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Principi in materia di governo del territorio (nuova legge urbanistica
- ddl Lupi - disegno di legge in discussione al Senato)
C. 153, S. 3519, Legge Bossi-Lupi, Principi in materia
di governo del territorio 2005-07-11
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3519
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Governo del territorio)
1. In attuazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, la presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
in materia di governo del territorio. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché
le forme e le condizioni particolari di autonomia
previste ai sensi dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione. Sono fatte altresì salve le disposizioni della
legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo.
2. Il governo del territorio consiste nell’insieme
delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione,
di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza
e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio,
la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità
in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo
del territorio comprende altresì l’urbanistica,
l’edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo,
la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura
degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.
3. La potestà legislativa in materia di
governo del territorio spetta alle regioni, salvo che per la determinazione
dei princìpi fondamentali e ad esclusione degli aspetti direttamente
incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla difesa, sulle Forze armate,
sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali
e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia
di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «pianificazione territoriale»: la
pianificazione di area vasta, che ne definisce l’assetto per quanto riguarda
le componenti territoriali fondamentali;
b) «pianificazione urbanistica»: la
pianificazione funzionale e morfologica del territorio che disciplina le
modalità d’uso e di trasformazione e comprende il piano strutturale,
il piano operativo e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;
c) «piano di settore»: il piano di
uno specifico settore funzionale con effetti sul territorio;
d) «piano territoriale»: il documento
che rappresenta l’esito del processo di pianificazione territoriale;
e) «piano strutturale»: il piano urbanistico
con il quale vengono operate le scelte fondamentali di programmazione dell’assetto
del territorio di un comune o di più comuni in coordinamento fra
loro;
f) «piano operativo»: il piano urbanistico
con il quale vengono attuate le previsioni del piano strutturale, con effetti
conformativi del regime dei suoli;
g) «dotazioni territoriali»: la misura
adeguata del complesso delle attrezzature, infrastrutture e reti di cui
deve essere dotato un ambito territoriale;
h) «rinnovo urbano»: l’insieme coordinato
di interventi di conservazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione
di singoli edifici o di intere parti di insediamenti urbani, finalizzato
alla rigenerazione, riqualificazione, riabilitazione, nonché all’adeguamento
dell’estetica urbana.
Art. 3.
(Compiti e funzioni dello Stato)
1. Le funzioni dello Stato sono esercitate attraverso
politiche generali e di settore inerenti la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, l’assetto del territorio, la promozione dello sviluppo economico-sociale
e il rinnovo urbano.
2. Per l’attuazione delle politiche di cui al comma
1, lo Stato adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, programmi di intervento, coordinando la sua azione con quella
dell’Unione europea e delle regioni.
3. Sono esercitate dallo Stato, attraverso intese
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, le funzioni amministrative relative all’identificazione
delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale in ordine
alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla difesa del suolo e all’articolazione
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, in armonia
con le politiche definite a livello comunitario,
nazionale e regionale e in coerenza con le scelte
di sostenibilità economica e ambientale.
4. Sono altresì esercitate dallo Stato le
funzioni amministrative connesse al governo del territorio relative alla
difesa e alle Forze armate, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle
competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
in relazione alla difesa civile, nonché quelle relative alla protezione
civile concernenti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e quelle relative
alla tutela dei beni culturali, alla valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza statale nel rispetto del principio di leale collaborazione,
all’individuazione in via concorrente dei beni paesaggistici, alla partecipazione
alla gestione dei vincoli paesaggistici, previste dal codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 4.
(Interventi speciali dello Stato)
1. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, effettua interventi speciali in determinati ambiti territoriali,
ai sensi del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, allo scopo
di rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale,
superare situazioni di degrado ambientale e urbano, promuovere politiche
di sviluppo economico locale, di coesione e solidarietà sociale
coerenti con le prospettive di sviluppo sostenibile, promuovere la rilocalizzazione
di insediamenti esposti ai rischi naturali e tecnologici e la riqualificazione
ambientale dei territori danneggiati.
2. Gli interventi speciali, di cui al comma 1, sono
attuati prioritariamente attraverso gli strumenti di programmazione negoziata.
Art. 5.
(Sussidiarietà, cooperazione e partecipazione)
1. I princìpi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza ispirano la ripartizione delle competenze fra i diversi soggetti
pubblici e i rapporti tra questi e i cittadini, secondo i criteri della
responsabilità e della tutela dell’affidamento, fatti salvi i poteri
sostitutivi previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti pubblici cooperano nella definizione
delle linee guida per la programmazione e la pianificazione del territorio,
anche mediante intese e accordi procedimentali, privilegiando le sedi stabili
di concertazione, con il fine di perseguire il principio dell’unità
della pianificazione, la semplificazione delle procedure e la riduzione
dei tempi. Nella definizione degli accordi di programma e degli atti equiparabili
comunque denominati, sono stabilite le responsabilità e le modalità
di attuazione, nonché le conseguenze in caso di inadempimento degli
impegni assunti dai soggetti pubblici.
