|
Legge 5 luglio 2004, n. 166
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2004)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della
normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive
ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del
gruppo
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato:
«decreto-legge n. 347», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «svolge anche le funzioni attribuite
al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e»
sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma
di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario
al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per
evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa
o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) al comma 3, le parole: «Il commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario»,
e le parole: «al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza
dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1»;
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui
al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo,
a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un
programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3».
Art. 2.
Programma di ristrutturazione
1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) al comma 1, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «quindici»; le parole: «sentito il commissario
straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il
commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle
ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La sentenza determina, con riferimento alla
data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria,
gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»;
00a) al comma 1-bis, le parole: «Qualora il tribunale accerti
l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti
previsti dall'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza
ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1,»;
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo» sono inserite le seguenti:
«, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo
4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione
straordinaria»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato,
tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale,
ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato,
con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro
interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia,
eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico
secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche
con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59
del decreto legislativo n. 270»;
b-bis) al comma 4, le parole: «su richiesta del commissario»
sono sostituite dalle seguenti: «sentito il commissario»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario
straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione
del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può
avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione».
Art. 3.
Concordato
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione
giuridica ed interessi economici omogenei;»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in termini di scadenza,
tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali»
sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo,
fusione o altra operazione societaria» e dopo le parole: «o
ad alcune categorie di essi» sono inserite le seguenti: «nonche'
a società da questi partecipate»;
c) al comma 1 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività
delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi
come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate
o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.
Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni
revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario
fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta
l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima
della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al
giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica
dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre
il concordato»;
e) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale
autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno
della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali
di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce»;
f) il comma 3 e' soppresso;
g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione
straordinaria tramite» sono soppresse;
h) al comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere
pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta
di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato
che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori
ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del
tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni
sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause
di prelazione»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la
collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori
ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei
relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di
strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei
soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo
complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi
dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi
depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con
decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza
ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più
quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità,
anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto
deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e
l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le
stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori
esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare
opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina
di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori
ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini
per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici
giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli
residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito
degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente
comma»;
l) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma
6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro
cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare
sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta
giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli
elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì
i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari
il cui importo complessivo e' già stato ammesso al voto»;
m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del
valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti:
«dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza
dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza
dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti:
«dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, dopo le parole:
«I creditori che non fanno pervenire il proprio voto», sono
inserite le seguenti: «o che non si legittimano al voto» e
le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle
seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»;
il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;
n) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il tribunale
approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono
previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni
caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato
nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza
delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che
i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative
concretamente praticabili»;
o) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La sentenza che approva o respinge il concordato e' pubblicata,
oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione
nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea,
secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza
stessa. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei
confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore
all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina
altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento
all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi
nell'attivo delle società . Il commissario straordinario o, nel
caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza
di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il
controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività
produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente,
dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti
la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla
pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione
della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva»;
p) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il
concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro
delle attività produttive un programma di cessione dei complessi
aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 270. Se il programma di cessione e' autorizzato, la prosecuzione
dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto
dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non
superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma
di cessione. Se il programma di cessione non e' tempestivamente presentato
al Ministro, ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti dagli organi della procedura».
Art. 4.
Accertamento del passivo
1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-ter (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del
passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza,
e' disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.
2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta
di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche
in caso di mancata approvazione del concordato».
Art. 4-bis.
Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento
del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione
dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti
di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario».
Art. 4-ter.
Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347
1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il Ministro delle attività produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle attività
produttive»;
b) al comma 2, le parole: «al Ministro delle attività produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero delle attività
produttive».
Art. 4-quater
Disposizioni in materia di azioni revocatorie
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 49» sono sostituite
dalle seguenti: «dagli articoli 49 e 91» e le parole: «anche
dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche' funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli
obiettivi del programma stesso» sono sostituite dalle seguenti: «anche
nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche' si traducano in un vantaggio per i creditori»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga
attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera
c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del
capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si
computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di
conversione della procedura in fallimento».
Art. 5.
Commissario straordinario
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario
e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi
sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono
inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed
affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi,
avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore,
o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti
non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto
dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico,
dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna
delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma».
Art. 6.
Misure per le imprese di autotrasporto
1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39»
sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste
controllate o partecipate,»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti
relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione
straordinaria, nonche' alle imprese di autotrasporto che vantino crediti
nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione
straordinaria.
2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui
ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio
d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra
domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso
di fallimento successivo».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|