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Raccolta,  smaltimento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi
(Legge 24 dicembre 2003, n. 368)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che detta norme relative alla raccolta, allo smaltimento ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Le condizioni per la massima sicurezza, il deposito nazionale.
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Legge 24 dicembre 2003, n. 368
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004)
  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi"
 

Legge di conversione 

Art. 1. 

    1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

Art.1 
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

1.  La  sistemazione  in  sicurezza  dei  rifiuti radioattivi, come definiti  dall'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  degli  elementi  di  combustibile  irraggiati  e dei materiali    nucleari,   ivi   inclusi   quelli   rinvenienti   dalla disattivazione  delle  centrali  elettronucleari  e degli impianti di ricerca  e  di  fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle  condizioni  di  sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente  previste  dal  citato  decreto  legislativo n. 230 del 1995,  e'  effettuata  presso  il Deposito nazionale, riservato ai soli  rifiuti  di  III  categoria,  che  costituisce  opera di difesa militare  di  proprieta'  dello  Stato.  Il sito, in relazione alle caratteristiche  geomorfologiche del terreno, e' individuato entro un  anno  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del   presente   decreto,   dal   Commissario  straordinario  di  cui all'articolo 2,   sentita  la  Commissione  istituita  ai  sensi  del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente,  l'individuazione  definitiva  del  sito  e' adottata con decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

  2.  La  Societa'  gestione  impianti  nucleari  (SOGIN S.p.a.), nel rispetto  di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di  attuazione  degli  interventi,  provvede  alla  realizzazione del Deposito  nazionale  dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1 , opera  di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. 

  3.  Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 , ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate    le  procedure  speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto  2002,  n.  190.  Le  infrastrutture  tecnologiche  per  la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. 

     4.  La  validazione  del  sito,  l'esproprio  delle  aree,  la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1  e  le  attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla  SOGIN  S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione. 

  4-bis  La  validazione  del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla  base  degli  studi  effettuati  dalla Commissione istituita ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3, previo parere dell'Agenzia per la protezione   dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT),  del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) . 

Art. 2. 
Attuazione degli interventi 

  1.  Per  l'attuazione  di  tutti  gli  interventi  e  le iniziative necessari  per  la  realizzazione  del  Deposito  nazionale di cui all'articolo 1,  comma 1 , il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina   un  Commissario  straordinario  il  quale,  in  deroga  alla normativa vigente, provvede: 
    a) (lettera soppressa); 
    b) (lettera soppressa); 
    c) all'approvazione  del  piano economico finanziario che indichi le  risorse  necessarie  alla  realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della  concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere  prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4; 
    d) all'affidamento  degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale; 
    e) alle procedure espropriative; 
    f) all'approvazione dei progetti; 
    g) all'affidamento   dei   lavori  di  costruzione  del  Deposito nazionale. 

  2.  Il  Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato, inoltre,   ad   adottare,  con  le  modalita'  ed  i  poteri  di  cui all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135, anche in sostituzione  dei  soggetti  competenti,  tutti i provvedimenti e gli atti    di    qualsiasi    natura   necessari   alla   progettazione, all'istruttoria,  all'affidamento  ed alla realizzazione del Deposito nazionale    di  cui  all'articolo 1,  comma 1. Sono fatte salve le competenze  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in  materia  di  valutazione  di  impatto ambientale in conformita' a quanto  previsto  dalla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  e  dal  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190. Sono,  altresi',  fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro  centoventi  giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo  la  procedura  di  cui  al  Capo VII del decreto legislativo 17 marzo   1995,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  in  quanto applicabile. 

  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e' istituita,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione  tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del  presente  decreto  e per le iniziative operative del Commissario straordinario.  La  predetta  Commissione  e'  composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui  tre  nominati  dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno  con  funzioni  di  presidente,  due dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  due  dal  Ministro  delle  attivita' produttive  uno  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro della  salute,  uno  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della   ricerca,   quattro   dalla   Conferenza   unificata   di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due  espressi  dalle  regioni  e  due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA,  uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si  avvale,  altresi',  di  una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro   dell'economia   e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione   del   presente   comma,   si   provvede   ai  sensi dell'articolo 5, comma 3 . 

Art. 3. 
Allocazione dei rifiuti radioattivi 

  1.  Nel  Deposito  nazionale  di cui all'articolo 1, comma 1 , sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di  III  categoria  ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti  radioattivi  e'  effettuato  presso  il  Deposito nazionale, previo  trasferimento  in  condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento   dei   rifiuti  radioattivi,  nonche'  la  messa  in sicurezza  del  combustibile  irraggiato e dei materiali nucleari, al fine  di  trasformarli  in  manufatti  certificati, pronti per essere trasferiti  al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. 

  1-bis.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive  e  della  salute,  si  provvede, avvalendosi del supporto operativo  della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei  rifiuti  radioattivi  di  I  e  II  categoria.  Per  la messa in sicurezza  dei  rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione   per   quelle  previste  dall'articolo 1,  comma 3,  primo periodo. 

  1-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei  materiali  nucleari  di  III  categoria  al  di  fuori dei Paesi dell'Unione  europea,  fatto  salvo  quanto  previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III   categoria  e'  autorizzata  ai  fini  del  loro  trattamento  e riprocessamento . 

Art. 4. 
Misure compensative e informazione 

    1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo  smantellamento  degli  impianti,  a  favore  dei siti che ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del ciclo del combustibile nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale di   cui  all'articolo 1,  comma 1,  le  misure  sono  trasferite  al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 

  1-bis.  L'ammontare  complessivo  annuo del contributo ai sensi del comma 1  e'  definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni  kilowattora  consumato,  con  aggiornamento  annuale sulla base degli  indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente  con  deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione   economica  sulla  base  delle  stime  di  inventario radiometrico   dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto  del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, su proposta dell'APAT,  valutata  la  pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per  ciascun  territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che  ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale di  cui  all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei  rifiuti  radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20 per  cento  in  favore  del  comune  nel cui territorio e' ubicato il Deposito,  in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti,  proporzionalmente  alla popolazione residente, in misura del  25  per  cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia. 

2.  Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi . 

Art. 5. 
Disposizioni di carattere finanziario 

  1.  Per  l'avvio  delle  iniziative connesse alla realizzazione del Deposito  nazionale,  per  l'informazione  alle  popolazioni e per le prime  misure  di  intervento territoriale e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 

  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 

  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2,  pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente «Fondo   speciale»   dello   stato   di   previsione   del  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 

  4.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del  presente  articolo,  e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 

  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 6. 
Entrata in vigore 

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.