3. Ai fini della definizione delle linee guida
per la programmazione e la pianificazione del territorio, le regioni raggiungono
intese con le regioni limitrofe, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione.
4. Le funzioni amministrative sono esercitate in
maniera semplificata, prioritariamente mediante l’adozione di atti negoziali
in luogo di atti autoritativi, e attraverso forme di coordinamento fra
i soggetti pubblici, nonché, ai sensi dell’articolo 8, comma 7,
fra questi e i cittadini, ai quali va riconosciuto comunque il diritto
di partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti.
5. Le regioni possono concordare con le singole
amministrazioni dello Stato forme di collaborazione per l’esercizio coordinato
delle funzioni amministrative, compresi l’attuazione degli atti generali
e il rilascio di permessi e di autorizzazioni, con particolare riferimento
alla difesa del suolo, alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché
alle infrastrutture.
6. Le regioni, nel disciplinare le modalità
di acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi, nonché
delle proposte delle altre amministrazioni interessate nel corso della
formazione degli atti di governo del territorio, assicurano l’attribuzione
in capo alla sola amministrazione procedente della
responsabilità delle determinazioni conclusive
del procedimento.
7. Le regioni disciplinano modalità di acquisizione
dei contributi conoscitivi e delle informazioni cartografiche finalizzate
alla realizzazione di un quadro del territorio unitario e condiviso. Lo
Stato definisce, d’intesa con le regioni e le province autonome, criteri
omogenei per le cartografie tecniche di dettaglio e di base ai fini della
pianificazione del territorio.
Art. 6.
(Pianificazione del territorio)
1. Il comune è l’ente preposto alla pianificazione
urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle funzioni di
governo del territorio.
2. Le regioni, nel rispetto delle competenze e funzioni
delle province stabilite dalle leggi dello Stato, individuano gli ambiti
territoriali e i contenuti della pianificazione del territorio, fissando
regole di garanzia e di partecipazione degli enti territoriali ricompresi
nell’ambito da pianificare, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile
sul piano sociale, economico e ambientale e al fine di soddisfare le nuove
esigenze di sviluppo urbano, privilegiando il recupero e la riqualificazione
dei territori già urbanizzati e la difesa dei caratteri tradizionali.
I piani relativi a tali ambiti non possono avere, con esclusione delle
sole materie preordinate, un livello di dettaglio maggiore di quello dei
piani urbanistici comunali. Il piano territoriale di coordinamento, di
cui all’articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è di competenza delle province, salve diverse previsioni della legge
regionale allo scopo di favorire la pianificazione delle aree metropolitane.
La regione, con propria legge, in considerazione della specificità
di determinati ambiti sovracomunali ed omogenei e in attuazione dei princìpi
costituzionali di sussidiarietà e di adeguatezza, può disciplinare
e incentivare la pianificazione urbanistica intercomunale. Le regioni stabiliscono
idonee misure per la compensazione tra comuni limitrofi dei costi sociali
generati dalla realizzazione di infrastrutture pubbliche che potrebbero
causare squilibri economici o ambientali sul territorio.
3. Il piano urbanistico è lo strumento di
disciplina complessiva del territorio comunale e deve ricomprendere e coordinare,
con opportuni adeguamenti, ogni disposizione o piano di settore o territoriale
concernente il territorio medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i
vincoli contenuti nei piani paesaggistici, nonché quelli imposti
ai sensi delle normative statali in materia di tutela dei
beni culturali e del paesaggio.
4. Il piano urbanistico privilegia il rinnovo urbano,
la ristrutturazione, l’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente.
5. Nell’ambito del territorio non urbanizzato si
distingue tra aree destinate all’agricoltura, aree di pregio ambientale
e aree urbanizzabili.
6. Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle
aree di pregio ambientale la nuova edificazione è consentita solo
per opere e infrastrutture pubbliche e per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo
e l’ambiente. Nelle aree urbanizzabili gli interventi di trasformazione
sono finalizzati ad assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano sociale,
economico e ambientale.
7. La pianificazione urbanistica è attuata
attraverso modalità strutturali e operative. Il piano strutturale
non ha efficacia conformativa della proprietà. Gli atti di contenuto
operativo, comunque denominati, disciplinano il regime dei suoli ai sensi
dell’articolo 42 della Costituzione.
Art. 7.
