Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge che ha modificato alcuni articoli del Codice di Procedura Penale disciplinando i casi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. |
Altre pagine inerenti
sul sito:
parliamo di ristrutturazioni scheda scuole Codice Penale (tutto il codice) Codice di Procedura Penale DM 18/2/1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) legge n.431/1996 (interventi urgenti per l'edilizia scolastica) DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) software MURATS (verifica edifici in muratura) software TRAV (calcoli e verifiche di travi, sbalzi, plinti) software VIDEOCALC (calcoli di travi, piastre, archi) software PUZZLE (giochi didattici compositivi) software MATRICE (giochi didattici) trova un libro sul tema chiedi una consulenza |
Art. 1. 1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 593. – (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare
contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo
603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice,
in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque
giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso
per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
Art. 2. 1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse. Art. 3. 1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». Art. 4. 1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di
non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere
possono proporre ricorso per cassazione:
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606. 3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127». Art. 5. 1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Art. 6. 1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì». Art. 7. 1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello». Art. 8. 1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
Art. 9. 1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. 2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse. Art. 10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore
della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
|
|