Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Art. 4. (Obblighi per l’accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, non
possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi
rispettino
i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo
11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
adeguati,
a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa
il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di
realizzare
tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 6. (Verifica dell’accessibilità su richiesta) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati: a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale
partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
Art. 7. (Compiti amministrativi) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da
parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente
legge;
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive. 2. La formazione
professionale di cui al comma 1
è effettuata con tecnologie accessibili.
Art. 9. (Responsabilità) 1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Art. 10. (Regolamento di attuazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo
6, comma 2;
2. Il regolamento di cui
al comma 1 è adottato
previa consultazione con le associazioni delle persone disabili
maggiormente
rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in
materia
di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e
d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11. (Requisiti tecnici) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Art. 12. (Normative internazionali) 1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. |
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