(Dotazioni territoriali)
1. Nei piani urbanistici deve essere garantita la
dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, anche attraverso la prestazione concreta del servizio
non connessa ad aree e ad immobili. L’entità dell’offerta di servizi
è misurata in base a criteri prestazionali, con l’obiettivo di garantirne
comunque un livello minimo anche con il concorso dei soggetti privati.
Nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del secondo
comma dell’articolo 117 della Costituzione, le regioni determinano i criteri
di dimensionamento per i servizi che implicano l’esigenza di aree e relative
attrezzature.
2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione
di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio interessato,
il piano urbanistico deve documentare lo stato dei servizi esistenti in
base a parametri di utilizzazione e precisare le scelte relative alla politica
dei servizi da realizzare, assicurandone un idoneo livello di accessibilità
e fruibilità e incentivando l’iniziativa dei soggetti interessati.
Art. 8.
(Predisposizione e approvazione del piano urbanistico)
1. Le regioni disciplinano il procedimento di formazione,
le modalità di approvazione e gli eventuali poteri sostitutivi,
la durata e gli effetti dei piani urbanistici e territoriali e delle loro
varianti, nonché l’attività edilizia consentita in assenza
di piano urbanistico, ovvero nelle more dell’approvazione del piano operativo.
2. Nel procedimento di formazione degli atti di
pianificazione sono assicurate adeguate forme di pubblicità e di
partecipazione dei cittadini e delle associazioni e categorie economiche
e sociali, nonché l’esame delle osservazioni dei soggetti intervenuti
e l’obbligo di motivazione in merito all’accoglimento o al rigetto delle
stesse.
3. Nell’attuazione delle previsioni di vincoli
urbanistici preordinati all’esproprio è comunque garantito il contraddittorio
degli interessati con l’amministrazione procedente. I soggetti responsabili
degli atti di pianificazione hanno obbligo di esplicita e adeguata motivazione
delle scelte, con particolare riferimento alle proposte presentate nell’ambito
del procedimento.
4. Le regioni determinano i casi in cui il piano
urbanistico è sottoposto a verifica di coerenza con gli strumenti
di programmazione economica e con ogni disposizione o piano concernente
il territorio, individuando il soggetto responsabile e stabilendone le
relative modalità.
5. Le regioni determinano termini perentori per
una nuova previsione urbanistica in caso di decadenza, annullamento, anche
giudiziale, o revoca della precedente previsione.
6. Con l’adozione dei piani urbanistici gli enti
competenti possono proporre espressamente modificazioni ai piani territoriali
o di settore, al fine di garantire la coerenza del sistema degli strumenti
di pianificazione. L’atto di approvazione del piano urbanistico contenente
le proposte di modifica comporta anche la variazione del piano territoriale
o di settore, qualora sulle modifiche sia acquisita l’intesa dell’ente
titolare del piano modificato.
7. Gli enti competenti alla pianificazione urbanistica
possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei princìpi
di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di concorrenzialità,
di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti
interessati all’intervento, per la
formazione degli atti di pianificazione anche attraverso
procedure di confronto concorrenziale, al fine di recepire proposte di
interventi coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti
di pianificazione.
8. L’ente di pianificazione urbanistica promuove
l’adozione di strumenti attuativi che favoriscono il recupero delle dotazioni
territoriali di cui all’articolo 7, anche attraverso piani convenzionati
stipulati con soggetti privati e accordi di programma.
Art. 9.
(Attuazione del piano urbanistico)
1. Le disposizioni del piano urbanistico sono attuate
con piano operativo o con intervento diretto, sulla base di progetti compatibili
con gli obiettivi definiti nel piano strutturale. Le modalità di
attuazione del piano strutturale sono definite dalla legge regionale. L’attuazione
è comunque subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle
dotazioni territoriali.
2. Il piano urbanistico può essere attuato
anche con sistemi perequativi e compensativi secondo criteri e modalità
stabiliti dalle regioni.
3. La perequazione si realizza con l’attribuzione
di diritti edificatori alle proprietà immobiliari ricomprese in
determinati ambiti territoriali, in percentuale dell’estensione o del valore
di esse e indipendentemente dalla specifica destinazione d’uso. I diritti
edificatori sono trasferibili e liberamente commerciabili negli e tra gli
ambiti territoriali.
4. Anche allo scopo di favorire il rinnovo urbano
e la prevenzione di rischi naturali e tecnologici, le regioni possono prevedere
incentivi consistenti nella incrementabilità dei diritti edificatori
già attribuiti dai piani urbanistici vigenti.
5. Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica,
anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione
perequativa, in alternativa all’indennizzo monetario previsto per la procedura
di espropriazione, il proprietario interessato può chiedere il trasferimento
dei diritti edificatori di pertinenza dell’area su altra area di sua disponibilità,
la permuta dell’area con area di proprietà dell’ente di pianificazione,
con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione diretta degli interventi
di interesse pubblico o generale previa stipula di convenzione con l’amministrazione
per la gestione di servizi.
