DECRETO
MINISTERIALE 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (Gazzerra
Ufficiale 9 aprile
1982, n. 98). IL MINISTRO
DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4
della legge 26 luglio 1965, n. 966; Considerata la
necessità di aggiornare e modificare il
decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco
dei
depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi; Decreta: I locali, le
attività, i depositi, gli impianti e le
industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere
preventivo
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è
soggetto a
visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione
incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono
determinati
come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno
e dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte
integrante del presente decreto. I responsabili
delle attività soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno
l'obbligo di
richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando
vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova
destinazione
dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a
mutare le
condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente
dalla data
di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza dei
"Certificati di prevenzione
incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente
decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo
previsti. Agli stabilimenti
ed impianti che comprendono, come
parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente
soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco,
dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi"
relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale. Allegato Elenco dei
depositi e industrie pericolose soggetti alle
visite ed ai controlli
di prevenzione, incendi (art. 4 della
legge 26 luglio 1965, n. 966) (L'elenco che
segue è stato approvato con D.M. 16
febbraio 1982) (1)
Punto così sostituito dall'art. 1,
D.M. 27 marzo 1985. (2)
Punto così sostituito prima
dell'art. 2, D.M. 27 marzo 1985 e poi dall'art. 1, D.M. 30 ottobre
1986. |
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