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Legge 6 aprile 2005, n. 49
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005)
"Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli
diffusi attraverso mezzi di comunicazione"
Art. 1.
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre
richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo
che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi
di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 è
inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso
l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli
di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore
a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito
dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre
la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore
a trenta giorni»;
d) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste
di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli
26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell’Autorità».
Art. 2.
1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata. |
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