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Determinazione delle attività soggette alle visite prevenzione incendi
(Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982)
 Parti e argomenti della scheda: 
Di questo decreto ministeriale è importante l'allegato che riporta la periodicità della visita espressa in anni. Si tratta dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'art.4 della legge 26 luglio 1965, n.966. Tale periodicità varia fra i 3 e i 6 anni con alcune precisazioni.
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DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

(Gazzerra Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98).

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

 

Decreta:

 

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

 

 

Allegato

 

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite

ed ai controlli di prevenzione, incendi

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

 

(L'elenco che segue è stato approvato con D.M. 16 febbraio 1982)

 

 

 

 

(1) Punto così sostituito dall'art. 1, D.M. 27 marzo 1985.

(2) Punto così sostituito prima dell'art. 2, D.M. 27 marzo 1985 e poi dall'art. 1, D.M. 30 ottobre 1986.

 

  

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