Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1.
1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". Art. 2.
01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. 3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3-ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione. 4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati. 5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25. 6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e' determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo. 7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239". 3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita'," sono soppresse. 3-quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati. 3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 3.
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. 2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma. 3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". Art. 4.
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali e dello sport e' autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006. 2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 4. Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse. 4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-bis. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono inserite le seguenti parole: "o cooperativa". 6-ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18
e' sostituito dai seguenti:
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.". 6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati. Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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