6. Le regioni possono assicurare agli enti di pianificazione
le adeguate risorse
economico-finanziarie per ovviare ad eventuali
previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo del territorio
derivanti da atti di pianificazione sovracomunale.
7. Le leggi regionali disciplinano forme di perequazione
intercomunale, quali modalità di compensazione e riequilibrio delle
differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali
e degli oneri ambientali su queste gravanti.
Art. 10.
(Misure di salvaguardia)
1. Le regioni definiscono le misure di salvaguardia
che devono essere deliberate nelle more dell’approvazione degli atti di
pianificazione.
Art. 11.
(Attività edilizia)
1. Fatte salve le disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, le regioni individuano le attività di trasformazione del
territorio non aventi rilevanti effetti urbanistici ed edilizi e non soggette
a titolo abilitativo. Le regioni individuano altresì le categorie
di opere e i presupposti urbanistici in base ai quali l’interessato ha
la facoltà di presentare la denuncia di inizio attività in
luogo della domanda di permesso di costruire.
2. Le regioni definiscono la disciplina della natura
onerosa del permesso di costruire, ivi incluse le ipotesi di esenzione
totale o parziale dal pagamento del contributo di costruzione per il perseguimento
di finalità sociali, economiche ed urbanistiche.
3. Il comune esercita la vigilanza e il controllo
sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti nel proprio territorio.
4. Gli abusi edilizi sono soggetti alle sanzioni
penali, civili e amministrative previste dalle leggi statali vigenti in
materia, ferma la potestà delle regioni di prevedere sanzioni amministrative
di natura reale, ripristinatoria, pecuniaria, interdittiva dell’attività
edilizia nei confronti dei responsabili degli abusi più gravi.
5. In caso di sostituzione del permesso di costruire
con la denuncia di inizio attività resta fermo il regime sanzionatorio
penale, amministrativo e civilistico previsto per la concessione edilizia
dalle leggi statali vigenti in materia.
Art. 12.
(Fiscalità urbanistica)
1. Ai fini dell’avvio delle misure di cui al comma
2, è istituito, a decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per gli interventi
di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro
per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale
per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero dei centri
urbani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di agevolazioni in forma di credito
d’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, con riferimento ai trasferimenti di immobili
o dei diritti edificatori per l’attuazione del piano urbanistico ai sensi
dell’articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
imposta sul valore aggiunto;
b) possibilità, nel caso di localizzazione
di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree
per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione
di consorzi di comuni, di redistribuire l’imposta comunale sugli immobili
tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell’area e in
relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al
consorzio;
c) previsione di una procedura per l’accesso alle agevolazioni
di cui alla lettera a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati,
di apposita istanza all’amministrazione finanziaria e successivo esame
da parte dell’amministrazione stessa delle istanze secondo l’ordine cronologico
di presentazione;
d) possibilità di rideterminazione, anche
in riduzione, delle agevolazioni di cui alla lettera a), nonché
definizione delle modalità di applicazione delle medesime;
e) previsione dell’obbligo del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull’utilizzo
del credito d’imposta, sul numero dei soggetti che se ne sono avvalsi e
sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati esclusivamente nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma
1 e non possono, in ogni caso, avere efficacia prima della data del 1º
gennaio 2006.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 2, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi
alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. All’onere derivante dall’attuazione del comma
1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2006 e a 20 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali
e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2007, l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. A decorrere dall’anno 2008, al finanziamento
del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 13.
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 4, 7, 18, 29, 35, 42 e 43 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
b) articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
c) legge 19 novembre 1968, n. 1187.
2. Le seguenti disposizioni perdono efficacia nel
territorio della regione ove questa abbia emanato o emani normative sul
medesimo oggetto:
a) articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 21, primo comma, 22, 23, 28, 30, 34 e 41-quinquies, commi sesto,
ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
b) legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive
modificazioni;
c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge
18 aprile 1962, n. 167;
d) decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e) articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1968,
n. 1187;
f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865;
g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10;
h) articoli 27, 28, 29 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni;
i) articoli 6, 8, 16, 17 e 22 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. All’articolo 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se non è tempestivamente dichiarata
la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai vincoli e
alle destinazioni che il piano deve recepire»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il vincolo preordinato all’esproprio,
dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato per una
sola volta, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. In tale
caso, al proprietario è dovuto un indennizzo pari ad un terzo dell’ammontare
dell’indennità di esproprio dell’immobile, da corrispondere entro
sessanta giorni dalla data di reiterazione del
vincolo».
4. All’articolo 20 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
«9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende
favorevolmente accolta». |
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