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Si riporta la legge che modifica alcuni articoli del Codice Penale militare di guerra, con riferimento alla partecipazione alla missione all'estero di personale militare nell'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". |
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Legge di conversione
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2. 1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
b) all'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i
seguenti:
d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:
e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni"; g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18,
19, 20, 87, 155
e 183 sono abrogati;
Art. 3. 1. In relazione all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom",
il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui
all'articolo
9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla
presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Capo I
Art. 1.
1. è autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". 2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennita' è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente. 4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 6. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione. Art. 3.
1. Al personale di cui all'articolo 1:
2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attivita' di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio. Art. 4.
1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili. Art. 5.
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria. Art. 6.
1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi. Art. 7.
1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione. 3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002. Capo II
Art. 8.
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalita' internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente decreto. Art. 9.
1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma
1, del codice
di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare
procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati
militari:
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purchè il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare. Capo III
Art. 10.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 12.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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