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Legge 30 novembre 1998, n. 419
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1998)
"Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione
e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sulla base dei princípi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo
2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto
delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei
quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, nonchè della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri
sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata
è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette.
Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi
riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè
sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti
di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Princípi e criteri direttivi di delega).
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il
Governo si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei
princípi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare
il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati,
tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma
12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
i cui regolamenti siano stati approvati dal Ministero della sanità;
regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici interessati ed
i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi
scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati
dalla programmazione sanitaria;
d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio
da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti
accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi
rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria;
e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari
alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena
attuazione alla carta dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni
sanitarie nonchè la più ampia divulgazione dei dati qualitativi
ed economici inerenti alle prestazioni erogate;
f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione
di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;
g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia
del cittadino e del principio di equità distributiva;
h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di
controllo e verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà
istituzionale e sulla base anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza
delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di
cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la utilizzazione delle
risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del
Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico
all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari
regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro;
l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione
sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con la
costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonchè
nei procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà
dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale
e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto
a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi i
comuni stessi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del
Servizio sanitario nazionale;
m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane
di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire
ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari
con quelli sociali, disciplinando altresí la partecipazione dei
comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire princípi
e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli
uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria,
anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario
di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere
interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per
l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto.
Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area
delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati,
tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata
con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata
alle competenze delineate nei profili professionali;
p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione
del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria,
determinando altresí criteri generali sulla cui base disciplinare,
in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro,
con particolare riferimento al modello dipartimentale;
q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed
obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale
scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo
al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro;
r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie
locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato
per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili
diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza
e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;
s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie
locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati
e non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti
a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del
diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di specifici
requisiti;
t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale
dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore
sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali
previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresí per i dipendenti
privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso
regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione
e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità
dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di
revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo
di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto
e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento
dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca
e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo
ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle
aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria
regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento,
recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo
e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione
del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute
determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il
trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo
sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza
medica ed amministrativa;
v) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi
in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo
la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni
degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e
la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture
sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma
per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole
del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici
veterinari, nonchè degli altri profili professionali della dirigenza
del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni
e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della
programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite
linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi
protocolli siano individuate le strutture universitarie per lo svolgimento
delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati
a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri
della sanità e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 5 agosto 1997;
z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle
finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra
i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva
ricerca biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento
tra ricerca pubblica e ricerca privata;
aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono
individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di
assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti
i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare ad appositi
organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione
dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni
sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società
scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della
qualità;
bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione
dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto
agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonchè,
nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale
e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione nell'organizzazione
distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in
tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante
ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli
di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive,
eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano
sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresí
la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti locali
e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative
di assistenza;
dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità
e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture
sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato
da parte delle aziende e delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione
e nel completamento dei suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti
già assegnati e la loro riassegnazione;
ee) garantire l'attività di valutazione e di promozione della
qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di
partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le
competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione
e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali
dell'azienda;
ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano
istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti
sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione
della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto
dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi
del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione,
anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco
delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne
una facile e trasparente pubblicità;
hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private, standard minimi di strutture, attrezzature e personale,
che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste
in seguito all'accreditamento;
ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per
l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative
minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende
ospedaliere;
ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture
private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro, nel
pieno rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;
mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli
di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività
che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli
di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle
caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito
territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei presidi
ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali;
nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali
l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione
con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella
gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto
tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative
valutazioni al Ministro della sanità;
oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro
della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni
trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della
lettera nn), sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica
le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione
e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni
nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia;
individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte,
nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;
pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età
pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente
dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario,
della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio
stato giuridico; prevedere altresí limiti di età per la cessazione
dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento
dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità
dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè
la revisione dei rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque,
il servizio medico di continuità assistenziale;
rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento
di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito
della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi
definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche
della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione
aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di
prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità
sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti
di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale
ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.
2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza
con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai princípi
fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge
27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
senza necessità di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni determinano
in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori
generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento
alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari".
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "Le università concordano con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di
cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali
private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche".
Art. 4.
(Testo unico).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante
un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale,
coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all'articolo
1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quelle
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
apportando le opportune modificazioni integrative e correttive nonché
quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla
emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo
presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato
di attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I
pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere
reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di
decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo,
che deve essere reso entro venti giorni.
Art. 5.
(Riordino della medicina penitenziaria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata invigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla
salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di
inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche
eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà
del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale
e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente
demandate all'amministrazione penitenziaria;
c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine
di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato
alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle
funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza
sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed
alle aziende unità sanitarie locali;
e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale
delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite,
iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia,
nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso
l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero
di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e),
e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario
nazionale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università,
attenendosi ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e
Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli
gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che
prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità
giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale
e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali
alle esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione
dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo
1, commi 3 e 4, della presente legge. |
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