Legge di conversione
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali". 2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;". 3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo
la lettera h) e' aggiunta la seguente:
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e'
sostituito dal seguente:
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. "7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e'
sostituito dal seguente:
"7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.". 9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.". 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono aggiunti i seguenti:
11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori". 12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: "reddito" sono inserite le seguenti: "da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o". 13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,". 14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. 15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati. Art. 2.
1. Dopo il numero 9) dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n.
197, e' inserito il seguente:
Art. 3.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e' aggiunto
il seguente:
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ". Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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