Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo
2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti
in data 5 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento,
riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei
confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento
ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5
marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati. .
2. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge
5 marzo 1990, n. 46, per "camera di commercio", si intende la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3.
Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese (articolo
abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558)
1. [Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono
esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento,
trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della
legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre
1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando,
con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci,
quali esse
effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni
provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al
relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le
altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio,
che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico
20 settembre 1934, n. 2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni
provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività
di verifica di cui all'articolo 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata
a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa
stessa ha la propria sede].
4. Verifiche.
1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno
essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella
misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità
o agibilità rilasciati annualmente.
5. Dichiarazione di
conformità.
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici
che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo
3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione
degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione
di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
6. Adeguamento
mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già
conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della
medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione
degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di
notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale
siano indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella
condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione,
che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo
9 della legge.
7. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
8. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.