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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 ottobre 2005
Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore
installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in
vigore della direttiva 95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14/11/2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi
di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data
di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;
Decreta:
Art. 1 - Oggetto e ambito
di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art.
1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento».
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno
1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI
EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalita' disciplinate
dal presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Art. 2 - Adeguamento
tecnico degli ascensori
1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento,
effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' competente,
o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua
l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma
europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo
adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente
comma 2.
2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti
i seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica
periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorita' alta;
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorita'
media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorita'
bassa.
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita' delle
persone l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma
1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione
dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.
4. L'autorita' competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento
della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonche' nel
caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati
nell'allegato IV del regolamento.
5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo
e competitivita', adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, sono definite, in conformita' alla disciplina prevista
dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalita'
di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni
di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti
dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei
cancelli e delle ringhiere di protezione.
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.
Art. 3
- Requisiti professionali del personale degli organismi notificati
1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui
all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale;
b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli
ascensori, per un periodo di almeno due anni;
c) copertura assicurativa della responsabilita' civile derivante dall'attivita'
professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila
euro.
Art. 4 - Libretto dell'impianto
1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del
libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite
ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta
esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni
di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento.
Roma, 26 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola |
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