità architettonica della superficie rivestita
Tipologia specifica 2
Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita
dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
Tipologia specifica 3
Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano
il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento
naturale di uno o più vani interni
Tipologia specifica 4
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti
da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 5
Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione
solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
Tipologia specifica 6
Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici
e dai relativi sistemi di supporto
Tipologia specifica 7
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli
elementi di rivestimento e copertura
Tipologia specifica 8
Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici
vetrate delle finestre stesse
Tipologia specifica 9
Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali
delle persiane
Tipologia specifica 10
Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale
i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla
superficie stessa
Allegato 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA
INCENTIVANTE (Art. 5, COMMA 4)
MENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità
alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo
professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata
da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto
informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione
completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in
cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera
d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto,
la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata
in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa
di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato
il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero
di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata,
con indicazione di modello marca e numero di matricola.
4. Certificato di collaudo dell'impianto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata,
firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: a) la natura
del soggetto responsabile, con riferimento all'art. 3; b) la tipologia
dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento,
rifacimento totale; c) la conformità dell'impianto e dei relativi
componenti alle disposizioni dell'art. 4; d) la tipologia dell'impianto,
in relazione a quelle definite all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2), b3),
con riferimento, per le medesime lettere b2) e b3), alle specifiche tipologie
di cui agli allegati 2 e 3, nonché, qualora ne ricorra il caso,
della specifica applicazione, con riferimento all'art. 6, comma 4; e) la
data di entrata in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera g); f) se l'impianto opera o meno in
regime di scambio sul posto; g) di non incorrere in condizioni che, ai
sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la non applicabilità
o la non compatibilità con le tariffe di cui all'art. 6 e al premio
di cui all'art. 7.
6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina
elettrica. |
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