Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in
materia di sicurezza degli impianti
1. Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art.
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono
le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo,
a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni,
circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i
soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge,
anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati
ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali
o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono
i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine,
degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici
se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli
impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito
qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente
tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione,
mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché
i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla
rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione
e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio
utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni
edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno
dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti,
gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché
gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
2. Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore"
di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi
non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra
forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana
da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
3. Certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato dall’art.
7, d.P.R. n. 392 del 1994)
4. Progettazione degli
impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge
è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati
con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici,
per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti
di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici
con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità
immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso
di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200
mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in
edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge,
per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti
di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge,
per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge,
qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore
a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
5. Installazione degli
impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per
la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali
ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità
alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o
dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche
dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si
intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI
e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate
le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato
II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello
di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono
quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli
impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con
il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza
dell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento
degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2
dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto
dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco
delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data
di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei
lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga
comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi
di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei
lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità
che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano
comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i
seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti,
posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti,
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
6. Attività
di normazione tecnica (omissis)
7. Dichiarazione di
conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli
predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli
impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
3. (abrogato dall’articolo 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)
8. Manutenzione degli
impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in
servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché
a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
9. Verifiche
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della
legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista
nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio
e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli
elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione
e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi
di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni
predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto
dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e
tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile
a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza
i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente
gli impianti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge, il committente
o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare
gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte
edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti
e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto
o degli impianti.
10. Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge,
vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo,
con riferimento alla entità e complessità dell'impianto,
al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive
della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base
dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione
di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede
all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative
alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori
e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri
e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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D.P.R. 14 dicembre
1999, n. 558
Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per
la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
o al registro delle imprese per particolari categorie di attività
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici
(numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59).
Art. 9. Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio
delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale
voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale
per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo,
ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese
presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio
del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede,
entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del
d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa
nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla
denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati
con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato
dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio
che svolgono anche le attività di verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata,
entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera
di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze
del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali
violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono,
ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.