Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge n.12 del 2001 sull'impiego di farmaci contro il dolore, oppiacei. Legge formata da un solo articolo. |
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Art. 1. 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 41, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
5. I medici chirurghi e i
medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all’allegato III-bis
attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo,
e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonchè
a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle
I, II e III previste dall’articolo 14 per uso professionale urgente.
Copia
dell’autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico,
che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso
professionale
urgente, con i farmaci di cui all’allegato III-bis.
4)
il comma 6 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro della sanità di cui al primo periodo del
comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente
lettera;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000»; d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati; e) all’articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14. 2-ter. Il registro di
carico e scarico deve essere
conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il
registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità
operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due
anni
dalla data dell’ultima registrazione.
2. Al citato testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto,
in fine, il seguente allegato:
Codeina
3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: «hanno validità limitata a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità limitata a trenta giorni». |
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