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Legge 23 aprile 2002, n.73
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento
delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e
di lavoro irregolare"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e'
prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione
non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta'
dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge
n. 350 del 2001, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione
riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il
30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente
integrata.
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate
per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350
del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario,
anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro
il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata
l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta
nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante
apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario
al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta
sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario,
ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno
del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui
al comma 2 e della relativa integrazione.
3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o
regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata
di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella
dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la
somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350
del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione
di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il
secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non
produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per
gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento
penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro,
disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi
di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento,
salvo che per i delitti di associazione per
delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione,
di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi,
di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con
l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici
anni di reclusione."
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite
le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma
2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di
presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto
termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta
agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro
il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione
annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che
non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per
il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal
computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi
e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche
normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti
individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico
atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso
con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione
e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria
per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa,
il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal
6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine
di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate
invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base
dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità,
dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi
di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione
di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità
del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla procedura
prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune
dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un
piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli
obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività,
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro
mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento
economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente
alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori
che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti
del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco
con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore
stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento
progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione
al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare,
di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma
1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e
vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato
o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con
il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione
agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato.
L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,
come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali
e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre
2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli
altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per
il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti
si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis,
2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego
di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione
obbligatorie, è altresí punito con la sanzione amministrativa
dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi
nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di
constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti
ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui
al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".
Art. 3-bis.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi
e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere,
anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi
diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale
sul piano finanziario
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma
4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste
dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per
il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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