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Si riporta la legge che detta norme relative alla raccolta, allo smaltimento ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Le condizioni per la massima sicurezza, il deposito nazionale. |
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Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art.1
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta' dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, e' individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1 , opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. 3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 , ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione. 4-bis La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) . Art. 2.
1. Per l'attuazione di tutti gli
interventi e le iniziative necessari per la
realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo
1, comma 1 , il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina
un Commissario straordinario il quale, in
deroga alla normativa vigente, provvede:
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita' produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 . Art. 3.
1. Nel Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 , sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento . Art. 4.
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia. 2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi . Art. 5.
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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